Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35011 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 35011 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 5990-2018 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6795/2017 della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 26/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/02/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Nell’anno 2006 il rev. NOME COGNOME – nella qualità di unico erede testamentario di NOME COGNOME, che a sua volta era succeduta al proprio coniuge NOME COGNOME, socio locatario di un alloggio sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO – conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE e nel prosieguo ‘la RAGIONE_SOCIALE‘) al fine di sentir accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere dalla parte convenuta l’assegnazione in proprietà del citato immobi le. Chiedeva, quindi, il trasferimento a suo favore della proprietà di tale immobile, del quale aveva il godimento, mediante emanazione di sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Con sentenza n. 9744/2010, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pronunciandosi nel contraddittorio delle parti, accoglieva la domanda attorea.
Proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE lamentando l’erronea applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell’art. 115 del r.d. 1165/1938 per non aver mai la cooperativa fruito del contributo erariale, dovendosi quindi applicare le norme civilistiche che, per la fattispecie in esame, negano la prosecuzione con gli eredi del rapporto sociale, il quale si estingue in caso di morte del socio.
L’appellante censurava, altresì, la decisione impugnata per non aver considerato che la COGNOME, dante causa del COGNOME, non
era mai divenuta socia della cooperativa e che dunque l’originario attore nessun diritto avrebbe potuto vantare sull’immobile in questione.
Si costituiva il COGNOME chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza n. 6795/2017, la Corte territoriale, escludendo l’applicabilità dell’art. 115 r.d. 1165/1938 al caso di specie, accoglieva l’appello e, in totale riforma della sentenza gravata, rigettava la domanda proposta in primo grado dal COGNOME, sostenendo che -sul presupposto che il diritto del socio di una cooperativa edilizia al trasferimento di un’unità immobiliare, ai sensi dell’art. 2932 c.c., diventa effettivo o con la stipula di un preliminare o al perfezionarsi di una fattispecie complessa che richiede anche la ‘prenotazione’ dell’immobile –NOME COGNOME, socio locatario dell’alloggio e dante causa di NOME COGNOME, alla quale era succeduto il COGNOME, non fosse mai stato ‘ prenotatario ‘ dell’immobile , non potendo configurarsi il trasferimento al l’appellato di una situazione giuridica soggettiva non ancora entrata nel patrimonio di COGNOME.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2932 c.c. perché, come emerso dalla documentazione in atti, precedentemente la cooperativa aveva operato ‘a proprietà indivisa’ e poi nel 2004 aveva riconosciuto
ai soci il diritto di acquistare la proprietà mediante apposita domanda.
Sostiene il ricorrente che il giudice di seconde cure avrebbe dovuto riconoscere in capo al COGNOME il trasferimento di proprietà dell’alloggio ex art. 2932 c.c. poiché la COGNOME, subentrata quale erede del socio locatario NOME COGNOME nella sua stessa posizione inerente al godimento dell’alloggio, aveva inoltrato domanda di acquisto della proprietà che avrebbe dovuto obbligare la RAGIONE_SOCIALE a stipulare l’atto di trasferimento.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi de ll’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per non aver il giudice di secondo grado posto a fondamento della sua decisione i fatti dedotti e documentalmente provati in giudizio, in particolare in relazione alla domanda per acquistare gli immobili da parte di coloro che ne avevano il godimento.
2.1.I motivi primo e secondo, pur differenziati quanto alle censure rivolte alla sentenza impugnata, sono entrambi inammissibili per carenza di autosufficienza.
Il ricorrente elenca una serie di documenti prodotti in giudizio dalle parti che dovrebbero giustificare, nel primo mezzo di ricorso, il diritto all’acquisto dell’immobile della dante causa del ricorrente per averne fatto la stessa esplicita domanda, su impulso della RAGIONE_SOCIALE e quindi per essersi generato l’obbligo di trasferimento di proprietà in capo a quest’ultima. N el secondo mezzo di ricorso il ricorrente si sofferma in dettaglio su tali documenti (copia della circolare del CdA della RAGIONE_SOCIALE, preventivo di spesa per l’assegnazione in proprietà dell’alloggio, modulo trasmesso dalla RAGIONE_SOCIALE, invio di copia della
circolare dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, nuovo invio da parte di quest’ultima di altra circolare alla RAGIONE_SOCIALE) che non sarebbero stati presi in alcuna considerazione dalla decisione impugnata.
Nel fare ciò, pur producendo tali documenti, non richiamati dalla sentenza impugnata, non indica né il contenuto degli stessi , né il momento e il ‘luogo’ della loro produzione in giudizio, così non osservando quanto richiesto dall’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. a carico del ricorrente per cassazione, il quale, qualora ‘ intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere … di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile ‘ : cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048, Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. 12.12.2014, n. 26174; Cass. sez. lav. 7.2.2011, n. 2966.
2.1.2.Quanto al secondo mezzo di ricorso, va aggiunto che non risultano neppure correttamente invocate le norme denunciate violate.
Ed infatti, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. (che secondo il ricorrente emergerebbe da una pronuncia resa ‘in carenza di accertamento e ricostruzione del fatto’) , occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (Cass. S.U. n. 20867/2020) , mentre la violazione dell’ art. 112 c.p.c. (limitata nel ricorso ad una generica deduzione) si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni
fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. n. 455/2011; 9452/2014).
Censure, queste, da cui è immune la sentenza impugnata, la quale si è peraltro sul punto uniformata ai principi affermati da questo Giudice di legittimità, il quale ha sostenuto che in tema di società cooperativa ‘ il cui oggetto sociale sia la costruzione e l’assegnazione di alloggi ai soci, la domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c. di esecuzione specifica dell’obbligo di trasferimento dell’immobile postula la preliminare acquisizione dello “status” di socio da parte del promittente assegnatario, consacrato nell’atto costitutivo della società, e la successiva attività attuativa, consistente nella verifica della realizzazione dei presupposti concreti per l’assegnazione, nonché nella individuazione dell’alloggio e del corrispettivo. Tale ultima attività può tradursi in concreto, nei confronti di un nuovo socio, nella “prenotazione” dell’immobile da parte sua, ovvero nella stipula di un preliminare con il quale la cooperativa prometta al socio subentrante il trasferimento di una delle unità immobiliari realizzate ‘ (Cass. n. 22565/2015). Come successivamente precisato, il socio di una cooperativa edilizia può avere diritto il trasferimento di un’unità immobiliare solo al perfezionarsi di una fattispecie complessa a formazione progressiva, che postula la partecipazione alla società del socio e la relativa prenotazione dell’alloggio, così da rendere dovuto il successivo atto traslativo del diritto di proprietà: ‘ In tema di società cooperativa edilizia, il trasferimento dell’immobile prevede una fattispecie a formazione progressiva, la cui prima fase, presupponente l’acquisizione dello “status” di socio da parte dell’assegnatario e la prenotazione dell’alloggio, deve qualificarsi come contratto
preliminare, perché con l’individuazione del bene e del corrispettivo nasce l’obbligo per la società di prestare il proprio consenso al trasferimento, e la cui seconda fase, consistente nella successiva assegnazione dell’alloggio, si identifica con il contratto definitivo ‘ (Cass. n. 23514/2016 e cfr. già Cass. n. 752/1997).
Nel caso di specie la decisione gravata ha escluso che l’originario socio avesse effettuato una prenotazione dell’alloggio, atta ad obbligare la cooperativa e ha altresì escluso la trasmissione della qualità di socio alla propria moglie, successiva dante causa del ricorrente.
L’asserita i llegittimità della clausola dello statuto societario (art. 9) che attribuiva alla vedova, in contrasto con il diritto successorio, un mero diritto di godimento sull’alloggio non trasmissibile e non la qualità di erede, non tiene in considerazione le regole proprie delle società cooperative, che -a norma dell’art. 2534 c.c. -prevedono alla morte del socio l’estinzione della partecipazione soci etaria, salvo che lo statuto non disponga diversamente riguardo agli eredi, rimettendo le decisioni al riguardo all’autonomia dei soci . La sentenza impugnata ha infatti rilevato che ‘ non risulta né dallo statuto né da altra documentazione che la cooperativa si avvalga del contributo dello Stato, dovendosi pertanto escludere l’applicabilità dell’art. 115 r.d. n. 1165/1938 (testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica) ‘, che prevede una situazione diversa da quella di diritto comune, ossia il subentro degli eredi nei diritti del socio deceduto.
Con il terzo motivo di ricorso, ai sensi de ll’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., il ricorrente censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio inerente alla situazione di
titolarità, in capo ad NOME COGNOME, del diritto personale di godimento dell’alloggio, alla trasmissibilità dello stesso iure ereditario e al subentro mortis causa nel relativo diritto da parte della sig.ra NOME COGNOME; risultanze che se fossero state esaminate dalla Corte territoriale non avrebbe condotto la stessa a reputare il dante causa NOME COGNOME privo della titolarità di una situazione legittimante l’acquisto dell’alloggio.
3.1.Come eccepito dalla controricorrente, il motivo deduce per la prima volta in sede di legittimità una questione nuova, mai discussa in precedenza (la titolarità di un diritto personale di godimento dell’alloggio in capo a NOME COGNOME) , infrangendosi contro il costante orientamento della giurisprudenza di questo Giudice, secondo il quale ‘ qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa ‘ (Cass. n. 28060/2018; n. 22069/2015).
Dal mezzo di ricorso, generico e poco chiaro, non solo non si evince l’assolvimento dell’onere di cui sopra, ma neppure si traggono elementi per individuare con sufficiente compiutezza i ‘fatti storici’ decisivi oggetto di discussione tra le parti che sarebbero stati omessi dal giudice del merito, posto che quello che viene proposto dal COGNOME con il motivo in esame è con
evidenza una censura ai passaggi argomentativi della decisione impugnata, al fine di ottenere un esito diverso della lite.
4.In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza.
5.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Sezione