Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 219 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5878/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
Contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege
-controricorrente- nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6699/2017 depositata il 23/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha citato in giudizio l’Amministrazione al fine di vederla condannare al pagamento dei contributi per l’RAGIONE_SOCIALE previsti dalla legge n. 250/1990 per gli anni dal 1995 al 2006. Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda e la Corte d’appello di Roma, in seguito ad appello di COGNOME, ha riformato la decisione di primo grado accogliendo la domanda con riferimento alle annate 1995,1996,2002 e 2006, e confermando il rigetto per il resto; in particolare, quanto alle annate dal 1997 al 2001, 2003 e 2004 il rigetto è stato fondato sulla mancata certificazione dei bilanci societari, pur prodotti dalla ricorrente, da
parte di una società di revisione, come prescritto dalla legge n.250 del 1990
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi. Si è costituta con controricorso la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei Ministri. In data 19/03/2023 veniva formulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art 360 bis c.p.c. Successivamente s i costituivano ti COGNOME, COGNOME, COGNOME, e COGNOME, nella qualità di ex soci della COGNOME, deducendo che la stessa era cancellata da più di tre anni da registro delle imprese, e la RAGIONE_SOCIALE giornalisti, quale avente causa ed interventore ai sensi dell’art. 111 c.p.c. ; veniva quindi opposta la proposta di decisione anticipata.
Con successivi atti del 5 dicembre 2023 gli ex soci e la COGNOME evidenziavano che sono in corso ed in fase avanzata trattative di bonario componimento e chiedevano un rinvio. L’Avvocatura firmava l’istanza per adesione.
Ciò premesso, rilevato che l’Avvocatura dello Stato, in difesa dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei Ministri ha firmato per adesione l’istanza di rinvio per trattative, la causa va rimessa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo Così deciso in Roma, il 21/12/2023.