Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3845 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 3845 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
SENTENZA
sui seguenti ricorsi riuniti n. 04582/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrente
contro
Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore e Questura di Torino in persona del Questore pro tempore ,
intimati con memoria di costituzione
avverso il provvedimento del Giudice di pace di Torino del 02/09/2022 nel procedimento 11188/2022 RG STRAN;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del l’11 /10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME
Udito l’Avvocato NOME COGNOME per il ricorrente.
n. 04852/2023 R.G.
proposto da
COGNOME (Tunisia), elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
ricorrente
contro
Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore e Questura di Torino in persona del Questore pro tempore ,
intimati con memoria di costituzione
avverso il provvedimento del Tribunale di Torino del 14/09/2022 nel procedimento 16358/2022 RG STRAN di convalida del trattenimento presso il CPR di Torino;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del l’11 /10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME
Udito l’Avvocato NOME COGNOME per il ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 14 agosto 2022 a seguito di un’operazione di soccorso in mare delle autorità italiane.
Il 16 agosto 2022 lo stesso veniva condotto presso gli uffici della Questura della Provincia di Agrigento dove riceveva la notifica di un decreto di respingimento ed un contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro sette giorni.
Il 31 agosto 2022 il Prefetto di Imperia adottava nei confronti del ricorrente un decreto di espulsione motivato dalla mancata ottemperanza al precedente ordine di allontanamento e il medesimo giorno il Questore di Imperia ne ordinava il trattenimento presso il CPR di Torino, ove il ricorrente veniva immediatamente condotto.
Il 1° settembre 2022 la Questura di Torino chiedeva la convalida della misura al Giudice di pace di Torino, il quale fissava udienza al 2 settembre 2022, nel corso della quale la difesa del cittadino straniero si opponeva alla convalida, rilevando che non era stato trasmesso agli atti il decreto di respingimento del 16 agosto 2022 del Questore di Agrigento, circostanza che impediva al Giudice di Pace di verificarne l’eventuale manifesta illegittimità così come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2001, che impone la trasmissione al Giudice della convalida del trattenimento non solo del decreto di trattenimento ma di tutti gli atti del procedimento, al fine di esercitare un controllo giurisdizionale pieno della procedura.
A fronte di tale argomentazione, la Questura sosteneva che il trattenimento del Questore di Imperia era basato sul decreto di espulsione del Prefetto di Imperia, regolarmente depositato agli atti, e che il pregresso ordine di allontanamento del Questore di Agrigento era indicato nel decreto prefettizio, la cui esistenza era stata confermata anche dal cittadino straniero, aggiungendo che il decreto di respingimento non risultava essere stato impugnato.
il Giudice di Pace di Torino, all’esito dell’udienza, senza disporre l’acquisizione di ulteriore documentazione, convalidava il decreto di trattenimento con la seguente motivazione «… rilevato: che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D.LGS 286/98, … non emergendo profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione né documentati motivi per l’applicazione dell’art. 19 TUI; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 dovendosi procede re all’identificazione e reperire idoneo vettore …».
Avverso tale provvedimento il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di impugnazione.
Il procedimento è stato iscritto al n. 4582/2023 R.G. di questa Corte.
Il Ministero dell’Interno e il Questore della Provincia di Torino, non essendosi difesi con controricorso nei termini di legge, hanno depositato una memoria di costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza pubblica di discussione.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio e il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Con ordinanza interlocutoria (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 11704 del 30/04/2024), questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del procedimento per la trattazione in pubblica udienza, ritenendo che le questioni poste dai motivi di ricorso imponessero una meditazione in ordine all’ oggetto del giudizio di convalida e all ‘ accertamento deve essere effettuato dal giudice, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, da effettuarsi con il contributo della Procura Generale e degli avvocati, all’esito di una discussione in pubblica udienza .
Fissata l’u dienza pubblica per il giorno 11 ottobre 2024, l ‘Ufficio del Pubblico Ministero, nella persona dei Sostituti Procuratori Generali NOME COGNOME e NOME COGNOME ha depositato, in data 16/09/2024, la propria memoria , concludendo per l’accoglimento del ricorso.
Anche il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., ove ha chiesto la distrazione delle spese di lite in suo favore, dichiarandosi antistatario.
In occasione della menzionata udienza di convalida del trattenimento presso il CPR di Torino, disposto a seguito del provvedimento di espulsione, tenutasi il 2 settembre 2024, il cittadino straniero manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale.
A seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale, il 12 settembre 2022 la Questura di Torino adottava, nei confronti del ricorrente, un nuovo decreto di trattenimento, ai
sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, ritenendo la domanda di protezione esclusivamente strumentale, e ne chiedeva la convalida al Tribunale di Torino.
All’udienza fissata, la difesa del cittadino straniero si opponeva alla convalida, rilevando che non era disponibile agli atti il decreto di respingimento del 16 agosto 2022 in violazione della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2021, che prevede la trasmissione di tutti gli atti relativi alla procedura. Evidenziava, in particolare, che non era possibile verificare la legittimità della procedura, mancando l’atto presupposto, aggiungendo che il difensore del cittadino straniero aveva depositato istanza di accesso agli atti il 3 settembre 2022 e il 13 settembre 2022, presso la Questura di Agrigento, chiedendo copia del menzionato atto, senza alcun esito.
Il Tribunale procedeva alla convalida, ritenendo che l’eccezione difensiva, peraltro già valutata dal Giudice di pace, fosse priva di fondamento, poiché l’atto presupposto, nel caso in esame, era il decreto di espulsione, e non già il decreto di respingimento.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto.
La causa è stata iscritta al n. 4852/2023 R.G. di questa Corte.
Il Ministero dell’Interno e il Questore della Provincia di Torino, non essendosi difesi con controricorso nei termini di legge, hanno depositato una memoria di costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza pubblica di discussione.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio e il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Con ordinanza interlocutoria (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 11840 del 02/05/2024), questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del procedimento per la trattazione in pubblica udienza del procedimento, ritenendo che le questioni poste dai motivi di ricorso imponessero una meditazione in ordine all’ oggetto del giudizio di convalida e all ‘ accertamento deve essere effettuato
dal giudice, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, da effettuarsi con il contributo della Procura Generale e degli a vvocati, all’esito di una discussione in pubblica udienza .
Fissata l’udienza pubblica per il giorno 11 ottobre 2024, l’Ufficio del Pubblico Ministero, nella persona dei Sostituti Procuratori Generali NOME COGNOME e NOME COGNOME ha depositato, in data 16/09/2024, la propria memoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
Anche il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., ove, dichiarandosi antistatario, ha chiesto la distrazione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre procedere alla riunione dei procedimenti sopra indicati, in ragione della connessione soggettiva ed oggettiva esistente.
In effetti, il primo procedimento, recante il n. 4582/2023 R.G., ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di convalida del trattenimento, assunto nei confronti di NOME COGNOME dal Giudice di pace ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 , mentre il secondo procedimento, recante il n. 4852/2023 R.G., ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di convalida del trattenimento, assunto nei confronti di NOME COGNOME dal Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, in conseguenza d ella presentazione della domanda di protezione internazionale durante il tempo del primo trattenimento.
I giudizi riguardano l’impugnazione di atti in rapporto di presupposizione, adottati nei confronti della stessa parte, censurati per ragioni in parte coincidenti.
Nel procedimento n. 4582/2023 R.G. sono prospettati due ragioni di doglianza.
2.1. Con il primo motivo è formulata la seguente censura: «violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE,
art. 111, c. 6, Cost. -motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di convalida del trattenimento (Cass., nn. 18748/15, 5744/17, 33144/18, 15647/21, pp. 4-7); specie con riferimento a mancata acquisizione del provvedimento di respingimento.»
Il ricorrente ha dedotto che la sua difesa aveva eccepito, in sede di convalida, che non erano stati trasmessi gli atti relativi al decreto di respingimento, con ciò non potendosi verificare la legittimità dei provvedimenti che avevano preceduto il provvedimento di espulsione e il decreto di trattenimento presso il CPR, aggiungendo che, all’esito dell’udienza, il Giudice di pace, senza disporre l’acquisizione del decreto di respingimento e dell’ordine di allontanamento ha, invece, convalidato il trattenimento con la seguente motivazione: «IL GIUDICE, rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D.LGS. 286/98, atteso che: non emergendo profili di manifesta illegittimità del decreto espulsione né documentati motivi per l’applicazione dell’art. 19 TUI; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 dovendosi procedere all’identificazione e reperire idoneo vettore; P.Q.M Convalida il provvedimento del Questore di Imperia, emesso 31.8.2022 ….»
Ad opinione del ricorrente, il provvedimento impugnato reca una motivazione del tutto apparente, perché non ha dato conto dell’ iter logico-argomentativo seguito dal giudicante e non ha risposto alle argomentazioni della difesa, risolvendosi in una formula lessicale astrattamente applicabile a un numero illimitato di fattispecie e utilizzata in modalità seriale dal Giudice di pace, mentre invece, trattandosi di misura restrittiva della libertà personale, quest’ultimo ha un dovere qualificato di motivazione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 2, 13, c. 2, 14, cc. 3 e 5-ter, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE -mancata trasmissione degli atti relativi al respingimento dello straniero da parte della Questura al Giudice di
Pace -impossibilità di esaminare la legittimità dei provvedimenti presupposti (C. Cost., n. 105/01, Cass., nn. 17407/14, 2826/23, pp. 7-11).»
Secondo il ricorrente, non è sufficiente la trasmissione al giudice della convalida del solo decreto di espulsione, che precede quello di trattenimento presso il CPR, essendo il giudice chiamato alla verifica della legittimità tutti gli atti del procedimento, compreso il decreto di respingimento e quello di allontanamento, in precedenza adottati.
Ad opinione della parte, infatti, il Giudice della convalida del trattenimento non è chiamato ad accertare soltanto l’esistenza e l’efficacia degli atti presupposti, ma è tenuto a riscontrare l’assenza di motivi di palese illegittimità degli stessi, potendo compiere ciò solo se gli vengono trasmessi tutti gli atti presupposti.
Nel procedimento n. 4852/2023 R.G., c on l’unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 2, 13, c. 2, 14, cc. 3 e 5-ter, D.Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE -mancata trasmissione degli atti relativi al respingimento dello straniero da parte della Questura al Giudice di Pace -impossibilità di esaminare la legittimità dei provvedimenti presupposti (C. Cost., n. 105/01, Cass., nn. 17407/14, 2826/23).»
Anche in questo caso, il ricorrente ha affermato che, ai fini della convalida del trattenimento, disposto a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale durante il primo trattenimento, non è sufficiente la trasmissione del decreto di espulsione e del primo decreto di trattenimento, dovendo procedersi alla verifica della legittimità tutti gli atti del procedimento, compreso l’iniziale decreto di respingimento seguito dal decreto di allontanamento a cui il cittadino straniero non aveva dato esecuzione.
Ad opinione della parte, infatti, il giudice della convalida è tenuto a riscontrare l’assenza di motivi di palese illegittimità di tutti gli atti presupposti, che, pertanto, gli devono essere trasmessi.
Occorre prima di tutto esaminare il ricorso n. 4582/2023 R.G., proposto contro la convalida del decreto di trattenimento, operata dal Giudice di Pace in data 02/09/2022, ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
ricorso n. 4582/2023 R.G.
Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, tenuto conto della connessione esistente, rivelandosi fondati.
Occorre prima di tutto individuare le norme che disciplinano la fattispecie in esame, così come vigenti ratione temporis .
Dalle stesse allegazioni del ricorrente si evince che il cittadino straniero è stato inizialmente destinatario di un decreto di respingimento con contestuale ordine di allontanamento che, non essendo stato ottemperato, ha comportato l’adozione di un decreto di espulsione con trattenimento presso il CPR, convalidato dal Giudice di pace il 2 settembre 2022.
All’udienza di convalida il cittadino straniero ha, poi, presentato domanda di protezione internazionale, che il Questore ha ritenuto meramente strumentale, provvedendo al trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015 , convalidato dal Tribunale il 14 settembre 2022.
Com’è noto, il decreto di respingimento ‘differito’ è disciplinato dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, mentre l’ordine di allontanamento è previsto dall’art. 14, comma 5 -bis, d.lgs. n. 286 del 1998, il quale statuisce quanto segue: «5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora
non sia stato possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l’allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l’allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L’ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.»
Il successivo comma 5-ter dello stesso art. 14 d.lgs. cit. stabilisce che «5-ter. La violazione dell’ordine di cui al comma 5-bis è punita …Omissis… Valutato il singolo caso e tenuto conto dell’articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3.»
Il trattenimento presso il CPR è previsto proprio dal comma 1 dell’art. 14 d.lgs. cit., appena richiamato, il quale stabilisce che «Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. … Omissis .»
In base al disposto del comma 3 dello stesso articolo, una volta disposto il trattenimento, «Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento.»
Ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 394 del 1999 (norme di attuazione del d.lgs. n. 286 del 1998), comunque, il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento deve essere comunicato all’interessato unitamente al provvedimento di espulsione o a quello di respingimento.
L’udienza di convalida è disciplinata dal successivo comma 4 dello stesso art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, ove è stabilito quanto segue: « L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L’autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il
requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.»
Ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. cit., sempre nel testo vigente ratione temporis , «La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni ed è prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. …»
7. In tale ottica, assume fondamentale rilievo la sentenza della Corte costituzionale che -ritenendo non fondate le sollevate questioni di costituzionalità dell’art. 13 e dell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente ratione temporis, in r elazione all’art. 13 Cost. – ha fornito importanti chiarimenti in ordine ai poteri e ai doveri del giudice della convalida (Corte cost., Sentenza n. 105 del 10/04/2001).
La Corte costituzionale, nella motivazione della menzionata sentenza, ha evidenziato che il trattenimento dello straniero è una misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell’art. 13 Cost., come pure si evince dal fatto che all’art. 14 d.lgs. cit. « … con evidente riecheggiamento della disciplina dell’art. 13, terzo comma, della Costituzione, e della riserva di giurisdizione in esso contenuta, si prevede che il provvedimento di trattenimento dell’autorità di pubblica sicurezza deve essere comunicato entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e che, se questa non lo convalida nelle successive quarantotto ore, esso cessa di avere ogni effetto.» Ha, quindi, ritenuto che la cognizione del Giudice della convalida non si limita alla verifica della legittimità del provvedimento di trattenimento, poiché «il controllo del giudice investe non solo il trattenimento, ma anche l’espulsione amministrativa nella sua specifica modalità di esecuzione consistente nell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, regolata dall’art. 13. Ulteriormente seguendo questa linea argomentativa, tendente a valorizzare dati testuali, non può essere trascurato il fatto che l’art. 14, comma 3, dispone che il questore del luogo in cui si trova il centro trasmetta al giudice copia degli ‘ atti ‘ : non quindi del solo provvedimento di trattenimento, ma di tutti gli atti del procedimento, incluso evidentemente il provvedimento di espulsione amministrativa corredato dalle valutazioni del prefetto sulle circostanze che lo hanno indotto a ritenere che lo straniero potesse sottrarsi all’esecuzione di una semplice intimazione e lo hanno persuaso a scegliere l’accompagnamento immediato come modo di esecuzione dell’espulsione. Un simile onere di trasmissione, entro il termine perentorio di quarantotto ore, non può avere altro significato se non quello di rendere possibile un controllo giurisdizionale pieno, e non un riscontro meramente esteriore, quale si avrebbe se il giudice della convalida potesse limitarsi ad accertare l’esistenza di un provvedimento di espulsione purchessia. Il giudice
dovrà infatti rifiutare la convalida tanto nel caso in cui un provvedimento di espulsione con accompagnamento manchi del tutto, quanto in quello in cui tale provvedimento, ancorché esistente, sia stato adottato al di fuori delle condizioni previste dalla legge … »
8. A seguito di tale pronuncia del Giudice delle leggi, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che il controllo sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell’adozione della misura indicate nell’art. 13, comma 4-bis, e 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di ‘manifesta illegittimità’ del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16496 del 13/06/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30166 del 31/10/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18404 del 28/06/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2826 del 31/01/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7829 del 20/03/2019; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 5750 del 07/03/2017; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 24415 del 30/11/2015; Cass., Sez. 61, Ordinanza n. 19334 del 29/09/2015; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17407 del 30/07/2014).
Ovviamente, il riferimento al controllo del giudice in ordine alla ‘manifesta illegittimità’ del provvedimento di espulsione si riferisce alla modalità con la quale il vizio viene accertato, che, compatibilmente con la celerità della procedura, viene compiuta ex actis (v. in motivazione Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30166 del 31/10/2023).
Nella stessa ottica, alla luce di un ‘ interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia
regolare), questa Corte ha ritenuto che il giudice della convalida è tenuto a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua spettanza, la ‘ manifesta illegittimità ‘ del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella rilevata condizione di inespellibilità del destinatario (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18404 del 28/06/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 5750 del 07/03/2017; Cass., Sez. 61, Ordinanza n. 24415 del 30/11/2015).
Ovviamente, il riferimento al controllo del giudice in ordine alla ‘manifesta illegittimità’ del provvedimento di espulsione si riferisce alla modalità con la quale il vizio viene accertato, che, compatibilmente con la celerità della procedura, viene compiuta ex actis (v. in motivazione Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30166 del 31/10/2023).
Sono intervenute anche alcune pronunce che hanno esaminato fattispecie del tutto particolari, in cui il trattenimento non è stato convalidato, perché il decreto di espulsione è stato ritenuto illegittimo, in conseguenza della ritenuta illegittimità della revoca del titolo di soggiorno posseduto dal cittadino straniero, che aveva privato quest’ultimo del titolo per restare in Italia .
In particolare, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7841 del 20/03/2019 ha ritenuto che alla impossibilità di convalidare il decreto di trattenimento per manifesta illegittimità del decreto espulsivo va equiparata, ricorrendone l ‘ eadem ratio , anche l’ipotesi in cui siano dedotti eventuali profili di manifesta illegittimità del provvedimento di revoca della protezione internazionale che ha giustificato l’espulsione e, poi, il trattenimento.
Nella stessa ottica, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7842 del 20/03/2019, ha ritenuto che il giudice della convalida del trattenimento, in presenza della invalidità della revoca della protezione internazionale può essere valutata incidenter tantum dal giudice della convalida del trattenimento, quale ipotesi di manifesta
illegittimità del decreto di espulsione, che abbia quale suo presupposto proprio il titolo di soggiorno illegittimamente revocato.
10. Con riferimento ad una fattispecie non troppo dissimile da quella in esame, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30166 del 31/10/2023, ha ritenuto che, quando il cittadino straniero, già presente in un CPR in attesa dell’esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale nel corso del procedimento di convalida ex art. 6, comma 5, d.lgs. cit., il giudice è tenuto a verificare la manifesta illegittimità del provvedimento di respingimento, che costituisce il fondamento della regolarità dell’intera procedura, giacché, in difetto del primo trattenimento esecutivo del respingimento, convalidato dal giudice di pace, il trattenimento del richiedente asilo può essere disposto soltanto in presenza delle diverse condizioni previste dall’art. 6, comma 2, dello stesso decreto.
Nella specie, la SRAGIONE_SOCIALE. ha, quindi, cassato la decisione del Tribunale che, in sede di c.d. riconvalida, aveva ritenuto irrilevanti le contestazioni svolte dalla difesa del richiedente protezione in merito all’asserita illegittimità del respingimento differito.
Particolare attenzione deve essere prestata a Cass, Sez. 1, Ordinanza n. 30181 del 31/10/2023, ove, in un procedimento avviato per ottenere la proroga del trattenimento del cittadino straniero ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, questa Corte, pur non escludendo che il controllo del giudice possa fondarsi su ll’esame di a tti diversi dal decreto di trattenimento e da quello di espulsione, quale immediato presupposto del decreto trattenimento, ha delimitato l’ambito della cooperazione istruttoria del giudice, affermando il principio secondo cui, in tale procedimento, «il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il
giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l’onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l’asserita illegittimità del predetto provvedimento» (Cass, Sez. 1, Ordinanza n. 30181 del 31/10/2023).
In questo caso, il Giudice di pace aveva prorogato il trattenimento presso un CPR, sebbene il cittadino straniero avesse dedotto la mancata trasmissione degli atti relativi a un primo provvedimento di espulsione e del correlato decreto di allontanamento, che era rimasto inattuato e aveva comportato l ‘ adozione del successivo decreto di espulsione, emesso ex art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, seguito dal decreto di trattenimento presso il CPR, già convalidato, e oggetto della richiesta proroga. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha affermato che il giudice chiamato a statuire sulla richiesta di proroga del trattenimento può ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli elementi di prova che ritenga rilevanti ai fini della propria decisione, aggiungendo che i suoi poteri di controllo non sono in nessun caso limitati ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa interessata (v. Corte di giustizia UE, Sentenza del 05/06/2014, causa C-146/14), ma non è tenuto, solo perché sollecitato da una richiesta della difesa, a compiere una qualsiasi attività di ricerca di documentazione differente dagli atti che costituiscono l’immediato presupposto della convalida, perché una simile attività istruttoria non è compatibile con la necessaria sollecitudine che caratterizza il giudizio, essendo, invece, onere della difesa del migrante espulso, e trattenuto, al quale tutti i provvedimenti che lo riguardano vengono comunicati nelle forme e second o le modalità previste dall’art. 3, commi 2 e 3, d.lgs. n. 394 del 1999, produrre quella documentazione ulteriore, rispetto agli atti che il questore deve necessariamente depositare, se la ritiene utile, al fine di ampliare il novero degli elementi posti a disposizione del
giudice della convalida o della proroga, e suffragare le proprie tesi in ordine alla manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento a cui ha fatto seguito il trattenimento.
Occorre, tuttavia, distinguere, tra le ipotesi di illegittimità derivata del decreto di espulsione, quelle che si verificano quando il trattenimento sia disposto ai sensi dell’art. 1 4, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché, in questi casi, il decreto di espulsione è adottato proprio perché in precedenza è stato emesso un decreto di respingimento, da eseguire mediante allontanamento spontaneo rimasto inadempiuto.
L ‘adozione del decreto di espulsione, dunque, e la sua legittimità, dipendono necessariamente dall’esistenza e dalla legittimità degli atti adottati in precedenza.
In tale quadro, rilievo dirimente assume la recente decisione della Corte di giustizia UE dell’08/11/2022 (Corte di giustizia UE, Grande Camera, Sentenza dell’08/11/2022, cause riunite C -704/20 e C-39/21), la quale ha fornito importanti indicazioni sui poteri del giudice nazionale della convalida del trattenimento, nella parte in cui ha risposto alle richieste di pronuncia pregiudiziale in ordine all’ interpretazione de ll’art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), del l’articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) e dell ‘articolo 28, paragrafo 4, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’es ame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide).
12.1. Com’è noto, l’ articolo 15 della direttiva 2008/115/CE, ai paragrafi 2 e 3 così dispone: «2. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e in diritto. Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli Stati membri: a) prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall’inizio del trattenimento stesso, b) oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall’avvio del relativo procedimento In tal caso gli Stati membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso. Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo. 3. In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un’autorità giudiziaria.»
L’art. 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE stabilisce quanto segue: «3. Se il trattenimento è disposto dall’autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d’ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d’ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall’inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il più rapidamente possibile dopo l’avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d’ufficio e/o su domanda del richiedente. Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente. … 5. Il
provvedimento di trattenimento è riesaminato da un’autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d’ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento.»
Il regolamento n. 604/2013 , infine, all’art. 28 , paragrafo 4, prevede che «4. Per quanto riguarda le condizioni per il trattenimento delle persone e le garanzie applicabili alle persone trattenute, al fine di assicurare le procedure di trasferimento verso lo Stato membro competente, si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2013/33».
12.2. Nella menzionata statuizione la Corte di giustizia ha affermato che «L’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell’Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d’ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza,
come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall’interessato.»
12.3. In motivazione, la Corte sovranazionale, ha evidenziato che ogni trattenimento di un cittadino di un paese terzo – che avvenga in forza della direttiva 2008/115 nell’ambito di una procedura di rimpatrio a seguito di soggiorno irregolare, o sulla base della direttiva 2013/33 nell’ambito del trattamento di una domanda di protezione internazionale, oppure in forza del regolamento n. 604/2013 nel contesto del trasferimento del richiedente di una siffatta protezione verso lo Stato membro compete nte per l’e same della sua domanda costituisce un’ingerenza grave nel diritto alla libertà, sancito all’articolo 6 della Carta, precisando che il potere riconosciuto alle autorità nazionali competenti di trattenere cittadini di paesi terzi è rigorosamente disciplinato dalla disciplina dell’Unione, sicché una misura di trattenimento può essere disposta o prorogata solo nel rispetto delle norme generali ed astratte che ne fissano le condizioni e le modalità (art. 15 direttiva 2008/115/CE, artt. 8 e 9 direttiva 2013/33 e art. 28 regolamento n. 604/2013). Dette norme, unitamente alle disposizioni di diritto nazionale che ne danno attuazione, determinano i presupposti di legittimità del trattenimento, anche secondo la prospettiva dell’articolo 6 della Carta.
La menzionata Corte ha, poi, ricordato che per giurisprudenza costante, in forza dell’articolo 47 della Carta, gli Stati membri devono assicurare una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti individuali derivanti dal diritto dell’Unione. Per quanto riguarda il tratt enimento, ha ribadito che norme comuni dell’Unione in materia di tutela giurisdizionale sono contenute all’articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2008/115 e all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2013/33, aggiungendo che tale ultima disposizione trova altresì applicazione, in forza dell’articolo 28, paragrafo 4, del
regolamento n. 604/2013, nell’ambito delle procedure di trasferimento disciplinate da quest’ultimo regolamento.
La Corte di giustizia ha, così, affermato che, secondo dette disposizioni, la quali costituiscono una concretizzazione, nel settore considerato, del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, garantito all’articolo 47 della Carta, ciascuno Stato membro deve prevedere, qualora il trattenimento sia stato disposto da un ‘ autorità amministrativa, una «rapida» verifica in sede giudiziaria, vuoi d ‘ufficio, vuoi su domanda dell’interessato, della legittimità di tale trattenimento.
Per quanto riguarda il mantenimento di una misura di trattenimento, la stessa Corte di giustizia ha evidenziato che l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2008/115 /CE e l’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2013/33/UE, il quale è parimenti applicabile, sulla base dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento n. 604/2013, nell’ambito delle procedure di trasferimento disciplinate da tale regolamento, impongono un riesame periodico. In forza di dette disposizioni, un siffatto riesame deve aver luogo «a intervalli ragionevoli» e vertere sulla questione se i presupposti di legittimità del trattenimento continuano a sussistere. Nell’ipotesi di trattenimento previsto dalla direttiva 2013/33 o dal regolamento n. 604/2013, tali riesami periodici devono, in ogni caso, essere effettua ti da un’autorità giudiziaria, richiedendo la direttiva 2008/115/CE, dal canto suo, il controllo dei riesami da parte di una siffatta autorità in caso di proroga del periodo di trattenimento. Dal momento che il legislatore dell’U nione richiede, senza eccezioni, che il riesame del rispetto dei presupposti di legittimità del trattenimento abbia luogo «a intervalli ragionevoli» , l’autorità competente è tenuta a effettuare detto controllo d’ufficio, anche se l’interessato non ne fa domanda.
La menzionata Corte ha, quindi, rilevato che il legislatore dell’Unione non si è limitato a stabilire norme comuni sostanziali, ma
ha altresì introdotto norme comuni procedurali, al fine di garantire l’esistenza, in ogni Stato membro, di un regime che consenta all’autorità giudiziaria competente di liberare l’interessato, se del caso dopo un esame d’ufficio, non appena risulti che il suo trattenimento non è, o non è più, legittimo.
Affinché un siffatto regime di tutela assicuri in modo effettivo il rispetto dei rigorosi presupposti che la legittimità della misura di trattenimento deve soddisfare, «l’autorità giudiziaria competente deve essere in grado di deliberare su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della verifica di detta legittimità. A tal fine, essa deve poter prendere in considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti dall’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale. Essa deve altresì poter prendere in considerazione i fatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente sottoposti dall’interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della propria decisione. I poteri di cui essa dispone nell’ambito di un controllo non possono, in alcun caso, essere circoscritti ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa.»
Per la Corte sovranazionale, in considerazione dell’importanza del diritto alla libertà, della gravità dell’ingerenza in detto diritto costituita dal trattenimento di persone per motivi diversi dal perseguimento o dalla repressione di reati e del requisito, evidenziato dalle norme comuni stabilite dal legislatore dell’Unione, di una tutela giurisdizionale di livello elevato che consenta di conformarsi alla necessità imperativa di liberare una tale persona laddove i presupposti di legittimità del trattenimento non siano, o non siano più, soddisfatti, «l’autorità giudiziaria competente deve prendere in considerazione tutti gli elementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nell’ambito di misure procedurali che essa ritenga necessario adottare in base al suo diritto nazionale, e, sulla base degli elementi in parola, rilevare,
se del caso, la violazione di un presupposto di legittimità derivante dal diritto dell’Unione, anche qualora una simile violazione non sia stata dedotta dall’interessato.» Tale obbligo lascia impregiudicato quello consistente, per l’autorità giudiziaria che è così indotta a rilevare d’ufficio un siffatto presupposto di legittimità, nell’invitare ciascuna delle parti a prendere posizione sul presupposto in parola, in conformità al principio del contraddittorio.
Alla luce di tali osservazioni, la Corte di giustizia, come sopra anticipato, ha affermato che l’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE, l’articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE e l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell’Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a rilevare d’ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall’interessato.
Con tale pronuncia, la Corte di giustizia ha chiarito che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell’Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare anche d’ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nel contraddittorio delle parti, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità del trattenimento, anche se non dedotto dall’interessato.
La stessa Corte di giustizia ha, inoltre, precisato che, affinché sia assicurato in modo effettivo il rispetto dei rigorosi presupposti di legittimità del trattenimento, derivanti dal diritto dell’Unione , il giudice che effettua il controllo sulla misura assunta in via
amministrativa «deve essere in grado di deliberare su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della verifica di detta legittimità. »
D’altronde, anche in base al diritto interno, come già evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra ricordata (Corte cost., Sentenza n. 105 del 10/04/2001), il giudice della convalida è chiamato a compiere un controllo giurisdizionale pieno, e non un riscontro meramente esteriore, quale si avrebbe se potesse limitarsi ad accertare l’esistenza di un provvedimento di espulsione purchessia, tant’è che egli deve «rifiutare la convalida tanto nel caso in cui un provvedimento di espulsione con accompagnamento manchi del tutto, quanto in quello in cui tale provvedimento, ancorché esistente, sia stato adottato al di fuori delle condizioni previste dalla legge …»
In sintesi, come efficacemente osservato dalla Procura Generale, il controllo in sede di convalida deve compiersi in modo completo ed esaustivo, sia pure compatibilmente con i tempi ridotti della procedura, sulla base degli elementi di carattere documentale, da acquisirsi al processo, che hanno concorso a determinare il risultato finale (cioè il tratten imento), ben potendo l’illegittimità̀ annidarsi non solo in un atto immediatamente presupposto (quale può essere un decreto di espulsione conseguenziale a precedenti inottemperanze), ma anche in un elemento più remoto, comunque avente l’effetto di incidere , in base ad un rapporto di derivazione diretta, sulla legittimità del decreto di espulsione e, quindi, sulla legittimità del decreto di trattenimento.
Ciò avviene con certezza nella fattispecie in esame, ove il precedente decreto di respingimento, non eseguito, costituisce il presupposto per l’adozione del decreto di espulsione adottato ex art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998.
La compatibilità del controllo di legittimità dell’atto ad opera del Giudice di pace con i tempi ridotti della procedura di convalida,
come già evidenziato, è data proprio dal fatto che la verifica è da effettuarsi ex actis .
Come efficacemente evidenziato dalla Corte di giustizia, il giudice «deve poter prendere in considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti dall’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale. Essa deve altresì poter prendere in considerazione i fatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente sottoposti dall’interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della propria decisione. I poteri di cui essa dispone nell’ambito di un controllo non possono, in alcun caso, essere circoscritti ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa.»
Ciò significa che, quando, nel formulare le sue «osservazioni» , in sede di convalida, il cittadino deduca la mancata acquisizione del precedente decreto di respingimento, che ha comportato l ‘adozione del decreto di espulsione ai sensi dell’art. 14, comma 5 -ter, d.lgs. n. 286 del 1998 (così rappresentando la necessità che il giudice proceda al suo esame), se effettivamente tale atto non è stato acquisito al processo, il giudice della convalida non può ritenere che il controllo di legittimità dell’atto di trattenimento abbia avuto esito positivo.
In questi casi, come già evidenziato, l’esistenza e la legittimità d ell’atto di respingimento determina la legittimità del decreto di espulsione, sicché non potendo essere esaminato l’atto di respingimento, non può ritenersi verificato che il decreto di espulsione sia stato adottato in presenza dei presupposti di legge.
Ovviamente, in applicazione delle regole generali, l’impugnazione , in sede di legittimità, del provvedimento di convalida del trattenimento disposto ai sensi dell’art. 14, comma 5 -ter, d.lgs. n. 286 del 1998, assunto nonostante la mancata acquisizione del decreto di respingimento (o di espulsione), adottato prima del decreto di espulsione e del correlato trattenimento, deve essere preceduta dalla corrispondente puntuale deduzione, nel giudizio di
convalida, di tale mancanza, incorrendo altrimenti la parte nell ‘inammissibilità della censura per novità, in quanto implicante accertamenti in fatto non compiuti dal giudice di merito.
Nella fattispecie, risulta dal verbale d ell’udienza di convalida come la difesa del ricorrente abbia eccepito la mancata trasmissione dell’originario decreto di respingimento , deducendo che per tale motivo il trattenimento non poteva essere convalidato, così provocando una discussione tra le parti in ordine alla rilevanza di tale atto (doc. 3 depositato con il ricorso per cassazione).
Il Giudice di pace , all’esito della discussione, ha proceduto alla convalida del decreto di trattenimento, senza adottare alcuna statuizione sulla questione discussa dalle parti, affermando apoditticamente «… che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D.LGS 286/98, … non emergendo profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione né documentati motivi per l’applicazione dell’art. 19 TUI; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 dovendosi procedere all’identificazione e reperire idoneo vettore …» (doc. 4 depositato con il ricorso per cassazione).
La motivazione del decreto di convalida, pur essendo presente graficamente, si sostanzia in affermazioni del tutto generiche e astratte, che non consentono di individuare le ragioni della decisione, la quale, pur essendo stata assunta in udienza, all’esito della discussione delle parti sopra descritta, non ha esplicitato il percorso logico giuridico che ha portato ugualmente alla convalida del trattenimento, mentre, invece, come sopra evidenziato, l’esame del decreto di respingimento , di cui il cittadino straniero ha manifestato la necessità, era decisivo, perché influiva sulla legittimità del l’espulsione e, poi, del trattenimento (cfr. in una fattispecie analoga Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 504 dell’11/01/2024; più in generale, sulla nullità del decreto di convalida del trattenimento per vizio di motivazione, v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24629 del 13/09/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
24599 del 13/09/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5802 del 05/3/2024).
In conclusione il ricorso n. 4582/2023 R.G. deve essere accolto, in conformità alla richiesta della Procura Generale, con conseguente cassazione senza rinvio del provvedimento di convalida del trattenimento adottato dal Giudice di pace di Torino il 2 settembre 2022 , ai sensi dell’art. 382, u ltimo comma, c.p.c., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento doveva essere disposta.
ricorso n. 4852/2023 R.G.
Le statuizioni appena adottate comportano, inevitabilmente, la cassazione senza rinvio anche del decreto di convalida reso dal Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015.
Infatti, il venir meno di una delle condizioni imprescindibili per procedere alla convalida (costituita dal fatto che il richiedente asilo si trovasse, legittimamente, in un centro di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, momento in cui il questore ha disposto il trattenimento) comporta che il provvedimento impugnato perda la propria base giuridica e debba essere, anch’esso, inevitabilmente cassato senza rinvio, in mancanza di uno dei suoi presupposti (negli stessi termini, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24146 del 09/09/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10895 del 23/04/2024; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10819 del 22/04/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10857 del 22/04/2024).
È evidente, quindi, che in difetto di convalida (a seguito della cassazione qui disposta) del primo decreto di trattenimento, il trattenimento di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. cit., oggetto del secondo ricorso per cassazione, non possa ritenersi validamente adottato.
Statuizioni finali
Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è
soccombente un’Amministrazione statale. Né la dichiarazione del difensore di essere antistatario può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. , Sez. U, Sentenza n. 8561 del 26/03/2021).
In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio di cassazione – al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009).
L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale ( v. in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 62, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti, come da motivazione, cassa senza rinvio il decreto di convalida del Giudice di pace di Torino del 02/09/2022 e l’ordinanza di convalida del Tribunale di Torino del 14/09/2022.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione