Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10256 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3938-2021 proposto da:
COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e dife si dall’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1900/2020 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/07/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell’8.2.2010 COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Rimini, chiedendo accertarsi il loro diritto di costruire in aderenza al fabbricato eretto dal convenuto a distanza irregolare dal confine, con trasferimento a loro favore della proprietà dell’area cortilizia destinata ad essere occupata dalla loro costruzione.
Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 22/2015, rigettava la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 1900/2020, la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame proposto dagli originari attori avverso la decisione di prime cure.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la
proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi del ricorso, con l’unico motivo la parte ricorrente lamenta la violazione o erronea applicazione degli artt. 875, 877 c.c. e 88 del regolamento urbanistico edilizio del Comune di Cattolica, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di ravvisare il suo diritto di costruire in aderenza alla fabbrica della parte controricorrente, nonostante quest’ultima fosse posta a distanza dal confine inferiore a quella prevista dalla normativa applicabile.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso statuizione di rigetto di domanda di accertamento del diritto di costruire in aderenza (doppia conforme).
Unico motivo : verte sul diritto del ricorrente di costruire in aderenza in forza del principio della prevenzione, ed è inammissibile, o comunque manifestamente infondato. Il principio della prevenzione, per costante orientamento di questa Corte, è derogato laddove la norma regolamentare stabilisca, come nella fattispecie, una distanza minima delle costruzioni dal confine (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25191 del 17/09/2021, Rv. 662253). La Corte di Appello da atto che il R.U.E. del Comune di Cattolica prevede una distanza minima dal
confine di 5 metri per gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento (art. 88, comma 3) e che la costruzione in aderenza è consentita soltanto a condizione che l’edificio si trovi sul confine tra due fondi (art. 88, comma 4); afferma poi (con statuizione coerente con l’insegnamento di questa Corte: cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12443 del 09/11/1999, Rv. 530984) che la disposizione eccezionale da ultimo richiamata non è applicabile al caso di specie, poiché il manufatto di proprietà COGNOME non giace sul confine e non è consentita alcuna interpretazione estensiva della norma locale (cfr. pagg. 4 e 6 della sentenza impugnata)’.
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda