Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4018 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4018 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37322/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 677/2019 depositata il 24/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
La Corte d’appello di Torino con sentenza del 24.9. 2019 ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito con cui l’Inps aveva chiesto contributi per la gestione commercianti in relazione al reddito d’impresa in RAGIONE_SOCIALE di cui il contribuente era socio e amministratore delegato e di RAGIONE_SOCIALE dalla prima a sua volta partecipata.
Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, che lamenta violazione di varie disposizioni di legge per l’esclusione dell’obbligo contributivo. NOME COGNOME è rimasto intimato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte (cfr Cass. n. 22901 del 19/08/2024) ha già precisato che, il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986). Nel medesimo senso, la Sentenza n. 21540 del 20/08/2019.
Ne segue il rigetto del ricorso senza necessità di provvedere sulle spese essendo rimasto intimato il contribuente.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.