Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 4488 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4488 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15969-2025 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 41/2025 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/01/2025 R.G.N. 187/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2026 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 29/01/2026
CC
RILEVATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 4 1/2025 della Corte d’appello di Firenze che, riformando il primo giudice in punto decadenza dall’iscrizione a ruolo ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, ha ritenuto infondata la pretesa fatta valere da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con avviso di addebito con cui erano stati richiesti ad NOME COGNOME i contributi a percentuale eccedenti il minimale nella gestione RAGIONE_SOCIALE/ RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2017, confermando l’annullamento dell’avviso opposto.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria in cui insiste per la rimessione della causa in pubblica udienza.
Resiste NOME COGNOME con controricorso, illustrato da memoria. Chiamata la causa all’odierna adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
La sentenza è censurata per un solo motivo: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 bis del d.l. n. 384/1992, conv. con modificazioni nella legge n. 432/1992, dell’art. 81 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 5 della legge n. 233/1990 ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello ritenuto che un lavoratore autonomo, iscritto alla gestione RAGIONE_SOCIALE, in quanto socio di una RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in cui svolgeva attività lavorativa autonoma, in modo abituale e prevalente, non dovesse computare nella base imponibile -ai fini del calcolo della contribuzione c.d. ‘a percentuale’ – gli utili non distribuiti, in quanto accantonati, giacché non costituiscono reddito imponibile, non dovendo essere dichiarati ai fini IRPEF, e -di conseguenza- non son o rilevanti ai fini dell’individuazione della base imponibile fiscale.
La Corte così motiva.
–NOME COGNOME aveva opposto un avviso di addebito portante somma pretesa da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a titolo di contribuzione eccedente il minimale gestione RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2017, eccependo la decadenza ex art 25 d.lgs. n. 46/1999 dall’iscrizione a ruolo nonchè l’info ndatezza nel merito della pretesa, in quanto egli socio al 50% nonché Presidente del CdA della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva partecipato all’attività materiale ed esecutiva nell’impresa, essendosi occupato soltanto di quella amministrativa, percependo il solo compenso da amministratore; oltre al fatto che sarebbe stata comunque illegittima ex art 3 bis del D.L. n. 384/1992 l’inclusione nella base imponibile contributiva RAGIONE_SOCIALE utili societari non distribuiti, ma accantonati a riserva, dovendosi escludere la natura di redditi di impresa.
-Il Tribunale aveva annullato l’avviso accogliendo l’eccezione di decadenza.
-Va accolto il gravame in tema di decadenza.
-Quanto alla fondatezza della pretesa contributiva, l’appello è infondato e quindi si impone comunque l’annullamento dell’avviso di addebito opposto per motivi di merito.
-In concreto, si discute se COGNOME dovesse o meno pagare i contributi eccedenti il minimale in relazione a redditi prodotti dalla società di capitale e imputati a riserva (cioè, non distribuiti ai soci).
-La questione riguarda la natura di tali redditi: se siano da considerare d’impresa o di capitale, nel tale ultimo caso da non includere nella base imponibile contributiva.
Rilevano le seguenti norme:
-l’art 1, comma 1, della legge n. 233/1990: ‘A decorrere dal 1 luglio 1990 l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 2% del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che da titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno precedente’.
-l’art 3 bis del d.l. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992: ‘A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1 L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono’.
–RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto dovuti i contributi eccedenti il minimale, applicando alla società di capitali lo stesso principio di ‘trasparenza fiscale’, che vale per le società di persone.
-Sul punto, il principio di ‘trasparenza fiscale’ previsto dall’art. 5 del TUIR (in base al quale ‘I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice … sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili’), mentre costituisce una regola per le società di persone, si applica alle società dei capitali soltanto se viene esercitata un’opzione della società, la quale può decidere appunto di imputare i redditi ai soci, a prescindere o meno dalla percezione RAGIONE_SOCIALE stessi (in tal senso l’art 115 TUIR).
-Quindi, qualora tale opzione non sia esercitata (e nella specie non risulta avvenuto), i redditi prodotti e accantonati devono considerarsi imputati alla società, e non conseguiti effettivamente dal socio.
-Pertanto, tali redditi vanno intesi come da capitale, secondo la definizione dell’art 44 TUIR ‘1. Sono redditi di capitale: …e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società…’. sembra equiparabile a quella del reddito prodotto dalla società di
-La situazione dei redditi accantonati in riserva capitale, laddove il socio non svolga attività lavorativa.
-Secondo Cass. n. 23790/2019, per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale”, mentre ‘la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti’.
-Ne consegue che, anche nel caso di specie, vi è un reinvestimento dei redditi conseguiti dalla società attuato con l’accantonamento in riserva, onde tali redditi devono considerarsi come redditi da capitale.
L’Istituto si duole perché la Corte d’Appello ha ritenuto che, in relazione a lavoratore autonomo, socio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con quota di partecipazione del 50%, iscritto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in forza di attività di lavoro autonomo svolta nella medesima società, RAGIONE_SOCIALE alla quale versava la contribuzione cd fissa, nel reddito imponibile ai fini del calcolo della contribuzione a percentuale non doveva essere inclusa la quota di utili non distribuiti.
In particolare, si controverte se gli utili non distribuiti dalla società di capitali siano qualificabili o meno come ‘redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi si riferiscono’.
La questione è di particolare rilevanza ex art.375, comma 1, cod. proc. civ., sia per la natura seriale del contenzioso, sia perché fondata su una interpretazione dell’art. 3 bis del d.l. n.384/1992 che chiama in causa non solo il criterio della interpretazione letterale ma anche gli altri canoni interpretativi previsti dall’art.12 delle preleggi.
Deve pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza, sussistendo i presupposti previsti dall’art. 375, comma 1, cod. proc. civ.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 29 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME