Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21071 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21071 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4020/2021 R.G. proposto da :
SOCIETARAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL e EMAIL ;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI CASTELFORTE, rappresentato e difeso dall’A vvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL ;
-controricorrente-
nonché contro
COMUNE DI CORENO AUSONIO, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL e EMAIL ;
-controricorrente-
nonchè contro
COMUNE DI SSNOME, rappresentato e difeso dall’Avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL ;
-controricorrente-
nonchè contro
REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3165/2020 depositata il 01/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.Con ricorso notificato il 30.1.2021 la RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di
Roma n.3165/2020 emessa il 12 febbraio 2020, depositata il 1.7.2020, con cui è stato respinto il gravame dalla stessa proposto contro l’ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ. che nell’assunto dell’appellante aveva erroneamente ritenuto legittima la decurtazione del corrispettivo per il servizio di trasporto per gli anni successivi al 1998.
2.La vicenda trae origine dalla domanda proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti della Regione Lazio, dei comuni di Castelforte, SS. Cosma e NOME e Coreno COGNOME al fine di sentirli condannare, in solido e per quanto di loro competenza, al pagamento della somma di euro 2.485.952,16 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di contributo o corrispettivo d’esercizio per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dai contratti stipulati nel 1999 per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 30 aprile 2020. 3.Costituendosi in giudizio le parti convenute avevano svolto eccezioni di difetto di legittimazione passiva, di legittimazione attiva e di prescrizione oltre che di nullità del ricorso introduttivo, che avevano riproposto in via incidentale in appello.
4.La corte territoriale dopo aver precisato che la domanda proposta riguardava il contributo da erogare ai soggetti esercitanti il servizio di pubblico trasporto da parte della regione Lazio, contributo previsto dall’art. 5 dalla legge 151/1981 che ne pone l’onere in capo alla regione competente, osservava con riguardo alla misura che con specifico riguardo alla Regione Lazio doveva ritenersi che fosse parametrata alle somme stanziate nel bilancio di previsione con obbligo di non superare detto ammontare. La legge regionale n.30/1998 prevedeva, inoltre, che le risorse finanziarie destinate al trasporto urbano ed interurbano dovevano essere ripartite, con atto della Giunta regionale, in base al criterio della ‘spesa storica’. Ancora, la corte territoriale argomentava che la legge di bilancio della regione Lazio per l’anno 1999 (legge n.6 del
7 giugno 1999) aveva previsto all’art. 36 che la spesa storica doveva intendersi per l’anno 1999, pari ‘ allo stanziamento iscritto al capitolo 43101 del bilancio di previsione della regione Lazio per l’anno finanziario 1998’ e per gli anni successivi, ‘stabilita con atto della giunta regionale sulla base dello stanziamento iscritto nel capitolo 43118’.
Sulla scorta di tali rilievi la corte territoriale riteneva giustificata e conforme alle previsioni regionali la decurtazione del contributo nella misura del 25%.Al tempo stesso il giudice d’appello escludeva che potesse avere rilevanza in detto contesto la circostanza dell’avvenuta transazione tra la Regione Lazio, i comuni ed i gestori del trasporto pubblico, invocata in subordine dall’appellante e rispetto ai quali la società RAGIONE_SOCIALE era estranea.
Infine, la corte d’appello osservava che il rigetto dell’appello principale era assorbente rispetto a quello incidentale proposto dalla regione Lazio ed a quelli proposto dai Comuni, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida.
5.La cassazione della suddetta pronuncia è chiesta dalla Società RAGIONE_SOCIALE con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resistono il Comune di Santi Cosma e Damiano, il Comune di Coreno Ausonio che ha, altresì, depositato memoria illustrativa, il Comune di Castelforte e la Regione Lazio che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato.
CONSIDERATO CHE:
6.Con il primo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 9 delle legge 151/1981, della legge 42/1982, dell’art. 3, commi 2 e 4 della legge 549/1995, del decreto del Ministro dei Trasporto 10.4.1995 per avere la corte d’appello ritenuto corretta la riduzione del 25% dei contributi dovuti alle aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto anche per le annualità successive a quelle delle leggi che tale riduzione avevano disposto per l’anno 1997 e 1998.
Ad avviso di parte ricorrente la corte territoriale avrebbe omesso di considerare che proprio in base alle norme regionali richiamate l’ammontare del contributo da erogare non avrebbe potuto essere inferiore alla somma all’uopo stanziata dallo Stato, in applicazione dell’art. 1, secondo comma, della l. r. Lazio n.42/1982. In altri termini, il rispetto delle esigenze di bilancio da parte della Regione Lazio avrebbe dovuto avere, ad avviso del ricorrente, come termine di riferimento non gli stanziamenti regionali bensì quelli fissati dallo Stato sulla base della corretta interpretazione dell’art. 5 delle legge 151/1981.Nel caso di specie assume la società ricorrente che in applicazione dell’art. 1, comma 2 delle l.r. Lazio n.42/1982 l’importo dei contributi non avrebbe potuto essere inferiore all’importo annuo garantito dallo Stato alla regione stessa, il quale nel 1998 ammontava a lire 855 miliardi di lire. Conseguentemente la riduzione del contributo a 777 miliardi di lire disposto dalla Regione con apposita delibera di giunta e con le leggi di bilancio, era da ritenersi illegittima perché in violazione dell’obbligo di erogare i contributi in misura non inferiore a quella garantita dallo Stato.
7.Con il secondo motivo si censura,(in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc.civ.), la sentenza impugnata per avere la corte di merito in violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 4 della legge 59/97, dell’art. 19 d.lgs. 422/1997, dell’art. 37 delle l.r. n.30/1998 erroneamente affermato che la Regione aveva correttamente erogato i contributi in misura ridotta in forza delle previsioni di bilancio della Regione, secondo le quali la ripartizione ed erogazione dei contributi deve seguire il criterio della spese storica stabilito nell’art. 37 della l.r. n. 30/1998 nella misura della stessa, così come previsto dagli specifici capitoli di bilancio regionale. Ciò aveva giustificato l’affermazione della corte territoriale che la ‘spesa storica’, limite entro il quale era legittima l’erogazione dei contributi, era quella indicata nei capitoli di bilancio
delle legge regionale, con i quali erano state stanziate le medesime somme già stanziate nel 1998 e nel 1999, comprensive anche della riduzione del 25% del contributo, anche per gli anni successivi al 1998. Tuttavia, tale conclusione è contestata dalla ricorrente là dove la corte d’appello ha inteso il concetto di ‘spesa storica’ come rappresentato dalla Regione Lazio e cioè come quella stanziata nel 1998 e corrispondente all’importo ridotto di 777 miliardi di lire rispetto a quello di lire 855.359.638.000 garantito dallo Stato nel 1995 con corrispondente riduzione nella misura del 25% del contributo alle aziende esercenti il servizio di trasporto locale stanziato nel bilancio di previsione dell’anno 19989 approvato con l.r. n. 15/1997. La successiva l. r. n. 6/1999 ha poi richiamato lo stanziamento iscritto al capitolo 43101 del bilancio di previsione per l’anno 1998 e con le successive delibere regionali detto importo di 777 miliardi era erroneamente diventato strutturale mentre, a mente dell’art. 37 delle l.r. 11/1997 la decurtazione del 25% era stata prevista in via eccezionale per l’anno 1997 e 1998. . 8.Il primo e secondo motivo possono essere trattati insieme e sono
infondati.
8.1.Come già evidenziato da questa Corte con la pronuncia n.30218/2023 nella questione concernente i contributi da erogare ai soggetti, esercenti il servizio di pubblico trasporto, assumono rilievo le disposizioni di natura statale quali quelle contenute nella legge 151/1981, tanto quelle di natura regionale, quali quelle di cui alla l.r.n.42/82, quella della l.r. n.15/1998 e quella della l.r. n. 30/1998. Queste ultime hanno disciplinato l’importo dei contribut i dovuti per il trasporto pubblico locale.
8.2.Ciò posto la Corte ha nella sopra richiamata sentenza già apprezzato la legittimità del modus operandi della Regione Lazio in merito alla decurtazione del 25% operata sui contributi erogati ed il collegio intende dare continuità a quelle considerazioni anche in applicazione dell’art. 118 dis. att cod. proc. civ..
8.3.Deve quindi concludersi che correttamente, secondo la normativa vigente nella Regione Lazio negli anni di riferimento, i contratti di gestione del servizio compiono rinvio al tetto di spesa previsto per il finanziamento del trasporto pubblico urbano previsto da detta regione, rapportato al criterio della spesa storica, costituita dai costi standard utilizzati per l’anno di riferimento, compresa la relativa decurtazione del 25% dei contributi di esercizio fissati dall’ente regionale ex art. 30 della l.r. n. 30 del 1998 e art. 42 della l.r. n. 15 del 1998.
9.Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del regolamento CEE 1191/1969 come modificato dal regolamento 1893/1991 per non avere la corte territoriale disapplicato le norme della Regione Lazio nonché della delibera di Giunta regionale n. 7743/2008 che disponendo la riduzione del 25% del contributo dovuto all’azienda a copertura del costo complessivo del servizio di trasporto pubblico, hanno leso il diritto riconosciuto dalla normativa comunitaria al ristoro dei costi effettivi sostenuti per assicurare il servizio, violando il principio di effettività delle compensazioni stabilito dalla medesima normativa comunitaria.
9.1.La censura è infondata.
9.2.A detta della ricorrente la detrazione del 25% prevista per i servizi di trasporto pubblico locale, nel procedimento di calcolo dei finanziamenti dell’anno 1998 , e poi valorizzata ai fini della determinazione del parametro sulla cui base ripartire proporzionalmente la disponibilità del FNT anche negli anni successivi, avrebbe impedito al gestore del servizio di trasporto pubblico locale di rispettare il rapporto del 35% previsto dall’art. 19 comma 5 del d.lgs. 422/1997 a mente del quale ‘ I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e
prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1 gennaio 2000. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 . ‘
9.3.Tuttavia, come condivisibilmente osservato dalla Regione, l’assunto è inconferente rispetto al tema del contendere che è rappresentato dalla contestata entità (ridotta) del concorso finanziario regionale ai Comuni per gli oneri connessi alle concessioni-contratto stipulate per i loro servizi di trasporto pubblico locale, mentre il richiamato art. 19 comma 5 concerne i contratti di servizio pubblico, che nel caso dei trasporti pubblici urbani sono stipulati direttamente tra i Comuni ed il gestori e rispetto ai quali la Regione è del tutto estranea.
9.4. Il rapporto fra Regione e Comune affidante è regolato dall’art. 37 della l. r. n. 30/1998, mentre la disciplina sui contratti è contenuta negli artt. 24 e ss. della medesima legge regionale. In particolare, il contratto di servizio deve prevedere anche le eventuali compensazioni economiche relative agli obblighi di servizio di cui all’articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE , modificato dal regolamento 1893/91/CEE, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti .
9.5.Ne consegue che anche in relazione a detta disciplina comunitaria la censura è infondata trattandosi di competenze che in caso di contratti di gestione del trasporto pubblico locale, come quelli stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE, non sono imputabili alla Regione, cui, pertanto, non è fondatamente attribuibile alcuna violazione della normativa comunitaria.
10.Con il quarto motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 e n.5 cod. proc. civ.) la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per non avere dato conto dell’elemento di prova costituito dall’accordo transattivo tra la Regione e le aziende esercenti il servizio pubblico locale approvato con delibera di Giunta n. 441 del 23.6.2008 con il quale la Regione e le aziende si erano accordate per il pagamento a saldo e stralcio di tutte le pretese pregresse, e per l’omesso esame dello stesso quale fatto decisivo .
10.1.La censura è inammissibile perché la corte d’appello ha dato conto della transazione ed ha ritenuto, con giudizio di fatto non qui censurabile, che la società RAGIONE_SOCIALE sia ad esso estranea (cfr. pag. 5 penultimo cpv.). Il motivo di ricorso refluisce, in definitiva, in un profilo rilevante dal punto di vista del giudizio di fatto.
11. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Regione Lazio deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc.civ.) la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e chiede in via subordinata rispetto al rigetto del ricorso principale che venga dichiarata la carenza di legittimazione della Regione Lazio al pagamento nei confronti dei gestori del servizio pubblico urbano, sulla cui eccezione i giudici di merito hanno omesso di pronunciare.
11.1.Il rigetto del ricorso principale è assorbente (assorbimento proprio, cfr. Cass.13534/2018) rispetto all’esame del motivo di ricorso incidentale condizionato riguardante la legittimazione passiva, atteso il carattere assorbente del rigetto della domanda.
12.Conclusivamente il ricorso principale è respinto, assorbito quello incidentale.
In applicazione del principio della soccombenza parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite a ciascuna delle parti controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.
14.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale . Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Coreno Ausonio e liquidate in euro 18.000,00 per compensi oltre esborsi per euro 200,00 ed accessori di legge, nonché a favore del Comune di SS. Cosma e Damiano, del Comune di Castelforte e della Regione Lazio, liquidate per ciascuno di essi in euro 14.000,00 per compensi oltre esborsi per euro 200,00 ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30/05/2025.