Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2722 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2722 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32481/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1052/2020 depositata il 04/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano il Banco Popolare soc RAGIONE_SOCIALE chiedendo la condanna alla restituzione delle somme pagate a titolo di interessi in relazione a un contratto di mutuo nonché alla restituzione di quanto versato in forza di un contratto in derivati.
La società attrice esponeva che in data 9.3.2012 aveva acquistato un immobile del valore di € 1.200.000,00 a mezzo di un mutuo da restituire a tasso variabile in 120 rate mensile; contestualmente al mutuo, la banca aveva imposto all’attrice anche la stipula di un contratto collegato di interest rate swap con finalità di copertura del rischio di innalzamento dei tassi di interessi; che aveva deciso in data 17.12.2012 di estinguere anticipatamente il mutuo versando alla Banca una penale pari all’1% del capitale ancora da restituire.
L’attrice sosteneva di aver chiesto alla Banca di poter estinguere anche il contratto in derivati in quanto era venuto meno il rischio da coprire.
Affermava che l’Istituto di credito aveva ingiustificatamente condizionato l’estinzione di detto contratto al pagamento di un mark to market di € 62.000,00.
Affermava che il contratto di mutuo prevedeva sin dalla stipula l’applicazione di tassi di mora in misura superiore al tasso soglia in materia di usura sicché la banca era tenuta alla restituzione della somma di € 59.375,99; che la funzione di copertura dell’IRS aveva determinato un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e il
contratto in derivati, e conseguentemente una volta risolto anticipatamente il primo anche il secondo doveva cessare i propri effetti.
– Si costituiva il Banco popolare soc coop evidenziando la legittimità delle pattuizioni contenute nel contratto di mutuo e la mancanza di un collegamento negoziale fra i due contratti.
– Il Tribunale di Milano con sentenza nr 7885/2018 respingeva la domanda attorea.
– Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avanti alla Corte di appello di Milano . Si costituiva il Banco Popolare RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del
gravame.
– Con sentenza nr 1052/2020 la Corte distrettuale rigettava l’appello rilevando che la domanda originaria introdotta in causa era stata basata sull’avvenuta perdita della funzione di copertura del rischio del contratto in derivati per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento assumendo successivamente una funzione speculativa.
Osservava il giudice del merito che in via alternativa l’attrice aveva dedotto che il contratto di swap era ab origine invalido per difetto di una causa concreta non avendo mai assolto alla funzione di copertura.
Sottolineava che il Tribunale aveva affermato che il contratto in derivati a seguito dell’estinzione anticipata del contratto di mutuo aveva mantenuto la sua operatività trasformando la sua finalità da copertura in derivato speculativo per la cessazione del rischio di innalzamento dei tassi di interesse collegato al contratto di mutuo.
Osservava la Corte distrettuale che il mutamento funzione di detto contratto era legato non già alla mancanza originaria o sopravvenuta di alea ma da una scelta della parte attrice di mantenere in essere il derivato nonostante la risoluzione del contratto di mutuo sottostante, scelta concretizzatasi nel rifiuto a corrispondere il prezzo di chiusura anticipata e che tale affermazione non era stata adeguatamente censurata dall’appellante.
Su queste basi escludeva pertanto che l’appellante potesse vantare un diritto alla restituzione dei flussi finanziari generati dal contratto di swap atteso che lo stesso aveva mantenuto la sua validità dopo la risoluzione del contratto di mutuo.
Osservava poi che la domanda di nullità per difetto di causa del contratto in derivato si poneva in palese contraddizione con l’impostazione difensiva di parte attrice che aveva sempre sostenuto la perdita della funzione originaria di copertura con l’estinzione del contratto di mutuo.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi cui ha resistito il Banco Popolare con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art 132 c.p.c. in relazione all’art 360 nr 4 c.p.c.
per avere la Corte di appello confermato la sentenza impugnata dando evidenza della corretta valutazione compiuta dal Tribunale senza spiegare e/o illustrare attraverso quali elementi/fatti/indagini sia pervenuta a tale conclusione.
Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti in riferimento all’art 360 nr 5 c.p.c.per non aver considerato la Corte di appello
un fato decisivo vale a dire che il contratto in derivati non aveva mai avuto in concreto funzione di copertura
Con un terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 1418 c.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello respinto la domanda di nullità per difetto di alea o di causa senza accertare le caratteristiche rivestite in concreto dal contratto derivato e quale fosse la funzione realmente svolta dallo stesso
Con un quarto motivo si critica la decisione sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art 112 c.p.c. . in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello basato il suo ragionamento su un presupposto errato vale a dire la sussistenza in concreto della finalità di copertura del derivato diversamente da quanto sostenuto dall’odierna ricorrente negli atti di causa
Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 1322 c.c., dell’art 21 TUF, dell’art 26 Regolamento Consob nr 11522/98 della determinazione Consob DI/99013791 del 1999 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello verificato se il contratto swap avesse assolto in concreto alla funzione di copertura.
Con il sesto motivo si deduce l’omesso esame della perizia di parte e l’omessa/errata valutazione
Circa la richiesta di c.t.u. in relazione all’art 360 nr 5 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto di non dare ingresso alla c.t.u. ed omesso ogni valutazione in ordine alle risultanze eventualmente acquisite a seguito di una consulente tecnica sulla scorta di una motivazione erronea.
Il primo motivo è infondato.
Per principio ormai consolidato, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. 6 – 3, n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 6 – 3, n. 22598 del 25/09/2018).
Nel caso in esame, l’affermazione ritenuta immotivata è in realtà corredata da una serie di passaggi argomentativi nei quali la corte territoriale riporta anche le argomentazioni condivise del giudice di primo grado il quale aveva ritenuto valido ed efficace il contratto di swap per scelta della parte attrice di mantenere in essere il derivato a causa del rifiuto di corrispondere il prezzo di chiusura anticipata malgrado lo stesso avesse perduto la funzione di copertura contro il rischio di innalzamento dei tassi di interesse collegati al mutuo.
Ha quindi escluso che l’appellante potesse vantare il diritto alla restituzione dei ratei generati dal contratto di swap stante la validità ed efficacia del contratto.
Ha poi ritenuto che la domanda di nullità del contratto in derivato formulata in via alternativa fosse in contraddizione con l’impostazione difensiva della parte appellante la quale aveva sempre sostenuto che il contratto swap aveva perduto la sua funzione di copertura nel momento in cui Almaclara aveva proceduto ad estinguere il contratto di finanziamento.
La sentenza impugnata si pone ben al di sopra del minimo costituzionale essendo perfettamente ricostruibile l’ iter logico seguito dai giudici di secondo grado che ha condotto al rigetto del gravame.
Il secondo motivo è inammissibile.
La presenza di una doppia decisione conforme di merito ex art. 348ter c.p.c., infatti osta ad una censura sulla ricostruzione fattuale.
La sentenza impugnata nel rigettare l’appello è conforme a quella di primo grado il che rende inammissibili il motivo in esame.
Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ricorre l’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,
non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193-01).
Nella specie la motivazione della sentenza di appello è integralmente confermativa di quella del giudice di primo grado e infatti la ricorrente non indica alcuna difformità tra le due al fine di rendere ammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
A tali assorbenti considerazioni si aggiunge che parte ricorrente non individua alcun fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte d’Appello ma sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze di causa.
Il terzo , quarto motivo e quinto motivo, che meritano un vaglio congiunto per l’intima connessione in quanto diretti a contestare la decisione nella parte in cui ha respinto la domanda di nullità in quanto in contraddizione con l’impostazione difensiva, sono inammissibili per difetto di autosufficienza in quanto non riproducono il contenuto degli atti che possano fornire a questa Corte elementi di giudizio sul tema oggetto delle censure.
La ricorrente avrebbe dovuto trascrivere almeno nei suoi tratti essenziali il contenuto dell’atto di citazione introduttivo del giudizio e i motivi di gravame con cui ha criticato il ragionamento del primo Giudice appello per far comprendere a questa Corte se dal tenore dello stesso fosse evincibile quella contraddizione della linea difensiva rilevata dal giudice del gravame.
La deduzione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo , in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito,
non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018, n. 6014: cfr. pure: Cass. 25 settembre 2019, n. 23834; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).
Va peraltro aggiunto che l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (Cass. n. 8473 del 2020).
Parte ricorrente contrappone, inammissibilmente, una propria autonoma interpretazione del contenuto delle domande avanzate, basata, peraltro, sulla selezione solo parziale delle richieste dalla stessa avanzate.
Il sesto motivo è inammissibile.
In primo luogo, la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non può essere fatta valere nel caso di doppia conforme, ostandovi la prescrizione di cui all’art. 348 ter c.p.c. e non avendo i ricorrenti
dimostrato la diversità della base fattuale sulla scorta della quale le due sentenze di merito conformi sono state emesse (ex multis cfr. Cass. 23/06/2017, n. 15647).
Peraltro, quand’anche fosse stato possibile per la ricorrente dedurre il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,va ricordato che, in ogni caso: i) l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, , riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 4477 del 2021, in motivazione; Cass. n. 395 del 2021, in motivazione, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); non costituiscono, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).
Giova premettere, invero, che, come recentemente ribadito da Cass. n. 35782 del 2023 (cfr. in motivazione), il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra sì nel potere discrezionale del giudice del merito (cfr. Cass. n. 326 del 2020), ma va contemperato con l’altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, con conseguente sindacabilità in sede di legittimità, sotto il profilo della
mancata adeguata motivazione, della decisione di procedere (o non procedere, come nel caso in esame) alla richiesta di intervento di ausiliare tecnico in materia (cfr. Cass. n. 72 del 2011, anch’essa richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 37027 del 2022).
Fermo quanto precede, rileva il Collegio che la corte di appello ha motivato il diniego della c.t.u. in quella sede invocata dall’appellante, ritenendola “del tutto esplorativa”, in quanto diretta a verificare se la funzione del contratto in derivato fosse compatibile con la finalità di copertura di rischio di variazione dei tassi di interesse del contratto di mutuo, sul presupposto evidentemente affatto esaustivo che la stessa aveva sostenuto la perdita della finalità di copertura solo quando RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto all’estinzione anticipata del mutuo.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese di legittimità liquidate in € 15.000,00 oltre ad € 200,00 per rimborso spese ed al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma 29.1.2025
Il Presidente
(NOME COGNOME)