Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25256 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/09/2024
Comune di Fiuggi .
Intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 1815 depositata il 14 marzo 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
Il Consigliere delegato ha formulato la seguente testuale proposta
di definizione accelerata del giudizio:
‘ La ricorrente impugna con il supporto di due motivi la sentenza del
13.3.2023 con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato, con ag-
o r d i n a n z a
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2023 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Boville Ernica (INDIRIZZO, INDIRIZZO, c.f. e p.iva: P_IVA, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE -fax NUMERO_TELEFONO -pec EMAIL) e elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO .
Ricorrente
contro
gravio di spese, l’appello da essa proposto avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Frosinone 1131/2017, che, accogliendo l’opposizione del Comune di Fiuggi aveva revocato il decreto ingiuntivo da essa ottenuto per prestazioni di trasporto scolastico nel periodo 20062011, riconoscendo solo un credito di € 718,03.
Il Comune di Fiuggi non si è costituito in sede di legittimità.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione al mancato/errato accertamento del credito da essa vantato e si riferisce al capo della sentenza con cui è stata rigettata la sua domanda principale di pagamento del corrispettivo dovuto in relazione al periodo di proroga in cui è stato effettuato il servizio scuolabus comunale, poiché tale periodo non sarebbe sorretto da alcun atto avente il requisito della forma scritta richiesto ad substantiam.
Tale statuizione sarebbe totalmente errata e contrastante con le risultanze documentali perché la RAGIONE_SOCIALE era stata pacificamente concessionaria del servizio di trasposto scolastico del Comune di Fiuggi per il periodo 2005-2011, visto che alla scadenza del primo contratto d’appalto (settembre 2008) e nelle more della nuova gara il Comune di Fiuggi aveva fatto ricorso al potere di proroga confermandole l’affidamento sino al febbraio 2011) servizio svolto nel suddetto periodo con continuità e correttezza e a beneficio dell’intera comunità locale.
Il motivo appare inammissibile innanzitutto perché, sotto
l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge mira nella realtà a contestare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove effettuate dai giudici del merito, peraltro in modo conforme (agli effetti di cui all’art.360, comma 4, già art. 348-ter, comma 5, c.p.c.). È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27.12.2019).
In secondo luogo, la ricorrente non affronta e non confuta la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla previsione della proroga temporanea al limitato fine di procedere all’indizione di una nuova gara di appalto e sulla inidoneità delle delibere di proroga adottate dalla giunta a supplire al requisito formale prescritto per i contratti della Pubblica Amministrazione. Principio quest’ultimo ben radicato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 8574 del 27.3.2023; Sez. 2, n. 15303 del 13.5.2022; Sez. 6 – 2, n. 510 del 14.1.2021; Sez. 2, n. 11465 del 15.6.2020).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione al rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito di sussidiarietà ricavabile dal disposto dell’art. 191, 4° comma, D. Lgs. 267.2000.
Secondo la ricorrente era pacifico e dimostrato che la PRAGIONE_SOCIALE. aveva
effettivamente usufruito dell’indispensabile servizio pubblico locale per il periodo in questione; di contro la RAGIONE_SOCIALE non aveva in alcun modo provato la propria mancata volontà o consapevolezza circa l’arricchimento conseguito e anzi aveva addirittura riconosciuto l’utilità provvedendo al pagamento parziale della prestazione con riferimento al periodo in contestazione (2008-2011) per cui è causa.
Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza e specificità avverso la ratio decidendi che sorregge il provvedimento impugnato che ha escluso l’accoglimento della domanda di arricchimento ingiustificato per difetto del requisito di sussidiarietà e in particolare per l’ammissibilità dell’azione diretta nei confronti del funzionario o amministratore che aveva consentito l’acquisizione di beni o servizi in difetto di valido rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 191 d.lgs. 267 del 2000.
Affermazione questa che la ricorrente non affronta e non confuta, limitandosi ad argomentare circa la non necessità del requisito del riconoscimento della utilitas, che è principio esatto ma del tutto ininfluente ai fini della critica del decisum ‘.
La ricorrente ha depositato una memoria.
Considerato che :
La proposta di definizione accelerata non appare contraddetta (nemmeno con la memoria depositata il 20 giugno 2024) da adeguate controargomentazioni in diritto, tali da indurre questa Corte
a rivedere l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Infatti, il contratto con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta ad substantiam e l’osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del contraente privato e dell’organo della PRAGIONE_SOCIALE. legittimato ad esprimerne la volontà all’esterno, nonché l’indicazione dell’oggetto della prestazione e dell’entità del compenso (Cass. 8574/2023, con la quale si è ritenuto, sebbene in un caso solo analogo al presente, che la mancanza di contratto scritto non è supplita nemmeno dell’autorizzazione al conferimento di un incarico da parte dell’organo collegiale dell’ente conferente, trattandosi di mero atto interno).
– Né può ritenersi, come espone la ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 cpc, che il servizio di trasporto scolastico sia stato reso ‘ in proroga rispetto alle medesime condizioni contrattuali ‘ precedenti, posto che la proroga dei contratti pubblici è generalmente vietata dall’art. 6, secondo comma, della legge n° 537/1993 (sul che si veda Cass. 29988/2018 in caso analogo al presente), essendo ammessa solo nei casi particolari delle cdd ‘ proroghe tecniche ‘, oggi disciplinate dall’art. 120, comma undicesimo del dlgs n° 36/2023 e prima ancora dall’art. 106, comma undicesimo, del dlgs n° 50/2016. Nel periodo ancora anteriore, ossia nella vigenza del dlgs n° 163/2006, qui applicabile ratione temporis , non erano espressamente disciplinati i casi di proroga del contratto pubblico, vigendo, dunque, il generale divieto previsto dal citato art. 6, secondo com-
ma, della legge n° 537/1993, legittimamente superabile solo nei casi previsti dall’art. 57 del dlgs n° 163/2006, ossia, per quello che qui interessa, nel caso previsto dal quinto comma, lettera c), i cui presupposti, però, qui manifestamente difettano.
Il secondo motivo (art. 2041 c.c.) è, del pari, inammissibile perché non coglie la ratio decidendi secondo cui in mancanza del contratto scritto di proroga – trova applicazione nella specie la normativa che prevede la responsabilità del funzionario che ha determinato la spesa: donde il difetto, nella specie, del requisito della sussidiarietà ex art. 2042 cc.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, essendo inammissibile.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione del Comune di Fiuggi. Nondimeno, la parte ricorrente va condannata ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cpc, e va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 a favore della cassa delle ammende. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma l’11 luglio 2024 , nella camera di consiglio della