Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 52 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 52  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17720/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa legis dall’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA)
: ope
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO  (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE  giusta  procura speciale in calce al controricorso
–  controricorrente  – avverso il decreto del Tribunale di Genova n. 637/2022 depositato il 20/6/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
 Il  giudice  delegato  al  fallimento  di  RAGIONE_SOCIALE  non ammetteva al passivo RAGIONE_SOCIALE procedura il credito vantato da RAGIONE_SOCIALE (nel prosieguo, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) a titolo di versamento del contributo al finanziamento per l’Autor ità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE, per brevità) per gli anni 2019 e 2020 (così come calcolati sulla base del bilancio al 31
dicembre 2017 e RAGIONE_SOCIALE dichiarazione IRAP relativa al 2018), dato che la società era stata dichiarata fallita in data 7 settembre 2018 e nel corso RAGIONE_SOCIALE procedura non era stato disposto lo svolgimento dell’esercizio provvisorio.
Il Tribunale di Genova rilevava che l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE era infondata nel merito, per difetto di prova dei crediti oggetto RAGIONE_SOCIALE domande di insinuazione, dato che l’agenzia non aveva prodotto in giudizio le deliberazioni con cui ogni anno l’a utorità determinava la misura del contributo, né aveva provato il superamento del limite dei ricavi totali in misura superiore a cinquanta milioni di euro.
Osservava, inoltre, che il fallimento non era tenuto al versamento ad RAGIONE_SOCIALE del contributo previsto dall’art. 10, comma 7 -ter , l. 287/1990, poiché tale contributo era dovuto da imprese, mentre la procedura non aveva continuato l’attività di impresa RAGIONE_SOCIALE fallita.
Sottolineava  che  questa  interpretazione  era  stata  avvalorata  dalla Consulta  e  risultava  addirittura  condivisa  dalla  stessa  RAGIONE_SOCIALE,  nelle risposte fornite all’interno del proprio sito alle FAQ.
Riteneva alla luce di quest’ultima circostanza, del tenore RAGIONE_SOCIALE corrispondenza intercorsa fra la curatela e RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE presentazione dell’istanza di ammissione al passivo e RAGIONE_SOCIALE mancata accettazione RAGIONE_SOCIALE proposta formulata dal giudice ex art. 185bis cod. proc. civ. – che parte opponente avesse agito in giudizio quanto meno con colpa grave, condannando la stessa, ai sensi dell’art. 96, comma 1, cod. proc. civ., al risarcimento dei danni nella misura, equitativamente determinata, di € 2.418.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 20 giugno 2022, prospettando  tre  motivi  di  doglianza,  ai  quali  ha  resistito  con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli
artt.  2697  cod.  civ.,  112,  115  e  116  cod.  proc.  civ.,  in  quanto  il tribunale ha rilevato la mancata produzione RAGIONE_SOCIALE delibere di RAGIONE_SOCIALE senza considerare che le stesse erano pubbliche, consultabili sul sito internet dell’ente e come tali non necessitavano di essere prodotte in giudizio, trattandosi di atti che si presumevano conoscibili.
Peraltro, la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del contributo era pacifica tra le parti e non era mai stata contestata dalla curatela, la quale non aveva mai eccepito il mancato superamento del limite di cinquanta milioni di euro dei ricavi totali e non aveva mai contestato le modalità di calcolo del contributo.
In  ogni  caso,  il  tribunale,  anziché  rigettare  il  ricorso  sul  punto, avrebbe potuto eventualmente ordinare l’integrazione RAGIONE_SOCIALE prova, al fine di verificare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda di RAGIONE_SOCIALE.
4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 10, commi 7ter e 7quater , l. 287/1990: in caso di apertura di una procedura concorsuale -sostiene l’agenzia ricorrente – la società, ove non prosegua l’attività economica, non deve più i contributi al finanziamento per RAGIONE_SOCIALE, salvo quelli relativi ad anni d’imposta in cui la società era in bonis , in quanto, diversamente opinando, l’assoggettamento a una procedura c oncorsuale diverrebbe una causa estintiva dell’obbligazione.
Questo contributo,  infatti,  inerisce  all’anno  di  esercizio,  giacché  è relativo al fatturato di quell’anno, ancorché venga incassato l’anno successivo a quello dell’approvazione del bilancio ad esso relativo.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano il primo in parte infondato, in parte inammissibile, il secondo inammissibile.
5.1  Il  tribunale  ha  ritenuto  che  l’opposizione  fosse  infondata  nel merito, ‘ sia per difetto di prova dei crediti oggetto RAGIONE_SOCIALE domande di insinuazione,  sia  per  non  essere  il  fallimento  medesimo  tenuto  al versamento all’RAGIONE_SOCIALE del
contributo di cui l’art. 10 c. 7 ter L. 287/1990 ‘ (v. pag. 11 del decreto impugnato).
Una  simile  decisione  si  fonda,  all’evidenza,  su  di  una  pluralità  di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla.
5.2 Rispetto alla prima ratio decidendi l’odierna ricorrente sostiene che la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del contributo in parola era pacifica tra le parti e mai contestata dalla curatela.
L’assunto  non  corrisponde,  tuttavia,  al  tenore  RAGIONE_SOCIALE  difese  assunte dalla  procedura  nel  corso  del  giudizio  di  opposizione,  posto  che  la stessa, nel costituirsi in giudizio (con memoria trascritta all’interno del  provvedimento  impugnato,  a  pag.  7),  aveva  espressamente eccepito che ‘ non [erano] stati prodotti in giudizio documenti da cui risulterebbe  che  il  Fallimento  sia  soggetto  all’art.  10,  c.  7 -ter,  l. 287/1990 ‘.
Una simile difesa poneva in contestazione il ricorrere dei presupposti di fatto previsti dall’art. 10, c. 7 -ter , l. 287/1990 per la contribuzione al funzionamento dell’RAGIONE_SOCIALE, la cui dimostrazione rimaneva a carico del  creditore  opponente  ai  sensi  dell’art.  2697  cod.  civ.  senza  che fosse possibile fare ricorso alla regola prevista dall’art. 115, comma 1, cod. proc. civ..
Parte ricorrente non può poi dolersi del fatto che il tribunale non abbia ordinato  l’integrazione  RAGIONE_SOCIALE  prova, dato  che  non  risulta  che  RAGIONE_SOCIALE abbia mai presentato un’istanza in questo senso (v. Cass. 22711/2010)  e,  in  ogni  caso,  perché l’ordine  di  esibizione  è  uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi, la cui emanazione è discrezionale e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 4504/2017).
5.3  La  ritenuta  infondatezza  RAGIONE_SOCIALE  censure  mosse alla  prima  RAGIONE_SOCIALE rationes  decidendi rende  inammissibili,  per  sopravvenuto difetto  di interesse,  le  censure  relative  alle  altre  ragioni  esplicitamente  fatte
oggetto  di  doglianza,  in  quanto  queste  ultime  non  potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALE altre, alla cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).
5.4  In  chiava  nomofilattica,  ritiene tuttavia  la  Corte  di  dover provvedere  alla  correzione  del  provvedimento  gravato,  ai  sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ., a proposito RAGIONE_SOCIALE tesi confutata attraverso il secondo motivo di ricorso. Tale motivo difatti, pur non assumendo efficacia causale ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE lite in ragione di quanto appena illustrato, sarebbe in astratto fondato.
L’art. 10, comma 7ter , l. 287/1990
Questo contributo, come indicato dalla Consulta con sentenza n. 269/2017 (con un arresto poi seguito dalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 10577/2020), è una prestazione imposta di tipo tributario, dal momento che ha carattere coattivo, prescinde completamente da qualsiasi rapporto sinallagmatico con l’RAGIONE_SOCIALE, è connessa a un presupposto economico che viene assunto a indice di capacità contributiva ed è destinata a finanziare le spese di funzionamento dell’agenzia in relazione ai servizi che essa è istituzionalmente chiamata a svolgere.
L’ultimo periodo RAGIONE_SOCIALE norma non lascia dubbi sul fatto che
finanziare  le  spese  di  funzionamento  dell’agenzia  in  relazione  ai servizi che la stessa è istituzionalmente chiamata a svolgere e intende ripartire gli oneri economici concernenti la prestazione di un servizio pubblico teso a garantire la tutela RAGIONE_SOCIALE concorrenza e il funzionamento del mercato tra i soggetti che giustificano l’esistenza di  un  garante  in  questo  ambito  e  che  nei  fatti  maggiormente impegnano la sua attività).
L’obbligazione legale tributaria nasce nel momento in cui l’esercizio genera il presupposto da cui la stessa dipende, costituito -stando alla lettera RAGIONE_SOCIALE norma dal raggiungimento ad opera dell’impresa di una determinata soglia di ricavi, e risulta di pertinenza dell’anno in cui questi ultimi sono ottenuti (divenendo così un credito concorsuale nel caso  in  cui  l’esercizio  si  sia  chiuso  prima  RAGIONE_SOCIALE  dichiarazione  di fallimento).
L’esigibilità di questa obbligazione tributaria è poi differita al momento in cui il bilancio viene approvato e l’RAGIONE_SOCIALE determina ,  ai sensi  dell’art.  10,  comma  7 -quater ,  l.  287/1990,  la  misura  e  le modalità con cui lo stesso deve essere corrisposto.
In altri termini, il fine di destinazione (vale a dire la contribuzione alle spese dell’agenzia) è solo ciò che rende la prestazione effettivamente esigibile, ma non il suo presupposto; ciò implica che il credito già esista nel momento dell’approvazione de l bilancio e dell’individuazione , ad opera di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE sua misura e RAGIONE_SOCIALE modalità di contribuzione, abbia natura concorsuale ove correlato a un presupposto verificatosi prima del fallimento e possa, di conseguenza, essere insinuato al passivo RAGIONE_SOCIALE procedura.
6.  Il  terzo  motivo  di  ricorso  assume,  ai  sensi  dell’art.  360, comma 1,  n.  4,  cod.  proc.  civ.,  la  violazione  o  falsa  applicazione dell’art.  96,  comma  1,  cod.  proc.  civ.,  in  quanto  il  tribunale  ha condannato  RAGIONE_SOCIALE  anche  per  responsabilità  aggravata,  ai  sensi dell’art. 96, comma 1, cod. proc. civ. pur in assenza dei presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norma; infatti, da un lato mancava totalmente
l’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE mala fede o colpa grave, che il tribunale ha  tentato di far risalire alla normale  resistenza,  in giudizio, all’eccezione di controparte, dall’altro la piena prova del danno che la controparte aveva subito in conseguenza RAGIONE_SOCIALE condotta dell’opponente.
7. Il motivo è inammissibile.
Il tribunale ha condannato RAGIONE_SOCIALE per responsabilità aggravata ai sensi dell’art.  96,  comma  1,  cod.  proc.  civ.  presumendo  l’esistenza  del pregiudizio  lamentato,  ravvisando il  ricorrere  di  una  colpa  grave  e liquidando l ‘ entità del danno in via equitativa.
Questo  accertamento  del  ricorrere  di  un’ipotesi  di  responsabilità aggravata  rientra  nei  compiti  del  giudice  del  merito  e  non  è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass. 7222/2022), come nel caso di specie.
 In  forza  dei  motivi  sopra  illustrati  il  ricorso  deve  essere respinto.
La natura e la difficoltà RAGIONE_SOCIALE questioni esaminate costituiscono una grave  ed  eccezionale  ragione,  analoga  a  quelle  normativamente previste, che giustifica in questa sede la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.  132/2014  e  dalla  sentenza n. 77/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 -quater ,  del  d.P.R.  30  maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 28 novembre 2024.