Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10952 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10952 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14959-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ED ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 676/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/12/2023 R.G.N. 1011/2021;
Oggetto
Previdenza professionisti
R.G.N. 14959/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 26/02/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 19.12.2023, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità delle trattenute operate dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di NOME COGNOME;
che avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
che, a seguito di formulazione di proposta per la definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c., parte ricorrente ha insistito per la decisione della causa, depositando altresì memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 26.2.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del contributo di solid arietà applicato sulla pensione dell’odierno controricorrente;
che, con il secondo motivo, la ricorrente principale si duole, in subordine, di violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 n. 4 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione
del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute fosse decennale e non quinquennale;
che, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c., trattasi di doglianze che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto affatto infondate (si vedano tra le tantissime, quanto al primo motivo, Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023, 20684, 23257 e 34974 del 2024, nonché, quanto al secondo motivo, Cass. nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023 nonché Cass. n. 23257 del 2024);
che, con specifico riferimento al secondo motivo, vale ricordare che questa Corte ha peraltro affermato che a non diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi anche ove, accedendo all’impostazione di parte ricorrente, volesse ritenersi che non sia in specie con troverso l’importo della pensione, atteso che, per principio generale, il diritto al rimborso di ciò che si è indebitamente pagato periodicamente non ha carattere periodico, essendo l’ accipiens tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in unica soluzione e non a rate, di talché il diritto in questione non può ritenersi soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ma all’ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti (Cass. n. 3083 del 2023);
che nemmeno nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha prospettato argomenti che inducono a rimeditare l’indirizzo univocamente assunto dalla giurisprudenza di questa Corte;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c., provvedendosi come da dispositivo sulle spese
del giudizio di legittimità, da porsi a carico di parte ricorrente, giusta il criterio della soccombenza, e da distrarsi in favore del difensore della parte controricorrente, dichiaratosi antistatario; che, definendosi il presente giudizio in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis c.p.c., si ravvisano altresì i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., costituendo manifestamente un abuso del processo il fatto di chiedere la decisione della causa senza addurre nuovi argomenti idonei a rimeditare l’orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale è stata formulata la proposta medesima (arg. ex Cass. Sez.Un. nn. 28540 e 36069 del 2023);
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e disponendone la distrazione in favore dell’Avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario. Condanna, inoltre, parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di euro 2.500,00 nonché a versare la somma di euro 2.500,00 alla Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26.2.2025.