Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11642 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11642 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5308-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
Oggetto
Contributi previdenza
R.G.N.5308/2022
COGNOME
Rep.
Ud.29/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 833/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/08/2021 R.G.N. 123/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 9.8.2021, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva ingiunto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata per l’avvenuto svolgimento di attività di lavoro autonomo effettuata senza iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che l’INPS ha depositato procura in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo e il secondo motivo di censura, il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione dell’art. 2941, n. 8, c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la mancata compilazione, nell’ambito della dichiarazione dei redditi, del quadro RR, concernente i redditi da assoggettare a contributo a favore della Gestione separata, desse luogo a dolo e a conseguente sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza dell’obbligo di iscrizione
alla Gestione separata sull’indimostrato presupposto che i redditi prodotti non fossero assoggettati a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti;
che i primi due motivi sono fondati quanto alla violazione di legge, essendosi chiarito che non è predicabile alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, richi edendo la configurabilità del dolo di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. uno specifico accertamento in fatto da parte del giudice di merito (così da ult. Cass. nn. 26802 e 25746 del 2023 nonché Cass. n. 28594 del 2024) che, nel caso di specie, è mancato del tutto;
che, con riguardo al terzo motivo, va premesso che i dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che, proprio per ciò, si siano avvalsi della facoltà di non iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS in relazione ai redditi derivanti dal lavoro autonomo che essi abbiano contemporaneamente esercitato (così Cass. n. 32508 del 2018, in motivazione);
che, nella specie, emerge dalla narrativa del ricorso per cassazione che l’odierno ricorrente ha dedotto fin dal primo grado di essersi ‘cancellato dalla propria Cassa professionale essendo garantito dalla copertura assicurativa della previdenza obbligator ia per i lavoratori dipendenti’ (cfr. pag. 3 del ricorso per cassazione);
che, pertanto, corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, il motivo di censura è infondato; che, in conclusione, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione in relazione all’accoglimento del primo e
secondo motivo e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29.1.2025.