Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11719 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11719 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22938/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE AVEZZANO SULMONA L’AQUILA, in persona del Direttore generale, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME -Controricorrente – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 30782/2019 depositata il 03/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto e ottenuto due decreti ingiuntivi di pagamento per prestazioni di ricovero ospedaliero relativi al primo e secondo semestre dell’anno 2006, oltre interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione deducendo la inesigibilità del credito e contestando la misura degli interessi liquidati. Il Tribunale ha revocato i decreti ingiuntivi, condannando la RAGIONE_SOCIALE a pagare la sorte capitale oltre gli interessi in misura legale. La RAGIONE_SOCIALE ha interposto appello, chiedendo che il credito fosse ridotto nella misura corrispondente alle decurtazioni operate dalla RAGIONE_SOCIALE ispettiva permanente. La Corte d’appello ha accolto il gravame, osservando che le verifiche ispettive possono essere utilmente eseguite pur se è scaduto il termine entro il quale, in difetto di controlli negativi, il credito della struttura sanitaria diviene esigibile (30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza, come previsto dal contratto); che le verifiche avevano accertato il superamento del limite inderogabile annuale di spesa e che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aveva impugnato gli atti di verifica ispettiva sicché si trattava di un accertamento incontrovertibile; di conseguenza ha ridotto in misura corrispondente il credito per sorte capitale. Per quanto attiene agli interessi ha ritenuto infondato l’appello incidentale, osservando che non risultava nessun accordo tra l’ente e la struttura in ordine agli interessi commerciali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE affidandosi a quattro motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RITENUTO CHE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 1355 c.c. e degli articoli 6 e 10 dei contratti, in ordine al termine entro il quale devono intervenire le contestazioni della RAGIONE_SOCIALE ispettiva permanente. La ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere che i verbali della RAGIONE_SOCIALE ispettiva permanente, in quanto tardivi, non erano idonei a eludere il diritto della ricorrente all’integrale pagamento delle prestazioni, poiché il termine del 30 aprile dell’anno successivo entro cui doveva intervenire il pagamento era un termine essenziale. Deduce che la Corte d’appello ha immotivatamente ed erroneamente mutato il proprio orientamento in materia e che l’essenzialità del termine, oltre che dalla interpretazione letterale delle disposizioni contrattuali, emergeva dai principi giuridici di diritto comune in materia di obbligazioni e contratti, in quanto qualora dovesse ritenersi il termine di natura ordinatoria -e che il diritto ottenere il pagamento sia soggetto ad una insindacabile volontà del debitore -l’art. 6, comma 4, dei contratti dovrebbe considerarsi alla stregua di una norma meramente potestativa, e dunque affetta da nullità ai sensi dell’art. 1355 c.c.
2. -Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha rilevato che il controllo dell’appropriatezza e della legittimità delle prestazioni sanitarie rese dalla struttura sanitaria privata è demandato, ai sensi delle clausole n.6 e 10 del contratto, alla RAGIONE_SOCIALE ispettiva Regionale, ‘in qualsiasi momento”, come testualmente prevede il terzo comma della clausola n. 6. Ha quindi ritenuto che il 30 aprile dell’anno successivo a quello di esecuzione delle prestazioni, previsto dall’art. 10 del contratto, non costituisse un termine oltre il quale non potessero essere utilmente proseguiti i controlli, ma
solo il momento in cui, in difetto di esito negativo delle verifiche, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto pagare per essere divenuto esigibile il credito della struttura sanitaria; e ciò fermo restando il diritto della RAGIONE_SOCIALE di ripetere quanto, a seguito di controlli ‘in qualsiasi momento eseguiti’ si riveli essere un pagamento indebito.
La Corte di merito ha quindi intrepretato il contratto distinguendo il termine di pagamento dal termine per eseguire i controlli e ha rilevato che il contratto consentiva la esecuzione di controlli anche successivi e che in tal caso la RAGIONE_SOCIALE poteva ripetere quanto -eventualmente -indebitamente pagato.
2.1. -In tema di interpretazione dei contratti è costante l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti di autonomia privata costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo in ipotesi di violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero di motivazione contraria a logica (si veda sul punto ed in questione analoga Cass.26/01/2024, n. 2577).
Questa Corte ha affermato che l’interpretazione data dalla Corte di merito non deve essere l’unica possibile -o la migliore in astratto -essendo sufficiente che sia una di quelle possibili (Cass. n. 24539/2009, n. 25861/2013, n. 5016/2014, n. 28319/ 2017 e n. 16987/2018; n. 5670/2019). Ciò in quanto il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito (Cass., sez. 3, 26/05/2016, n. 10891; Cass., sez. 3, 10/02/2015, n. 2465), né le censure vertenti sull’interpretazione del negozio possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni:
sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., 27/06/2018, n. 16987; Cass., 28/11/2017, n. 28319).
In altre parole, in sede di legittimità non può trovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati (Cass. n. 7500/2007, n. 10554/2010 e n. 10891/2016).
Nella specie, parte ricorrente oltre a lamentare un ripensamento ermeneutico da parte della Corte d’appello, argomento che di per sé non dimostra nulla, osserva che vi sarebbe una violazione del criterio di interpretazione letterale senza però indicare specificamente quali parti del testo della clausola indiscutibilmente proverebbero la correttezza della tesi patrocinata, e facendo riferimento ad un ulteriore argomento, quello della pretesa violazione dell’articolo 1355 c.c., rispetto al quale non specifica però dove e quando sia stato sottoposto al giudice d’appello, esponendosi così alla eccezione di novità dell’argomentazione. Deve inoltre osservarsi che si tratta di un argomento inconferente, poiché riguarda il termine di pagamento e non il termine per operare i controlli, passaggi temporali che invece sono stati distinti nella motivazione resa dalla Corte d’appello.
3. -Con il secondo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 5 e n. 3 c.p.c. l’omesso esame delle argomentazioni difensive in ordine alla illegittimità dei verbali della RAGIONE_SOCIALE ispettiva dal cui esame si evince che le decurtazioni applicate non erano attinenti a verifiche di appropriatezza e legittimità delle
prestazioni, quanto piuttosto all’applicazione di tariffe totalmente difformi rispetto a quelle previste dall’articolo 12 dei contratti oggetto di causa; osserva che tutte le prestazioni dovevano essere remunerate secondo la tariffa pattiziamente prevista e pertanto il contenuto dei verbali della RAGIONE_SOCIALE è totalmente irrilevante.
-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 5 della legge n. 1034 del 1971, all’art. 133 del D.lgs. n. 104 del 2010 e all’art 8 del D.lgs. 502 del 1992 in ordine alla presunta sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alle controversie aventi ad oggetto il pagamento di crediti per prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate. La ricorrente rileva che avrebbe errato la Corte d’appello a ritenere che i verbali del comitato ispettivo dovevano essere impugnati in sede amministrativa e non piuttosto la loro efficacia eccepita in via di eccezione nell’ambito di una controversia relativa al pagamento dei crediti.
-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’effettivo adempimento da parte dell’azienda delle obbligazioni derivanti da fatture prodotte in sede monitoria nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti del codice civile in relazione al punto 12 del contratto e agli artt. 7 -8.
-I motivi secondo e terzo possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini di cui appresso.
La Corte d’appello non si è pronunciata direttamente sulla giurisdizione del giudice amministrativo, ma, muovendo dal presupposto che i verbali della RAGIONE_SOCIALE ispettiva non erano stati impugnati in sede amministrativa, ha ritenuto che essi fossero idonei a dimostrare il superamento del tetto di spesa per
una certa somma, poiché l’accertamento in esso contenuto sarebbe ‘incontrovertibile’. Di contro, la parte ricorrente deduce che i verbali potevano essere sindacati laddove avevano accertato il superamento del tetto di spesa perché era stata applicata non la tariffa contrattualmente prevista (art. 12) bensì una diversa tariffa e cioè quella della delibera di Giunta n. 658/2007.
6.1. -Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1602 del 19 gennaio 2022, riprendendo principi già espressi con la precedente sentenza n. 31029/19, hanno affermato che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del2004 e dall’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie aventi ad oggetto l’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie operando in regime concessorio di accreditamento, qualora oggetto della contestazione sia esclusivamente l’esito del controllo, il conseguente accertamento dell’inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate; a diversa conclusione deve, invece, pervenirsi quando siano oggetto di contestazione le modalità di esercizio del controllo o la titolarità del potere di controllo da parte dell’amministrazione, poiché in quest’ultimo caso la domanda investe anche l’esercizio di un potere autoritativo.
6.2. -Pertanto, il giudice d’appello non poteva considerare ‘incontrovertibili’ i verbali, solo perché non impugnati in sede amministrativa, e invece poteva e doveva esaminare le contestazioni aventi ad oggetto l’esito del controllo, tenendo conto che grava sulla RAGIONE_SOCIALE la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell’attore, ma impeditivo dell’accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento
del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (Cass. n. 10182 del 16/04/2021; Cass. n. 2577 del 26/01/2024)
Ne consegue, in accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto, inammissibile il primo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione per un nuovo esame della causa e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto, dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28/03/2024 nella camera di consiglio