Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17694 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17694 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2188/2020 proposti da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
nonché
nel giudizio riunito sul ricorso iscritto al n. 22995/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 3986/2019, depositata il 13 giugno 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, NOME COGNOME conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, NOME COGNOME, NOME COGNOME, il AVV_NOTAIO e la RAGIONE_SOCIALE al fine di accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e 1325 cod. civ. la nullità e/o comunque l’invalidità e/o l’inesistenza della procura speciale dell’1 giugno 2000 per atto del AVV_NOTAIO, nonché di ogni atto a essa correlato e consequenziale; per l’effetto accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia della scrittura privata di compravendita del 27 luglio 2001 autenticata nelle firme a rogito AVV_NOTAIO; in via meramente subordinata ed eventuale annullare i predetti atti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1427 e seguenti cod. civ.; condannare conseguentemente NOME COGNOME, NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rapp. p.t., e il AVV_NOTAIO, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti e subendi dalla parte attrice, quantificati in misura forfetaria in complessivi € 2.000.000,00 , ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio NOME e NOME COGNOME, richiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, di accertare il difetto di legittimazione passiva di entrambi i convenuti rispetto alle domande di nullità/annullamento del contratto di compravendita; nel merito, rigettare le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, estinte per intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio anche il AVV_NOTAIO chiedendo di rigettare le domand e dell’ attrice.
La RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in ragione dell’assoluta estraneità al
disegno doloso descritto dall’attrice, richiedendo disporsi la sua estromissione dal giudizio; in via subordinata, nel merito, contestava le domande proposte.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Roma dichiarava la nullità della procura speciale e del contratto di compravendita; ordinava all’Agenzia del territorio competente di procedere alla trascrizione della sentenza alla data del suo passaggio in cosa giudicata; respingeva la domanda di risarcimento danni e dichiarava prescritta la domanda di restituzione delle somme; condannava i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all’attrice le spese di lite.
– La RAGIONE_SOCIALE impugnava la pronuncia dinanzi la Corte di appello di Roma.
NOME COGNOME si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell ‘ impugnazione e la conferma della pronuncia di prime cure.
NOME e NOME COGNOME si costituivano aderendo all’impugnazione della RAGIONE_SOCIALE
Analoga posizione processuale assumeva il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 13 prugno 2019, ha accolto l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, ha rigettato la domanda di nullità della procura speciale dell’1 giugno 2000 proposta da COGNOME NOME, condannando la COGNOME al pagamento delle spese processuali sostenute in entrambi i gradi di giudizio da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, compensando integralmente tra la COGNOME e i COGNOME le spese di entrambi i gradi di giudizio.
– NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, contestando i motivi impugnazione.
NOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso, così come il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
– In data 18 luglio 2019, la RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza per la correzione dell’errore materiale della sentenza della Corte di appello di Roma, in quanto in dispositivo era stata rigettata la domanda di nullità della procura speciale del 1 giugno 2000, senza alcun riferimento al contratto di compravendita del 27 luglio 2001, stipulato in forza della procura invalida. A definizione del relativo procedimento , l’istanza è stata accolta con provvedimento emesso dalla Corte di appello di Roma in data 4 febbraio 2020, unito alla sentenza medesima.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, come modificata con l’ ordinanza di correzione del 4 febbraio 2020, NOME COGNOME ha proposto un nuovo ricorso per cassazione.
Nel giudizio hanno depositato controricorso tutte le parti resistenti già presenti nell’altro procedimento.
-Entrambi i ricorsi sono stati avviati alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Tutte le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Preliminarmente il Collegio dispone la riunione del giudizio R.G. 22995/2020 a quello portante R.G. n. 2188/2020, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
– Con il primo motivo del ricorso n. 2188/2020 R.G. si deduce la nullità della sentenza (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.) per violazione del l’ art. 100 cod. proc. civ., nonché del giudicato interno (artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.). La ricorrente contesta la sentenza che ha ritenuto implicitamente ammissibile il gravame della RAGIONE_SOCIALE, procedendo al riesame e a nuova valutazione delle risultanze istruttorie di primo grado. Al contrario, né i COGNOME, né il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO hanno impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato nulla la procura e che comporta, a cascata, la nullità dell’atto di trasferimento .
Un primo errore, in punto di rito, riguarderebbe l’aver ritenuto ammissibile un gravame sul detto capo da parte di un soggetto esterno al negozio procuratorio e, dunque, privo tecnicamente di interesse a impugnare perché non soccombente – in senso tecnico sul punto, con violazione della regola generale dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., cui usualmente si riconduce anche l’interesse all’impugnazione , ritenendolo, implicitamente sussistente in capo alla RAGIONE_SOCIALE che, non essendo parte del negozio procuratorio, non poteva considerarsi tecnicamente soccombente in ordine alla nullità della medesima.
Essendo il negozio procuratorio intercorso solo fra i COGNOME e la COGNOME, non avendo né i COGNOME né il AVV_NOTAIO impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato nulla la procura, parte ricorrente deduce, come conseguenza, il passaggio in giudicato del relativo capo.
2.1. – Il motivo è infondato.
Di tutta evidenza è l’ interesse della RAGIONE_SOCIALE a far valere la validità della procura, giacché l’atto di compravendita che l’ha vista parte presuppone l’esistenza della procura stessa.
La stessa legittimazione a impugnare non è stata messa in discussione nel giudizio di gravame.
– Con il secondo motivo del ricorso n. 2188/2020 R.G. si prospetta l’erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) della disciplina in tema di presunzioni ex art. 2727 ss. cod. civ. Secondo parte ricorrente, la corte si è limitata all’esame del quarto motivo di appello, basato sulla pretesa erronea valutazione, da parte del Tribunale di Roma, delle risultanze istruttorie. Si evidenzia, in particolare, che gli elementi posti alla base della pronuncia del gravame costituiscono delle mere ipotesi e illazioni, impiegate su base presuntiva, prive dunque di qualunque efficacia dimostrativa. Si ritiene, invece, sorprendente il silenzio che si riscontra su un
aspetto di primaria rilevanza, acquisita in atti, ossia il mancato pagamento del prezzo per la pretesa vendita della nuda proprietà del bene oggetto di lite. Se il prezzo non è stato pagato, come ha colto il tribunale, fra i vari elementi indiziari che smentiscono la ricostruzione delle controparti vi è proprio la prova della sua mancata corresponsione.
Con il terzo motivo del ricorso n. 2188/2020 R.G. si fa valere, in subordine, l’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le patti (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) in merito alla necessità di verificare l’effettivo pagamento del prezzo di acquisto. Si evidenzia, al riguardo, che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe tentato di dare la prova del suo preteso adempimento deducendo nell’appello l ‘esistenza di alcuni assegni, avendo asseritamente rinvenuto le matrici dei medesimi, mai introdotte in giudizio, pur essendo la documentazione bancaria attestante la riscossione di facile rinvenibilità attraverso un estratto conto. Il rigetto della domanda di nullità della vendita sarebbe disceso dall’omessa considerazione del fatto decisivo del mancato pagamento del prezzo.
3.1. – Questi due motivi, da trattarsi congiuntamente per l’evidente connessione , risultano fondati nei limiti di cui in motivazione.
Il mancato pagamento del prezzo, posto dal giudice di prime cure a fondamento della decisione di accoglimento della domanda insieme agli altri elementi raccolti dall’istruttoria, costituisce di tutta evidenza un fatto decisivo che emerge dagli atti del giudizio (Cass., Sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. III, 11 aprile 2017, n. 9253; Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) e che la corte d’appello ha del tutto omesso dalla sua trattazione, essendosi limitata a valutare gli elementi legati alla nullità della procura, senza fare alcun riferimento al contratto di compravendita successivo, che
costituiva oggetto della domanda di primo grado e dell’impugnazione in sede di gravame.
Risulta invero deficitaria la disamina delle risultanze istruttorie che hanno condotto la Corte d ‘A ppello a riformare la pronuncia del tribunale, allorquando più di un elemento messo in evidenza (dal comportamento del AVV_NOTAIO tenuto all’attendibilità dei suoi impiegati chiamati a testimoniare, dei rapporti intervenuti nel tempo tra la COGNOME COGNOME i COGNOME) avrebbe potuto condurre a valutazioni di segno contrario.
4. – Con il primo motivo del ricorso n. 22995/2020 R.G. si deduce la nullità della sentenza (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.) per violazione delle regole sulla correzione delle sentenze (art. 287 e 288 cod. proc. civ.). Nel caso di specie, si evidenzia che la Corte d’Appello non si è limitata a correggere un errore materiale quanto alla ‘domanda di nullità del contratto di compravendita’, pacificamente oggetto della citazione introduttiva, ma ben diversamente ha tardivamente e del tutto irritualmente riesercitato il potere decisorio, pronunciando su un motivo di appello sul quale aveva, semplicemente, omesso di pronunciarsi.
4.1. -Anche tale motivo è fondato.
Il procedimento di correzione di sentenze e ordinanze irrevocabili, nonché degli altri provvedimenti giudiziali, consente l’eliminazione di quei vizi, omissioni, errori, che riguardano il provvedimento considerato non come atto giurisdizionale bensì come documento. Il procedimento è funzionale all’eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo qualora palesemente emerga l’incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso; diversamente, nel caso in cui si deduca che il giudice abbia omesso di pronunziare su una domanda, verrà censurata non la mera manifestazione della volontà del giudicante bensì la sua stessa volontà, quale asseritamente contraria
a principi giuridici o logici (tra le varie, Cass., Sez. L, 5 settembre 2003, n. 13006).
Sono dunque esclusi dall’ambito di applicazione della norma sia l’omissione di giudizio sia di un aspetto del giudizio (Cass., Sez. II, 4 maggio 2011, n. 9796; Cass., Sez. II, 20 luglio 1994, n. 6768), così come l’ ultrapetizione (Cass., Sez. Un., 6 febbraio 1984, n. 80).
Nel caso di specie, nulla è stato detto nella motivazione della sentenza della Corte di Appello in merito alla validità della vendita, oggetto invece della pronuncia di nullità da parte del Tribunale, posto che tutta la motivazione del secondo grado di giudizio ruota sulla nullità della procura speciale, cui si fa esclusivo riferimento anche nel dispositivo, allorquando si provvede all’accoglimento dell’appello e alla parziale riforma della sentenza impugnata.
Né appare sufficiente ai fini della correzione di un presunto errore materiale -in presenza di una motivazione basata esclusivamente sulla nullità della procura speciale -la mera affermazione dell’accoglimento dell’appello e della riforma parziale della sentenza di primo grado con il rigetto integrale della domanda della COGNOME.
Inconferente risulta il richiamo a Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037, riguardante il diverso caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore.
Ove la Corte d ‘A ppello avesse fatto corretta applicazione delle regole degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., avrebbe dovuto respingere l’istanza di correzione , trattandosi di un caso di omissione di pronuncia.
L’accoglimento del primo motivo, in merito alla violazione della disciplina sulla correzione dell’errore materiale, determina l’assorbimento del secondo motivo nel medesimo ricorso n. 22995/2020 R.G., con cui si prospetta la nullità della sentenza (art. 360 co. n.4 cod. proc. civ.) per totale carenza di motivazione, con
violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione alla domanda di nullità della vendita.
– L’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso n. 2188/2020 R.G., con il rigetto del primo, nonché l’accoglimento del primo motivo del ricorso n. 22995/2020 R.G., assorbito il secondo, determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che rimedierà agli