Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1724 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1724 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1471/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale:
EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, EMAIL
-controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI NORD n. 4105/2018 depositato il 26/11/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in due mezzi contro il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE, ammettendola allo stato passivo fallimentare per il credito di € 250.811,00 in prededuzione ex art. 111, co. 2, l.fall., a titolo di canoni di locazione maturati durante la fase di esecuzione del concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE;
–RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
-i motivi proposti (I. Violazione dell’art. 132, comma 2, n.4 c.p.c. per essere la motivazione solo apparente ; II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 co. 2 l.fall. in ordine ai requisiti per la prededucibilità dei crediti sorti in un precedente concordato ) intercettano la questione della prededucibilità dei crediti sorti durante la fase esecutiva del concordato preventivo omologato, in relazione alla quale questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 7717 del 22 marzo 2024, ha disposto la trattazione in pubblica udienza di analogo ricorso, al fine di verificare la persistente tenuta dell’orientamento favorevole espresso, con diverse sfumature, in vari precedenti (v. Cass. 9995/2016, 17911/2016, 3317/2017, 18488/2018; cfr. Cass. 380/2018, 12044/2018, 2656/2021, 43/2023);
3.1. -in quella sede si è infatti segnalata l’opportunità di un supplemento di riflessione sulla rilevanza, tra l’altro: i) della chiusura della procedura di concordato ex art. 181 l.fall.; ii) del ritorno in bonis del debitore concordatario e delle finalità dei poteri residui di vigilanza in capo al commissario giudiziale ex art. 185 l.fall.; iii) della riconducibilità della prededuzione ex art. 111 l.fall. post omologa al criterio della ‘occasionalità’ (da riferire pur sempre agli scopi della procedura: da ultimo, Cass. 29999/2023) o della ‘funzionalità’ (che esprime un’attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, secondo una valutazione di strumentalità ex ante : da ultimo, Cass. 13819/2022); iv) della portata della specifica previsione in tema di finanziamenti in esecuzione del concordato ex art. 182-quater, comma 1, l.fall.; v) della
compatibilità con il presupposto del miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 186-bis l.fall. nel concordato in continuità aziendale, non caratterizzato dalla ‘segregazione patrimoniale’ tipica di quello liquidatorio; vi) della reciproca sfera di influenza tra prededuzione e non revocabilità ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall.; vii) della reale esplicazione del favor per il concordato. Il tutto alla luce degli approdi nomofilattici in tema di prededuzione contenuti nella pronuncia delle sezioni unite n. 42093 del 2021.
-il Collegio ritiene quindi opportuno rinviare la trattazione a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Corte in pubblica udienza sulla questione in rilievo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/12/2024.