Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3545 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3545 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14609/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale nonché Procuratore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliata al domicilio digitale del medesimo
Pec:
-ricorrente – contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, e domiciliato al domicilio digitale del medesimo
Pec:
-controricorrente – avverso la sentenza n. 585/2022 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. NOME COGNOME, premesso di aver stipulato con la RAGIONE_SOCIALE un contratto di leasing avente ad oggetto un autocarro nuovo con cassone ribaltabile ad uso trasporto di inerti, e che detto contratto era entrato in sofferenza tanto da indurre il COGNOME a chiederne la risoluzione, convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE avanti al Tribunale di Bergamo per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 82.629,14 , costituita in parte dalla differenza tra il valore di mercato dell’autocarro acquisito in leasing e il prezzo a cui la concedente aveva venduto tale mezzo; in parte da interessi; in parte da somma a titolo di risarcimento dei danni derivati sia dal mancato riconoscimento di un congruo valore residuo dell’autocarro che dalla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
nella resistenza della società RAGIONE_SOCIALE il Tribunale di Bergamo accolse parzialmente la domanda, condannando quest’ultima al pagamento in favore del COGNOME del la somma di € 11.500,00, rigettando la domanda di restituzione degli interessi e quella risarcitoria.
interposto gravame dal COGNOME ( in via principale ) e dalla società RAGIONE_SOCIALE ( in via incidentale ), in parziale accoglimento dell’appello del primo con sentenza dell’11/5/2022 la Corte d’Appello di Brescia, ritenuto che per il calcolo del tasso di interessi occorresse computare anche il costo delle assicurazioni collegate al contratto di finanziamento, condannò la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del COGNOME altresì della somma di € 19.629,14 a titolo di resti tuzione di interessi, oltre che della somma di € 14.591,48 a titolo di risarcimento del danno;
avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, sulla base di unico motivo;
resiste con controricorso il COGNOME;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale sussistendo le condizioni di cui all’art. 380 bis c.p.c.
entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo -violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. del combinato disposto di cui alla legge 24 del 2001 e dell’art. 644 c.p.la ricorrente si duole che ai fini del calcolo degli interessi la corte di merito abbia ritenuto da computarsi anche il costo della polizza assicurativa ‘RAGIONE_SOCIALE Finanziamento’ al fine di accertare il TEAGM, laddove solo nel 2009 tale indicazione è stata inserita nelle Istruzioni della Baca d’Italia e nel 2006 non vi era l’esplicita considerazione della detta spesa ai fini del vag lio dell’usura.
Lamenta che la corte di merito, intendendo ricomprendere anche le spese assicurative, è pervenuta a liquidare in favore del COGNOME una somma eccessiva, il cui computo contrasta con la previsione contenuta solo nelle delibere della B anca d’Italia del 2009 circa la valutazione anche delle spese assicurative e con la previsione dell’art. 644 c.p.
Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’espressa inclusione nelle ” Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura ” adottate dalla Banca d’Italia nell’agosto del 2009 [ ove al paragrafo C.4. si indica che per la determinazione del TEG il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e
sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza, includendovi anche, in modo innovativo rispetto alla precedente disciplina … al punto 5) «le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente», con la precisazione (in nota n.11) che nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 (prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione) anche le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso ] anche delle spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore come rientranti nel calcolo del tasso, non va intesa nel senso che in precedenza tali spese dovessero essere sempre escluse dal calcolo del TEG, in particolare nel caso in cui la spesa fosse connotata da remuneratività, deponendo piuttosto per l’ acquisita consapevolezza da parte dell’Istituto della complessità e della delicatezza dello snodo valutativo inerente le spese accessorie, e segnatamente del loro carattere remunerativo ( v. Cass., 24/9/2018, n. 22458 ).
Si è al riguardo sottolineato che già in base alle Istruzioni della Banca d’Italia emanate nel corso del 2001, il riscontro andasse specificamente operato con riferimento alla formula secondo cui «ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. In particolare, sono inclusi … le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito», appalesandosi invero sistematicamente conforme al principio segnato dal disposto dell’art. 644 c.p. dare al richiamato passo delle istruzioni il significato che fa perno sulla circostanza che normalmente i contratti di credito bancari sono predisposti ( nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare, spese di assicurazione e garanzia ricomprese ) dall’impresa bancaria, venendo proposti secondo un blocco unitario (seppure in sé scomponibile in vari segmenti) al mercato dei clienti ( v. Cass., 5/4/2017, n. 8806 ).
A tale stregua il collegamento tra concessione del credito e voce economica risulta evidente ( senza alcun pregiudizio delle situazioni in cui l’offerta avviene secondo diverse modalità ), e va accertata, secondo quanto prescritto dalla parte finale del comma 5 dell’art. 644 c.p., nel singolo caso concreto.
Sintomatica conferma ne emerge -come detto- dalle Istruzioni del 2009, ove risulta tra l’altro – precisato che restano incluse nel conto di usurarietà «le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito …, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento» ( v. Cass., 5/4/2017, n. 8806. Cfr. altresì Cass., 1°/2/2022, n. 3025 ).
Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare in tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia di usura del tasso di interesse corrispettivo debbono essere dunque conteggiati sia il prezzo per l’esercizio dell’opzione di acquisto finale,
previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione collegate alla concessione del credito, quest’ultima non potendo avere attuazione in mancanza della prima ( v, da ultimo, Cass., 3, n. 13536 del 17/5/2023; Cass., 6-1, n. 3025 del 1/2/2022 ).
Orbene, di tale principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione, in particolare là dove, nel riformare la sentenza del giudice di prime cure, è pervenuta a ritenere le spese di assicurazione nella specie computabili per il calcolo nel TEG in ragione del ravvisato collegamento negoziale tra le spese per l’assicurazione ed il contratto di finanziamento , caratterizzate da sintomatica contestualità temporale.
All’infondatezza nei suindicati termini del motivo consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente e da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
Non è infine a farsi luogo a pronunzia in ordine all’istanza di liquidazione delle spese e delle competenze del subprocedimento ex art. 373 c.p.c. da ll’ odierno controricorrente proposta nell’ atto denominato «memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.».
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel giudizio di legittimità la richiesta di pronunzia sull’istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato, con la conseguenza che detta istanza è inammissibile ove come nella
specie venga proposta in un procedimento soggetto a rito camerale mediante memoria ex art. 380 bis 1, c.p.c. non notificata alle controparti, non risultando che le medesime abbiano potuto prenderne visione mediante l’esplicazione di attività processuale invero estranea al modello camerale in concreto adottato, sicché non può considerarsi al riguardo ritualmente instaurato il contraddittorio ( v., con riferimento all’udienza camerale, Cass., 19/5/2021, n. 13595; Cass., 4/10/2018, n. 24201, e conformemente, da ultimo, Cass., 31/8/2020, n. 18079. Cfr. altresì, con riferimento all’udienza pubblica e alla memoria ex art. 378 c.p.c., Cass., 20/10/2015, n. 21198 ).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore del controricorrente, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza