Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 272 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 272 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8411-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il decreto n. cronologico 658/2019 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 06/02/2019 R.G.N. 812/2017;
Oggetto
Opposizione stato passivo crediti lavoro
R.G.N. 8411/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1. con decreto 6 febbraio 2019, il Tribunale di Tivoli ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 98 l. fall., dal lavoratore indicato in epigrafe avverso lo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE per l’ammissione ad esso oltre al cr edito per retribuzioni dell’anno 2015 e tredicesima mensilità per gli anni da 2009 a 2014 -di quello ulteriore a titolo di T.f.r. di € 61.227,48, erroneamente risultato corrisposto nella documentazione prodotta, in quanto inserito per mero errore material e nella casella del Cud del T.f.r. ‘erogato’ e pure indicato come ‘liquidato’ nella busta paga ad esso relativa ; 2. esso ha escluso la fondatezza dell’opposizione, per l’idoneità probatoria delle buste paga sottoscritte, siglate o timbrate dal datore di lavoro e, anche a sfavore del lavoratore, del Cud prodotto, inviato all’Agenzia delle Entrate, senza istanze di sua re ttifica. Ed ha ritenuto l’impossibilità, in caso di mancanza di valore probatorio del Cud, di un ricalcolo del T.f.r. sulla base del CCNL, in quanto non prodotto, con la conseguente inammissibilità di una C.t.u. sul punto; neppure essendo state specific amente reiterate, all’udienza di conclusioni, le istanze probatorie, da aversi pertanto per rinunciate;
con atto notificato il 6 marzo 2019, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
il ricorrente ha dedotto nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale pronunciato sulla richiesta di modifica dello stato passivo, in assenza della specificazione, nella somma ammessa a titolo di retribuzioni dell’anno 2015, dell’importo corr ispondente alle ultime tre mensilità arretrate, riguardanti il periodo da settembre a novembre 2015 (primo motivo);
2. esso è fondato;
la mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non potendo l’esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione (Cass. 24 maggio 2007, n. 12084; Cass. 11 aprile 2017, n. 9263): intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba
essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 27 novembre 2017, n. 28308; Cass. 16 luglio 2018, n. 18797);
4. nel caso di specie, il lavoratore ha espressamente formulato, nelle conclusioni del ricorso, ai sensi dell’art. 93 l. fall., di insinuazione allo stato passivo del fallimento della società, già sua datrice, la domanda di ammissione del credito derivante da rapporto di lavoro, per l’importo complessivo di € 100.012,45, ‘di cui € 4.105,03 a titolo di ultime tre retribuzioni arretrate per il periodo da settembre 2015 a novembre 2015’ (secondo la trascrizione a pg. 4 del ricorso) e ribadito l’istanza, non soddisfatta in sede di accertamento del passivo, nelle conclusioni del ricorso in opposizione ad esso, ai sensi dell’art. 98 l. fall. (trascritte a pg. 9 del ricorso);
4.1. in effetti, il Tribunale, che ha ammesso il lavoratore allo stato passivo per l’importo di € 28.532,29 per retribuzioni anno 2015 e di € 16.163,54 per le tredicesime, non ha pronunciato sul capo di domanda relativo alla specificazione del titolo del suindicato credito per ‘ultime tre retribuzioni arretrate’ .
È noto che detta indicazione non abbia natura di qualificazione meramente argomentativa, posto che anzi costituisce presupposto costitutivo del diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento di tale credito, nell’insolvenza del proprio datore di lavoro (appunto fallito), da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l’Inps, a norma dell’art. 2, primo comma, lett. a ) d.lgs. 80/1992, conseguibile dal lavoratore (o dai suoi aventi diritto)
a domanda, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, terzo comma d.lgs. cit. e 2, secondo comma legge n. 297/1982, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza di cui all’art. 99 l. fall. (ora decreto, a seguito della riforma della legge fallimentare con i dd.lgs. 5/2006 e 169/2007), per il caso di opposizioni riguardanti il suo credito;
4.2. si comprende allora la ragione per cui la suindicata istanza integri un capo di domanda: siccome diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisce un bene all’attore (quale il pagamento del credito in oggetto dal Fondo di Garanzia in luogo del debitore insolvente), non altrimenti attingibile in difetto di una pronuncia giudiziale; 5. il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c., per l’erroneo assunto del Tribunale riguardo a ll’idoneità probatoria -ai fini dell’avvenuta corresponsione del T.f.r., da parte della società datrice -del Cud unilateralmente predisposto dal datore di lavoro, e non di provenienza pubblica, né sottoscritto dal lavoratore e delle buste paga, prive di alcuna sottoscrizione del lavoratore, peraltro attestante la mera ricezione del documento (secondo motivo);
6. anch’esso è fondato;
giova premettere che integrino i requisiti di prova documentale, richiesta al fine dell’opponibilità della prova scritta di un credito al fallimento anche in ordine al parametro dell’art. 2704 c.c., i modelli CUD di provenienza pubblica (Cass. 20 aprile 2017, n. 10041); e che la sottoscrizione
apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (CUD e modello 101) costituisca quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, avendo il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell’esattezza dei dati ivi riportati (Cass. 11 gennaio 2006, n. 245; Cass. 6 settembre 2018, n. 21699);
7.1. inoltre, in tema di accertamento del passivo fallimentare, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro datoriale, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. 5 luglio 2019, n. 18169; Cass. 19 gennaio 2022, n. 1649); senza che peraltro la sottoscrizione ‘per ricevuta’ apposta dal lavoratore implichi, in modo univoco, l’intervenuto pagamento delle somme indicate nei menzionati prospetti (Cass. 1 settembre 2015, n. 17413);
7.2. d’altro canto, la regolare tenuta della relativa documentazione da parte del datore di lavoro non determina alcuna conseguenza circa gli oneri probatori gravanti sulle parti (Cass. 27 aprile 2018, n. 10306); restando, pertanto, il fatto
costitutivo del credito per T.f.r., non in discussione, a carico del lavoratore, e il fatto estintivo del suo avvenuto pagamento, a carico del datore di lavoro (e, per esso, del suo fallimento): nel caso di specie non dimostrato, per la provenienza non pubblica del CUD (dal quarto al sedicesimo alinea di pg. 15 del ricorso) e per l’assenza di sottoscrizione, timbro o sigla nel modello CUD e nelle buste paga (primo periodo di pg. 16 del ricorso): come verificato, in esito al positivo riscontro di tali documenti, prodotti sub 2 in allegato al ricorso;
8. il ricorrente ha dedotto infine violazione degli artt. 188 e 189 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la rinuncia del lavoratore alle istanze istruttorie, ‘in quanto non reiterate in sede di udienza di conclusioni’ , avendo invece il proprio difensore insistito nell’accoglimento del ricorso e in tutte le istanze istruttorie alla prima udienza di comparizione e parimenti a quella successiva per le conclusioni, fissata (con ordinanza riservata, ritenuta la causa matura per la decisione) all’ esito della prima (terzo motivo);
9. esso è assorbito;
10. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato cassato con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Tivoli in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Tivoli in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 29 novembre 2023