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Controlli ASL: la giurisdizione del giudice civile

Una struttura sanitaria accreditata ha contestato le decurtazioni economiche imposte da una ASL a seguito di verifiche ispettive. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11719/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla giurisdizione: spetta al giudice civile, e non a quello amministrativo, valutare nel merito l’esito dei controlli ASL. Di conseguenza, i verbali ispettivi non possono essere considerati ‘incontrovertibili’ solo perché non impugnati in sede amministrativa, ma devono essere esaminati dal giudice ordinario.

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Controlli ASL: la Cassazione conferma la giurisdizione del Giudice Civile

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 11719/2024) interviene su una questione cruciale nei rapporti tra strutture sanitarie private accreditate e Servizio Sanitario Nazionale: la ripartizione della giurisdizione in materia di controlli ASL. La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione nel merito degli esiti delle verifiche ispettive, e delle conseguenti decurtazioni economiche, spetta al giudice ordinario civile, non a quello amministrativo. Questa decisione rafforza le tutele per le strutture sanitarie, impedendo che i verbali ispettivi vengano considerati ‘intoccabili’ solo perché non impugnati davanti al TAR.

Il caso: decurtazioni e la battaglia legale

La vicenda ha origine dalla richiesta di pagamento di una casa di cura privata nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale per prestazioni di ricovero ospedaliero fornite diversi anni prima. A fronte dei decreti ingiuntivi ottenuti dalla struttura, l’ASL si opponeva, sostenendo che il credito dovesse essere ridotto a seguito di accertamenti ispettivi che avevano rilevato il superamento del limite di spesa annuale.

La Corte d’Appello aveva dato ragione all’ASL, ritenendo che i verbali della commissione ispettiva fossero validi e che, non essendo stati impugnati in sede amministrativa, l’accertamento in essi contenuto fosse diventato ‘incontrovertibile’. La struttura sanitaria, ritenendo leso il proprio diritto, ha quindi proposto ricorso in Cassazione.

La giurisdizione sui controlli ASL: un punto fermo

Il nucleo della decisione della Cassazione ruota attorno al secondo e terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente. La Corte ha ribadito un principio già consolidato dalle Sezioni Unite: quando la contestazione riguarda esclusivamente l’esito del controllo e l’accertamento di un inadempimento contrattuale da parte della struttura sanitaria (come il superamento di un tetto di spesa), la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

La giurisdizione del giudice amministrativo, invece, è limitata ai casi in cui si contestano le modalità di esercizio del potere di controllo o la stessa titolarità di tale potere da parte dell’amministrazione. In altre parole, se la struttura contesta come è stato fatto il controllo o se l’ASL aveva il potere di farlo, si va davanti al TAR. Se, invece, contesta il risultato del controllo (ad esempio, l’applicazione di una tariffa errata che ha portato a una decurtazione), la competenza è del Tribunale Civile.

L’efficacia probatoria dei verbali di ispezione

Una conseguenza diretta di questo principio riguarda l’efficacia dei verbali. La Corte d’Appello aveva errato nel considerarli ‘incontrovertibili’ solo perché non impugnati al TAR. La Cassazione ha specificato che il giudice civile non solo può, ma deve esaminare le contestazioni mosse dalla struttura sanitaria contro il contenuto dei verbali.

Spetta all’ASL, che eccepisce il superamento del tetto di spesa, dimostrare in giudizio i fatti che impediscono l’accoglimento totale della pretesa della casa di cura. Il verbale ispettivo, quindi, non è una prova assoluta, ma un elemento che il giudice deve valutare insieme a tutte le altre prove e argomentazioni fornite dalle parti.

Le motivazioni

La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando la giurisprudenza consolidata delle proprie Sezioni Unite (in particolare le sentenze n. 1602/2022 e n. 31029/2019) e della Corte Costituzionale. Il criterio di riparto della giurisdizione si basa sulla natura della situazione giuridica soggettiva fatta valere. Nel caso di rapporti concessori, come l’accreditamento sanitario, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, che riguardano diritti e obblighi di natura patrimoniale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. La contestazione sull’esito dei controlli è una questione di adempimento contrattuale e non di esercizio di un potere autoritativo. Pertanto, il giudice d’appello non poteva considerare i verbali ‘incontrovertibili’ ma avrebbe dovuto esaminare nel merito le contestazioni della struttura sanitaria, verificando se la decurtazione operata dall’ASL fosse fondata.

Le conclusioni

In conclusione, la Suprema Corte ha accolto i motivi relativi alla giurisdizione, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello per un nuovo esame. Quest’ultima dovrà ora valutare nel merito le contestazioni della casa di cura, senza poter considerare i verbali dell’ASL come definitivi. La decisione rappresenta un’importante affermazione dei principi di riparto di giurisdizione e del diritto alla difesa per le strutture sanitarie accreditate, che possono far valere le proprie ragioni contro i controlli ASL direttamente davanti al giudice civile.

A chi spetta giudicare la correttezza dei controlli ASL sulle prestazioni delle strutture sanitarie accreditate?
Spetta al giudice civile ordinario. La sua giurisdizione si estende all’esame del merito e dell’esito dei controlli, qualora la controversia riguardi inadempimenti contrattuali o richieste di natura patrimoniale.

Un verbale di ispezione di una ASL è definitivo se non viene impugnato al TAR?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il verbale non può essere considerato ‘incontrovertibile’ solo perché non è stato oggetto di ricorso al giudice amministrativo. Il giudice civile ha il potere e il dovere di esaminare le contestazioni mosse contro il contenuto del verbale.

Cosa deve dimostrare l’ASL in un giudizio per giustificare una decurtazione dei pagamenti?
L’ASL ha l’onere di dimostrare il fatto che impedisce l’accoglimento della pretesa della struttura sanitaria. Ad esempio, deve provare in giudizio che la struttura ha effettivamente superato il tetto di spesa previsto dal contratto, giustificando così la riduzione del pagamento.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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