Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19553 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19553 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16459-2022 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BRINDISI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 502/2022 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 02/05/2022 R.G.N. 345/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
Oggetto
R.G.N. 16459/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 29/04/2025
CC
La Corte di appello di Lecce, con la sentenza in atti, accogliendo l’appello proposto dal Ministero delle politiche sociali e del lavoro e dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce in riforma dell’impugnata pronuncia ha rigettato l’opposizione all’ordinanza ingiunzione n.522/2017 emessa dall’Ispettorato territoriale di Brindisi nei confronti di COGNOME Antonio Michele.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME con tre motivi ai quali hanno resistito con controricorso Ministero delle politiche sociali e del lavoro e dall’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce.
Il ricorrente ha depositato memoria prima dell’udienza. Il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termini di 60 giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo ex art 360 n. 4 si deduce la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.2 n.4 cpc, nullità della sentenza impugnata. La Corte di appello avrebbe motivato in modo apparente e perplesso la decisione motivando ‘per relationem’ ad una sentenza penale non pertinente.
2.- Con il secondo motivo si sostiene ex art 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 13 L. 689/1981, 115 e 116 c.p.c. posto che la Corte avrebbe errato laddove ha escluso la violazione del divieto di accertamento presso privata dimora.
3.Con il terzo motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. si deduce l’omessa valutazione delle produzioni fotografiche e le affermazioni degli ispettori, le quali avrebbero permesso di rilevare che il luogo dove è avvenuto l’accertamento non è un luogo esposto al pubblico
4.- I motivi di ricorso possono essere valutati unitariamente per connessione e devono essere disattesi.
La Corte di appello ha affermato che il controllo ispettivo fosse avvenuto in un’area liberamente accessibile destinata a cantiere edile che, in conformità a quanto stabilito da Cass. penale n. 7455/2009, non può essere qualificato come luogo di privata dimora; ed ha aggiunto che escludere i controlli in un cantiere edi le metterebbe l’ordinamento in contraddizione con sé stesso. 5.- Ciò posto nella impugnata sentenza non esiste alcuna violazione di legge né sostanziale né processuale essendo la decisione del tutto conforme al diritto.
6.- Per quanto riguarda il vizio di motivazione basti osservare che con le sentenze n. 8053 e 8054 del 2014 le Sezioni Unite hanno precisato che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione”. La motivazione apparente, che determina nullità della sentenza perché affetta da error in procedendo, è quella che non consente di percepire il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. Cass. n. 22232 del 2016; Cass. n. 12351 del 2017).
Tutte ipotesi che esulano dal caso di specie in cui la Corte ha motivato la propria decisione in modo logico ed esaustivo.
7.Inoltre risulta del tutto rispondente all’ordinamento la tesi secondo cui nessun cantiere edile può essere sottratto al controllo ispettivo previsto dall’ordinamento, quand’anche insista in una area di privata dimora, posto che l’art.13 della legge 689 /1981 prevede che è sempre fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti.
8.- Le censure sulla valutazione dei fatti (essere o meno il luogo visibile o esposto al pubblico) riguardano invece questioni relative all’accertamento concreto e non sono deducibili in cassazione se non gli stretti limiti residui di cui all’art 360 n. 5 cpc relativamente all’omessa valutazione di fatti decisivi discussi tra le parti e rispetto a cui non è di per sé rilevante la denuncia in termini di omessa valutazione della prova quando lo stesso fatto principale è stato invece considerato dai giudici di merito. 9.- In base alle argomentazioni svolte il ricorso deve essere complessivamente rigettato; le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.4.2025.