Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18111 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 28037/2022 proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO de’ Tirreni al INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
-.ricorrente – contro
Fallimento AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.
intimato avverso il decreto nr. 4485/2022 depositato in data 20/10/2022 dal Tribunale di Napoli Nord;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 17 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, chiese che fosse ammesso al passivo del Fallimento CE.DI RAGIONE_SOCIALE Sud spa (di seguito, CE.DI) il credito per premi, contributi o ristorni maturati negli anni 2014, 2015 e 2016 per un totale di € 254.543,64.
2 Il G.D. escluse il credito; sull’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato il ricorso; i giudici napoletani, ricostruita la disciplina dei rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE e le società AVV_NOTAIOociate, alla luce AVV_NOTAIOo Statuto e del Regolamento di CE.DI, osservava che: i) lo schema AVV_NOTAIOortile e mutualistico prevedeva la possibilità del RAGIONE_SOCIALE di distribuire in favore dei AVV_NOTAIOociati utilità sotto forma di « ristorni» e «premi» ma, come ben specificato dal regolamento, solo a condizione del verificarsi AVV_NOTAIO‘ eccedenza dei ricavi rispetto ai costi e, dunque, in presenza di un attivo di gestione dovendo, invece, i soci stessi contribuire al ripianamento di disavanzi di gestione; ii) la curatela aveva provato come nel periodo temporale AVV_NOTAIOiderato (2015 -2016) non vi fossero i presupposti per la ripartizione AVV_NOTAIO‘utile di gestione nelle forme di ristorni a causa AVV_NOTAIOe ingenti perdite subite dal RAGIONE_SOCIALE (al 21/12/2015 sussistevano perdite di esercizio per oltre 24 milioni di Euro; il patrimonio netto era negativo di oltre 7 milioni di Euro e il conto economico era negativo al 21/12/2015) che, quindi versava in situazione grave e irreversibile insolvenza; iii) con riferimento ai premi asseritamente maturati nel 2014, le prove documentali prodotte dalla società opponente erano inidonee a dimostrare il preteso diritto, in quanto fondato esclusivamente su fatture e altra documentazione contabile interna alla stessa società, non opponibile alla curatela ex art. 2710 c.c.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi; il Fallimento non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I mezzi di impugnazione possono così sintetizzarsi:
violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 2615 ter c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, c.p.c. n. 3 , per avere il Tribunale di Napoli Nord ritenuto irrilevante il tipo di società di capitali scelto per il raggiungimento degli scopi AVV_NOTAIOortili ritenendo i soci illimitatamente responsabili per ogni debito assunto dalla società AVV_NOTAIOortile; in particolare, secondo la ricorrente, stante la scelta del moAVV_NOTAIOo societario a responsabilità limitata, sarebbero nulle le clausole regolamentari e statutarie che prevedono in una società AVV_NOTAIOortile un obbligo generale dei AVV_NOTAIOorziati di ripianare qualsivoglia perdita sotto forma di contributi sociali in quanto contrastanti con i tratti tipologici essenziali AVV_NOTAIOa società, tra questi rientrandovi a pieno titolo quello del regime di responsabilità limitata dei soci rispetto alle obbligazioni sociali;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1366, 1369, 1370 e 1371 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c., per aver accomunato agli utili, che per la loro aleatorietà erano riconosciuti solo in presenza di una gestione economica AVV_NOTAIOa società AVV_NOTAIOortile che avesse maturato un’eccedenza rispetto ai costi, anche i ristorni, direttamente riconosciuti dalle industrie fornitrici a RAGIONE_SOCIALE e da questa al CE.DI, o direttamente al CE.DI, intendendosi gli stessi riferiti ai soci titolari di Punti Vendita di cui il COGNOME.COGNOME era intermediario ed in tal modo fornendo una interpretazione AVV_NOTAIOa clausola nr. 10.3 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE non conforma ai criteri ermeneutici fondati secondo buona fede e comunque tesi alla AVV_NOTAIOervazione dei suoi effetti;
violazione degli artt. 1363, 1366, 1369, 1710, 1712 e 1713 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, c.p.c. n. 3; per non aver correttamente interpretato il rapporto contrattuale sorto tra la società AVV_NOTAIOortile ed i soci in relazione alla gestione dei cd. altri
ristorni indicati nell’art. 10.3 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE; si sostiene che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, ma in violazione dei criteri ermeneutici, il rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e soci andava ricondotto, non nel moAVV_NOTAIOo sociale ma, come emergeva inequivocabilmente dalla lettura AVV_NOTAIO‘art 10.3 del Regolamento, nello schema contrattuale del mandato senza rappresentanza;
omessa motivazione su un fatto decisivo AVV_NOTAIOa controversia in relazione all’art. 360 comma 1 c.p.c. n. 5 – violazione del ‘minimo costituzionale’ ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 111 Cost. – violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 132 c.p.c. n. 4.; si argomenta che il Tribunale abbia solo evocato il rapporto di mandato salvo concludere che dallo stesso non discendeva alcun obbligo per la mandataria così rendendo una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile proprio per il contrasto con il dettato letterale e specifico AVV_NOTAIO‘art. 10.3 del Regolamento;
2 Il primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum.
2.1 Il Tribunale di Napoli nell’escludere dal passivo il credito azionato da RAGIONE_SOCIALE non ha affatto voluto affermare una responsabilità illimitata AVV_NOTAIOa società socia del predetto RAGIONE_SOCIALE così violando i principi fondamentali AVV_NOTAIOa limitata responsabilità dei soci in una società di capitali, ma si è limitato a ritenere insussistenti i fatti costitutivi AVV_NOTAIOa pretesa creditoria per aver accomunato, sulla scorta AVV_NOTAIOa interpretazione AVV_NOTAIOa norme regolamentari e statutarie e del carattere mutualistico del RAGIONE_SOCIALE, i ristorni e i premi agli utili che per la loro aleatorietà andavano riconosciuti solo in presenza di una gestione economica AVV_NOTAIOa società AVV_NOTAIOortile che avesse maturato un’eccedenza rispetto ai costi.
3 Il secondo, terzo e quarto motivo, da scrutinarsi congiuntamente stante la intima connessione, sono anch’essi inammissibili.
3.1 Secondo il AVV_NOTAIOolidato orientamento di legittimità, l’interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento AVV_NOTAIOa comune volontà AVV_NOTAIOe parti in essi espressasi, costituisce attività di fatto propria ed esclusiva del giudice di merito, (cfr. Cass. 3590/2021, 9461/2021, 15603/2021, 32876/2022), dovendo il sindacato in proposito, riservato al giudice di legittimità, limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonché, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica AVV_NOTAIO‘art. 360 c.p.c., n. 5, al controllo AVV_NOTAIOa coerenza e logicità AVV_NOTAIOa motivazione, censura nella specie neanche proposta, avendo la società ricorrente, come sopra rilevato, denunciato soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale).
3.2 Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 c.c. e s.), contrapporre una diversa e più favorevole soluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione AVV_NOTAIO‘atto negoziale (cfr. Cass. S.U. nr. 1914/2016).
Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali AVV_NOTAIOiderazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore AVV_NOTAIOeguenza AVV_NOTAIO‘inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione AVV_NOTAIOe norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 10554 del 2010 e n. 25728 del 2013).
3.3 Si è infine precisato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto,
ma una AVV_NOTAIOe possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è AVV_NOTAIOentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (sentenze 20 novembre 2009, n. 24539, 18 novembre 2013, n. 25861, e 4 marzo 2014, n. 5016).
3.4 Nella specie, il tribunale ha fornito una specifica e plausibile interpretazione AVV_NOTAIO‘art. 10.3 del Regolamento e AVV_NOTAIOe disposizioni statutarie che risulta semplicemente diversa da quella prospettata dal ricorrente.
3.5 In particolare, con riferimento al rapporto tra la società AVV_NOTAIOortile e le AVV_NOTAIOorziate, il Tribunale ha affermato che « è foriero di equivoci il riferimento contenuto nell’art. 10.3 del regolamento al contratto di mandato ed alla riscossione dei premi ‘per conto’ AVV_NOTAIOe AVV_NOTAIOociate. Si deve infatti ritenere che il rapporto di mandato sia stato evocato allo scopo di descrivere efficacemente i compiti di riscossione del AVV_NOTAIOorzio, da condurre nell’interesse esclusivo dei AVV_NOTAIOorziati, secondo la tipica struttura ‘chiusa’ del AVV_NOTAIOorzio di acquisto; questo però non inficia la natura sociale e non negoziale del rapporto principale intercorrente tra il AVV_NOTAIOorzio e il singolo AVV_NOTAIOorziato, improntato allo spirito mutualistico, da cui dipende il AVV_NOTAIOeguimento dei correlativi vantaggi economici » (cfr. pagg.9-10 del decreto).
3.6 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente nel quarto motivo i giudici napoletani hanno compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo mentre le doglianze AVV_NOTAIOa ricorrente inammissibilmente richiedono un nuovo apprezzamento AVV_NOTAIOa prova documentale e sollecitano una diversa qualificazione giuridica del rapporto esistente tra le parti (cfr. sul punto Cass. nr. 5258/2024 in una vicenda sovrapponibile a quella in esame).
In conclusione il ricorso è inammissibile.
4 Nulla è da statuire sulle spese di giudizio in quanto il Fallimento non ha svolto difese.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; a i sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 AVV_NOTAIOa l. n. 228 del 2012, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, AVV_NOTAIOo stesso articolo 13.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2024
il Presidente NOME COGNOME