Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28967 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 28967 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ASSICURAZIONE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13057/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza n. 1033/2023 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 27 marzo 2023.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 5 giugno 2025 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale; udito l’AVV_NOTAIO per parte ricorrente;
udito l’AVV_NOTAIO per parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE (in appresso, per brevità: RAGIONE_SOCIALE) stipulò, in veste di contraente, una polizza con la RAGIONE_SOCIALE (in appresso, per brevità: RAGIONE_SOCIALE) a copertura della responsabilità civile degli organi sociali e direttivi della contraente.
La polizza prevedeva una specifica garanzia (c.d. copertura Outside Director Liability , in acronimo ODL) con riferimento agli incarichi svolti dai componenti degli organi sociali e direttivi di RAGIONE_SOCIALE cui fosse stata affidata l’amministrazione o il controllo di un’entità esterna, incaric hi conferiti su designazione o su richiesta della contraente.
Nel giugno 2017, RAGIONE_SOCIALE denunciò a RAGIONE_SOCIALE due sinistri, ambedue per fatti commessi dal Presidente della società, NOME COGNOME, nella qualità di componente del AVV_NOTAIOiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE: in dettaglio, un sinistro relativo ad una sanzione comminata da RAGIONE_SOCIALE e un altro afferente l’azione sociale di responsabilità avviata dalla predetta banca in liquidazione coatta amministrativa contro i suoi ex organi di amministrazione e controllo.
RAGIONE_SOCIALE negò l’operatività della copertura ODL per difetto del requisito della designazione o richiesta della contraente, sull’assunto che RAGIONE_SOCIALE avesse unicamente operato una mera presa d’atto (a nomina già avvenuta) della comunicazione del COGNOME dell’a vvenuta sua cooptazione nel AVV_NOTAIOiglio di amministrazione della banca.
Nel novembre 2019 NOME domandò giudizialmente la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli indennizzi per i sinistri oggetto di denuncia, per un importo di euro 474.408,31.
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All’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenza della compagnia assicuratrice, l’adito Tribunale di Milano rigettò la domanda.
La decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello interposto dalla RAGIONE_SOCIALE e, accertata l’operatività della polizza assicurativa, ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma richiesta.
Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base di cinque motivi.
Resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE (succeduta, per scissione parziale, a RAGIONE_SOCIALE), dispiegando altresì ricorso incidentale, articolato in un motivo, cui a sua volta resiste la RAGIONE_SOCIALE.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale, rigettati o inammissibili i restanti, e il rigetto del ricorso incidentale.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
La causa è stata trattata alla odierna pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale è affidato a cinque motivi.
1.1. Il primo (rubricato « violazione e falsa applicazione sotto distinti profili ex art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in materia di interpretazione dei contratti, in relazione alla copertura TARGA_VEICOLO ») ascrive alla Corte d’appello di avere « al cospetto di una chiara previsione di polizza – individuante la funzione assicurata nell’incarico assunto in una entità esterna (nella specie la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) dall’assicurato (nella specie il Presidente di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO. COGNOME), in quanto amministratore, dirigente o dipendente della c ontraente, ‘su designazione o richiesta di quest’ultima’ – optato per una interpretazione della polizza del tutto scollegata dal suo chiaro tenore letterale e di fatto abrogativa del requisito, espressamente previsto ai fini dell’estensione della garanzia, della necessaria (e invariabilmente espressa) richiesta della compagnia in tal senso, indebitamente estendendo l’area del rischio garantito da RAGIONE_SOCIALE ».
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Ravvisa, in particolare, l’inosservanza dei criteri ermeneutic i contemplati dalle citate disposizioni nell’avere la sentenza gravata :
-) quanto all’art. 1362 cod. civ., « by-passato » il senso letterale delle parole contenute nel testo negoziale ed adoperato ulteriori canoni di individuazione della comune intenzione delle parti, così addivenendo alla obliterazione del requisito della « richiesta » quale presupposto per l’attivazione della copertura TARGA_VEICOLO, a tal fine altresì a sproposito enfatizzando la fattispecie della amministrazione di fatto, non assimilabile alla vicenda esaminata, pacificamente concernente un’amministrazione di diritto;
-) quanto all’art. 1363 cod. civ., non tenuto conto delle numerose altre clausole del contratto di RAGIONE_SOCIALE, dimostrative dell’assenza di qualsivoglia richiesta di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di assunzione in quest’ultima di incarichi del Presidente della prima.
1.2. Il secondo, per « violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. degli artt. 1366 e 1369 cod. civ. sull’interpretazione in buona fede e funzionale del contratto », contesta al giudice di merito di avere « dato ingresso ad una interpretazione negoziale cavillosa e palesemente contraria alle intese raggiunte tra le parti, nonché spregiativa della causa concreta del contratto assicurativo, rendendo il rischio assunto dall’assicuratore dai confini indeterminabili e in alcun modo stimabili ex ante».
1.3. Il terzo, articolato con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. , denuncia l’omesso esame della « circostanza fattuale (provata documentalmente da RAGIONE_SOCIALE) decisiva ai fini del giudizio e oggetto di discussione tra le parti relativa alla compilazione e sottoscrizione da parte di RAGIONE_SOCIALE di ben due liste allegate alla polizza con cui la contraente ha richiesto espressamente di estendere la garanzia per alcuni dei propri esponenti che ricoprivano cariche gestorie all’interno di un”entità esterna’, senza mai indicare il AVV_NOTAIOCOGNOME per la carica svolta in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ».
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1.4. Il quarto (« violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., degli artt. 115 cod. proc. civ., nonché 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ. in materia di interpretazione dei contratti e degli artt. 1900 e 1917 cod. civ. in materia di sinistri cagionati con dolo in relazione alla clausola 1.3 della polizza – c.d. clausola “a secondo rischio” ») assume l’erroneità della statuizione di rigetto della domanda subordinata proposta da RAGIONE_SOCIALE nel primo grado di giudizio, volta all’accertamento dell’operatività della polizza a secondo rischio rispetto alla polizza contratta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a copertura dei suoi organi sociali e personale direttivo.
1.5. Il quinto, per « violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. degli artt. 12 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e 1418 cod. civ. », critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto indennizzabile la sanzione amministrativa irrogata dalla RAGIONE_SOCIALE al COGNOME per fatti da questi commessi quale componente del AVV_NOTAIOiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e valida la manleva rilasciata da RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti.
Rileva, in sintesi, che la relativa clausola della polizza era affetta da nullità, per violazione tanto della specifica prescrizione dell’art. 12 del d.lgs. n. 209 del 2005 quanto della AVV_NOTAIO disposizione dell’art. 1418 cod. civ., dovendosi reputare « nullo per illiceità della causa un contratto di manleva volto a trasferire su un soggetto terzo l’obbligo di corrispondere una sanzione amministrativa ».
È fondato il primo motivo.
2.1. Per quanto ancora d’interesse, la polizza assicurativa da cui origina la lite, onde tracciare l’oggetto della garanzia, fornisce, nei vari sottopunti di cui si compone l’art. 2, le seguenti definizioni:
) « assicurato significa: (i) qualsiasi persona fisica (ivi inclusi: Presidente, Amministratore delegato, componenti del AVV_NOTAIOiglio di amministrazione e/o di altri organi sociali, componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, Direttore genere, dirigenti, i
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componenti dell’organismo di vigilanza ex d.lgs. n.231/01) cui sia, sia stata o sia in futuro affidata l’amministrazione o il controllo della: (a) società ; (b) di un’entità esterna nell’esercizio di una funzione assicurata; (c) di un’entità amministrata di fatto » (2.2.);
) « entità esterna significa qualsiasi entità diversa da una controllata, i cui titoli non siano quotati o contrattati in una borsa valori negli USA e/o che non abbia un patrimonio netto negativo alla data di inizio della polizza » (2.9.);
) « funzione assicurata significa l’incarico o la funzione affidata all’assicurato in quanto amministratore, dirigente o dipendente della società su designazione o richiesta di quest’ultima » (2.10).
2.2. Nella esegesi di queste pattuizioni, la Corte territoriale:
(i) ha premesso che « il dato letterale non è idoneo a esaurire la ricerca del significato da assegnare al testo negoziale. Al fine di potere ricostruire la comune volontà delle parti occorre in ogni caso aver riguardo al comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto »;
(ii) in base a ciò, ha inteso le locuzioni « designazione » e « richiesta » individuanti nell’art. 2.10. la funzione assicurata come « idonee ad assumere un significato solo nella loro contrapposizione »;
(iii) ha ritenuto « razionale accedere ad una interpretazione che privilegi l’utilizzo della duplice opzione in funzione, da un lato, di una iniziativa unilaterale quale estrinsecazione di un diritto di designazione da parte della stessa società in entità ad essa esterne, dal l’altro, un’attività passibile di dare luogo ad una cooptazione, con effetto omogeneo a quello conseguibile con la designazione »;
(iv) ha evidenziato che l’aver congegnato la clausola anche in relazione ad entità esterne amministrate di fatto « spiega la mancanza di individuazione di forme a corredo della prevista designazione o richiesta, venendo in rilievo l’effetto conseguito »;
(v) ha rilevato, sulla scorta di emergenze documentali acquisite, che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, pur in assenza di un formale impegno assunto in tal senso, aveva proceduto alla cooptazione nel proprio AVV_NOTAIOiglio di amministrazione del COGNOME, Presidente del AVV_NOTAIOiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE, in data 13 febbraio 2007, « a ridosso della firma del protocollo di intesa del 16 gennaio 2007 » con cui si era dato vita ad una partnership tra i due gruppi societari, e che RAGIONE_SOCIALE, nell’assemblea del 28 aprile 2007, aveva preso atto di tale cooptazione;
(vi) ha ravvisato, sulla scorta di plurimi elementi indiziari (tutti, peraltro, correlati ad accadimenti successivi all’ingresso del COGNOME nel AVV_NOTAIOiglio di amministrazione della banca), un interesse di RAGIONE_SOCIALE alla cooptazione del proprio dirigente in s eno all’organo di amministrazione dell’istituto bancario;
(vii) ha, pertanto, concluso per l ‘ operatività della garanzia anche in ordine alle attività svolte dal COGNOME quale componente del AVV_NOTAIOiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Il percorso argomentativo ora brevemente sintetizzato, benché obiettivamente articolato, viola nondimeno il canone ermeneutico sancito dall’art. 1362 del codice civile.
Al riguardo, ed in linea AVV_NOTAIO, si intende ribadire – in continuità con quanto di recente enunciato da questa Corte: Cass. 11/03/2025, n. 6444 – che, nell ‘ interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall ‘ art. 1362 all ‘ art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall ‘ art. 1366 c.c. all ‘ art. 1371 cod. civ. (pedissequamente conforme, in precedenza, Cass. 11/11/2021, n, 33451).
In altri termini, l ‘operazione ermeneutica di ricerca della comune intenzione delle parti contraenti deve sempre prendere avvio dal tenore letterale delle parole, verificato tuttavia alla luce dell’intero contesto
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contrattuale, giacché « per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone » (Cass. 14/09/2021, n. 24699).
Il significato letterale delle parole ex art. 1362, primo comma, cod. civ., oltre ad essere il momento iniziale del processo di interpretazione (Cass. 26/10/2021, n. 30135), riveste in esso un rilievo centrale, con portata potenzialmente assorbente l’utilizzo degli eventuali, ulteriori e successivi criteri (logici, teleologici e sistematici) previsti dalla legge e collocati in posizione gerarchicamente subordinata rispetto ad esso (cfr. Cass. 20/06/2024, n. 17063).
L’indagine dell’interprete può allora – utilmente e definitivamente arrestarsi alla lettera della convenzione, quando questa, per il grado di chiarezza delle espressioni usate, riveli, con univoca concludenza, la reale ed effettiva volontà dei contraenti, laddove invece la disamina degli ulteriori canoni, sopra richiamati, assume valenza soltanto ove faccia emergere elementi di inconciliabile o irrimediabile incoerenza rispetto alla intentio manifestata dalle locuzioni testuali ed allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del negozio (sul tema, Cass. 16/04/2023, n. 10967; Cass. 08/11/2022, n. 32786).
2.4. Tanto precisato, ad avviso di questa Corte nella vicenda in parola il dato letterale dell’art. 2 . della polizza (innanzi trascritto nei punti essenziali) non presta il fianco ad incertezze od ambiguità.
Attenendosi ad una rigorosa semantica delle parole ivi adoperate secondo la loro connessione, traspare palese come l’estensione della copertura assicurativa agli incarichi espletati dal personale di RAGIONE_SOCIALE (ovvero dai soggetti rivestenti le cariche specificate al 2.2.) in entità ad essa esterne (amministrate di fatto o di diritto) presupponesse una previa manifestazione di volontà positiva di RAGIONE_SOCIALE finalizzata alla assunzione dell’incarico nella entità esterna.
In questa prospettiva, « designazione » e « richiesta » rappresentano due possibili declinazioni di una identica determinazione volontaristica
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di RAGIONE_SOCIALE diretta ad inserire un proprio esponente nell’àmbito di una organizzazione terza: differenti quanto alla modalità di realizzazione (la designazione contrassegnando un potere immediato di nomina – e quindi di ingerenza – nella entità esterna, la richiesta invece indicando una mera istanza o sollecitazione rimessa però all’altrui decisione), ma accomunate dal concretarsi in un atto positivo di intento, esteriormente percepibile, indirizzato all’entità esterna e legato da un rapporto di causa-effetto con il conferimento dell’incarico in essa.
È allora l ‘anteriorità temporale della manifestazione di volontà di RAGIONE_SOCIALE l’ elemento intrinsecamente connotante i requisiti in discorso, sulla scorta del significato proprio e tipico delle parole che li descrivono: e ciò pare evidente tanto per la designazione (in cui l’esercizio d ella facoltà di nomina costituisce l’antecedente causale dell’incarico ), quanto per la richiesta, nella sua corretta accezione consistente in una domanda o istanza volta ad ottenere qualcosa in precedenza evidentemente non ancora acquisito.
D’altro canto, riguardata la vicenda dal punto di vista funzionale, soltanto una manifestazione di volontà preventiva di RAGIONE_SOCIALE appare consentanea alla causa tipica del contratto assicurativo, importando la predeterminazione degli incarichi oggetto della copertura TARGA_VEICOLO e, in tal guisa, concorrendo a tracciare il perimetro del rischio trasferito (verso il pagamento del premio) all’as sicuratore.
Certo, la polizza in questione non prescrive forme particolari o modalità sacramentali per la designazione o la richiesta: ma ciò non esclude la necessità che la predetta volontà di RAGIONE_SOCIALE, riferibile alla società (cioè a dire espressa dagli organi gestori di essa), sia comunque estrinsecata, seppur attraverso contegni di valenza concludente.
2 .5. Le testé illustrate considerazioni pongono in luce l’ error iuris che inficia la sentenza impugnata.
Quale perno del ragionamento ivi articolato, la Corte territoriale ha ritenuto il requisito della « designazione o richiesta » previsto dalla
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clausola in esegesi integrato dall’interesse di RAGIONE_SOCIALE alla cooptazione (o, comunque, all’espletamento di una carica amministrativa) del COGNOME in seno agli organi di governance della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, interesse desunto da alcuni comportamenti della società assicuratrice, tutti successivi all’assunzione dell’incarico, quali la presa d’atto della nomina di COGNOME nel AVV_NOTAIOiglio di amministrazione della banca, l’acquisto (circa un anno e mezzo dopo) di un considerevole numero di azioni dell’istituto banc ario, il rilascio (con delibera di undici anni dopo) di manleva per l’attività svolta da COGNOME nella banca.
Ora, a tacer della significatività di tali conAVV_NOTAIOe pure ai fini reputati rilevanti (invero dubitabile: da un lato, trattandosi di atti meramente ricognitivi, privi quindi di un contenuto di approvazione, ancorché postuma, nella nomina oppure di operazioni su capitale sociale in apparenza mancanti di alcun collegamento con il ruolo rivestito da COGNOME ; dall’altro, potendo risolversi nella mera descrizione di una pur complessa operazione economica di interazione tra le due società, oltretutto dipanatasi nel tempo e non riconducibile al momento della pretesa assunzione del rischio), risulta evidente com e l’equiparazione o assimilazione dell’interesse così individuato alla « designazione o richiesta » condizionante l’operatività della garanzia stravolga radicalmente (ed anzi obliteri) il significato della locuzione, chiaramente individuabile, come meglio chiarito nel § che precede, nell’esigenza di una preventiva manifestazione di volontà di RAGIONE_SOCIALE orientata (e non solo adesiva) al conferimento dell’incarico esterno.
E tanto configura, per quanto detto, violazione del criterio euristico dettato dall’art. 1362 cod. civ..
2.6. La sentenza va dunque in parte qua cassata, devolvendo al giudice del rinvio l’accertamento – implicante valutazioni di fatto – sulla ricorrenza nel caso di una « designazione o richiesta » (intesa come sopra, tanto precludendo l’applicazione dei succedanei criteri
ermeneutici) di RAGIONE_SOCIALE alla nomina del COGNOME quale componente del AVV_NOTAIOiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Accolto il primo motivo, logicamente preliminare, resta assorbito l’esame delle ulteriori doglianze dell’impugnante principale, elencate come secondo, terzo e quarto motivo, che riguardano accertamenti successivi a quello, qui riscontrato come operato in termini non conformi alla norma codicistica primaria in tema di ermeneutica contrattuale, della ricorrenza o meno di una « designazione o richiesta », quale elemento costitutivo del rischio assicurato.
Va invece scrutinato, siccome concernente diverso ed autonomo capo di sentenza, il quinto motivo del ricorso principale: esso è fondato.
4.1. La gravata sentenza ha considerato sinistro indennizzabile la sanzione amministrativa irrogata da RAGIONE_SOCIALE al COGNOME per atti compiuti quale membro del AVV_NOTAIOiglio di amministrazione della banca RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo che l’art. 2.25. della polizza esclude sse dalla copertura assicurativa le sanzioni penali pecuniarie, non quelle amministrative.
L’argomentazione non è conforme a diritto.
A mente dell’art. 12 del d.lgs. n. 209 del 2005, « sono vietate le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative ».
La ratio della norma risiede nell’esigenza di preservare la funzione sanzionatoria-deterrente del provvedimento amministrativo, altrimenti vanificata da un contratto con il quale l’onere economico della sanzione venga trasferito su un soggetto diverso dall’autore dell’illecito.
La comminatoria di nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto espressamente prevista dall’art. 12 in questione rappresenta, invero, specifica applicazione, nella settoriale materia disciplinata, della AVV_NOTAIO nullità per causa illecita contemplata dall’art. 1418 cod. civ.: sicché essa colpisce ogni negozio che realizzi il risultato proibito, ivi incluso un accordo di manleva che sollevi il manlevato dall’applicazione a suo carico di sanzioni amministrative.
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Ha dunque errato il giudice territoriale nel ritenere la validità della manleva rilasciata da RAGIONE_SOCIALE relativa alla sanzione RAGIONE_SOCIALE: né ad una diversa conclusione induce la posteriorità di detta manleva rispetto alla commissione dell’illecito amministrativo, dacché l’effetto proAVV_NOTAIOo risulta comunque quello (contrario alla norma imperativa) di neutralizzare per l’autore la sanzione ir rogata.
Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di contratti assicurativi, è nullo ogni accordo (ancorché concluso dopo la commissione dell’illecito) che determini il trasferimento dell’onere economico del pagamento di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall’autore dell’illecito».
4.2. Anche in relazione al quinto motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio.
Il motivo di ricorso incidentale critica la dichiarata inammissibilità della « domanda condizionata e pro futuro di RAGIONE_SOCIALE per la condanna che dovesse subire COGNOME nell’azione di responsabilità ».
L’impugnante incidentale ravvisa in detta statuizione violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e dell’art. 99 cod. proc. civ. ( sub specie di « travisamento della domanda e omessa pronuncia sulla domanda svolta »).
Sostiene, per contro, di aver « agito solo per vedersi indennizzati i costi e spese legali connessi al procedimento RAGIONE_SOCIALE e al giudizio di responsabilità sociale cui il AVV_NOTAIO. COGNOME nella sua qualità di consigliere non delegato di RAGIONE_SOCIALE è stato sottoposto, cioè gli esborsi per cui ha fatto denuncia di sinistro (doc. 24, proAVV_NOTAIOo con atto di citazione, fascicolo di parte RAGIONE_SOCIALE di primo grado), riservandosi di documentare in futuro, quando effettivamente pagati a favore dei difensori del COGNOME, gli ulteriori importi per l’assistenza le gale nel giudizio di responsabilità sociale che il AVV_NOTAIO. COGNOME avesse nelle more di questo giudizio (e nelle more del giudizio di responsabilità sociale promosso da RAGIONE_SOCIALE) richiesto a RAGIONE_SOCIALE di pagare in forza della manleva da questa rilasciata ».
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5.1. La censura è inammissibile, prima ancora che infondata.
L’inammissibilità discende dall’inosservanza del requisito della esposizione dei fatti di causa essenziali all’illustrazione dei motivi di ricorso di cui all’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..
Il ricorso incidentale omette, invero, di adeguatamente riprodurre il contenuto della domanda formulata, in thesi travisata dal giudice di merito: trascrizione che, proprio alla luce dell’errore lamentato, si imponeva integrale e pedissequa, certamente non surrogabile con il mero richiamo operato all’atto di citazione, dacché in tal maniera si devolve al giudice di legittimità un inammissibile compito di ricercare negli atti di causa gli argomenti posti a suffragio dell’impugnazione.
Siffatta lacunosità preclude lo scrutinio di merito sulla doglianza, il quale – si osserva per mera completezza di argomentazione – avrebbe comunque sortito esito negativo.
Non appare infatti ravvisabile nella vicenda, nemmeno nella pure lacunosa prospettazione della ricorrente incidentale, alcuna delle violazioni di norme processuali di cui si duole l’impugnante:
(a) quanto all’art. 112 cod. proc. civ., la sentenza gravata ha statuito sulla domanda di condanna al pagamento di « ogni eventuale futuro esborso da sostenersi, in relazione ai sinistri descritti in narrativa », apprezzandone in senso negativo la assoluta genericità, sicché non si riscontra omissione di pronuncia;
(b) circa, poi, l’art. 99 cod. proc. civ., l a negazione della risarcibilità del danno preteso poiché non « certo e determinabile al momento della pronuncia » è senza dubbio conforme a diritto, in quanto nemmeno in questa sede la ricorrente incidentale deduce di aver specificato nel giudizio di merito l’avvenuto pagamento d egli ulteriori compensi ai difensori del COGNOME (su cui aveva formulato riserva negli atti introduttivi) né, a fortiori , l’entità degli stessi.
In conclusione e per riepilogare: del ricorso principale vanno accolti il primo ed il quinto motivo, assorbiti il secondo, il terzo ed il
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quarto motivo; è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. A tanto conseguono la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio per nuovo esame della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.
Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Attesa l’inammissibilità del ricorso incidentale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della sola ricorrente incidentale ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Accoglie il primo ed il quinto motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, alla quale demanda altresì di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 5 giugno 2025.
Il AVV_NOTAIOigliere estensore
Il Presidente
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