Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 316 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 316 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20177-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; A in
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI RAGIONE_SOCIALEZIONE, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCEALISTI P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; A in
-controncorrente all’ incidentale –
avverso la sentenza n. 457/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La Corte di Appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE a favore RAGIONE_SOCIALE avverso l sentenza del Tribunale di Padova, che aveva dichiarato illegittime le tratte operate sulla pensione erogata a NOME COGNOME NOME, a titolo di contribu solidarietà con decorrenza da gennaio 2009, condannando la stessa alla restituzione del relativo importo (pari ad euro 21.505,26);
la Corte territoriale ha inteso dar seguito all’orientamento, oramai consolid espresso da questa Corte, che ritiene che l’imposizione del contributo di solidar esuli dai poteri impositivi dell’Ente poiché, lungi dal configurare un cri determinazione del trattamento pensionistico – di competenza della RAGIONE_SOCIALE costituisce un prelievo che può essere, eventualmente, introdotto soltanto d legislatore;
la Corte di merito, inoltre, ha escluso la rilevanza, nel caso in esame, del pri affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 173 del 2016, invocata dal RAGIONE_SOCIALE favore dei RAGIONE_SOCIALE per sostenere la legittimità prelievo, ritenendo che non fosse stato dedotto, né tanto meno fornito in giudizio q si voglia elemento da cui desumere che la pensione goduta dal COGNOME NOME raggiungesse l’ammontare delle pensioni più elevate per le quali la Cor Costituzionale ha dichiarato l’ammissibilità del prelievo a scopo solidaristico;
la cassazione della sentenza è domandata dalla RAGIONE_SOCIALE a favore dei RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi, illustra successiva memoria;
NOME COGNOME NOME ha depositato tempestivo controricorso, illustrato successiva memoria, nonché ricorso incidentale sulla base di un unico motivo;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art.. 380-bis cod. proc. civ., ritua comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera consiglio.
CONSIDERATO CHE:
RICORSO PRINCIPALE:
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combina disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” d CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008; violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell’art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione dell’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabi 2014); violazione dell’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”); violazione dell’art. 3, Cost.; violazione Cost.; violazione dell’art. 38, Cost.” per avere, la Corte di Appello, r l’illegittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale dell approvato con D.M. del 14.7.2014 nella parte in cui istituiva il contributo di soli a carico dei pensionati, risultando detta imposizione eccedente i limiti della auton normativa concessa dal legislatore agli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc contesta la “Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2 Violazione art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regi previdenziale” della CNPADC e con la Delibera CNPADC del 28.10.2008″, per non avere, la Corte territoriale, considerato il sostanziale ampliamento dei poteri norm riconosciuti agli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così come chiarito dall’interpr autentica operata dall’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147, in riferimento all 3, comma 12, L. n. 335 del 1995, come modificato dall’art. 1, comma 763, L. n. 29 del 2006, contenuto nella Legge Finanziaria per il 2007;
la ricorrente asserisce, in sostanza, che a seguito del citato intervento normat gli RAGIONE_SOCIALE possono emanare norme con effetto derogatorio de legge di settore, anche in relazione al quantum del trattamento pensionistico, purché risulti rispettato il principio di ragionevolezza;
RICORSO INCIDENTALE:
l’unico motivo del ricorso incidentale formulato ai sensi dell’art. 360, co. cod. proc. civ., deduce “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la territoriale disposto la compensazione delle spese di lite nonostante la to soccombenza della RAGIONE_SOCIALE appellante”.
ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE:
i due motivi, da trattare congiuntamente per intrinseca connessione, son infondati;
valga al riguardo il consolidato principio espresso da questa Corte, al qual intende dare continuità, secondo cui gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (come, specie, la RAGIONE_SOCIALE) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilib bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’inci criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenu (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determi in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano inco con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ultimo, Cass. n 6301 del 2022; cfr. altresì, Cass. n. 3187 2018, cui hanno dato continuità, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre);
ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO:
in ragione dell’infondatezza del ricorso principale il ricorso incidentale condiz è assorbito;
in definitiva, il ricorso principale va rigettato, assorbito l’incidentale cond le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
in considerazione del rigetto del ricorso principale, sussistono i presupp processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’uli:eriore importo a di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso inci condizionato.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in fa del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.500 a tito compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accesso di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, dei d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulte importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale del 27 ottobre 2022
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