Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34964 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34964 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
Opp esecuzione e controversia distributiva
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23372/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, quale socia accomandataria, nonché nella sua qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, sedente in Dorgali, con AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, società unipersonale a responsabilità limitata, sedente in Conegliano , in persona del legale rappresentante, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, sedente in Milano, con AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, sedente in Torino;
– intimata – avverso la sentenza n. 276/23 resa dal Tribunale di Nuoro e depositata in data 18 maggio 2023;
udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Rappresenta la ricorrente che RAGIONE_SOCIALE SanRAGIONE_SOCIALE aveva intrapreso nei confronti della stessa e della società RAGIONE_SOCIALE un’espropriazione immobiliare. In questo procedimento interveniva RAGIONE_SOCIALE il 30.10.2028, asserendo di avere acquistato in data 20/4/2018 pro soluto la titolarità di un portafoglio di crediti individuabili ‘in blocco’ con contratto stipulato in data 20/4/2018 ai sensi e per gli effetti della legge sulle cartolarizzazioni (art. 1 e 4 legge 30/4/99 n. 130 ed art. 58 d.lgs. n. 385/93) e tra i quali il credito vantato verso le opponenti. Con atto depositato il 05/03/2019 le ricorrenti proponevano opposizione all’esecuzione, lamentando fra l’altro il difetto di prova della titolarità attiva del rapporto e contestando che il credito delle opponenti fosse incluso nel blocco dei crediti asseritamente acquisiti da RAGIONE_SOCIALE. Il Giudice dell’Esecuzione respingeva l’istanza di sospensione. Le opponenti introducevano il giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ., poi definito con sentenza n. 1 del 4.1.2023, avverso la quale pende appello. Frattanto il procedimento esecutivo proseguiva e la società RAGIONE_SOCIALE otteneva l’assegnazione di €. 255.000,00 ex art. 41 TUB, senza che fosse predisposta alcuna distribuzione, essendo l’unica interventrice ed inoltre chiedeva l’assegnazione dell’ulteriore somma residua di €. 20.243,93. Le odierne ricorrenti contestavano il progetto, in particolare opponendosi alla distribuzione delle somme in favore di RAGIONE_SOCIALE. In esito all’udienza fissata per la discussione della controversia ex art. 512 cod. proc. civ., il g.e. dichiarava esecutivo il progetto di distribuzione. Contro tale provvedimento le ricorrenti proponevano opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., censurando lo stesso in quanto il g.e. aveva respinto la domanda delle stesse richiamando una precedente ordinanza del 18/4/19 con la quale aveva riconosciuto la titolarità di RAGIONE_SOCIALE SPV e l’inclusione
del credito azionato tra quelli ceduti, senza che tuttavia tale contratto fosse mai stato prodotto, il tutto solo sulla base della produzione della Gazzetta Ufficiale parte II n. 52 del 5/5/18. Inoltre, il g.e. osservava che ‘più che il diritto di partecipazione alla distribuzione pare essere messo in discussione il diritto di procedere ad esecuzione forzata’ e, d’altronde, che le difese non differivano da quelle promosse in sede di opposizione all’esecuzione, perché riguardavano anche la titolarità attiva e l’inclusione del credito in questione fra quelli ceduti, già a suo tempo respinte (Cass. 22310/11), mentre la richiesta subordinata di prestazione di idonea fideiussione non era accoglibile, in quanto veniva disposto il rigetto della questione proposta in sede di controversia.
Con atto di citazione notificato in data 29/6/21, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME instauravano il giudizio di merito relativo all’opposizione agli atti suddetta, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza 3.12.2020 e, di conseguenza, l’emissione dell’ordine a RAGIONE_SOCIALE ovvero in via alternativa a RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE di corrispondere loro le somme distribuite fino alla concorrenza dell’importo delle somme che fossero state riconosciute come indebitamente percepite da RAGIONE_SOCIALE con sentenza definitiva al termine del giudizio di opposizione all’esecuzione; in subordine, la sospensione del procedimento di opposizione agli atti esecutivi n. 747/2021, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del procedimento di opposizione all’esecuzione.
Il Tribunale depositava la sentenza n. 276/2023, rigettando l’opposizione e condannando le ricorrenti al pagamento delle spese di lite a RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, NOME COGNOME, nelle qualità in epigrafe indicate, propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi, mentre la sola RAGIONE_SOCIALE resiste a mezzo di controricorso e RAGIONE_SOCIALE (cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec il 18 novembre 2023) rimane intimata.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce ‘Violazione e falsa applicazione degli articoli 512, 598, 615 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata confermato l’ordinanza del 3.12.2020 del Giudice dell’esecuzione ritenendo ininfluente ovvero irrilevante, ovvero già decisa dal giudice dell’esecuzione con ordinanza del 5.11.2020 e dal giudice dell’opposizione all’esecuzione n. 30/2018, con sentenza non definitiva, ed attualmente impugnata n. 1/2003 del 4.1.2003, la questione circa l’an exequendum riguardante la mancata risoluzione delle controversie riguardanti la prova della legittimazione della cessionaria RAGIONE_SOCIALE, nonché quella dell’inclusione del credito litigioso tra quelli ceduti e le altre riguardanti la contestazione dell’ammontare del credito ed altre, mancanza impeditiva dell’approvazione del riparto quale presupposto essenziale’.
Viene dunque denunciato un duplice errore: ‘per aver ritenuto validamente approdata alla fase della distribuzione l’esecuzione’ e per aver ritenuto ‘insussistenti questioni circa l’an exequendum mentre invece sussistevano’.
La ricorrente richiama le sentenze Cass. n. 22310/2011 e 5961/2001.
A parere delle ricorrenti le contestazioni riguardanti il probabile esito della decisione non solo sono influenti, ma involgono le questioni non decise, quali in primis la titolarità di NOME e l’inclusione del credito litigioso tra quelli ceduti, oltre quelle sul quantum debeatur oggetto della causa di opposizione pendente avanti alla Corte d’appello di Cagliari.
Ciò impedirebbe l’approvazione del progetto distributivo. Pertanto, il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto anzitutto ritenere non validamente approdata alla fase della distribuzione la procedura di esecuzione.
1.1. Pregiudizialmente deve escludersi che il ricorso e gli altri atti introduttivi dei precedenti gradi di giudizio, ed in particolare il ricorso in opposizione e la citazione introduttiva del giudizio di merito, siano
incentrati non già sull’ordinanza di risoluzione delle controversie, ma su quella che ha respinto l’istanza di sospensione avanzata in seno all’opposizione agli atti proposta avverso il primo provvedimento. A parte il fatto che il ricorso precede temporalmente l’istanza di sospensione, la citazione ben chiarisce di appuntarsi avverso l’ordinanza di risoluzione della controversia distributiva e, per quanto qui già illustrato in ordine al contenuto dei motivi, emerge altresì che il ricorso in cassazione, ancorché faccia alcuni riferimenti all’ordinanza relativa all’istanza di sospensione, pur sempre si riferisce alla critica alla sentenza che ha comunque deciso in ordine al provvedimento risolutivo della controversia distributiva, sviluppando le ragioni per altro verso prese in considerazione dall’ordinanza definitiva della fase sommaria della relativa opposizione formale.
1.2. Per la risoluzione della controversia sottoposta allo scrutinio di questa Corte di legittimità, occorre anzitutto chiarire i rapporti fra l’opposizione all’esecuzione e la controversia distributiva, dopodiché occorrerà verificare le relative ricadute nell’ipotesi, che ricorre, in cui la controversia distributiva sia fondata sulle medesime ragioni di un’opposizione all’esecuzione concretamente proposta e tuttora (all’epoca della proposizione della controversia distributiva e del successivo giudizio di opposizione agli atti avverso il provvedimento che la stessa abbia definito) pendente.
Sotto il primo profilo va confermato il costante indirizzo di questa Corte secondo cui ‘La diversità tra l’opposizione di cui all’art. 615 cod. proc. civ., proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata, e l’opposizione di cui all’art. 512 cod. proc. civ., è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l’una concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l’altra il diritto di procedere all’esecuzione forzata (art. 615), dovendosi ricercare l’ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell’art. 512 cod. proc. civ. nel fatto
che non possa formare oggetto di controversia in sede di distribuzione, ai sensi di tale norma, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Pertanto, quando non occorra più stabilire, mediante l’opposizione di merito ex art. 615 cod. proc. civ., se l’intero processo esecutivo debba venir meno in modo irreversibile per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d’invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne l’ulteriore suo corso), e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l”an exequendum’, ogni controversia che in tale fase insorga tra creditori concorrenti, o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti, o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (art. 510, terzo comma, cod. proc. civ.), costituisce una controversia prevista dall’art. 512 cod. proc. civ., da risolversi con il rimedio ivi indicato’ (così, Cass. n. 22310/2011).
La pronuncia suddetta, quindi, afferma chiaramente la proponibilità dell’opposizione all’esecuzione anche in fase di distribuzione, sebbene tale conclusione sia anteriore alla novella dell’art. 615 cod. proc. civ. (di cui al d.l. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla l.
30 giugno 2016, n. 119), che ha introdotto un termine preclusivo per la relativa opposizione.
In dottrina si rinvengono varie tesi volte a negare la proponibilità dell’opposizione dopo la fase liquidativa sull’osservazione dell’esaurimento della funzione del titolo nella fase distributiva, fondando dunque l’opinione per cui i due rimedi si distinguerebbero per una sorta di successione di natura cronologica nelle diverse fasi del processo esecutivo. Tesi che però
non possono essere condivise sol che si ponga mente al fatto che è proprio il titolo ad unire le due fasi (liquidativa e distributiva), legittimando non solo l’esproprio del bene ma anche il diritto alla consegna del relativo ricavato.
D’altronde, come bene e condivisibilmente chiarito da Cass. n. 15439/2023, pur dopo la riforma del 2015 (che ha notevolmente ridotto, attraverso la modifica dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. le possibilità di opposizione all’esecuzione successivamente all’adozione dell’ordinanza di vendita e, quindi, in particolare nella fase distributiva) non può ritenersi sostenibile la tesi della consecutività ed esclusività alternativa tra i rimedi in parola, opposizione ex art. 615 cod. proc civ. da un lato e controversia distributiva dall’altro, la cui distinzione invece va ricercata sul piano dei rispettivi oggetti ed effetti.
Invero, nel caso dell’opposizione all’esecuzione la relativa decisione incide definitivamente (attesa l’attitudine al giudicato della pronuncia) sul diritto ad eseguire; in quello della controversia distributiva la relativa ordinanza ha efficacia solo endo-esecutiva e incide sul diritto a partecipare alla distribuzione, sulla collocazione del creditore rispetto al ricavato.
Nonostante poi effettivamente gli effetti dell’avvenuta conclusione della fase liquidativa caratterizzino anche la (ormai in via eccezionale) possibile opposizione all’esecuzione (peraltro più in generale anche quella proposta precedentemente e proseguita in sede di merito senza sospensione del processo esecutivo), ormai incentrati sul diritto del debitore al ricavato e non più sul bene pignorato, le differenze sono purtuttavia anche in tal caso apprezzabili, visto che continua nell’un caso (dell’opposizione) ad essere posto in discussione il diritto a procedere ad esecuzione forzata, nell’altro, ormai non più ridiscutibile la legittimità dell’esecuzione, si discute solo circa il diritto alla collocazione sul ricavato.
Anche ove al limite l’opposizione riguardi solo alcuni creditori, e non gli altri (titolati o pignoranti successivi ai sensi dell’art. 493 cod. proc. civ.),
gli effetti dell’accoglimento dell’opposizione non potranno che essere collegati al disposto dell’art. 632, secondo comma, cod. proc. civ.
Dunque, sussiste una ben netta distinzione tra i rispettivi themata decidenda e -come osservato in dottrina -così pure tra l’effetto della pronuncia oppositiva sul diritto del debitore al ricavato e quello sul medesimo diritto, ma dipendente dall’accoglimento della controversia proposta ex art. 512 cod. proc. civ., discendendo il primo infatti dal rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra la pronuncia resa in sede d’opposizione e il diritto del debitore al ricavato.
Ciò allora non consente di ricostruire i rapporti tra il giudizio d’opposizione e quello determinato dalla controversia distributiva (sia pure quale incidente endo-esecutivo) in termini di reciproca esclusione, per cui non si può concludere per l’assorbimento dell’opposizione in sede distributiva nella controversia ex art. 512 cod. proc. civ., e inoltre si deve ammettere che un medesimo fatto possa essere posto a fondamento tanto dell’una come dell’altra controversia (ancora letteralmente la decisione da ultimo citata).
Infatti, tra i due giudizi resteranno ben diversificati sia i themata decidenda , sia gli effetti come sopra illustrati ed ora, per le procedure instaurate successivamente all’entrata in vigore della l. n. 132/2015 (di conversione del d.l. n. 83/2015), anche le condizioni di ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione (essendo essa in sede distributiva ammissibile nelle sole ristrette ipotesi di cui all’art. 615, secondo comma cod. proc. civ., inerenti ai casi di impossibilità di proporre le stesse in precedenza).
Ordunque, proprio ciò si è verificato nella specie, in cui l’opponente ha prima proposto opposizione all’esecuzione, per quanto qui rileva adducendo la mancata prova del trasferimento del credito dall’originario titolare, RAGIONE_SOCIALE, a RAGIONE_SOCIALE; e, poi, giunti alla fase distributiva, ha posto a fondamento della controversia ex art. 512 cod. proc. civ. la
medesima questione, pur sotto la precipua prospettazione della sua rilevanza come causatrice di una sospensione in attesa di definizione dell’opposizione all’esecuzione.
Occorre a questo punto verificare se, in sede distributiva, il g.e., investito della controversia nei termini di cui sopra in presenza di un giudizio di opposizione all’esecuzione fondato su medesime questioni e tuttora pendente, possa o debba decidere la controversia suddetta.
La particolarità della vicenda è data dal fatto che l’opposizione, appunto, da un lato non è stata definita anteriormente alla proposizione della controversia distributiva (posto che ove fosse stata definita sfavorevolmente per il debitore, le relative questioni sarebbero ormai inammissibili); ma, dall’altro, a seguito dell’opposizione non venne disposta la sospensione del processo esecutivo, che così, infatti, è proseguito fino alla distribuzione.
La tesi delle ricorrenti è nel senso che il g.e. in tal caso non avrebbe il potere di distribuire finché l’opposizione all’esecuzione non sia risolta, e ciò traggono dalla (da esse richiamata) sent. n. 22310/11.
Tale decisione, in particolare, viene letta come se statuisse che il g.e. non può procedere alla distribuzione se non «quando non occorra più stabilire, mediante l’opposizione di merito ex art. 615 cod. proc. civ., se l’intero processo esecutivo debba venir meno…» come sarebbe confermato dalla correlata «… e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l”an exequendum’».
Tuttavia, l’effetto dell’opposizione all’esecuzione di non consentire la distribuzione non può che dipendere dalla concessione del provvedimento di sospensione ex art. 624 cod. proc. civ. -e, nella specie, tale sospensione non venne concessa – altrimenti legittimamente il processo non solo può, ma anzi deve proseguire fino alla propria conclusione, altra questione essendo poi quella, in caso di accoglimento dello stesso
successivamente alla distribuzione, delle forme di tutela del debitore (che, infatti, si traducono nell’efficacia meramente erogativa del provvedimento distributivo, in tal caso, finché l’opposizione appunto sia pendente).
D’altronde, la differente lettura della pronuncia Cass. n. 22310/11, cit., è infondata, se si considera che la stessa (come già confermato da Cass. n. 15439/23) fa applicazione del principio della compatibilità dei rimedi e non afferma affatto l’esclusione del potere del g.e. di procedere alla distribuzione, limitandosi a confermare la sentenza del giudice di merito che affermava ‘che il debitore esecutato che intenda contestare l’an o il quantum dei crediti possa proporre opposizione all’esecuzione, non essendo tale facoltà esclusa in ragione della proponibilità della controversia distributiva ex art. 512 cod. proc. civ. e laddove ha comunque ritenuto proposta, nel caso di specie, tale ultima controversia, ritenendone l’ammissibilità’.
La conclusione dell’infondatezza della tesi della preclusione della distribuzione in pendenza di una precedente opposizione esecutiva non esclude, però, la fondatezza del motivo laddove esso si appunta sull’errore della sentenza impugnata in rapporto alla ritenuta indifferenza delle ragioni già fatte valere con l’opposizione, nella misura in cui il giudice dell’opposizione esclude che le contestazioni inerenti alla legittimazione ad agire della cessionaria del credito sarebbero rilevanti esclusivamente nella pendente causa di opposizione all’esecuzione, e ciò in ragione di quanto s’è premesso in ordine alla diversità e dunque alla contemporanea operatività dei due rimedi.
Come già detto, la diversità dei rispettivi oggetti come sopra illustrata, giustifica la possibilità della relativa (ri)proposizione in sede di controversia distributiva delle medesime ragioni e la conseguente necessità, per il g.e., dell’esame in tale sede della fondatezza delle stesse, pur se già vagliata ai diversi fini dell’adozione del provvedimento di cui
all’art. 624 cod. proc. civ. in seno alla fase sommaria dell’opposizione esecutiva.
Già in altra occasione questa Corte, pur a proposito dell’opposizione agli atti inerente all’ordinanza di assegnazione di un credito in seno ad un procedimento di espropriazione presso terzi, ha ritenuto la rilevanza di eventuali vizi oggetto (in quel caso) di opposizioni precedenti e pendenti relative all’impignorabilità delle somme e al difetto di procura in capo al dichiarante – e riproposti appunto anche in sede di opposizione agli atti avverso l’ordinanza di assegnazione, sull’osservazione che gli stessi, se sussistenti, si trasmetterebbero anche a quest’ultima (Cass. n. 17878/2011).
Analogamente, l’asserita assenza del titolo esecutivo in capo al creditore procedente (in questo caso ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ.), come visto sempre rilevante anche nella fase distributiva, si riverbererebbe senz’altro – e a maggior ragione, ove sussistente – sul provvedimento distributivo.
Pertanto, così ricostruito il sistema dei rapporti fra i due rimedi (opposizione all’esecuzione e controversia distributiva) in caso di loro contestuale pendenza, la sentenza impugnata è sicuramente non conforme a diritto laddove, come censurato dalla parte ricorrente, essa ha stabilito che le questioni ‘ riguardanti la legittimazione ad agire della cessionaria del credito e l’effettivo ammontare di quest’ultimo’, sarebbero ‘rilevanti esclusivamente nella predetta causa’ (cioè quella di opposizione all’esecuzione).
Invero, per quanto sopra premesso, il giudice del merito avrebbe dovuto esaminare le relative questioni in quanto (ri)proposte anche in sede distributiva a fondamento della relativa controversia, esame che non poteva considerarsi precluso per essere stato oggetto, in via principale e ad altri fini, della pregressa opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., peraltro operando su diversi piani, se non l’eventuale esaurimento del
potere cautelare del g.e., almeno l’identità degli elementi costitutivi delle due domande, soprattutto se le relative cause pendessero dinanzi allo stesso ufficio giudiziario.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto.
‘L’opposizione all’esecuzione e la controversia distributiva non sono rimedi fra loro in rapporto di consecutività ed esclusività alternativa, ma si distinguono sia per i rispettivi themata decidenda, sia in ordine agli effetti, attenendo la prima al diritto ad eseguire e la seconda alla collocazione sul ricavato con efficacia endo-esecutiva. Di conseguenza, un medesimo fatto può essere posto a fondamento tanto dell’uno come dell’altro rimedio, giustificandosi così la (ri)proposizione in sede di controversia distributiva delle medesime ragioni della (pur pendente) opposizione, rispetto alle quali il g.e. è tenuto all’esame della relativa fondatezza, pur se già vagliata ai diversi fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 624 cod. proc. civ. in seno alla fase sommaria dell’opposizione esecutiva, impregiudicati gli effetti dell’eventuale contemporanea pendenza delle due cause’.
2 . Col secondo mezzo si deduce ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 360 n. 4 c.p.c. ed agli art. 24 e 111 Cost. nonché all’art. 6, par. 1 CEDU, nonché all’art. 1 co.1 Prot. Addiz. Cedu’.
Si sostiene che ‘Il giudice dell’opposizione non si è pronunciato sulla lamentata lesione del diritto degli opponenti a realizzare la propria domanda, cagionato dalla erronea decisione del G.Es., nel caso di accoglimento anche di una sola delle domande oggetto del giudizio di opposizione pendente ora davanti alla Corte d’appello di Cagliari sezione di Sassari e pendente al momento della decisione oggetto del ricorso. Le opponenti avevano censurato con la seconda parte del I motivo fondando la doglianza sulla violazione del suo diritto ad una decisione ex art. 24 Cost. (…)’.
2.1. Il motivo è inammissibile per la sua totale genericità, risultando peraltro lo stesso privo di effettiva conclusività, neppure attingendo la peculiare, ma del tutto esplicita e chiara, ratio decidendi dell’irrilevanza delle condizioni patrimoniali dell’esecutante.
Col terzo motivo si deduce ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 617, 624 e 512 c.p.c. laddove il Giudicante ha ritenuto inammissibile il ricorso ex art. 617, affermando l’esclusività dell’impugnativa contro l’ordinanza del G. Es. col reclamo al Collegio ex art. 624 c.p.c.’.
La statuizione impugnata, secondo la stessa parte ricorrente, è la seguente ‘La contestazione dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione si pronuncia sull’istanza di sospensione è peraltro impugnabile unicamente con reclamo al Collegio ai sensi dell’art. 624, comma 2, c.p.c. (disposizione che espressamente estende tale rimedio alle controversie ex art. 512 c.p.c.), non già dinanzi al giudice del merito, attesa l’irrilevanza in tale sede del periculum in mora. Nel caso in esame l’istanza di sospensione della distribuzione delle somme, come disposta nel piano di riparto dichiarato esecutivo il 3.12.2020, è stata respinta dal G.E. con l’ordinanza del 4.3.2021, provvedimento tuttavia non reclamato.’.
Secondo la parte ricorrente l’errore del primo giudice è rilevabile alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, avverso l’ordinanza emessa a seguito di opposizione distributiva, il mezzo di reazione unico è rappresentato dall’art. 617 cod. proc. civ. e non dall’art. 624, secondo comma, stesso codice.
3.1. Evidente è l’inammissibilità del motivo. In esso la parte ricorrente confonde l’ordinanza che risolve la controversa distributiva, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ., con l’ordinanza oggetto della statuizione impugnata col motivo in esame, cioè quella emessa a seguito di istanza di sospensione ex art. 618 cod. proc. civ., a seguito dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’altra ordinanza, quella del 3 dicembre 2020, con cui la controversia distributiva era stata risolta.
Orbene, il provvedimento di diniego di sospensione ex art. 618 cod. proc. civ. non può certo formare oggetto di separato ed autonomo od ulteriore motivo affidato al giudizio di merito, che concerne, peraltro, la violazione formale o nel caso dell’art. 512 cod. proc. civ. – la controversia decisa con l’ordinanza che quest’ultima ha definito. E l’ordinanza del g.e. in chiusura di fase sommaria è soltanto reclamabile o, semmai, ridiscutibile nel corso della fase di merito dell’opposizione, da proporsi a cura dell’interessato.
Al postutto, il ricorso dev’essere accolto con riferimento al solo primo motivo e per quanto di ragione, sicché, dichiarata l’inammissibilità del ricorso nel resto, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Curia, che provvederà a conformarsi ai principi qui espressi in punto di ammissibilità delle contestazioni dispiegate dalle opponenti ed alla liquidazione delle spese relative al presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso per quanto di ragione e, dichiarata l’inammissibilità del ricorso nel resto, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Nuoro, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)