Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11789 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11789 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15218/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, e rappresentati e difesi la prima dall’Avv. NOME COGNOME e la seconda dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrenti-
contro
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili;
-intimato- avverso le ORDINANZE di CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 59 e n. 60 del 2023 pubblicate il 24 marzo 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza n. 59/2023 della Corte d’appello di Genova, con la quale era stata rigettata la sua istanza di correzione della sentenza in riassunzione n. 211/2022, nella parte ove non aveva inserito tra le voci di computo dell’assegno stipendiale riconosciutole anche la voce ‘indennità maneggio valori’.
NOME COGNOME ha presentato analogo ricorso con riferimento all’ordinanza n. 60/2023 della Corte d’appello di Genova, con la quale, invece, non era stato ricompreso nel citato assegno la voce ‘indennità di funzioni’.
Entrambi hanno fondato la loro impugnazione su un motivo.
I ricorrenti hanno depositato memorie.
La P.A. intimata non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME è inammissibile.
Infatti, essi hanno proposto ricorso per cassazione contro due ordinanze che hanno rigettato delle istanze di correzione di errore materiale.
Al riguardo, si evidenzia che non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell’ordinanza che rigetta l’istanza di correzione dell’errore materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga, comunque, una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell’istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l’interesse ad agire per l’impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori
presupposti, mentre resta esclusa l’applicabilità dell’art. 288, comma 4, c.p.c. Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione di inammissibilità o di rigetto di un’istanza di correzione di errore materiale, atteso che il relativo provvedimento, al di là della motivazione, non è impugnabile, nemmeno ex art. 111, comma 7, Cost., siccome preordinato ad emendare errori di redazione non suscettibili di intaccare il contenuto decisionale assunto (Cass., Sez. 3, n. 17836 del 21 giugno 2023).
2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla deve essere stabilito sulle spese di lite, non avendo la parte intimata svolto difese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
-ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione