Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30717 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30717 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7810/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 1128/2018 depositata il 20/12/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Nel 1999 RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) acquistò dal RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) un lotto di terreno per la realizzazione di uno stabilimento in cui avviare la propria attività produttiva.
1.1. -In difetto di avvio del l’attività produttiva, nonostante la realizzazione RAGIONE_SOCIALE stabilimento, il RAGIONE_SOCIALE procedette al “riacquisto” del lotto ai sensi dell’art. 63 della legge n. 448 del 1998, al prezzo di € 4.287.640,00 (pari al valore di terreno, immobili, macchinari, impianti e attrezzature stimato dal perito designato nel procedimento attivato dal RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 63 l.cit.) senza riconoscere alcuna somma in favore di COGNOME, in forza della decurtazione, prevista dall’art. 63, comma 3, l.cit. «dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE stabilimento» (pari ad € 8.402.675,75).
1.2. -Nel 2010 COGNOME convenne in giudizio il RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Oristano, per il pagamento dell’indennità di riacquisto ex art. 63. l. n. 448/1998, quantificata in € 3.707.840,02 sulla base di due parametri: i) il prezzo versato per l’acquisto dell’area comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria; ii) il prezzo RAGIONE_SOCIALE stabilimento decurtato dei contributi pubblici ricevuti per la sua realizzazione (€ 2.707.840,00 attualizzati), e non anche dei finanziamenti ricevuti per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, i quali non erano stati oggetto di riacquisto (come da verbale di immissione nel possesso redatto dallo stesso RAGIONE_SOCIALE: ” tutti i beni mobili costituiti da apparecchiature, macchinari, impianti di processo relativi all’estrazione per pressatura e per solvente, nonché per la movimentazione RAGIONE_SOCIALE materie prime e dei prodotti finiti non sono compresi nel provvedimento di riacquisto e restano nel patrimonio della RAGIONE_SOCIALE“).
1.3. -Il Tribunale di Oristano, espletata apposita c.t.u., accolse la domanda e condannò il RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a COGNOME la somma di € 1.712.327,64, oltre interessi legali.
1.4. -La Corte d’appello di Cagliari, accogliendo l’appello del RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato la domanda di COGNOME, sulla base della
seguente motivazione: i) in base al criterio della “ratio legis”, il termine “stabilimento” contenuto nell’art. 63 l. n. 448/98 deve ritenersi riferito allo «stabilimento RAGIONE_SOCIALE inteso come unità pronta alla produzione»; ii) pertanto, tra i contributi da detrarre dal valore di stima del compendio immobiliare, ai fini della determinazione del “prezzo” di riacquisto, rientrano anche quelli ricevuti per l’acquisto dei macchinari; iii) è vero che, « in linea astratta (…) potrebbero non essere decurtati soltanto i contributi ricevuti per i macchinari, apparecchiature e impianti che non siano stati oggetto di riacquisto », come quelli indicati nel verbale di immissione in possesso; iv) tuttavia COGNOME, pur essendo onerata ai sensi dell’art. 2697 c.c. e comunque per il principio della vicinanza della prova, non ha fornito la prova del valore di questi beni e quindi dei contributi ricevuti per il loro acquisto; v) inoltre, « nessun elemento utile ai fini di ritenere assolto l’onere probatorio gravante sull’appellata, può (…) ricavarsi dalla copia del verbale di accertamento di spesa redatto dalla Commissione Ministeriale del 20 luglio 2004 » ove « si riporta infatti un dato riferito complessivamente a macchinari, impianti e attrezzature, non concludente – come sopra detto – stante il loro parziale riacquisto », anche perché « sembrerebbe che tale quantificazione sia stata effettuata dalla Commissione sulla base di una dichiarazione resa nella forma dell’atto notorio dalla società, non avendo la situazione reale permesso alla Commissione di effettuare la verifica dei macchinari e RAGIONE_SOCIALE attrezzature »; vi) in mancanza di questa prova, « occorre detrarre dal valore di stima del compendio » -inteso come « stabilimento RAGIONE_SOCIALE costituito dal suolo aziendale, dagli immobili e dagli impianti installati », valutato in € 4.287.640,00 (come da stima del predetto perito, fatta propria dal RAGIONE_SOCIALE) -« l’intero ammontare dei contributi ricevuti dal cessionario ».
-Avverso detta decisione COGNOME propone ricorso per cassazione in cinque mezzi, illustrato da memoria, cui il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, corredato da breve memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo (‘ Violazione dell’art, 63, c. 3° L. n° 448/1998 e dell’art. 12 RAGIONE_SOCIALE Disposizioni sulla legge in generale
in relazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c .’) si censura il ricorso della corte d’appello al criterio interpretativo della ‘ratio legis’ per riferire la nozione di stabilimento di cui all’art. 63, comma 3, l. n. 448/1998 a quella di «stabilimento RAGIONE_SOCIALE inteso come unità pronta alla produzione» -in modo da includere tra i contributi da detrarre ai fini della determinazione del “prezzo” di riacquisto anche i contributi pubblici ricevuti per l’acquisto di macchinari e attrezzature contenuti nello stabile -poiché, se il legislatore avesse voluto comprendere nella facoltà di riacquisto anche tali beni mobili, li avrebbe espressamente menzionati accanto allo “stabilimento” nel terzo comma dell’art. 63 della l. 448/98.
2.2. -Con il secondo mezzo (‘ Violazione dell’art. 63 c. 3° L. n° 448/1998 in relazione all’art. 360 с. 1°, п. 3 с.р.с. ‘) si censura, in subordine, il medesimo criterio ermeneutico in base al quale la corte territoriale avrebbe indebitamente ampliato l’ambito di operatività dell’art. 63 cit. in nome di una generica nozione di “finanza pubblica allargata”, senza tenere conto che il terzo comma della stessa norma lega strettamente ed indissolubilmente la decurtazione dei contributi pubblici ai soli contributi ricevuti dal cessionario per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE stabilimento, senza estendere tale decurtazione anche al valore dell’area, e che la gravità del vulnus alla proprietà privata esigerebbe una stretta interpretazione della norma, la cui ratio non sarebbe nemmeno « quella di soddisfare l’interesse pubblico al recupero e riutilizzazione di tutti gli stabilimenti, localizzati nelle aree e nei nuclei di Sl, nei quali sia cessata l’attività produttiv a», poiché la riutilizzazione degli stabilimenti non comporterebbe affatto che il riacquisto avvenga in funzione dell’espletamento della medesima attività RAGIONE_SOCIALE.
2.3. -Con il terzo motivo (‘ Violazione dell’art. 63, c.3° L. 1998 n, 448 in relazione all’art. 360, c. 1° n.3 c.p.c .’) si censura la detrazione dei contributi pubblici non già dal solo valore di stima degli stabilimenti -come deriverebbe dall’indissolubile connessione tra decurtazione del contributo e valore RAGIONE_SOCIALE stabilimento (e non anche dell’area) esistente nel terzo comma dell’art. 63, l. 488/98 ma anche dal prezzo di riacquisto RAGIONE_SOCIALE aree (€ 737.984,00 pari al prezzo pagato dal cessionario, rivalutato alla data del riacquisto da
parte del RAGIONE_SOCIALE, come stimato dal perito), con conseguente ingiusto pregiudizio per il cessionario e lesione della proprietà privata, da una parte, ed arricchimento ingiustificato del RAGIONE_SOCIALE, dall’altra. Allo stesso modo, la lettera della norma non consentirebbe di detrarre i contributi pubblici relativi ai beni rimasti pacificamente estranei al procedimento di riacquisto.
2.4. -Il quarto mezzo (‘ Violazione dell’art, 63 c. 3° L. n° 448/1998 e dell’art. 1, c. 1 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art, 360, c.1°, n. 3 c.p.c .’) censura l’affermata irrilevanza della revoca dei contributi concessi ai sensi della l. n. 448/98 con avvio del procedimento di recupero -mediante insinuazione del RAGIONE_SOCIALE (attraverso l’RAGIONE_SOCIALE) al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, per l’importo di € 14.584.488,13 a titolo di capitale, oltre interessi e sanzioni -in quanto la decurtazione dei contributi pubblici da parte dei Consorzi non sarebbe un dovere, ma solo una componente del meccanismo di determinazione del prezzo di riacquisto, sicché, nonostante l’apparente perentorietà del terzo comma dell’art. 63 cit., potrebbe avere luogo solo in caso di erogazione diretta da parte del RAGIONE_SOCIALE, o di inerzia dell’ente erogatore, pena l’indebita duplicazione del rimborso e il difetto di legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE; avrebbe dunque errato la corte d’appello a definite tale questione « estranea al presente giudizio » e pertinente, semmai, alla « definizione della sorte di detti contributi nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ».
2.5. -Il quinto motivo (‘ Violazione dell’art. 63, c. 3° L. n° 448/1998 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, c.1° n. 3 c.p.c. ‘) lamenta che, nel porre a carico della società l’onere di provare i contributi da detrarre, la corte d’appello avrebbe invertito l’onere della prova, gravante esclusivamente sul RAGIONE_SOCIALE che, pur convenuto nel giudizio di accertamento del prezzo di riacquisto, sarebbe « l’attore sostanziale perché incombe sul RAGIONE_SOCIALE l’obbligo di corrispondere il prezzo di riacquisto », e dunque di individuare la misura dei contributi non decurtabili, in quanto afferenti ai beni da esso non riacquistati. Anche il principio di vicinanza della prova opererebbe nei confronti del RAGIONE_SOCIALE,
« attesa la sua natura pubblica e dunque l’immediatezza della possibilità di conseguire facilmente e tempestivamente la documentazione relativa ai contributi ed alla loro destinazione ».
-Il ricorso, affidato a motivi contenenti censure in parte sovrapponibili, e perciò da esaminare congiuntamente, non può trovare accoglimento.
-A venire in rilievo è l’interpretazione della legge n. 448 del 1998 (recante ‘Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo RAGIONE_SOCIALE‘), il cui art. 63 (‘Provvedimenti per favorire lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), prevede:
che i consorzi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 36 della l. n. 317/1991, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione RAGIONE_SOCIALE regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà RAGIONE_SOCIALE aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell’ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione (primo comma);
che i predetti consorzi hanno altresì la facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati, nell’ipotesi in cui sia cessata l’attività RAGIONE_SOCIALE o artigianale da più di tre anni (secondo comma);
che «nell’ipotesi di esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà di cui al presente articolo» i consorzi devono corrispondere al cessionario «il prezzo attualizzato di acquisto RAGIONE_SOCIALE aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE stabilimento» (terzo comma);
che tali facoltà possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali (quarto comma).
4.1. -Le questioni poste nel presente giudizio sono sostanzialmente due:
se la nozione di ‘stabilimento’ sia comprensiva di apparecchiature, macchinari e impianti in esso contenuti, o vada
circoscritta alla sola struttura edile, in modo da includere, o meno, nella decurtazione i contributi pubblici concessi per il loro acquisto;
ii) se l’indennità di riacquisto sia unitaria o sia scomposta in due “voci”: il prezzo di riacquisto dell’area e il valore degli stabilimenti, in modo da consentire o meno la detrazione dei contributi pubblici dall’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALE due voci.
-Sulla prima questione il Collegio ritiene condivisibile la nozione di stabilimento adottata, con congrua motivazione, dalla corte territoriale (« stabilimento RAGIONE_SOCIALE inteso come unità pronta alla produzione »).
È vero, infatti, che l ‘esame RAGIONE_SOCIALE definizioni del lemma nei più noti dizionari della lingua italiana induce a ritenere che il termine ‘stabilimento’ contenuto nell’art. 63 norma non a caso diretta a «favorire lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» -non si riferisca solo alla parte strutturale (edificio o fabbricato), ma includa anche le installazioni industriali (impianti, macchinari ecc.) che vi sono contenute, connotandolo come unità produttiva.
Si tratta di una lettura che considera appunto il contesto normativo di riferimento, dove il concetto di stabilimento viene in rilievo proprio in relazione all’effettivo svolgimento di attività RAGIONE_SOCIALE.
Soccorre al riguardo, come segnala il controricorrente, anche l’art. 347-bis cod.nav., ove, ai fini della nozione di “stabilimento” si richiama l’art. 2112, comma 5, c.c., laddove si fa riferimento alla «parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata».
5.1. -Tuttavia, dall ‘ adesione al concetto di stabilimento divisato dal giudice a quo non si può trarre de plano la conseguenza auspicata dal controricorrente, e cioè l’inclusione, tra i contributi da decurtare dall’indennità di riacquisto, dei contributi pubblici destinati all’acquisto di impianti e macchinari , anche in caso di loro mancato riacquisto da parte del RAGIONE_SOCIALE (sul rilievo, addotto in guisa di ‘inconveniente’, che « anzi, proprio per quelli non riacquistati, se si escludessero i relativi contributi dalla decurtazione, si verificherebbe per certo quella inammissibile locupletazione che l’art. 63 co. 3° tende ad evitare, perché
l’imprenditore si terrebbe sia i contributi (non decurtati) che il ricavato dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE attrezzature non riacquistate »).
Sul punto risulta preclusiva l’affermazione della corte territoriale -non impugnata con ricorso incidentale -per cui la decurtazione dal prezzo di riacquisto ai sensi dell’art. 63 cit. di tutti i contributi pubblici ricevuti dal cessionario, e non solo di quelli destinati alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE stabilimento, e quindi anche quelli ricevuti per l’acquisto dei macchinari, non vale per i beni che non siano stati pacificamente oggetto di riacquisto.
Si tratta, invero, non già di un’affermazione ipotetica o dubitativa, ma di una statuizione resa ‘in astratt o’ -e non, come deduce il controricorrente, solo «applicando il principio della ragione più liquida» -che poi è risultata superata solo dall’accertamento, in concreto, della mancanza di prova del corrispondente valore.
D’altro nde, il fatto che i contributi ricevuti non siano stati utilizzati per acquistare impianti e macchinari può comunque rilevare sotto il profilo della revoca e recupero del finanziamento, così venendo meno il rischio di locupletazione paventato dal ricorrente.
5.2. -Le esposte argomentazioni risultano vieppiù assorbite dalla corretta ripartizione dell’onere probatorio, non sussistendo la violazione dell’art. 2697 c.c. lamentata con il quinto motivo.
Invero, il RAGIONE_SOCIALE non aveva riconosciuto alcuna indennità di riacquisto, poiché aveva decurtato tutti i contributi pubblici ricevuti da RAGIONE_SOCIALE, e quest’ultima ha agito in giudizio per ottenerne la condanna al pagamento, proprio sostenendo, tra l’altro, che i contributi ottenuti per impianti e macchinari non dovessero essere inclusi ai fini della decurtazione dall’indennità.
Dunque, l’onere della prova sull ‘entità dei ridetti contributi gravava sulla parte attrice secondo i principi generali stabiliti dall’art. 2697 c.c. -prima ancora che per il principio di vicinanza della prova -anche inquadrando la vicenda dal punto di vista sostanziale, e così considerando che RAGIONE_SOCIALE ha fatto valere un’eccezione alla decurtazione integrale dei contributi da parte del RAGIONE_SOCIALE.
-Venendo alla seconda questione, deve subito rilevarsi come la corte d’appello abbia affermato che «ai sensi dell’art. 63
(…) devono essere detratti dal valore di stima del compendio immobiliare tutti i contributi ricevuti, dovendosi intendere per stabilimento l’unità pronta alla produzione», con la sola eccezione, come visto, dei contributi ricevuti per l’acquisto di impianti o macchinari rimasti pacificamente di proprietà dell’imprenditore (perché non oggetto di riacquisto), che però nel caso di specie non sono stati scomputati a causa del mancato assolvimento, da parte dell’imprenditore, dell’onere della prova del relativo ammontare.
Per questo, secondo il giudice a quo , tutti i contributi -pacificamente ammontanti ad € 8.402.675,75 -sono stati correttamente detratti «dal valore di stima del compendio».
Valore di stima sul quale, precisa la corte territoriale, si è formato il giudicato interno, in base alla non contestata perizia del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO nel procedimento ex art. 63 cit., ove ‘lo stabilimento RAGIONE_SOCIALE costituito dal suolo aziendale, dagli immobili e dagli impianti installati’ è stato valutato in € 4.287.640,00, importo fatto proprio dal RAGIONE_SOCIALE ma poi annientato dalla decurtazione del maggior ammontare dei contributi pubblici concessi alla società, pari a € 8.402.675,75.
La tesi del ricorrente, sostenuta in particolare nel terzo motivo, è che i contributi pubblici dovrebbe essere decurtati solo dal valore di stima degli stabilimenti, e non anche dal prezzo di riacquisto RAGIONE_SOCIALE aree (€ 737.984,00 pari al prezzo pagato dal cessionario, rivalutato alla data del riacquisto del RAGIONE_SOCIALE, come stimato dal perito).
6.1. -La tesi non risulta fondata.
È vero che il terzo comma dell’art. 63, l. 448/1998 prevede, per il caso di esercizio del potere di riacquisto, la corresponsione al cessionario del prezzo attualizzato di acquisto RAGIONE_SOCIALE aree a l ‘valore degli stabilimenti’, come stimato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio.
Tuttavia, questa bipartizione deriva dal fatto che, in base ai commi precedenti, due sono le eventualità che possono verificarsi: i) riacquisto RAGIONE_SOCIALE sole aree cedute, nell’ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione (primo comma); ii) riacquisto, «unitamente alle aree
cedute», anche degli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati, nell’ipotesi in cui sia cessata l’attività RAGIONE_SOCIALE o artigianale da più di tre anni (secondo comma).
E, come si comprende dall’utilizzo dell’avverbio ‘unitamente’, solo nella seconda ipotesi la decurtazione dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE stabilimento non può che gravare su entrambe le componenti dell’unico ‘prezzo di riacquisto’, nonostante l’uso al singolare del verbo ‘decurtato’, non decisivo e giustificabile dalle partizioni dei periodi precedenti, separati da varie virgole.
6.2. -D’altro canto, il valore RAGIONE_SOCIALE stabilimento non può prescindere dall’area di sedime su cui insiste, che fa parte della eventuale maggior area oggetto di cessione; tanto che la stima del perito riguarda espressamente «lo stabilimento RAGIONE_SOCIALE costituito dal suolo aziendale, dagli immobili e dagli impianti installati».
La cessione RAGIONE_SOCIALE aree, a monte del progetto di reindustrializzazione, non ha rilevanza ex sé , ma proprio in funzione della realizzazione RAGIONE_SOCIALE stabilimento destinato ad ospitare l’attività produttiva, cui è teleologicamente connessa.
Ed è infatti la stessa corte territoriale a dare atto che il RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un Accordo di programma stipulato nel 1997 con la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Oristano e altre istituzioni, con atto pubblico del 24.11.1999 aveva ceduto a RAGIONE_SOCIALE il lotto di terreno destinato alla realizzazione di uno stabilimento per l’avvio dell a propria attività produttiva, avvalendosi, appunto, dei contributi ricevuti dal RAGIONE_SOCIALE competente, per complessivi € 8.402.675,75, giusta d.m. 20 novembre 1996 n. 24706.
6.3. -Né è trascurabile, sul piano ermeneutico , l’esigenza di tutelare al massimo la cd. finanza pubblica allargata, in modo da conseguire il recupero dei contributi concessi (in sede di riacquisizione dell’area e RAGIONE_SOCIALE stabilimento, così come in sede di revoca e restituzione del finanziamento) le volte in cui il beneficio concesso non abbia sortito lo scopo e le finalità di interesse pubblico in ragione RAGIONE_SOCIALE quali i contributi stessi erano stati erogati.
Difatti, questa Corte ha ripetutamente stabilito che, se va data prevalenza al criterio letterale rispetto al criterio teleologico (sussidiario), quest’ultimo criterio può tuttavia risultare (eccezionalmente) prevalente sul primo quando l’interpretazione letterale conduca ad effetti incompatibili con il sistema e di questo chiaramente distorsivi (Cass. Sez. U, 23051/2022, in fattispecie in cui a livello normativo rilevavano, come nel caso in esame, i nessi logici creati dalla punteggiatura; conf. Cass. Sez. U, 8091/2020, 2505/2020).
-Resta da esaminare la censura, veicolata dal quarto motivo, che investe la ritenuta irrilevanza dell’avvio, da parte del RAGIONE_SOCIALE erogante, del procedimento finalizzato al recupero RAGIONE_SOCIALE somme finanziate, nonché della mancata considerazione che quella iniziativa farebbe venir meno il potere del RAGIONE_SOCIALE di detrarre quegli stessi contributi dal prezzo di riacquisto, venendosi altrimenti a determinare una duplicazione del rimborso.
7.1. -La censura è infondata, poiché si tratta di due iniziative che hanno presupposti normativi diversi e, però, un medesimo scopo (il recupero del finanziamento che non abbia perseguito il suo scopo), il quale non è incompatibile con l’attribuzione di una distinta legittimazione a diversi soggetti pubblici, fermo restando, ovviamente, che il conseguimento del recupero in una sede non potrà non spiegare effetti nell’altra, allo stesso modo in cui può accadere in campo civilistico con l’avvio di distinte iniziative esecutive per il medesimo titolo.
-Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.
-Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME