Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26454 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26454 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/09/2025
Oggetto:
intermediazione finanziaria
AC –
29/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 04187/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME NOME NOME e difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1457/2020, pubblicata il 2 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, in proprio quale erede di NOME COGNOME nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva respinto la domanda proposta dai coniugi COGNOME contro la RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo, breviter : ‘la banca’) av ente a oggetto la declaratoria di nullità, e in subordine di risoluzione, del contratto quadro di negoziazione titoli concluso in data 3 ottobre 1994 e del successivo incarico di intermediazione sottoscritto in data 7 febbraio 200 1, avente a oggetto l’acquisto di obbligazioni Cirio per un valore nominale di euro 26.000,00, con le conseguenti statuizioni recuperatorie.
La banca ha resistito con controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che la mancata sottoscrizione del contratto quadro da parte della COGNOME, da ritenersi pacifico in causa, non comportava alcuna nullità, sia perché restavano valide le istruzioni impartite dal COGNOME, che pacificamente lo aveva sottoscritto, sia perché tale accertamento non era stato oggetto di specifica impugnazione in appello; b) che i clienti avevano rinunciato al motivo di nullità del contratto quadro per mancata sottoscrizione dell’intermediario, in ossequio alla sentenza delle Sezioni Unite di
questa Corte n. 898 del 2018; c) che gli obblighi informativi ricadenti sulla banca erano nella specie stati assolti, atteso che i clienti avevano ricevuto un analitico documento sui rischi generali di investimento, che corrispondeva al proprio profilo di rischio dichiarato; d) che il COGNOME aveva sottoscritto anche l’ ordine di acquisto delle obbligazioni per cui è causa, che riportava la non adeguatezza dell’operazione ; e) che la c.t.u. espletata in primo grado aveva accertato che, al momento dell’acquisto, era impossibile avvedersi della condizioni di sofferenza dell’emittente e , quindi, che alcun elemento di rischio di default era all’epoca individuabile da parte dell’ intermediario finanziario; f) che il teste COGNOME, da ritenersi attendibile, aveva confermato che il COGNOME era stato edotto circa la rischiosità dell’ acquisto delle obbligazioni nel ‘grey market’ e dell’alto rischio di investimento, del resto compatibile con altri acquisti effettuati in portafoglio dal cliente.
4. Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
a) Primo Motivo: «A. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs n. 58, art. 21 comma 1 lett. a), art. 28 comma 2 e art. 29 comma 3 del Regolamento Consob 1.7.1998 n. 11522, degli artt. 1838, 1175 e 1375 c.c. in relazione all ‘art. 36 0 n. 3 c.p.c.)», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto correttamente fornita ai clienti l’informazione dovuta dall’ intermediario prima dell’ acquisto dei titoli per cui è causa, siccome le dichiarazioni generali sui rischi risalivano a sette anni prima dell’ acquisto e non erano minimamente calibrate sulla singola operazione posta in essere e generiche dovevano ritenersi anche le informazioni contenute nel modulo di
inadeguatezza sottoscritto nel 2001, dovendo valutarsi del tutto inutilizzabile a tal fine la generica deposizione del teste COGNOME.
Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)», deducendo la nullità della sentenza impugnata per avere inconciliabilmente prima affermato che la generica clausola di inadeguatezza assorbiva l’obbligo di specifica segnalazione in relazione all’operazione di acquisto obbligazionario e, poco dopo, affermato che le predette specifiche informazioni erano, invece, state fornite dal collocatore COGNOME.
Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.) .», deducendo che la sentenza impugnata avrebbe valutato l’attendibilità del teste COGNOME senza indicare quali fossero le concrete informazioni sulla rischiosità dell’ acquisto dei titoli obbligazionari che sarebbero state fornite al cliente al momento dell’acquisto, omettendo di rispondere alla censura di appello che di tale genericità già tacciava la sentenza di primo grado.
Quarto motivo: «Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 11 Cost. comma 7) in relazione all’art. 360 n. 4).», deducendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente regolato le spese di lite, posto che la produzione tardiva del contratto quadro da parte della banca aveva travolto l’eccezione di nullità che, al momento dell’ introduzione della lite, era del tutto fondata, con conseguente sussistenza dei presupposti per pervenire alla compensazione delle spese di lite.
In via pregiudiziale, va accolta l’eccezione di nullità del controricorso, sollevata dai ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod. proc. civ.
Invero, il controricorso fa espresso rinvio alla procura conferita dal legale rappresentante della banca all’AVV_NOTAIO con atto per AVV_NOTAIO del 17 maggio 1999.
In primo luogo, va rilevato che la procura è stata rilasciata in epoca antecedente la pubblicazione del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. U. n. 2075/2024).
In secondo luogo, la lettura di tale procura AVV_NOTAIOile, allegata al controricorso, rende edotti del fatto che dall’ambito del potere conferito dalla parte al patrono è espressamente escluso il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. Tanto determina vieppiù l’assenza di ius postulandi e, per l’effetto, un’altra causa di inammissibilità del controricorso e di ogni atto successivo depositato dall’AVV_NOTAIO nella presente fase processuale.
Passando ad esaminare i motivi di ricorso, la Corte rileva che la validità del contratto quadro di negoziazione è ancora valutabile in causa, posto che la ‘rinuncia’ al motivo di nullità effettuata dai clienti in appello, fondata sull ‘ equipollenza tra la produzione in atti del contratto quadro a opera della banca e la sottoscrizione da parte della stessa del contratto medesimo, non osta all’ accertamento officioso da parte di questa Corte della validità del medesimo contratto sotto profili diversi. Invero, la sorte dell’ ordine di acquisto per cui è causa, che è oggetto dei quattro motivi di ricorso formulati dai ricorrenti in questa sede, è indissolubilmente condizionata al previo accertamento della validità del contratto quadro di negoziazione. Invero, la fonte primaria del rapporto contrattuale è proprio il contratto quadro, da cui i singoli
ordini di acquisto non possono prescindere, posto che la loro autonomia negoziale, da tempo riconosciuta da questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28314 del 04/11/2019, e in particolare sull’ autonomia negoziale degli ordini rispetto al contratto quadro, Sez. 1, Ordinanza n. 10116 del 24/04/2018), può certamente arricchire il catalogo di obbligazioni ricedenti sulle parti in conseguenza delle previsioni di dettaglio inserite nell’ ordine specifico, ma non può certamente prescindere dalla validità del contratto generale di negoziazione, che ne costituisce il logico presupposto giuridico. Tanto significa che, nella fattispecie, la validità dell’ ordine di acquisto del 2001 non può prescindere dalla validità del contratto quadro del 1994 e che in causa, discutendosi della validità dell’ ordine, implicitamente si sta dando per valido il contratto quadro. Sennonché, pacifico essendo in atti (incontestatamente ne dà atto la stessa sentenza impugnata a pag. 6, e dunque deve ritenersi circostanza di fatto acquisita al processo di merito) che la COGNOME, cointestataria del contratto quadro, non lo ha mai sottoscritto, trova applicazione la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 9331 del 08/04/2024, alla cui motivazione per brevità si rinvia) che ha statuito che il contratto-quadro, sottoscritto da uno solo dei due investitori, è nullo per difetto di forma, ai sensi dell’art. 23 T.U.F., senza necessità di indagare se la partecipazione dell’altro sia stata essenziale, in quanto tale negozio non è qualificabile come contratto plurilaterale, ai sensi dell’art. 1420 cod. civ., bensì come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa, derivandone il conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi i clienti.
La sentenza impugnata, che a tale insegnamento non è conforme, deve pertanto essere cassata, rinviandosi la causa alla Corte di appello di L’Aquila , in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del controricorso, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiarando assorbiti i relativi motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di L’Aquila , in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME