Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32957 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32957 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3772/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME BOLOGNA (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE); -controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 4495/2019, depositata in data 12/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
RAGIONE_SOCIALE rappresenta in fatto:
di essere stata convenuta, dinanzi al Tribunale di Monza, da RAGIONE_SOCIALE , la quale chiedeva l’accertamento della validità del contratto housing , stipulato in data 22 aprile 2011, del contratto wholesale del 19 giugno 2013 e del contratto Accesso di rivendita Accessi bitstream del 14 aprile 2015, il riconoscimento del diritto a percepire il corrispettivo per i servizi resi, l’accertamento della avvenuta compensazione per debiti scaduti ed esigibili scaduti prima della proposizione del giudizio, chiedeva di compensare i debiti esigibili e scaduti nel corso del giudizio e la condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni subiti;
-costituitasi in giudizio, di aver chiesto: i) l’accertamento che i contratti di housing e di wholesale avevano cessato di produrre effetti a seguito di regolare disdetta; ii) l’annullamento del contratto Accessi bitstream stipulato nel 2015, perché era stata costretta ad accettarlo dopo che la controparte aveva improvvisamente dichiarato di non volerlo rinnovare alla scadenza, aveva acconsentito a trattare la stipulazione di un nuovo contratto, ma aveva prolungato intenzionalmente la negoziazione e si era rifiutata di restituirle tutti i codici di migrazione, allo scopo di precluderle la possibilità di stipulare un accordo con altri operatori di settore a condizioni migliori; di essersi opposta alla compensazione; di aver chiesto la condanna di RAGIONE_SOCIALE a corrispondere quanto dovutole e a restituire quanto indebitamente
percepito a seguito della cessazione degli effetti del contratto Accessi bitstream ;
con sentenza n. 1941/2018, il Tribunale di Monza riteneva che l’unica questione controversa fosse la validità del contratto del 2015 sottoscritto a seguito di disdetta di quello originario da parte dell’attrice, escludeva che vi fosse prova dell’avvenuta stipulazione del contratto Accessi bitstream a condizioni svantaggiose e del dolo di RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda di declaratoria della sua cessazione al 31 dicembre 2015, accertava che RAGIONE_SOCIALE doveva a RAGIONE_SOCIALE l’importo di euro 31.775,64 per i servizi erogati e la condannava a corrisponderlo a RAGIONE_SOCIALE:
la Corte d’Appello di Milano, investita del gravame, in via principale, da RAGIONE_SOCIALE, e, in via incidentale, da RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la sentenza di prime cure quanto alla validità del contratto di rivendita di accessi bitstream , l’ha riformata nella parte in cui aveva sostenuto che le domande di RAGIONE_SOCIALE relative ai reciproci rapporti discendenti dai contratti fossero inammissibili per genericità e indeterminatezza perché precisate solo in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto già dalla fase introduttiva del giudizio vi erano tutti gli elementi per determinare il petitum ; ha rigettato il motivo di appello incidentale con cui la società RAGIONE_SOCIALE deduceva che la somma dovuta per il contratto Accessi bitstream avrebbe dovuto estendersi solo fino 22 aprile 2015, perché, dato che il contratto era valido, i canoni erano dovuti fino all’aprile 2008, atteso che il contratto aveva durata triennale senza possibilità di scioglimento anticipato; ha considerato erronea la tesi di RAGIONE_SOCIALE secondo cui RAGIONE_SOCIALE aveva posto a suo carico il pagamento del canone del contratto housing fino all’ottobre 2016, nonostante il contratto avesse cessato di produrre effetti nell’aprile 2016, perché la fattura prodotta in giudizio era proprio relativa all’aprile 2016; ha disatteso la richiesta di RAGIONE_SOCIALE di sottrarre da quanto dovuto il canone di
euro 650,00 dal mese di aprile al mese di ottobre 2016, perché il canone risultava fatturato fino a giugno 2016; ha accolto la contestazione di RAGIONE_SOCIALE in merito alla fattura n. 2021/2015 dell’importo di euro 7.470,00, perché RAGIONE_SOCIALE non aveva provato né la fonte del credito, né l’effettiva esecuzione della prestazione; ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 70.734,82 per il canone dovuto fino ad aprile 2016 e di euro 65.880,00 per i canoni fino ad aprile 2018, per un totale di euro 136.614,82, al netto degli interessi; ha ritenuto compensabile il credito di euro 31.775,64 vantato da RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, articolando tre motivi;
resiste con controricorso, illustrato con memoria, RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato che :
1) con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 163, 3° comma, nn. 3 e 4 cod.proc.civ., in combinato disposto con gli artt. 183, 5° comma, cod.proc.civ., 183, 6° comma, cod.proc.civ. e 189 cod.proc.civ., in relazione all’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 112 cod.proc.civ.; in aggiunta, denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
attinta da censura è la statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto ammissibili le domande di condanna formulate da RAGIONE_SOCIALE, in quanto sarebbe il frutto di un’interpretazione estensiva del principio di diritto enunciato da Cass., Sez. Un., 15/05/2015, n. 12310 che avrebbe consentito alla odierna
contro
ricorrente non solo di rettificare la domanda originaria, ma di modificarla e di formulare domande nuove in sede di udienza di precisazione delle conclusioni;
il motivo è inammissibile;
con ampia ricostruzione argomentativa (pp. 11-13 della sentenza) che non è stata scalfita dalle confutazioni della ricorrente, la Corte d’Appello ha riformato sul punto la decisione del Tribunale, facendo leva sul fatto che gli elementi per determinare il petitum erano presenti nella fase introduttiva del giudizio, che con la seconda memoria, ex art. 183, 6° comma, cod.proc.civ., era stato proposto un prospetto da cui risultava dovuta la somma di euro 78.204,82 fino ad ottobre 2016, che l’importo da corrispondere dal mese di novembre al mese di aprile 2018 non era stato quantificato, ma era quantificabile tramite un’operazione matematica (moltiplicando il canone mensile per il numero dei mesi di durata del contratto);
la statuizione pertanto resiste alle censure di parte ricorrente;
2) con il secondo motivo, la ricorrente imputa alla Corte d’Appello la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1427, 1439 e 1440 cod.civ. in relazione agli artt. 115, 116, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la disapplicazione degli artt. 1427, 1439 e 1440 cod.civ., l’erronea applicazione dell’art. 2697, 2727 e 2729 cod.civ. e conseguente difetto di motivazione con violazione dell’art. 111, 6° comma, Cost. quanto all’insussistenza del dolo;
la Corte d’Appello avrebbero erroneamente ritenuto che potesse rivolgersi ad un altro operatore al fine di stipulare un nuovo accordo di Accesso bitstream , perché non aveva tenuto conto che per farlo aveva bisogno dei codici di migrazione che RAGIONE_SOCIALE non le aveva restituito che in parte e che se non avesse rinnovato il contratto alle condizioni impostele da RAGIONE_SOCIALE avrebbe perduto metà dei suoi clienti business con conseguenze fatali per lo svolgimento della sua attività;
altro errore della Corte territoriale sarebbe quello di avere erroneamente ritenuto che non vi fosse prova in atti della condotta dolosa di RAGIONE_SOCIALE perché invece a suo avviso la prova era documentale, giacché RAGIONE_SOCIALE aveva improvvisamente disdetto il contratto, si era rifiutata di concedere una proroga per consentirle di trovare un nuovo operatore, aveva impedito il raggiungimento di un accordo più vantaggioso, negando la restituzione dei codici di migrazione, temporeggiando sulle condizioni economiche del nuovo accordo che poi si erano rilevate antieconomiche;
in aggiunta, la Corte d’Appello non avrebbe fatto uso del ragionamento presuntivo per intendere pienamente raggiunta la prova dei fatti narrati ed avrebbe tenuto conto solo di una parte delle risultanze processuali;
il motivo non merita accoglimento;
la ricorrente si limita a riproporre il motivo di appello e le argomentazioni a suo supporto già disattese dalla Corte territoriale, senza null’altro aggiungere e senza confrontarsi , come era suo onere fare, con gli argomenti in iure sulla scorta dei quali il giudice d’appello ha ritenuto valido il contratto Accessi bitstream , limitandosi a chiedere una diversa e inammissibile rivalutazione della quaestio facti ;
deve ribadirsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (Cass. 30/12/2015, n. 26110);
va aggiunto che la motivazione c’è, è argomentata, è priva di contraddizioni e che il vizio della motivazione, ove mai vi fosse, dovrebbe emergere dalla motivazione della sentenza in sé e per sé considerata e non dal confronto tra essa ed elementi estrinseci (Cass., sez. un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054);
3) con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. in relazione alla domanda subordinata ex artt. 1427 e 1440 cod.civ., nonché la nullità parziale della sentenza per assoluta assenza di motivazione;
la Corte d’Appello, pur investita della domanda di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1439 e 1440 cod.civ., non si sarebbe pronunciata sulla domanda avente ad oggetto la richiesta risarcitoria per dolo incidente e in ogni caso avrebbe reso una motivazione lacunosa e priva di concludenza;
in primo luogo, non può farsi a meno di rilevare che in sede di legittimità è intrinsecamente contraddittoria la denuncia, con un unico motivo, dei vizi di omessa pronuncia e omessa motivazione, il primo dei quali implica la totale mancanza del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce nella violazione dell’articolo 112 cod.proc.civ., mentre il secondo presuppone che la questione sia stata esaminata dal giudice di merito, che l’abbia tuttavia risolta senza alcuna motivazione o con motivazione apparente, perplessa, illogica o gravemente contraddittoria, e va fatta valere ai sensi dell’articolo 132, 2° comma, cod.proc.civ. (Cass. 1/09/2022, n. 25855);
in secondo luogo, non risulta dal ricorso quando, dove, come e tramite quali atti, la domanda era stata proposta in primo grado e ribadita in appello; perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un’eccezione (nella specie uno o più motivi di censura avverso la sentenza di primo grado) autonomamente apprezzabili, ritualmente
ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile; dall’altro lato che tale domanda od eccezione sia riportata puntualmente nel ricorso per Cassazione, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo e/o del verbale d’udienza nei quali è stata proposta, onde consentire al giudice di verificarne la ritualità e la tempestività, oltre che la decisività; infatti, anche quando si deduca la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., quindi un errore processuale – per il quale la Corte di cassazione è giudice anche dell'”atto processuale” – i principi di specificità dei motivi e di autosufficienza del ricorso per cassazione richiedono che il potere-dovere del giudice di legittimità d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente dell’onere d’indicare compiutamente gli estremi degli atti medesimi, ed il tempo ed il luogo in cui siano stati prodotti (Cass. 24/11/2003 n. 17859, in motivazione e successiva giurisprudenza conforme);
il ricorso va pertanto rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico di RAGIONE_SOCIALE l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 07/11/2023