Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33671 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33671 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7449/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME, unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VELLETRI n. 44/2022 depositata il 10/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
NOME, NOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, propongono impugnazione, affidata a quattro motivi di ricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 44 del 10/01/2022, resa in unico grado, nella controversia proposta dalla RAGIONE_SOCIALE contro l ‘ ordinanza di distribuzione delle somme, a seguito di ordinanza ammissiva della conversione del pignoramento, ai sensi dell ‘ art. 495 cod. proc. civ., con la quale è stata accolta l ‘ opposizione della banca procedente in ordine all ‘ ammontare del proprio credito.
Risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (successivamente alla proposizione del controricorso la cassa di RAGIONE_SOCIALE è stata inglobata nella Banca popolare dell ‘ EmiliaRomagna, RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE)
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, nella quale, in punto di solo rito, ha chiesto l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, parte nella fase di merito.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l ‘ udienza pubblica del 19/10/2023.
NOME, NOME e NOME COGNOME hanno depositato in data 09/10/2023, l ‘ atto denominato «Comparsa di integrazione del contraddittorio» nella qualità di asseriti eredi di NOME COGNOME, a valere quale memoria.
All ‘ udienza pubblica del 19/10/2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L ‘ intervento di NOME, NOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME parte nella fase di merito, sebbene contumace, svolto mediante la «Comparsa di integrazione del contraddittorio»
è inammissibile, se non altro per difetto di valida prova della loro qualità di eredi: infatti, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà risulta resa da soggetto che, al momento del conferimento del mandato al difensore, era già defunto, come risulta dalla circostanza che il ricorso è proposto dai suoi eredi.
I soggetti che hanno chiesto di intervenire coincidono, peraltro, con gli eredi di NOME COGNOME, odierni ricorrenti.
I detti ricorrenti propongono i seguenti quattro motivi di ricorso.
I) violazione e (o) falsa applicazione dell ‘ art. 1243 cod. civ. in relazione agli artt. 183, comma 6, cod. proc. civ., 512 cod. proc. civ. ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. (pagg. 17 e segg . ): secondo i ricorrenti il tribunale ha errato nel non ammettere la compensazione del credito della banca procedente con quello della RAGIONE_SOCIALE di cui alla sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 5071 del 2018 e nell ‘ affermare che le ulteriori domande di cancellazione dell ‘ iscrizione ipotecaria e della segnalazione a sofferenza erano inammissibili, nonché nel ritenere che il loro dante causa avrebbe dovuto proporre un ‘ autonoma azione ai sensi dell ‘ art. 512 cod. proc. civ.
II) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1175, 1336, 1375, 1206 cod. civ. in relazione agli artt. 495, 512, 617 cod. proc. civ. ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. (pag. 26 e segg.) secondo i ricorrenti il Tribunale ha errato nel consentire l ‘ impugnazione dell ‘ ordinanza di distribuzione, dovendosi, viceversa, ritenere imprescindibile opporre l ‘ ordinanza ammissiva della conversione, poiché, in caso contrario, verrebbero ingiustamente pregiudicate le aspettative del debitore esecutato che adempia esattamente al versamento dovuto per come determinato in sede di ordinanza di conversione.
III) violazione dell ‘ art. 112 cod. proc. civ. ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. (pag. 34 e segg.): il giudice del merito ha omesso di esaminare l ‘ estinzione del debito opposto per l ‘ avvenuta compensazione con il credito maturato in favore della RAGIONE_SOCIALE
IV) omesso esame di un fatto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (pag. 36 e segg.): secondo i ricorrenti il Tribunale non ha esaminato gli atti di causa, da cui risulta inequivocabilmente il fatto che il debitore NOME COGNOME aveva già a suo tempo versato la somma di oltre ventiseimila (26.456,43) euro, sebbene con riserva di ripetizione.
Il ricorso presenta profili di inammissibilità ai sensi dell ‘ art. 366, comma 1 n. 3 cod proc. civ., poiché della procedura e di tutti i soggetti coinvolti e da coinvolgere si fa un solo sommario cenno a pag. 6 del ricorso, ma senza alcuna adeguata specificazione delle rispettive qualità, né del soggetto garantito (in quanto sono indicati come parti mutuatarie COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, mentre «terzo datore» sarebbe COGNOME NOME, laddove nel pignoramento condebitori sono indicati la COGNOME e quest ‘ ultimo, rispettivamente per 5/16 e 11/16), né del contenuto dell ‘ ordinanza di distribuzione (quali ne siano i beneficiari -vi sarebbe anche una interventrice, totalmente ignorata -e per quali importi) e, pertanto, non si riesce adeguatamente a determinare se il contraddittorio sia stato integro, anche con la garantita (indicata a pag. 5 del ricorso in RAGIONE_SOCIALE).
Tale irrimediabile lacuna del ricorso (che, come è noto, non può mai essere colmata od ovviata con alcun altro atto successivo) rende pure impossibile apprezzare la rilevanza o meno degli altri documenti in atti versati fino all’udienza, tra cui l’ordinanza di questa Corte n. 10027/23.
A prescindere da dette ragioni, plurime, di inammissibilità, relative al ricorso nel suo complesso considerato e di per sé dirimenti, sulla base dell ‘ evidenza decisoria lo scrutinio dei motivi di ricorso è, inoltre e ad ogni buon conto, il seguente.
Il primo motivo è inammissibile anche per la seguente ulteriore e indipendente ragione: la compensazione con il credito in favore della RAGIONE_SOCIALE è stata dedotta in modo del tutto aspecifico, e in ogni caso essa si sarebbe verificata in favore di soggetto diverso, ossia la RAGIONE_SOCIALE, in cui favore è stata resa la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma, cosicché la compensazione non può essere opposta sic et simpliciter dagli eredi del COGNOME, odierni ricorrenti, posto che non è dato comprendere, con la dovuta chiarezza e specificità, quali siano i rapporti tra essi e la detta società. Giova, inoltre, ribadire che le contestazioni al progetto di distribuzione vanno fatte nei venti giorni dalla sua approvazione e, comunque, nelle opposizioni esecutive non sono veicolabili con domande o eccezioni nuove (Cass. n. 11237 del 06/04/2022 e giurisprudenza ivi richiamata). Il motivo sarebbe, altresì, comunque infondato nella parte relativa all ‘ omesso ordine di cancellazione delle ipoteche, atteso che (Cass. n. 2347 del 17/08/1973 Rv. 365683 – 01) «la conversione del pignoramento importa la liberazione dal pignoramento delle cose pignorate ma non anche la cancellazione delle ipoteche, iscritte dai creditori sui beni del debitore, che può essere ordinata solo dopo l ‘ estinzione dei crediti per il cui soddisfacimento è stata promossa l ‘ azione esecutiva».
Il secondo motivo sarebbe anche destituito di fondamento: nella disciplina positiva, di cui all ‘ art. 495 codice di rito, non è dato cogliere una distinzione tra i soggetti che possono precisare le rispettive posizioni in sede di conversione del pignoramento. Del resto, vale in ogni caso il principio della possibilità di modificare
l ‘ importo, determinato in quella sede ai soli fini della sostituzione del denaro al bene pignorato, fino all ‘ udienza alla quale il giudice si sia riservato di provvedere o abbia direttamente pronunciato l ‘ ordinanza di conversione -ovviamente in questo caso fino al momento in cui il provvedimento sia emanato -(quale espressione di un orientamento consolidato, si veda Cass. n. 940 del 24/01/2012 Rv. 621379 -01). Inoltre, come correttamente afferma la sentenza in scrutinio, per il creditore non è necessario al fine di richiedere i ratei di credito successivi a quelli quantificati nel precetto, e basati sul medesimo titolo, intimare un ulteriore precetto, potendo tener luogo di un formale atto di intervento, ove tanto non leda i diritti del debitore o di altri eventuali creditori, la menzione di detti ratei nella cd. nota di precisazione del credito, depositata ai fini dell ‘ ordinanza determinativa delle somme necessarie per la conversione (Cass. n. 22645 del 11/12/2012 Rv. 624690 – 01). L ‘ opposizione agli atti esecutivi, di conseguenza, quale rimedio endoesecutivo di carattere generale, può essere proposta dal creditore anche nel caso in cui il giudice, nel disporre la conversione del pignoramento, non abbia accolto la prospettazione del creditore in ordine all ‘ ammontare del proprio credito: ma nulla pare, se non altro prima facie , attribuire a tale determinazione del giudice dell’esecuzione, da questi operata esclusivamente ai fini della sostituzione del denaro al bene pignorato, una definitività successivamente irretrattabile, ogni finale decisione del giudice potendo dirsi riservata alla fase della distribuzione della somma ricavata (ovviamente, salvi soli eventuali giudicati intercorsi).
Il terzo motivo sarebbe anche destituito di fondamento: la questione della compensazione è stata esaminata e disattesa dal giudice del merito e la motivazione resa dal Tribunale risponde al cd. minimo costituzionale, oramai costantemente ribadito nella
giurisprudenza di questa Corte (Sez. U n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830 -01; Cass. n. 21257 del 08/10/2014 Rv. 632914 – 01).
Il quarto mezzo sarebbe, infine, anch’esso destituito di fondamento: la somma di oltre ventiseimila euro, al cui omesso esame il motivo si riferisce, è stata presa in considerazione dal Tribunale, che ha affermato, in conclusione della motivazione, che la banca procedente aveva comunque diritto ad essa, elidendo, in tal modo, la riserva apposta dal COGNOME. Il giudice del merito non è pertanto incorso nel vizio denunciato, che si riduce a una diversa valutazione dell ‘ operato o delle conclusioni del giudice dell ‘ opposizione agli atti esecutivi.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti, tra loro in solido per l’evidente identità di posizione processuale: e, valutata l ‘ attività espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate in favore della banca controricorrente come in dispositivo.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l ‘ inammissibilità del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile l ‘ intervento di coloro che si sono dichiarati eredi di NOME COGNOME; dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13 ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di