Crediti Prededucibili nel Concordato: la Cassazione Prende Tempo per una Decisione Cruciale
La questione dei crediti prededucibili rappresenta uno dei nodi più complessi del diritto fallimentare, specialmente quando un concordato preventivo non va a buon fine e si trasforma in fallimento. Un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ha recentemente messo in pausa una decisione su questo tema, segnalando l’esigenza di una riflessione più approfondita da parte della giurisprudenza. La Corte ha scelto di attendere una pronuncia di principio su un caso analogo, destinato a essere discusso in pubblica udienza, prima di esprimersi definitivamente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla richiesta di una società creditrice, operante nel settore immobiliare, di veder riconosciuto il proprio credito per canoni di locazione come prededucibile nel fallimento di una grande società per azioni. Tali canoni erano maturati durante il periodo di esecuzione di un concordato preventivo, precedentemente omologato dal tribunale ma poi risoltosi in un fallimento. Il Tribunale di primo grado aveva dato ragione alla società creditrice, ammettendo il suo credito per oltre 250.000 euro allo stato passivo con il privilegio della prededuzione. La curatela fallimentare, ritenendo errata tale decisione, ha proposto ricorso in Cassazione.
La Questione Giuridica sui Crediti Prededucibili dopo l’Omologa
Il cuore del problema giuridico è il seguente: un credito sorto dopo che il piano di concordato è stato approvato dal tribunale (omologato), ma prima della dichiarazione di fallimento, può essere considerato ‘funzionale’ alla procedura e quindi godere della prededuzione? La legge fallimentare (art. 111 l.fall.) stabilisce che sono prededucibili i crediti sorti ‘in funzione’ o ‘in occasione’ delle procedure concorsuali. Tuttavia, l’interpretazione di questo principio diventa incerta nella fase esecutiva del concordato, quando l’imprenditore riacquista una parziale autonomia gestionale.
La difesa del fallimento sosteneva che, una volta omologato il concordato, i nuovi debiti contratti dall’azienda non sono più automaticamente funzionali alla procedura, ma rientrano nell’ordinaria gestione d’impresa.
La Decisione della Corte di Cassazione: Un Rinvio Strategico
Con una mossa prudente e strategica, la Prima Sezione Civile della Cassazione non ha emesso una sentenza definitiva. Ha invece pubblicato un’ordinanza interlocutoria con cui ha rinviato la trattazione della causa a nuovo ruolo. Questa scelta non è una semplice posticipazione, ma un atto deliberato per attendere l’esito di un altro ricorso, su un tema identico, che è stato rimesso alla trattazione in pubblica udienza. Tale procedura viene utilizzata quando la Corte avverte la necessità di un dibattito approfondito per consolidare o rivedere un orientamento giurisprudenziale su questioni di particolare importanza.
Le Motivazioni dell’Ordinanza Interlocutoria
La Corte ha motivato il rinvio evidenziando la necessità di un ‘supplemento di riflessione’ su diversi aspetti cruciali che influenzano la natura dei crediti prededucibili. Gli ermellini hanno elencato una serie di punti che dovranno essere attentamente valutati per arrivare a una soluzione chiara e coerente, anche alla luce di una recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 42093/2021) in materia.
I punti chiave della riflessione includono:
1. Criteri di Prededuzione: Chiarire se la prededucibilità dopo l’omologa debba basarsi sul criterio della ‘occasionalità’ (un semplice collegamento temporale) o su quello più stringente della ‘funzionalità’ (un’utilità concreta per la massa dei creditori).
2. Poteri del Commissario Giudiziale: Valutare il ruolo e i poteri di vigilanza del commissario giudiziale dopo l’omologa e come questi influenzino la natura degli atti compiuti dal debitore.
3. Continuità Aziendale vs. Liquidazione: Distinguere tra concordati in continuità, dove l’attività prosegue, e quelli liquidatori, che hanno finalità diverse.
4. Finanziamenti Specifici: Analizzare la portata delle norme speciali sui finanziamenti in esecuzione del concordato.
5. Interferenza con Altre Norme: Comprendere il rapporto tra prededuzione e la non revocabilità di certi pagamenti.
Conclusioni: L’Attesa di un Chiarimento Fondamentale
L’ordinanza della Corte di Cassazione, pur non decidendo il caso specifico, ha un’enorme importanza pratica. Segnala al mondo legale e imprenditoriale che la disciplina dei crediti prededucibili nella fase post-omologa del concordato è ancora incerta e necessita di un intervento chiarificatore. La futura sentenza, che scaturirà dalla discussione in pubblica udienza, è destinata a diventare un punto di riferimento fondamentale per creditori, debitori e professionisti del settore, offrendo finalmente criteri stabili per determinare quali obbligazioni assunte durante un concordato meritino una tutela privilegiata nel successivo, eventuale fallimento.
I crediti sorti durante l’esecuzione di un concordato preventivo sono sempre prededucibili nel fallimento successivo?
No, non necessariamente. La questione è complessa e oggetto di dibattito. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha evidenziato che la prededucibilità dipende da criteri come la ‘funzionalità’ del credito rispetto agli scopi della procedura e agli interessi dei creditori, la cui applicazione nella fase post-omologa è ancora da definire con precisione.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso subito il caso?
La Corte ha rinviato la decisione perché ha riconosciuto che la questione ha una notevole importanza e presenta orientamenti giurisprudenziali non uniformi. Ha quindi preferito attendere la pronuncia su un caso analogo, destinato a una discussione in pubblica udienza, al fine di garantire una soluzione più ponderata e autorevole che possa fungere da guida per i casi futuri.
Quali sono i criteri principali per stabilire se un credito è prededucibile?
Secondo l’ordinanza, i criteri in discussione sono principalmente la ‘occasionalità’ (il credito sorge in occasione della procedura) e la ‘funzionalità’ (il credito è utile a raggiungere gli scopi della procedura a vantaggio dei creditori). La giurisprudenza più recente tende a favorire il criterio più restrittivo della ‘funzionalità’, valutata secondo una prospettiva ‘ex ante’, ma la sua applicazione dopo l’omologa del concordato è ancora dibattuta.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1724 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1724 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1471/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona dei curatori, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale:
EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOMEEMAIL
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI NORD n. 4105/2018 depositato il 26/11/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-il Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione articolato in due mezzi contro il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE, ammettendola allo stato passivo fallimentare per il credito di € 250.811,00 in prededuzione ex art. 111, co. 2, l.fall., a titolo di canoni di locazione maturati durante la fase di esecuzione del concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE;
–RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
-i motivi proposti (I. Violazione dell’art. 132, comma 2, n.4 c.p.c. per essere la motivazione solo apparente ; II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 co. 2 l.fall. in ordine ai requisiti per la prededucibilità dei crediti sorti in un precedente concordato ) intercettano la questione della prededucibilità dei crediti sorti durante la fase esecutiva del concordato preventivo omologato, in relazione alla quale questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 7717 del 22 marzo 2024, ha disposto la trattazione in pubblica udienza di analogo ricorso, al fine di verificare la persistente tenuta dell’orientamento favorevole espresso, con diverse sfumature, in vari precedenti (v. Cass. 9995/2016, 17911/2016, 3317/2017, 18488/2018; cfr. Cass. 380/2018, 12044/2018, 2656/2021, 43/2023);
3.1. -in quella sede si è infatti segnalata l’opportunità di un supplemento di riflessione sulla rilevanza, tra l’altro: i) della chiusura della procedura di concordato ex art. 181 l.fall.; ii) del ritorno in bonis del debitore concordatario e delle finalità dei poteri residui di vigilanza in capo al commissario giudiziale ex art. 185 l.fall.; iii) della riconducibilità della prededuzione ex art. 111 l.fall. post omologa al criterio della ‘occasionalità’ (da riferire pur sempre agli scopi della procedura: da ultimo, Cass. 29999/2023) o della ‘funzionalità’ (che esprime un’attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, secondo una valutazione di strumentalità ex ante : da ultimo, Cass. 13819/2022); iv) della portata della specifica previsione in tema di finanziamenti in esecuzione del concordato ex art. 182-quater, comma 1, l.fall.; v) della
compatibilità con il presupposto del miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 186-bis l.fall. nel concordato in continuità aziendale, non caratterizzato dalla ‘segregazione patrimoniale’ tipica di quello liquidatorio; vi) della reciproca sfera di influenza tra prededuzione e non revocabilità ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall.; vii) della reale esplicazione del favor per il concordato. Il tutto alla luce degli approdi nomofilattici in tema di prededuzione contenuti nella pronuncia delle sezioni unite n. 42093 del 2021.
-il Collegio ritiene quindi opportuno rinviare la trattazione a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Corte in pubblica udienza sulla questione in rilievo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/12/2024.