Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23554 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23554 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
COGNOME NOME;
– controricorrente –
istanza proposta da COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Alba Adriatica, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata in calce, con indicazione dell’indirizzo pec;
ORDINANZA
sull’istanza, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO, per la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza della Corte di Cassazione, Sezione seconda, n. 1368 del 2019 che ha definito il ricorso 4107/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
– ricorrente –
contro
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/3/2024 dal consigliere COGNOME; rilevato che:
dopo la morte del padre NOME (20 gennaio 1991), NOME COGNOME convenne in giudizio il fratello NOME e la società RAGIONE_SOCIALE di cui quest’ultimo era amministratore unico, per l’accertamento -tra l’altro – della nullità per simulazione del contratto stipulato il 3 gennaio 1990 con cui NOME COGNOME aveva venduto un terzo della proprietà del fabbricato alla RAGIONE_SOCIALE, perché dissimulante una donazione di cui chiese la riduzione (lett. I delle conclusioni della citazione, come riportate in sentenza d’appello);
il Tribunale, con sentenza non definitiva n.347/2001 e, poi, con sentenza 461/2010, per quel che ancora rileva, respinse tutte le domande proposte dall’attore;
con sentenza 1226 del 2013, la Corte d’Appello respinse l’appello di COGNOME avverso la sentenza non definitiva ma, in riforma parziale di quella definitiva, dichiarò che l’atto di compravendita per AVV_NOTAIO del 1990 dissimulava una donazione di NOME in favore di NOME COGNOME, condannando NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE in solido a pagare all’appellante la somma di euro 24.101,32 oltre rivalutazione e interessi a titolo di reintegrazione della quota; soltanto in motivazione, dichiarò pure la nullità per difetto di forma della donazione indiretta dissimulata;
RAGIONE_SOCIALE propose ricorso per cassazione a cui NOME COGNOME resistette con ricorso incidentale;
con sentenza n. 1368 del 2019, questa Corte rigettò il ricorso di RAGIONE_SOCIALE, accolse il ricorso incidentale e, decidendo in 384 cod. proc. civ., statuì che la dichiarazione di simulazione della vendita e la nullità della donazione dissimulata comportavano che l’intero complesso di beni alienato da NOME COGNOME alla società RAGIONE_SOCIALE, cioè la quota di
immobili che NOME aveva ereditato dalla moglie, tornasse nel patrimonio ereditario di NOME e fosse da suddividere in quote uguali tra NOME e NOME COGNOME, restando assorbita la domanda di riduzione;
il ricorrente incidentale NOME COGNOME ha chiesto di correggere la sentenza di questa Corte n. 1368/2019 per non essere stati indicati in dispositivo né i beni, né i dati catastali da dividersi, dati invece indicati in ricorso incidentale;
considerato che:
-secondo l’art. 2652 cod. civ., ai fini dell’opponibilità ai terzi e della continuità delle trascrizioni, si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’articolo 2643 cod. civ., le domande giudiziali dirette all’accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione e, secondo il successivo n. 6), si devono pure trascrivere le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l’annullamento di atti soggetti a trascrizione;
in generale, perché la trascrizione di una domanda giudiziale possa produrre gli effetti previsti dall’art. 2652 cod. civ., è necessaria una precisa correlazione tra la domanda, così come riportata nella nota di trascrizione, e la sentenza che si vuole opporre ai terzi; per stabilire se ed in quali limiti una determinata domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare senza possibilità di equivoci ed incertezze gli elementi essenziali dell’atto e i beni ai quali esso si riferisce (Cass. Sez. 2, n. 14710 del 29/05/2019 con numerosi richiami; v. Sez. 3, 01/06/2006, n. 13137; Cass. Sez. 2, 18/05/2001, n. 6851; Cass. Sez. 1, 05/07/2000, n. 8964); l’art. 2659, comma 1, n. 4, cod. civ., per l’individuazione dell’immobile oggetto dell’atto trascritto, fa rinvio alle indicazioni richieste dall’art. 2826 cod. civ. in
tema di iscrizione ipotecaria, con riferimento altresì alla specificazione dei dati di identificazione catastale;
-non risulta, dall’esame degli atti, essere stata proposta una domanda di divisione;
-la simulazione dell’atto di compravendita è stata dichiarata dalla Corte d’appello di L’Aquila nella sentenza n.1226/2013; non è stata invece dichiarata, in dispositivo, la nullità della donazione indiretta dissimulata, seppure esplicitamente affermata nella motivazione della sentenza, al secondo capoverso di pag. 14 («deve dichiararsi che l’atto di compravendita rogato dal AVV_NOTAIO di Tortoreto il 3 gennaio 1990, n. 126738 di rep. e n. 21567 di racc. dissimuli una donazione in favore di NOME COGNOME, nulla per difetto di forma perché rogata in assenza di testimoni»);
-questa Corte ha cassato la sentenza della Corte d’appello 1226/2013, con la sentenza di cui si chiede la correzione, limitatamente alla sola condanna in solido del coerede donatario dissimulato e della società acquirente simulata alla restituzione di un importo pari alla lesione della legittima; ha, quindi, decidendo ex art. 384 cod. proc. civ. ed elidendo la statuizione di condanna di cui si è detto, unicamente ribadito, secondo quanto già stabilito dalla Corte d’appello, che gli immobili oggetto della q uota del padre NOME NOME recuperati alla massa ereditaria materna in conseguenza della dichiarazione di simulazione della compravendita e di nullità della donazione dissimulata;
non vi è luogo, pertanto, ad alcuna correzione, atteso che la dichiarazione di simulazione e di nullità in accoglimento della domanda di NOME COGNOME è stata pronunciata dalla Corte d’appello e non da questa Corte ex 384 cod. proc. civ. e l’annotazione delle sentenze dichiarative della nullità di atti anteriormente trascritti, di cui all’art 2655 cod. civ., può essere chiesta ed eseguita anche senza apposito
ordine del giudice (Sez. 2, Sentenza n. 532 del 14/03/1962), in conseguenza dell’effetto della preventiva trascrizione della relativa domanda;
non vi è luogo a statuizione sulle spese in mancanza di difesa;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda