Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26604 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 1 Num. 26604 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2542/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliato presso l ‘AVV_NOTAIO , dal quale è rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
-contro-
COMUNE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 862/2022 de lla Corte d’appe ll o RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , pubblicata il 17.06.2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con deliberazione n. 272/1967, l’RAGIONE_SOCIALE stabiliva di concedere all’RAGIONE_SOCIALE un’area di circa 14 ettari per la realizzazione di un aeroporto civile; successivamente, mediante convenzione n. 12469/1968, le parti stabilivano le norme del rapporto concessorio e la sua durata, che veniva fissata in due anni, con tacito rinnovo e salvo espressa disdetta. In forza di delibera di AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE n. 330/2005, il RAGIONE_SOCIALE esercitava la disdetta RAGIONE_SOCIALEa concessione e ordinava, in data 27 febbraio 2006, il rilascio RAGIONE_SOCIALE‘area su cui insisteva l’aeroporto.
Detto provvedimento di rilascio veniva impugnato dall’RAGIONE_SOCIALE e successivamente sospeso con ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2911/2006, in relazione all’estromissione forzata RAGIONE_SOCIALE‘associazione e fino al momento in cui il RAGIONE_SOCIALE non avesse provveduto alla individuazione del nuovo gestore; l’RAGIONE_SOCIALE aveva conservato la detenzione del complesso aeroportuale di Preturo fino alla data del 16 dicembre 2009, data RAGIONE_SOCIALEo sgombero coattivo RAGIONE_SOCIALEe aree eseguito dal RAGIONE_SOCIALE.
Con successivo avviso di accertamento del 24 dicembre 2014, notificato in data 7 gennaio 2015, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE richiedeva all’RAGIONE_SOCIALE il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 2.190.802,93, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 D. Lgs. n. 507/1993, a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico RAGIONE_SOCIALEe aree da rilasciare e ricomprese nell’ambi to del sedime aeroportuale, relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 16 dicembre 2009.
RAGIONE_SOCIALE impugnava detto avviso di accertamento del 24 dicembre 2014 con il quale era stata determinata la somma da esso dovuta e chiedeva al giudice di dichiarare che nulla fosse dovuto al RAGIONE_SOCIALE
convenuto a titolo di occupazione di suolo pubblico per il periodo 1° gennaio 2009 -16 dicembre 2009.
In via subordinata, chiedeva la riduzione del canone in ragione del fatto che l’aeroporto era stato occupato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a seguito del sisma del 6 aprile 2009.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione.
Con sentenza emessa nel 2019, il Tribunale rigettava la domanda RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza depositata il 17.6.2022, la Corte territoriale rigettava l’appello proposto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avverso la suddetta sentenza, osservando che: in via preliminare, per la stessa vicenda il RAGIONE_SOCIALE ebbe ad emettere anche ingiunzione fiscale, già opposta dall’RAGIONE_SOCIALE davanti al Tri bunale di L’RAGIONE_SOCIALE, che respinse l’opposizione con sentenza n. 407/2011, confermata dalla stessa Corte con successiva sentenza n. 1689/2017; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del D. Lgs. n. 507 del 1993, primo comma, ‘ sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e RAGIONE_SOCIALEe province ‘; tale prelievo (COSAP: c anone per l’ occupazione di spazi ed aree pubbliche) era dunque dovuto anche per le occupazioni che si realizzano in via di fatto o in assenza di specifica concessione, essendo un corrispettivo spettante agli Enti Locali in virtù del fatto che un bene di proprietà dei medesimi sia stato sottratto all’uso pubblico e sia stato destinato a soddisfare necessità o utilità particolari RAGIONE_SOCIALE‘occupatore; l’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 stabilisce, poi, che ‘ le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 52 prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio
o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare RAGIONE_SOCIALEa concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa ‘; con tale previsione normativa, dunque, è stata concessa la possibilità per le amministrazioni comunali di sostituire la tassa di occupazione (TOSAP) con un canone (COSAP) relativamente ad aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile; di conseguenza, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con deliberazione consiliare n. 2 del 4 luglio 1999 aveva istituito il canone COSAP con apposito regolamento; sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe chiare previsioni normative sopra richiamate e conformemente alle argomentazioni del giudice di prime cure, risultava evidente che l’RAGIONE_SOCIALE, avendo occupato il suolo pubblico facente parte del patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE tanto nel periodo di vigenza RAGIONE_SOCIALEa concession e quanto in via di fatto in epoca successiva alla sua scadenza, era tenuto alla corresponsione del relativo canone; del resto la Corte si era già espressa in senso analogo con la citata sentenza n. 1689/2017, laddove era stato deciso che ‘ la previsione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di pagamento RAGIONE_SOCIALEa COSAP in relazione a qualunque occupazione di suolo pubblico, comporta l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure RAGIONE_SOCIALEa odierna appellante relative al contenzioso in corso fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, alla giustificatezza RAGIONE_SOCIALE‘occupazione, alla asserita tolleranza RAGIONE_SOCIALE‘occupazione da parte del RAGIONE_SOCIALE medesimo ed alla stessa presenza nel sedime aeroportuale di beni gravati da uso civico, in relazione ai quali la COSAP pure è dovuta ai sensi degli artt. 11 e 12 L. n. 1766/1927 -prevedenti la riconduzione di tali beni a quelli appartenenti al patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALE‘ente nell’in terpretazione fornitane dalla giurisprudenza (cfr. anche Cass. n. 1993/2003)’; nessun dubbio sussisteva, infine, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 826 c.c. circa l’appartenenza RAGIONE_SOCIALE‘area di sedime su cui insiste il complesso
aeroportuale al patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con conseguente onere di corresponsione del canone in questione in capo al concessionario/occupante, ciò anche in considerazione del dato normativo circa il regime impositivo in argomento che trova applicazione anche per le aree del patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALE‘Ente Locale non costituenti strade o piazze; era corretta l’argomentazione del Tribunale circa la destinazione di un aeroporto, che è riservato per sua natura ad un servizio pubblico, mentre era irrilevante la circostanza per cui il sedime non fosse una strada o una piazza; né l’appellante aveva mai allegato quale altro e diverso importo avrebbe potuto rivendicare il RAGIONE_SOCIALE ex art. 1591 c.c., norma la cui possibile applicazione non era stata, comunque, invocata in primo grado, ma solo e tardivamente in appello; l’area effettivamente destinata all’uso aeroportuale da parte RAGIONE_SOCIALE‘opponente era stata determinata con provvedimento dirigenziale del 7 ottobre 2008, mai impugnato, e comunque, tale determinazione costituiva una limitazione unilaterale del RAGIONE_SOCIALE rispetto all’area oggetto di concessione sottratta all’uso pubblico e riferita all’intero sedime aeroportuale, di talché sarebbe stato onere RAGIONE_SOCIALE‘opponente provare che l’area effettivamente utilizzata era inferiore a quella indicata dal RAGIONE_SOCIALE, di per sé inferiore a quella totale; in mancanza, doveva ritenersi che la limitazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘area oggetto di concessione fosse favorevole per l’opponente; il giudice di primo grado aveva fatt o implicito riferimento all’avviso di accertamento, in atti, nel quale si indicava chiaramente che l’area occupata, rispetto ad una complessiva aera pubblica di 325.000 mq., aveva superficie di 75.134 mq e che il COSAP era stato calcolato in ragione di euro 22,15/mq, come da regolamento comunale ; un terreno vincolato ad essere sedime aereoportuale era per sua natura destinato a pubblico servizio ed appartiene perciò al patrimonio indisponibile
RAGIONE_SOCIALE‘Ente proprietario, che non ne potrebbe disporre in modo indiscriminato (ne derivava che, se il RAGIONE_SOCIALE lo avesse sottratto a tale uso pubblico per darlo in concessione ad un privato, avrebbe dovuto necessariamente assoggettarlo a tassazione ex art. 38 d.lgs. n. 507 del 1993); il fatto, poi, che il bene sia soggetto ad uso civico, non ne esclude la proprietà in capo al RAGIONE_SOCIALE, e ciò è confermato proprio dal fatto che l’opponente ha ottenuto il bene i n concessione dal RAGIONE_SOCIALE stesso; la vicenda relativa a lla affrancazione del terreno dall’uso civico cui è sottoposto non riguardava il rapporto concessorio tra il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE; anzi, proprio la sottoposizione del terreno ad uso civico ne confermava l’appartenenza al patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALE‘Ente, poiché sottoposto al vincolo di inalienabilità e di destinazione al pubblico servizio (Cass. 8/8/2003 n. 11993); ai sensi degli artt. 11 e 12 L. n. 1766/1927, i beni posseduti dai Comuni e gravati da uso civico rientrano nel suo patrimonio indisponibile e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non all’esito di apposita procedura che si conclude con l’autorizzazione ministeriale, ora di spettanza del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO Regionale, procedura che in concreto non vi è stata e comunque non si è conclusa ; l’appellante, quindi, era soggetto al pagamento del canone – e RAGIONE_SOCIALEe applicate sanzioni in caso di omissione – per tutte le occupazioni del suolo pubblico, proprio perché poste in essere ad opera di soggetto gestore di servizi in regime di pur disdettata concessione amministrativa, essendo stata introdotta l’esenzione per le sole occupazioni effettuate dallo Stato, dall’art. 49, lett. a), del d.lgs . 507/1993, norma che prevede che l’occupazione sia effettuata direttamente dal soggetto esente; comunque la Corte non intendeva discostarsi da quanto già deciso con le proprie precedenti sentenze le quali hanno richiamato i principi di diritto fissati dalla corte nomofilattica (Cass. 11688, 11689 e 11886/2017), riferibili anche alla
fattispecie in esame; il COSAP costituisce, infatti, un prelievo alternativo alla TOSAP , che gli enti locali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, possono scegliere di applicare quale corrispettivo RAGIONE_SOCIALEa concessione o RAGIONE_SOCIALE‘occupazione di fatto di spazi pubblici, escludendo l’imposizione RAGIONE_SOCIALEa TOSAP per le medesime attività; tale corrispettivo condivide conseguentemente con la TOSAP i medesimi presupposti applicativi; il presupposto legittimante la richiesta del canone non era, né poteva essere , la abusività RAGIONE_SOCIALE‘occupazione, ma l’occupazione pura e semplice; il fatto che il provvedimento di sospensione da parte del Consiglio di Stato avesse reso inefficace, sia pure provvisoriamente, la disdetta del RAGIONE_SOCIALE, non significava altro che nel periodo indicato era proseguito il rapporto concessorio, per cui la tassa era certamente dovuta come lo sarebbe stata in assenza RAGIONE_SOCIALEa disdetta; se, invece, si poneva l’accento sul fatto che l’occupazione era proseguita invito domino in assenza RAGIONE_SOCIALEa concessione, sia pure per dettato giudiziario, comunque essa era da considerare come occupazione senza titolo convenzionale, e quindi il COSAP era senza dubbio dovuto; né il provvedimento giudiziario che aveva sospeso l’esecutività RAGIONE_SOCIALEa disdetta poteva produrre il risultato di rendere gratuita la concessione RAGIONE_SOCIALE‘uso del bene e quindi la sua sottrazione all’utilizzo da parte RAGIONE_SOCIALEa collettività ed a vantaggio del privato; il canone risultava dunque dovuto sia in vigenza del rapporto concessorio, sia per il periodo successivo alla scadenza RAGIONE_SOCIALEa concessione, non essendo intervenuta alcuna ipotesi di esonero o di rinuncia all’esazione del medesimo canone da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; come già correttamente statuito in primo grado, l’RAGIONE_SOCIALE non aveva prodotto alcun documento ufficiale da cui risultasse che fosse stato spossessato autoritativamente RAGIONE_SOCIALEa disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘aeroporto, ovvero che
l’utilizzazione da p arte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse avvenuta senza un accordo con l’RAGIONE_SOCIALE, ovvero senza il pagamento di un indennizzo. L’RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione avvers o la suddetta sentenza con otto motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per aver l a Corte d’appello ritenuto che non fosse stata contestata l’applicazione del COSAP e i relativi calcoli e lamenta l’omessa pronuncia sull’onere RAGIONE_SOCIALEa prova dei presupposti di tale tassa, con riguardo alla questione degli usi civici, RAGIONE_SOCIALE‘occupazione del sedime, per un certo periodo, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ad un aeroporto privato.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1, c. 161, l. n. 296, e 2691 c.c., per aver la Corte territoriale rigettato l’appello, pur non avendo il RAGIONE_SOCIALE dimostrato i presupposti del credito fatto valere, considerando che l’avviso d’accertamento non conteneva la precisa descrizione RAGIONE_SOCIALE‘area di sedime oggetto RAGIONE_SOCIALE‘occupazione ritenuta illegittima. Il ricorrente lamenta, al riguardo, che la sentenza impugnata sia errata perché ha ritenuto valido l’atto di accertamento nonostante avesse individuato le aree per le quali è stato richiesto il COSAP con un criterio meramente quantitativo (ossia 75.134 mq su 325.000 mq), senza contenere alcun elemento che consenta di individuare quali esse siano e di accertare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALE‘Ente.
Il terzo motivo denunzia la violazione degli artt. 11 e 12 l. 1766/27 e 52 dlgs., per aver la Corte d’appello ritenuto che le vaste aree di uso civico presenti nel sedime aeroportuale rientrino nel patrimonio ‘indisponibile’ del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva quindi diritto di applicare il COSAP anche rispetto a tali superfici.
Il quarto motivo denunzia violazione del l’art. 2697 c.c. per aver la Corte d’appello ritenuto che le aree per le quali era stata applicato il COSAP fossero di proprietà del RAGIONE_SOCIALE, rientrando nel relativo patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALE‘Ente nonostante che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa formale contestazione operata sul punto dall’RAGIONE_SOCIALE, l’Ente non avesse fornito alcuna prova sul punto .
Il quinto motivo denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 273 0 c.c., in quanto la sentenza impugnata sarebbe illegittima perché ha dato per scontato che il RAGIONE_SOCIALE abbia applicato il COSAP su immobili appartenenti al suo patrimonio ‘indisponibile’ , sorvolando sulla confessione operata dall’Ente nell’avviso di accertamento in ordine al fatto che le are e su cui sta applicando lo stesso COSAP appartenevano al patrimonio ‘disponibile’.
Inoltre, il motivo denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 63 d.lgs n. 446/97, per non aver la Corte d’appello ritenuto legittima l’occupazione RAGIONE_SOCIALE‘area di sedime aeroportuale in ragione del provvedimento del Consiglio di Stato di sosp ensione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di rilascio, che escluderebbe il carattere abusivo RAGIONE_SOCIALE‘occupazione protratta .
Il sesto motivo denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 115 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto non provato il fatto che l’area fosse stata gestita dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel 2009, sebbene il RAGIONE_SOCIALE non avesse contestato il fatto.
Il settimo motivo denunzia la vio lazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2733 c.c., per non aver la Corte territoriale considerato che il RAGIONE_SOCIALE aveva ammesso che a seguito del terremoto del 6.4.200 9 l’area di sedime fosse stata occupata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha affermato che non c’era motivo di appello specifico sulla tariffa e sui calcoli -al cui riguardo nulla dice di puntuale il ricorrente, con conseguente difetto di
pertinenza RAGIONE_SOCIALEa censura – e spiega perché ha, al pari del Tribunale, ritenuto che il calcolo del COSAP sia stato corretto (autolimitazione RAGIONE_SOCIALEa superficie concessa, in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata dimostrazione del contrario).
Inoltre, la Corte territoriale ha accertato che l’area di sedime occupata rientrava nel patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE; il fatto poi che il bene sia soggetto ad uso civico, non ne esclude la proprietà in capo al RAGIONE_SOCIALE, e ciò è confermato proprio dal fatto che l’opponente ha ottenuto il bene in concessione dal RAGIONE_SOCIALE stesso. La vicenda relativa alla affrancazione del terreno dall’uso civico cui è sottoposto non riguarda il rapporto concessorio tra il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE; anzi, proprio la sottoposizione del terreno ad uso civico ne conferma l’appartenenza al patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALE‘Ente, poiché sottoposto al vincolo di inalienabilità e di destinazione al pubblico servizio (Cass., 8/8/2003 n. 11993). La Corte territoriale ha anche aggiunto che il ricorrente non aveva dimostrato che l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE‘area in suo possesso da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse avvenuta senza un accordo, ovvero senza il pagamento di un indennizzo, trattandosi di eccezione impeditiva del diritto azionato dal RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo è inammissibile. Dalla sentenza impugnata si desume che il Tribunale aveva fatto implicito riferimento all’avviso di accertamento, in atti, nel quale si indicava chiaramente che l’area occupata, rispetto ad una complessiva area pubblica di 325.000 mq., aveva superficie di 75.134 mq e che il COSAP era stato calcolato in ragione di euro 22,15/mq, come da regolamento comunale. Inoltre, la Corte d’appello ha rilevato che il sedime aeroportuale è per sua natura destinato a pubblico servizio ed appartiene perciò al patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALE‘Ente proprietario, il quale non può disporre RAGIONE_SOCIALEo stesso in modo indiscriminato.
Diretta conseguenza di ciò è che il RAGIONE_SOCIALE che sottragga il bene a tale uso pubblico per darlo in concessione ad un privato, debba necessariamente assoggettarlo a tassazione ex art. 38 d. lgs. n. 507 del 1993.
La doglianza tende pertanto al riesame RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in fatto effettuato dal giudice del merito nel senso che almeno i 75.134 mq erano l’area effettivamente occupata (provv. dirig, 2008) e soggetta al COSAP.
Il terzo motivo è inammissibile. Invero, la Corte d’appello ha affermato che il fatto che i beni fossero gravati da uso civico non li sottraeva al regime del patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE e se occupati dal concessionario al COSAP . La doglianza non coglie dunque la raio decidendi, considerando che, come detto, proprio la sottoposizione del terreno ad uso civico ne conferma l’appartenenza al patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALE‘Ente, poiché sottoposto al vincolo di inalienabilità e di destinazione al pubblico servizio. Inoltre, il motivo è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza, nella parte in cui è fatto riferimento ad una proposta di delibera comunale nella quale si dava atto RAGIONE_SOCIALEa natura di usi civici RAGIONE_SOCIALE‘area in questione, in quanto tale riferimento è generico e non viene riferito quando e come sia stata allegata tale circostanza.
Il quarto motivo è inammissibile, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto c he l’area appartenesse al patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE.
Invero, il ricorrente censura non la violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, ma il risultato RAGIONE_SOCIALEa valutazione effettuata dal giudice di merito, mentre, come detto, gli usi civici non sono ostativi all’applicazione del COSAP, come osservato in sede di esame del terzo motivo.
Il quinto motivo è del pari inammissibile.
Riguardo alla prima parte RAGIONE_SOCIALEa doglianza (riferimento al patrimonio disponibile) si trattava di mero errore materiale accertato in modo conforme dai giudici del merito, e il ricorrente non si confronta in modo specifico con la motivazione addotta; pertanto, il riferimento all’asserita confessione del RAGIONE_SOCIALE circa la tolleranza RAGIONE_SOCIALE‘occupazione RAGIONE_SOCIALE‘area costituisce argomentazione del tutto esorbitante dalla ratio decidendi .
Quanto alla seconda parte del motivo, il provvedimento di sospensione da parte del Consiglio di Stato aveva reso inefficace, sia pure provvisoriamente, la disdetta del RAGIONE_SOCIALE, ma ciò non escludeva che nel periodo indicato fosse proseguito il rapporto concessorio, per cui la tassa , come chiaramente affermato dalla Corte d’appello, era certamente dovuta come lo sarebbe stato in assenza RAGIONE_SOCIALEa disdetta. Ne consegue che tale ultima doglianza non è calibrata sulla ratio decidendi. Il sesto e settimo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono parimenti inammissibili. Il ricorrente non ha dimostrato che l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE‘area in suo possesso da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse avvenuta senza un accordo, ovvero senza il pagamento di un indennizzo. Sul punto, la Corte territoriale ha compiuto un accertamento di fatto in ordine alla circostanza che l’area in questione era comunque nella detenzione del ricorrente, per cui sarebbe stato suo onere dimostrare il titolo del trasferimento RAGIONE_SOCIALEa detenzione ad un soggetto terzo.
Al riguardo, è vero che la circostanza RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo RAGIONE_SOCIALE‘area da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE civile era stata dedotta e non specificamente contestata, ed anzi parzialmente ammessa, come si dice nel settimo motivo ma, tuttavia, il ricorrente non si confronta in modo puntuale e specifico con la conforme osservazione, non puntualmente censurata,
dei giudici di merito secondo cui era lui che avrebbe dovuto provare che non erano intervenuti accordi e indennizzi con il soggetto occupante, o parzialmente occupante.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio che liquida nella somma di euro 20.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione per il rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima sezione civile del 24