Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 219 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 219 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5878/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
Contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Dipartimento per l’informazione e l’editoria) in persona del Presidente del Consiglio elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l ‘Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME e COGNOME NOME
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME COGNOME elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6699/2017 depositata il 23/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La ricorrente COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha citato in giudizio l’Amministrazione al fine di vederla condannare al pagamento dei contributi per l’editoria previsti dalla legge n. 250/1990 per gli anni dal 1995 al 2006. Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda e la Corte d’appello di Roma, in seguito ad appello di COGNOME, ha riformato la decisione di primo grado accogliendo la domanda con riferimento alle annate 1995,1996,2002 e 2006, e confermando il rigetto per il resto; in particolare, quanto alle annate dal 1997 al 2001, 2003 e 2004 il rigetto è stato fondato sulla mancata certificazione dei bilanci societari, pur prodotti dalla ricorrente, da
parte di una società di revisione, come prescritto dalla legge n.250 del 1990
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi. Si è costituta con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In data 19/03/2023 veniva formulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art 360 bis c.p.c. Successivamente s i costituivano ti COGNOME COGNOME e COGNOME nella qualità di ex soci della COGNOME, deducendo che la stessa era cancellata da più di tre anni da registro delle imprese, e la Grimorio cooperativa di giornalisti, quale avente causa ed interventore ai sensi dell’art. 111 c.p.c. ; veniva quindi opposta la proposta di decisione anticipata.
Con successivi atti del 5 dicembre 2023 gli ex soci e la COGNOME evidenziavano che sono in corso ed in fase avanzata trattative di bonario componimento e chiedevano un rinvio. L’Avvocatura firmava l’istanza per adesione.
Ciò premesso, rilevato che l’Avvocatura dello Stato, in difesa dalla presidenza del Consiglio dei Ministri ha firmato per adesione l’istanza di rinvio per trattative, la causa va rimessa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo Così deciso in Roma, il 21/12/2023.