Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9195 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9195 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12075/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE MaremmaRAGIONE_SOCIALE cooperativa , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal l’avv. NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
Oggetto:
intermediazione finanziaria obbligazioni argentine
AC
–
04/04/2025
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 369/2021, pubblicata il 12 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Banca RAGIONE_SOCIALE MaremmaRAGIONE_SOCIALE cooperativa (in prosieguo, breviter : ‘la banca’) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, ha dichiarato la nullità del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto con NOME COGNOME in data 18 febbraio 1992 e la conseguente nullità degli ordini di acquisto di bond argentini negoziati in data 8 maggio 2000, con condanna alla restituzione al predetto della somma di euro 13.000,00 , al netto dell’importo della cedola percepita dal cliente in data 24 maggio 2001.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al Fedele, per avere costui aderito alla proposta di trasferimento dei titoli ad altra banca e accettato l’offerta di liquidazione dei titoli in scadenza al 2005 formulata dalla Repubblica Argentina nel 2016, era infondata, siccome tali comportamenti non erano logicamente e giuridicamente incompatibili con la perdurante volontà di sentir accertare e dichiarare la nullità del contratto-quadro e degli ordini di acquisto per cui è causa; b) che sussisteva nullità del contratto-quadro per violazione dell’art. 23 del Tuf e degli artt. 28 e 30 del Reg. intermediari del 1998 per mancato adeguamento delle
relative previsioni allo ius superveniens (d. lgs. n. 415 del 1996 e d. lgs. n. 58 del 1998), segnatamente in tema di obbligo di consegna del documento sui rischi, di forma scritta per gli ordini di acquisto, di necessità di registrazione degli ordini verbali, di documentazione da fornire all’ investitore e di garanzie per le operazioni disposte; c) dalla nullità sopravvenuta del contratto-quadro discendeva la nullità degli ordini di acquisto, con conseguente natura indebita del trattenimento delle relative somme e il conseguente obbligo restitutorio, al netto della dell’importo della cedola già riscossa.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
«Primo motivo. Violazione di legge. Articolo 360 numero 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il mancato adeguamento allo ius superveniens determinasse la nullità del contratto quadro e dei relativi ordini di acquisto pattuiti in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare previgente.
Il motivo è fondato, alla luce del condivisibile insegnamento in merito di questa Corte ( Sez. 1, Ordinanza n. 21993 del 12/07/2022: id. Sez. 1, Ordinanza n. 13117 del 12/05/2023, cui per brevità si fa integrale rinvio), che va espressamente ribadito, secondo cui in tema di intermediazione finanziaria, le modifiche legislative succedutesi negli anni in ordine ai presupposti ed ai requisiti formali prescritti per il contratto quadro, in applicazione dell’ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo, non caducano i contratti regolarmente stipulati nel vigore delle leggi precedenti; ne consegue che gli ordini di acquisto impartiti
r.g. n. 12075/2021 Cons. est. NOME COGNOME
in esecuzione del contratto quadro concluso nella vigenza del vecchio assetto regolativo non sono per tale sola ragione da considerarsi nulli.
A tale principio la sentenza impugnata non si attenuta, avendo dichiarato la nullità sopravvenuta del contatto-quadro sottoscritto nel 1992 per la semplice ragione del mancato adeguamento allo ius superveniens .
Il secondo motivo, con cui si lamenta il malgoverno dei principi di interpretazione dei contratti, il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione dei principi che governano l’esercizio dell’interesse protetto da parte del suo titolare e il quarto motivo, con cui si lamenta il malgoverno dei principi di interpretazione di atti non contrattuali, sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo, giacché sono logicamente formulati per l’ esclusa ipotesi di conferma dell ‘ invalidità del contratto-quadro e dei relativi ordini di acquisto sulla base di esso impartiti.
La sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Firenze,
in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile