Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29741 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2394/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI TORINO
-intimati- avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE di TORINO n. 11605/2022 depositato il 12/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. -Il 9 agosto 2022 COGNOME NOME, nato in Tunisia, faceva ingresso in Italia e il 10 settembre 2022 veniva raggiunto da un decreto di espulsione del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO ex art. 13, c. 2, lett. a ), D. Lgs. 286/98, adottato in ragione RAGIONE_SOCIALEa sottrazione ai controlli di frontiera e del mancato respingimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, D. Lgs. 286/98; contestualmente gli veniva notificato un ordine di trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -‘Brunelleschi’. Il 12 settembre 2022 il AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE chiedeva la convalida del trattenimento al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, che fissava udienza il medesimo giorno e, dopo avere dato atto che il trattenuto era privo di documenti e chiedeva di tornare al suo paese il più in fretta possibile e che sussistevano i presupposti di cui all’art.14 del d.lgs. n.286/1998, così provvedeva «Il Giudice tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa volontà di rimpatrio manifestata dal trattenuto, allo Stato convalida, mandando in ogni caso alla P.A. di integrare la documentazione agli atti».
COGNOME NOME ha proposto ricorso con un mezzo, illustrato con memoria, con cui ha chiesto la cassazione del decreto di convalida del trattenimento presso il CPR, emesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998.
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, non essendosi costituiti nei termini di legge mediante controricorso, hanno depositato mero «atto di costituzione» datato 3 marzo 2023 al solo fine di prender parte ad eventuale udienza di discussione orale.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2. -L’unico motivo di ricorso deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 2, 13, cc. 2 e 13, 14, c. 3, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE – assumendo a fondamento RAGIONE_SOCIALEa censura la mancata trasmissione degli atti relativi alla procedura di respingimento RAGIONE_SOCIALEo straniero, risalente al 2018,
da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al Giudice di Pace – e la conseguente impossibilità per il ricorrente di esaminare la legittimità dei provvedimenti presupposti.
Segnatamente, il ricorrente deduce di avere dichiarato all’udienza di convalida del trattenimento del 12 settembre 2022 di avere già fatto ingresso in Italia in precedenza, il 22 ottobre 2018, attraverso la frontiera di Mazara del Vallo e di essere stato raggiunto il 29 ottobre 2018 da un decreto di respingimento adottato dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, venendo quindi accompagnato a Palermo e da qui rimpatriato a mezzo volo charter diretto in Tunisia. Espone, quindi, di essersi opposto alla convalida RAGIONE_SOCIALE‘odierno trattenimento « rilevando che il trattenuto è stato respinto nell’ottobre del 2018 e che agli atti non risulta copia del respingimento ciò che impedisce di verificare se è decorso il termine previsto il divieto di reingresso da tre a cinque anni. In assenza di tale provvedimento non è possibile escludere la manifesta illegittimità del decreto di espulsione di AVV_NOTAIO che nell’ipotesi in cui il divieto di reingresso fosse anncora vigente avrebbe imposto l’adozione di un decreto di espulsione non ex art. 13 comma 2 lett. a) come avvenuto bensì ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 13 TUI; pertanto, si oppone per la mancata trasmissione degli atti del respingimento ai sensi RAGIONE_SOCIALEa Cort. Cost. 105/2001» (fol. 3 del ric.).
3. -Il motivo è infondato e va respinto.
Il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione costituisce una misura di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. n. 1322/2021, Cass. n. 27939/2019).
Anche in ragione del rango costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art.13 Cost., l'autorità amministrativa è, a questo riguardo, priva di qualsiasi potere discrezionale.
Negli stessi limiti opera anche il controllo che, in sede di convalida, deve svolgere il giudice di pace, il quale è chiamato, in particolare, a verificare la reale sussistenza dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta di trattenimento (la quale è possibile, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998, solo ‘a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione RAGIONE_SOCIALE‘allontanamento’, come la ‘necessità… di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo’) e, ove sussistenti, l’effettiva idoneità RAGIONE_SOCIALEe ragioni addotte e riscontrate ad impedire l’immediata espulsione mediante accompagnamento alla frontiera.
Pertanto, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione (o RAGIONE_SOCIALEa proroga RAGIONE_SOCIALEo stesso), alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d. lgs. 286/1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia ‘regolare’), involge incidentalmente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione da assumere, anche la ‘manifesta illegittimità’ del provvedimento espulsivo (si vedano in questo senso, ex multis , Cass. n. 18404/2023, Cass. n.18128/2022, Cass. n. 7829/2019, Cass. n. 5750/2017, Cass. n. 24415/2015, Cass. n. 17407/2014).
L’art. 20, comma 1, d.P.R. n. 394/1999 prevede che ‘il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del testo unico, è comunicato all’interessato con le
modalità di cui all’art. 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento’.
Questi documenti, fondanti il trattenimento, costituiscono gli atti che il questore deve trasmettere al giudice di pace, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 3, T.U.I. (secondo cui ‘il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento’), ai fini RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del giudizio di convalida.
Il controllo del giudice, per quanto concerne l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento che costituisce il presupposto del trattenimento, avviene poi ex actis , sulla base RAGIONE_SOCIALEa verifica del contenuto degli atti che il questore è tenuto a depositare, anche se non vi è dubbio che il giudicante possa ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi di prova che egli ritenga rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa propria decisione e che i suoi poteri di controllo non siano in nessun caso limitati ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa interessata (v. Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, sentenza 5 giugno 2014, causa C -146/14 PPU, MAHD, p. 62).
Nel caso in esame, l’espulsione è stata decretata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.286/1998, secondo la quale « L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: a) è entrato nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 10;» , come indicato chiaramente nel provvedimento espulsivo, e non vi è dubbio che l’accertamento giurisdizionale abbia preso in esame proprio la causa espulsiva indicata nel provvedimento amministrativo, oltre che la manifesta volontà del cittadino straniero, privo di documenti di identificazione, di fare rientro al più presto in patria, al fine di escludere l’illegittimità del trattenimento.
A fronte di ciò, la censura non deduce, né prospetta la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto, adottato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO il 10 settembre 2022 e nemmeno impugnato, ma ipotizza che il provvedimento in questione avrebbe potuto essere stato adottato per altra causa (collegata al respingimento intervenuto nel 2018), e sostiene che la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione ad esso relativa – da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione -sarebbe di ostacolo all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa legittimità del trattenimento disposto il 12 settembre 2022.
La censura, in buona sostanza, prospetta la possibile esistenza di un’altra causa espulsiva – diversa da quella espressa dal AVV_NOTAIO nel provvedimento espulsivo del 10 settembre 2022 e posta a fondamento del trattenimento adottato il 12 settembre 2022, impugnato – che viene ricollegata al pregresso ingresso in Italia (avvenuto nel 2018) e, quindi, deduce che la mancata trasmissione degli atti relativi alla procedura di respingimento del 2018, avrebbe reso impossibile il controllo giurisdizionale pieno, da parte del Giudice di pace, del provvedimento amministrativo adottato.
Questo assunto non può essere condiviso: alla stregua RAGIONE_SOCIALEa stessa censura, costituisce una mera ipotesi formulata dalla difesa il collegamento tra i due ingressi in Italia RAGIONE_SOCIALEo straniero e le misure concretamente adottate nei suoi confronti, atteso che il primo evento del 2018 non ha fondato, né costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALEa causa espulsiva adottata in via autonoma dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO nel 2022, rispetto alla quale è stata esercitato il sindacato di legittimità in sede giurisdizionale dal Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE.
Sarebbe perciò stato onere RAGIONE_SOCIALEa difesa del cittadino straniero espulso e trattenuto, al quale tutti i provvedimenti che lo riguardano vengono comunicati nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 3, commi 2 e 3, d. lgs. 394/1999, produrre la documentazione ulteriore (rispetto agli atti che il questore deve
necessariamente depositare) che avesse ritenuto utile al fine di ampliare il novero degli elementi posti a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa convalida o RAGIONE_SOCIALEa proroga e suffragare le proprie tesi in ordine alla manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento a cui ha fatto seguito il trattenimento.
4. -In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
-Rigetta il ricorso;
-Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima