Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35003 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35003 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26021/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME -ricorrente- contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE MONTESCAGLIOSO
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di POTENZA n. 472/2022, depositata il 21/07/2022,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Matera, con sentenza n. 542/2018, depositata il 4.6.2018, ha dichiarato nullo, per difetto della necessaria copertura finanziaria, il contratto d’appalto stipulato in data 16.9.2015 dal Comune di Montescaglioso con la RAGIONE_SOCIALE (dRAGIONE_SOCIALEora in poi RAGIONE_SOCIALE), avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di recupero della chiesa benedettina di S. Maria del Vetrano in Montescaglioso per l’importo di € 208.585,13.
La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 472, depositata il 21.7.2022, ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado.
Il giudice d’appello, dopo aver premesso che il contratto di appalto stipulato in data 16.9.2015 non conteneva alcun espresso riferimento alla copertura finanziaria
dell’opera, né faceva menzione della determina di impegno di spesa n. 243/III del 16.12.2014 (limitandosi a richiamare nella premessa la Determinazione di aggiudicazione dei lavori n. 348/2015 del 2.7.2015 a firma del responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Montescaglioso), ha osservato che dall’esame degli atti processuali non era rinvenibile copia integrale della determinazione di impegno di spesa, con la conseguenza che non era possibile controllare né il contenuto del provvedimento, né riscontrare che ad esso si accompagnasse l’attestazione da parte del responsabile del servizio economicofinanziario circa la copertura finanziaria dell’impegno stesso.
Inoltre – ha osservato – se dall’esame della parte motiva della Determinazione n. 348/2015 del 2.7.2015 di aggiudicazione dei lavori poteva ragionevolmente inferirsi che l’atto di impegno di spesa era stato regolarmente adottato, non altrettanto poteva dirsi dell’avvenuto rilascio del ‘visto’ attestante la copertura finanziaria ‘in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa’.
In ogni caso – ha osservato ulteriormente – quello che emergeva dalla lettura delle determine in oggetto è che i lavori di recupero e valorizzazione della chiesa benedettina di cui è causa, erano stati interamente finanziati dalla Regione Basilicata e che tale finanziamento era stato concesso ma non integralmente erogato.
Si evinceva, infatti, dalla copia della Determinazione n. 689/2015 del 3.12.2015 del Responsabile Lavori Pubblici del Comune di Montescaglioso che l’Ente Pubblico committente aveva introitato dalla Regione Basilicata soltanto la somma di € 183.360,25, pari al 50% dell’importo del concesso finanziamento.
Il giudice d’appello ha quindi osservato che la previsione di un impegno di spesa legata a finanziamenti ottenuti, ma non ancora interamente erogati da altre amministrazioni, non era sufficiente a soddisfare l’impianto normativo in materia di impegno di spesa risultante dagli artt. 191, comma 4°, 183, comma 8°, e 153, comma 5°, TUEL.
Nel caso di specie, la copertura finanziaria dell’opera appaltata non vi era mai stata al momento della stipula del contratto d’appalto, essendo tale copertura stata fondata non già in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa del Comune di Montescaglioso, come richiesto dall’art. 153 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ma in funzione dell’avveramento di una condizione sospensiva (l’integrale erogazione della somma concessa in finanziamento dalla Regione Basilicata) che è venuta a mancare. In conclusione, nel caso in esame, vi era stata esclusivamente l’iscrizione in bilancio di un capitolo di spesa puramente virtuale in quanto il Comune di Montescaglioso non disponeva delle ingenti somme da impiegare nei lavori di recupero appaltati, somme che sarebbero dovute essere erogate dalla Regione Basilicata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandolo ad un unico articolato motivo.
Il Comune di Montescaglioso non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e 153 comma 5° TUEL.
La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ha erroneamente applicato l’art. 153, comma 5°, TUEL, nella parte in cui ha ritenuto che l’impegno di spesa n. 243/III del 16.12.2014 non fosse sostenibile in fase di esecuzione del contratto e fosse quindi privo di copertura finanziaria.
Sul punto, invoca la sentenza n. 39/2019 della Corte dei Conti, III sezione giurisdizionale di Roma, che ha affermato che ‘il requisito della copertura finanziaria al momento della pubblicazione della gara (…) non deve intendersi nel senso del già intervenuto materiale accantonamento di tutte le somme dovute all’appaltatore, ma della ricorrenza di uno stanziamento di risorse complessive, che prima facie, possano definirsi, e quindi, apparire, adeguate a remunerare l’opera oggetto di affidamento. Il che non poteva a priori escludere che, successivamente alla stipula del contratto, dette risorse potessero risultare non integralmente disponibili (…)’.
Espone, altresì, la ricorrente che il contratto d’appalto stipulato il 16.9.2015 era munito di regolare copertura finanziaria in puntuale applicazione di quanto prescritto dall’art. 191 comma 1° TUEL, essendo prima della stipula stato erogato il 50% del finanziamento regionale. Ne consegue che, stante la regolare copertura finanziaria del contratto, il contratto di appalto in oggetto non può considerarsi nullo.
Infine, la ricorrente, auspicando la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, ha chiesto che il giudice del rinvio, ritenuta la validità del contratto di appalto di cui è causa, proceda all’esame delle domande articolate con l’atto introduttivo del giudizio, riconoscendo l’illegittima sospensione dei lavori da parte del Comune di Montescaglioso, con conseguente liquidazione a suo favore di una somma a titolo di risarcimento del danno.
2. Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente osservato che questa Corte (cfr. Cass. n. 13159/2024; Cass. n. 33768/2019) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui ‘ L’atto con il quale l’ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall’art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000,
diversamente discendendone la nullità, rilevabile d’ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa’.
Dunque, affinché un ente locale possa assumere validamente un impegno contrattuale, è necessario che l’impegno di spesa sia accompagnato dalla attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario che, a norma dell’art. 153, comma 5, TUEL, ‘effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità (…)’.
Inoltre, l’art. 183, comma 6, dispone che ‘ Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili (… )’, facendo riferimento ad un altro elemento fondamentale che rientra nella logica di verifica della copertura finanziaria: l’anno di imputazione, in piena coerenza con il principio contabile di cui all’Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 e, segnatamente, dal punto n. 5.1., secondo il quale ‘Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa’.
Nel caso di specie, il giudice d’appello, nell’accertare che né dal contratto d’appalto, né dalle determinazioni dell’ente locale che lo avevano preceduto risultava l’attestazione di copertura finanziaria, ha coerentemente evidenziato che la copertura finanziaria dell’opera era stata, nella sostanza, fondata dal Comune non già in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa dello stesso Comune, come richiesto dall’art. 153 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ma in funzione dell’avveramento di una condizione sospensiva (l’integrale erogazione della somma concessa in finanziamento dalla Regione Basilicata) che è, invece, venuta a mancare, atteso che per stessa ammissione della parte ricorrente, al momento della stipula del contratto di appalto per cui è causa, la Regione Basilicata aveva concretamente erogato solo il 50% del finanziamento previsto.
Così facendo, sono state violate le norme di natura contabile che disciplinano l’assunzione degli impegni di spesa degli enti locali, essendo stato iscritto in bilancio un capitolo di spesa puramente virtuale, non disponendo il Comune di Montescaglioso delle somme occorrenti per la realizzazione dei lavori di restauro della chiesa benedettina.
Va, peraltro, osservato che il richiamo della parte ricorrente al passaggio della sentenza della Corte dei Conti n. 39/2019, sopra integralmente riportato al punto 1, si appalesa erroneo e fuorviante: la Corte dei Conti ha esaminato una fattispecie completamente diversa da quella di cui è causa, il cui oggetto, peraltro, non era la nullità del contratto d’appalto, ma la responsabilità contabile dei funzionari che lo avevano sottoscritto e, in ogni caso, nella vicenda esaminata dai magistrati contabili il contratto d’appalto era stato stipulato in conformità ai principi di natura contabile che disciplinano l’assunzione degli impegni di spesa degli enti locali.
La Corte dei Conti ha enunciato il principio secondo cui la conclusione di un contratto di lavori pubblici senza lo stanziamento dell’intera provvista finanziaria ma con la clausola espressa che la realizzazione dei lavori avverrà per singoli lotti previa la disponibilità dei fondi finanziati – non costituisce un comportamento negligente né potrebbe dare luogo ad un legittimo affidamento in capo all’esecutore dei lavori.
In particolare, era stato stipulato un contratto in cui era stato negoziato un appalto per l’intero importo di aggiudicazione di € 18.329.243,94, ma era stato pattuito con un’apposita clausola (art. 7 del contratto n. 138 del 13 dicembre 2004), l’affidamento dei lavori per singole fasi in corrispondenza degli importi finanziati, facendo riferimento espressamente alle prime due fasi di importo, rispettivamente, pari a € 5.350.000,00 e a € 5.200.000,00, per la cui copertura finanziaria erano stati indicati specifici capitoli di bilancio.
Si trattava, in sostanza, di un rapporto negoziale che era stato configurato quale fattispecie a formazione progressiva – in conformità all’art. 37 del R.D. n. 827 del 1924 che consentiva alla PRAGIONE_SOCIALE di appaltare separatamente i lavori, divisi possibilmente in lotti, quando ciò fosse riconosciuto più vantaggioso per l’Amministrazione – suddividendo in più parti i lavori da eseguire e rimettendo il concreto affidamento delle prestazioni alla stipula di successivi atti aggiuntivi, e ciò al precipuo e dichiarato fine di procedere ai successivi affidamenti soltanto a fronte del documentato accertamento della relativa copertura finanziaria.
Dunque, per effetto degli accordi negoziali intervenuti tra le parti, l’impresa si era vincolata per l’intero intervento, mentre l’Amministrazione limitatamente alle fasi finanziate.
Come sopra anticipato, la sentenza della Corte dei Conti invocata dalla ricorrente non smentisce affatto i principi in materia contabile enunciati dalla sentenza impugnata, che questo Collegio in toto condivide, avendo ritenuto insussistente la responsabilità del pubblico funzionario in una fattispecie negoziale in cui la P.A. a differenza che nel caso di specie in cui ha operato senza copertura finanziaria aveva concretamente affidato all’appaltatore solo i due lotti di lavori per cui esisteva copertura finanziaria (con la specifica indicazione dei capitoli di bilancio)
rimettendo il concreto affidamento di ulteriori lotti alla stipula di successivi atti aggiuntivi, previo accertamento della (successiva) relativa copertura finanziaria.
Non si liquidano le spese di lite, non avendo il Comune intimato svolto difese.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 28.10.2025.
Il Presidente NOME COGNOME