Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20739 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20739 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14457/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO NOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE , che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 50221/2017 depositato il 04/03/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 98 L.F. Intesa San Paolo s.p.a. ha promosso opposizione avverso il decreto con cui il G.D. della procedura di amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a., nell’ammettere al passivo il credito da finanziamento, aveva riconosciuto gli interessi corrispettivi al tasso legale sull’importo in linea capitale dal 20.1.2015 alla data del pagamento, così disattendendo la richiesta dell’istituto di credito che aveva chiesto il riconoscimento dell’applicazione del tasso di interesse convenzionale pattuito dalle parti anche per il periodo intercorrente dalla data di apertura della procedura fino all’integrale soddisfo.
Il Tribunale di Milano, con decreto n. 3240 del 4 marzo 2021, ha accolto l’opposizione di Intesa San Paolo s.p.a., ammettendo la stessa ‘al passivo di Ilva spa in Amministrazione Straordinaria, in via prededucibile, anche per l’ulteriore importo corrispondente agli interessi maturati dalla data di apertura della procedura, 21 gennaio 2015 e fino alla data dell’integrale soddisfo, calcolati sull’importo in linea capitale di euro 200.000.000,00 al tasso convenzionale del 4,745% anziché al tasso legale’.
Il giudice di merito ha evidenziato che per i crediti prededucibili non sono stabiliti dall’art. 111 -bis L.F. tassi di interesse differenziati a seconda del periodo di riferimento, né è prevista alcuna differenziazione quanto al tasso d’interesse inerente i periodi pre e post apertura della procedura, così come non è contemplata alcuna differenziazione in ragione della natura e della genesi dei crediti prededucibili.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria, affidandolo ad un unico articolato motivo.
Intesa San Paolo s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 55, comma 1°, e 111-bis L.F., 2749, 2788 e 2855 c.c..
Espone la ricorrente che la prededuzione può riconoscersi solo agli interessi dei crediti maturati nel periodo antecedente all’apertura della procedura concorsuale, e non quindi agli interessi accessori a crediti maturati nel corso della procedura e, comunque, il tasso applicabile è dovuto nei limiti della misura legale, mutuando l’espressione che è utilizzata dal nostro legislatore agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. per analoga fattispecie di deroga alla par condicio creditorum.
Proprio le norme sopra indicate dimostrano che, allorché si deroghi alla par condicio creditorum e alla regola secondo cui l’apertura della procedura concorsuale ‘ sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso’ su crediti anteriori, non è mai consentito riconoscere a favore del creditore interessi ( a fortiori , in prededuzione) in misura superiore al tasso legale.
Il ricorso è infondato.
L’art. 111 -bis comma 3° L.F. prevede che ‘i crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi …. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento’.
Il tenore letterale della norma è, dunque, inequivocabile nel riconoscere che gli interessi dei crediti prededucibili maturano (diversamente da quanto erroneamente affermato dalla ricorrente) anche nel corso della procedura concorsuale e fino al loro pagamento.
Sul punto, peraltro, si è già formato il giudicato, atteso che -come emerge chiaramente dalla parte narrativa del decreto impugnato (vedi pag. 2) -il G.D. della procedura di amministrazione straordinaria, con decreto del 30.6.2017, aveva, senza distinzioni, ammesso gli interessi riconosciuti nel suo provvedimento, compresi quelli corrispettivi, ‘ il tutto con collocazione prededotta ex art. 12 d.l. 101/2013’.
Ne consegue che oggetto del contendere del presente giudizio è solo la misura, il tasso degli interessi corrispettivi, con riferimento ai quali non può che applicarsi l’art. comma 1284 , comma 2°, c.c., secondo cui gli interessi convenzionali si computano allo stesso saggio di quelli legali solo ove le parti non ne abbiano determinato la misura.
Né sussiste alcuna ragione per applicare norme diverse dall’art. 1284, comma 2, c.c..
In primo luogo, non prevedendo l’art. 111 -bis L.F. tassi di interesse differenziati a seconda del periodo di riferimento, il richiamo agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. è del tutto inconferente, nè sussistono in alcun modo i presupposti per un’applicazione sia estensiva che analogica di tali norme.
Quanto all’interpretazione estensiva delle norme sui privilegi, l’attività interpretativa giudiziale è segnata dal limite di tolleranza ed elasticità dell’enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto previamente il legislatore, e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell’inveramento della norma nella concretezza dell’ordinamento ad opera della giurisprudenza stessa (v., da ultimo, S.U. n. 7337/2024).
Quanto all’interpretazione analogica, le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n 38596/2021, hanno chiarito che anche il ricorso all’analogia non può mai giustificarsi in funzione ‘creativa’ da parte del giudice, ma solo quando ricorrano determinati precisi presupposti, esplicitati nei termini che seguono: ‘…..L’interpretazione, o applicazione, analogica o per analogia è costituita dunque dal procedimento mediante il quale chi interpreta ed applica il diritto può sopperire alle eventuali deficienze di previsione legislativa (c.d. lacuna dell’ordinamento giuridico) facendo ricorso alla disciplina normativa prevista per un caso “simile”, ovvero per “materie analoghe”: ciò, in forza dei principi
fondamentali del nostro ordinamento, secondo cui il giudice deve decidere ogni caso che venga sottoposto al suo esame (“obbligo di non denegare giustizia”) e deve assumere la relativa decisione applicando una norma dell’ordinamento positivo (“obbligo di fedeltà del giudice alla legge” ex art. 101, comma 2, Cost.) (Cass. 8 agosto 2005, n. 16634). Segnatamente, quindi, per poter ricorrere al procedimento per analogia, è necessario che: i) manchi una norma di legge atta a regolare direttamente un caso su cui il giudice sia chiamato a decidere; li) sia possibile ritrovare una o più norme positive (c.d. analogia legis) o uno o più principi giuridici (c.d. analogia iuris), il cui valore qualificatorio sia tale che le rispettive conseguenze normative possano essere applicate alla situazione originariamente carente di una specifica regolamentazione, sulla base dell’accertamento di un rapporto di somiglianza tra alcuni elementi (giuridici o di fatto) della vicenda regolata ed alcuni elementi di quella non regolata: costituendo il fondamento dell’analogia la ricerca del quid comune mediante il quale l’ordinamento procede alla propria “autointegrazione” (così ancora la menzionata decisione)….’.
Dunque, l’analogia postula che sia correttamente individuata una “lacuna”, tanto che al giudice sia impossibile decidere altrimenti (art. 12 preleggi: «se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione …») e che vi sia un rapporto di somiglianza tra alcuni elementi (giuridici o di fatto) della vicenda regolata ed alcuni elementi di quella non regolata.
Nel caso di specie, difettano tutti i presupposti per un’applicazione analogica degli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. agli interessi sui crediti prededucibili.
In primo luogo, non c’è nessuna lacuna da colmare, dato che il saggio è fissato, in linea generale, dall’art. 1284, comma 2, c.c., e, in ogni caso, le cause di prelazione disciplinate dalle norme sopra richiamate non possono essere considerate, ex art. 12 preleggi,
come un caso simile o materia analoga alla prededuzione: nelle procedure concorsuali, compresa quella di concordato, la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione, ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente.
In particolare, mentre le cause di prelazione, quali eccezioni alla “par condicio creditorum”, riconoscono una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nascono fuori e prima del processo esecutivo, hanno natura sostanziale e si trovano in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppongono l’esistenza e lo seguono, la prededuzione può aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, e, quando vi sia insufficienza di attivo e sia necessario procedere ad una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili, attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull’intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione (Cass. n. 15724/2019).
In conclusione, dovendo trovare applicazione, nel caso di specie, l’art. 1284 , comma, 2° c.c., correttamente il decreto impugnato ha ritenuto che il tasso degli interessi corrispettivi sui crediti prededucibili fosse dovuto nella misura pattuita tra le parti del 4,745% anziché al tasso legale.
Deve essere, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:
‘Gli interessi corrispettivi sui crediti prededucibili maturano nel corso della procedura concorsuale fino alla data del loro pagamento e, quanto al loro tasso, sono soggetti all’applicazione dell’art. 1284 comma 2° c.c., con la conseguenza che sono dovuti al tasso legale solo se le parti non ne abbiano determinato la misura’.
In ragione della novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 9.7.2025