Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4033 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 4033  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 249/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE NOME, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE,  rappresentato  e  difeso da ll’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 7396/2021 depositato il 17/11/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/1/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE ammetteva al passivo della procedura il credito di € 57.000 vantato da  NOME  COGNOME,  pari  alla  caparra  che  l’istante  aveva versato alla società in  bonis al  momento della stipula (in data 31 luglio 2012) di un contratto preliminare di vendita di una porzione
immobiliare  da  consegnare  entro  e  non  oltre  il  30  giugno  2013; negava il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2775 -bis cod. civ. essendo trascorso il termine di un anno da quando l’appartamento avrebbe dovuto venire ad esistenza.
2. Il Tribunale di Ancona, a seguito dell’opposizione presentata dalla COGNOME, osservava che l’istanza di insinuazione al passivo appariva ingiustificatamente tardiva, in quanto  la  conoscenza dell’apertura del fallimento da parte dell’opponente era inte rvenuta già in data 12 settembre 2015, mentre l’istanza di insinuazione era stata presentata solo il 10 maggio 2021, prendendo atto, tuttavia, che  la  curatela  aveva  omesso  di  impugnare  il  provvedimento  di ammissione.
Ricordava che secondo il disposto dell’art. 72, comma 7, l. fall., in caso di scioglimento di un contratto preliminare trascritto, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo fallimentare e gode del privilegio di cui a ll’art. 2775 -bis cod. civ. a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data di dichiarazione di fallimento, cosicché per il riconoscimento del privilegio richiesto occorreva la coesistenza, alla data di dichiarazione di fallimento, della pendenza del contratto preliminare e della pendenza degli effetti della trascrizione del medesimo contratto.
Constatava che nessuno dei due presupposti poteva ritenersi sussistente, tenuto conto, da una parte, che alla data di fallimento il contratto preliminare non era più pendente, essendosi lo stesso già risolto di diritto a seguito del maturare del termine essenziale previsto in contratto, dall’altra che alla medesima data gli effetti della trascrizione del contratto preliminare erano cessati, giacché entro il termine del 30 giugno 2014 (cioè entro un anno dalla data convenuta per la conclusione del definitivo) non era stato stipulato e trascritto
il  contratto  definitivo  o  altro  atto  come  voluto  dall’art.  2645 -bis , comma 3, cod. civ..
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 17  novembre  2021,  prospettando  quattro  motivi  di  doglianza,  ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE.
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
 ll  primo  motivo  di  ricorso  denuncia  la  violazione  e  falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto il tribunale ha rilevato  la  tardività  della  domanda  di  insinuazione  al  passivo  a dispetto del giudicato interno intervenuto a questo proposito.
5. Il motivo è inammissibile.
Il  tribunale  ha  sì  rilevato  che  l’istanza  di  insinuazione  appariva ingiustificatamente tardiva, stante la conoscenza del fallimento da parte  dell ‘ opponente  sin  dal  2015,  ma  ha  anche  espressamente tenuto conto del fatto che la curatela aveva omesso di impugnare il provvedimento emesso dal giudice delegato, tanto che si è limitato a rigettare l’opposizione senza incidere in alcuna maniera sull’ammissi one già disposta.
Le  affermazioni  rese  a  proposito  della  tardività  della  domanda  si rivelano, quindi, come un’argomentazione svolta in maniera ultronea e ad  abundantiam ,  senza  alcuna  reale  incidenza  sulla  statuizione assunta e sulle argomentazioni rese a suo suffragio.
Ne discende l’inammissibilità della censura, tale dovendosi considerare, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri  un’argomentazione  della  decisione  impugnata  svolta ad abundantiam , e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima.
Invero, un’affermazione siffatta, contenuta nella decisione impugnata, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto  di  ricorso  per  cassazione,  per  difetto  di  interesse  (Cass. 8755/2018, Cass. 23635/2010).
6.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1457 cod. civ.: l’ammissione del credito della COGNOME al passivo del fallimento confermava che fino al momento della comunicazione ricevuta dai curatori di non voler proseguire con l’esecuzione del contratto preliminare di compravendita il medesimo contratto era ancora in essere tra le parti e la trascrizione era valida al l’epoca della dichiarazione di fallimento.
L’indagine  sull’effettiva  essenzialità  del  termine  entro  il  quale  la prestazione doveva essere adempiuta non poteva limitarsi alla mera letteralità delle parole riportate nel contratto, ma doveva considerare la causa del contratto e le concrete ragioni che avevano indotto le parti alla fissazione di quel termine.
6.2 Il terzo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 72, comma 5, l. fall., in combinato disposto con gli artt. 2645bis e 2775bis cod. civ.: a mente di queste norme l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, godendo del privilegio di cui all’art. 2775bis cod. civ., a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.
Nel  caso  di  specie  risultava  documentalmente  che  alla  data  del fallimento (7 agosto 2015) la trascrizione del preliminare (avvenuta in data 10 agosto 2012) spiegava pienamente i propri effetti, dato che, ai sensi dell’art. 2645 -bis , comma 3, cod. civ., non era ancora decorso il termine di decadenza di tre anni.
I motivi, da esaminare congiuntamente, risultano ambedue inammissibili.
7.1 L’art. 72, comma 7, l. fall. prevede che ‘ in caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all’articolo 2775bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento ‘.
Il tribunale ha correttamente tratto dal contenuto di questa norma che il riconoscimento del privilegio richiesto dall’odierna ricorrente presupponeva la persistenza del contratto preliminare e degli effetti della sua trascrizione alla data del fallimento.
7.2 Il tribunale ha accertato che alla data del fallimento il contratto preliminare si era già sciolto di diritto in conseguenza del maturare del termine essenziale previsto all’interno del contratto.
Un  simile  accertamento,  compiuto  tenendo  conto  della  natura  e dell’oggetto del contratto e delle inequivoche espressioni contenute al  suo  interno,  costituisce  un  apprezzamento  di  fatto  riservato  al giudice  di  merito,  la  cui  valutazione  è  insindacabile  in  sede  di legittimità, se sorretta, come nel caso di specie, da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 10353/2020).
Non  inficia  una  simile  valutazione  il  giudicato  endofallimentare formatosi sull’ammissione al passivo disposta dal G.D., che investe l’esistenza del credito e l’ammissibilità della domanda di insinuazione ultratardiva, in ragione del fatto che il ritardo era dipeso da causa non imputabile all’istante, ma non la natura del termine fissato per la prestazione del promittente venditore.
7.3 Poco importa, d’altra parte, che alla data di fallimento non fosse ancora decorso un triennio dall ‘epoca di trascrizione del preliminare, dato che entro un anno dal termine fissato all’interno del contratto
preliminare
.
L’art. 2645 -bis , comma 3, cod. civ. (‘
prevede, infatti, che gli effetti della trascrizione cessino tanto qualora
Il quarto motivo di ricorso si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc.
La valutazione dell’opportunità di  disporre la compensazione delle spese  processuali  tra  le  parti,  sia  nell’ipotesi  di  soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 24502/2017, Cass. 8241/2017). Ne consegue che la pronuncia in ordine alla mancata compensazione delle spese non può essere censurata in questa sede di legittimità.
10. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La  Corte  dichiara  inammissibile  il  ricorso  e  condanna  la ricorrente  al  rimborso  delle  spese  del  giudizio  di  cassazione,  che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater ,  del  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  si  dà  atto  della  sussistenza  dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 29 gennaio 2025.