Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11946 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 11946 Anno 2025 Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso 16382-2024 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME IN CAMPANIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3566/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/02/2024 R.G.N. 1641/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME
Oggetto
LICENZIAMENTO
PUBBLICO
IMPIEGO
R.G.N. 16382/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 02/04/2025
PU
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FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 5 febbraio 2024, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Giugliano in Campania, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole il 27 marzo 2018 in relazione alla contestazione in data 4.6.2008 di addebiti derivanti dall’essere stata la COGNOME coinvolta in un procedimento penale, definito in primo grado con sentenza di condanna, cui era seguita la sospensione dal servizio della medesima, disposta in attesa della conclusione del procedimento penale, al cui esito, dato dal passaggio in giudicato della sentenza di appello che aveva assolto la Cante da un capo di imputazione e dichiarato estinto il processo per prescrizione quanto agli ulteriori capi, il Comune, riapriva il procedimento disciplinare e rinnovava la contestazione irrogando la predetta sanzione espulsiva;
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non essere il primo giudice incorso in alcun error in procedendo nel dar corso all’accertamento della legittimità del recesso nonostante l’acclarata tardività della costituzione nel giudizio di primo grado del Comune e nel porre a fondamento di quell’accertamento l’originaria contestazione del 4.6.2008, tardivamente prodotta in giudizio, avendo il primo giudice legittimamente fatto ricorso ai suoi poteri d’ufficio e di dover condividere l’esito dell’accertamento medesimo teso ad escludere la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare per essere stata la contestazione tempestivamente elevata a seguito dell’informativa di reato e correttamente notificata ‘a mani proprie’, la gener icità della contestazione correttamente formulata per relationem agli atti del procedimento penale,
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la sproporzione tra gli addebiti mossi e la sanzione irrogata atteso che la sentenza di estinzione del reato per prescrizione, diversamente dalla sentenza di assoluzione, non incide sull’imputabilità delle condotte ascritte;
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Cante, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Giugliano in Campania;
Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 421 e 437 c.p.c., 4 CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali 11.4.2008, e 24 CCNL di Comparto 22.1.2004, imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’aver ammesso a comprova della tempestività dell’originario avvio del procedimento disciplinare, contestata dalla ricorrente che assume di non averla mai ricevuta, la produzione della contestazione del 4.6.2008, da considerarsi, viceversa, inammissibile stante la decadenza determinatasi a carico del Comune a motivo della tardività della sua costituzione in giudizio, non superabile attraverso l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 c.p.c..
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali 11.4.2008, e 24 CCNL di Comparto 22.1.2004, 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., 12 preleggi, 1362 e ss. c.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto regolarmente notificata la contestazione del 4.6.2008 per un evidente travisamento della relata assunta come firmata dalla ricorrente e riferibile alla lettera di contestazione;
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Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 300/1970, 12 preleggi e 1362 e ss. c.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale l’aver erroneamente ritenuto sufficientemente specifica la contestazione disciplinare del 4.6.2008 in quanto formulata per relationem agli atti del procedimento penale senza che risultino individuabili nella loro materialità (modi, tempi e imputabilità) le condotte contestate.
Nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. è prospettata in relazione all’aver la Corte territoriale omesso di pronunziare in ordine al motivo d’appello inteso a confutare il convincimento del primo giudice in ordine all’assolvimento dell’onere della prova della legittimità del licenziamento da parte del Comune.
Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 129 e 653, comma 1 bis, c.p.p. 2697 c.c., 5 l. n. 604/1966, 2119 c.c., 18, l. n. 300/1970, 416, 115 e 116 c.p.c. e 6, n. 2, CEDU, lamentando a carico della Corte te rritoriale l’erroneità della pronunzia in ordine al ritenuto assolvimento dell’onere della prova circa la legittimità del licenziamento, anche in considerazione dell’esito del procedimento penale come apprezzato nella sua incidenza sul procedimento disciplinare dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e comunque la carenza di motivazione in ordine al processo di formazione del proprio libero convincimento.
Il primo motivo risulta meritevole di accoglimento, dovendo ritenersi decisivo a questi fini l’effetto preclusivo conseguente alla tardiva costituzione in giudizio del Comune, effetto maturato nel peculiare contesto del giudizio di impugnazione del licenziamento che vede il soggetto datore onerato della prova della legittimità formale e sostanziale del recesso intimato, di modo che si deve
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ritenere che nulla possa dirsi dal Comune allegato e provato quanto alla regolarità del procedimento disciplinare espletato, quanto alla sussistenza e imputabilità delle mancanze addebitate, quanto alla proporzionalità della sanzione, quando, invece, l’amm issibilità del ricorso ai poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 c.c., diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, è subordinata, oltre che ad una sollecitazione della parte, qui non ravvisabile, al ricorrere, qui parimenti da escludere in radice, di una situazione di ‘ semiplena probatio ‘ tale da integrare una lacuna istruttoria che richiede di essere colmata (cfr. Cass. n. 813/2021), atteso che, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa, gli indicati poteri di officio non possono essere dilatati fino al punto di richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze di allegazione e probatorie delle parti, onde non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà (cfr. Cass. n. 6634/2020);
Va, dunque, accolto, il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli altri e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzion e delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2.4.2025 Il Consigliere estensore La Presidente (NOME COGNOME) (NOME COGNOME