Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3240 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3240 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 7110/2024, proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, presso la quale ha eletto domicilio in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5834/2023, depositata il 18 settembre 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma respinse la domanda con la quale NOME COGNOME aveva chiesto che fosse data esecuzione, ai sensi dell’art. 2932 c.c., al contratto preliminare di acquisto di un appartamento intercorso con NOME COGNOME, in conseguenza del reiterato rifiuto opposto da quest’ultimo al suo invito a stipulare il definitivo.
A fondamento della decisione, il giudice adìto rilevò l’esistenza di un giudicato sulla medesima domanda; il AVV_NOTAIO, infatti, aveva già chiesto allo stesso Tribunale di dare esecuzione al preliminare, e la domanda era stata disattesa con sentenza divenuta definitiva.
Il successivo appello del COGNOME fu respinto con la sentenza indicata in epigrafe.
Per quanto di rilievo in questa sede, l a Corte d’appello di Roma osservò che la prima domanda ex art. 2932 c.c. era stata respinta perché il ricorrente, promissario acquirente, non aveva allegato la documentazione ipocatastale relativa all’immobile. Il Tribunale, dunque, non aveva svolto alcuna indagine sul merito della vicenda, donde l’inidoneità della decisione a costituire giudicato sulla domanda di esecuzione del preliminare.
Quest’ultima , nondimeno, non poteva essere accolta, in quanto corredata da «omesse od assolutamente incerte menzioni urbanistiche e catastali»; la citazione, infatti, recava allegata una relazione notarile contenente la descrizione di un appartamento composto da piano scantinato, seminterrato, rialzato e sottotetto, con terreno adiacente di circa 1600 mq, mentre il contratto preliminare indicava solo un cespite al piano seminterrato, né forniva alcuna indicazione circa l’ esistenza, il titolo o la data di un frazionamento anteriore.
La sentenza d’appello è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L ‘intimato non ha svolto difese.
Il 13 giugno 2024 il Consigliere delegato della Sezione II Civile ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.; il ricorrente ha depositato istanza di decisione con contestuale memoria ed è stata così fissata adunanza camerale per la discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va osservato, in via preliminare, che il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma primo, num. 4), e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass. sez. U, 10/4/2024, n. 9611).
Passando all’esame dei motivi, c on il primo di essi, denunziando l’omesso esame di fatt i controversi e decisivi per il giudizio, il ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe trascurato l’esame di diverse circostanze -aventi natura di fatti secondari e, perciò, «inferenziali» -in termini tali da rendere la decisione viziata in punto alla sua motivazione.
Lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata si sarebbe arrestata all’esame di una sola pagina della relazione notarile prodotta con l’atto introduttivo ; una più ampia lettura della medesima relazione, con la copiosa documentazione ad essa allegata, avrebbe dato contezza del fatto che il bene oggetto di preliminare era costituito dalla sola unità immobiliare contraddistinta come ‘subalterno 503’, già facente parte di un più ampio villino, poi successivamente frazionato.
Osserva, inoltre, che altri documenti prodotti -una visura storica e diverse ispezioni ipotecarie -corroboravano tale circostanza e che, infine, la stessa trovava riscontro nel testo del preliminare, nell’ammontare del corrispettivo pattuito, nella planimetria allegata, nella dichiarazione del notaio incaricato per il rogito, nella delibera di concessione del mutuo fondiario da parte dell’istituto di credito a tal fine reperito e, infine, negli stessi atti giudiziari della controparte.
1.1. Nei termini formulati, la censura è inammissibile.
Va anzitutto premesso che l’esame della doglianza, formulata con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5), c.p.c. , non è preclusa, in questa sede, dall’esistenza di una ‘doppia conforme’ ; ciò in quanto, come risulta pacificamente dalla lettura degli atti, la sentenza impugnata si è fondata su circostanze diverse da quelle di cui alla pronunzia di primo grado.
1.2. Posta tale premessa, è noto che il vizio qui denunciato consiste nell ‘ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo, in quanto, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
Su tale base, questa Corte ha anzitutto precisato (v. ad es. Cass. 20/6/2024, n. 17005; Cass. n. 29/10/2018, n. 27415) che detto vizio non sussiste per il sol fatto che il giudice del merito abbia omesso l’ esame di elementi istruttori, se il fatto storico rilevante in causa è stato comunque preso in considerazione; e ciò vale anche laddove la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
In linea con tale impostazione, è stato poi chiarito (v. Cass. 13/6/2024, n. 16583; Cass. 29/9/2020, n. 29820; Cass. 26/6/2018, n. 16812; Cass., 28/9/2016, n. 19150) che il mancato esame di un documento può rilevare ai fini indicati quando il documento in
questione offre la prova di circostanze con portata tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.
In tal senso, è stata così affermata la necessità che la denuncia in sede di legittimità indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.
1.3. Ai requisiti così compendiati non si conforma la censura proposta.
In primo luogo, infatti, il ricorrente non lamenta, quantomeno in termini chiari, l’omesso esame di un fatto storico da parte dei giudici d’appello .
Nella sentenza impugnata , peraltro, l’esatta consistenza dell’immobile oggetto di preliminare è circostanza che risulta espressamente indagata mediante «l’esame degli atti di causa» (pag. 4), dal quale la Corte territoriale ha tratto l’indicazione dell’insussistenza di elementi atti a consentire l’esatta identificazione del bene promesso in vendita.
La doglianza, piuttosto, enumera una serie di documenti dei quali il ricorrente rappresenta la necessità di una specifica considerazione nell’ambito della complessiva valutazione delle prove ; ma tanto si sostanzia nella richiesta a questa Corte di rinnovare un apprezzamento di natura fattuale, come tale riservato al giudice di merito.
Ancora, e più in particolare, il ricorrente non indica con sufficiente chiarezza quale dei documenti indicati, e perché, sarebbe idoneo ad incidere sullo specifico e decisivo passaggio della sentenza impugnata, nel quale la Corte d’appello ha rappresentato l’impossibilità di «comprende l’epoca e, soprattutto, il titolo con il quale l’originario
villino sviluppantesi su più livelli sarebbe stato frazionato in varie unità immobiliari tra cui il cespite oggetto della promessa di vendita (quest’ultimo in catasto originariamente classificato ‘C/6’, poi ‘A/10’ ed infine ‘A/7’ senza però alcuna menzione dei titoli con cui sono stati operati i vari cambi di destinazione d’uso)» (pag. 4).
In relazione a tale profilo, il motivo manca del tutto di precisare le ragioni per le quali i documenti asseritamente non esaminati avrebbero senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.
Nel suo complesso, dunque, la censura mira a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito; e tanto ne designa l’inammissibilità.
Il secondo motivo è rubricato «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 2932 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., nonché dell’art. 19, c. 14, d.l. 78/2010, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».
Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda perché non si comprendevano «l’epoca e, soprattutto, il titolo con il quale l’originario villino sviluppantesi su più livelli sarebbe stato frazionato in varie unità immobiliari tra cui il cespite oggetto della promessa di vendita».
Tale statuizione, a suo avviso, sarebbe «mancante delle norme giuridiche costituenti la premessa maggiore del sillogismo» e, in ogni caso, errata perché parrebbe postulare, come necessaria per l’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., l’indicazione d elle vicende traslative del bene anteriori alla conclusione del preliminare.
2.1. Anche tale motivo è inammissibile per le ragioni già indicate nella proposta di definizione accelerata, che le successive deduzioni del ricorrente non scalfiscono.
Va infatti ribadito che i giudici d’appello ha nno correttamente applicato il principio, costantemente affermato da questa Corte,
secondo cui le indicazioni catastali previste dall ‘ art. 29, comma 1bis , della l. n. 52 del 1985 devono sussistere, quali condizioni dell ‘ azione, nel giudizio di trasferimento della proprietà di un immobile con sentenza emessa ai sensi dell ‘ art. 2932 c.c. (così, da ultimo, Cass. 15/10/2025, n. 27531).
2.2. Nell’istanza per la fissazione dell’udienza, il ricorrente ha precisato che la censura era in realtà volta a sottolineare che «nella documentazione allegata al fascicolo erano presenti tutti i documenti e le indicazioni erroneamente ritenuti assenti dalla Corte», sicché «affermare che non si comprende l’epoca e i titoli di frazionamento significa rendere una motivazione meramente apparente ed esercitare il potere di valutazione delle prove in maniera non conforme all’art. 116 c.p.c.».
A questo riguardo, tuttavia, va rilevato che la censura in esame non denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, che è dunque vizio dedotto ex novo dal ricorrente, con irrimediabile tardività.
Per il resto, basti qui richiamare quanto più sopra già esposto in ordine alla genericità del motivo per la parte in cui assume che vi sarebbe documentazione idonea a sovvertire le affermate ragioni di infondatezza della domanda.
Anche sotto tale profilo, pertanto, il motivo si risolve in una mera richiesta di rinnovazione di indagini fattuali, estranea al perimetro del giudizio di legittimità.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il giudizio va definito in conformità alla proposta di definizione.
Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.
Il ricorrente va condannato, in forza di quanto disposto dall’art. 96, quarto comma, c.p.c., richiamato dall’art. 380 -bis c.p.c., al
pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell’importo indicato in dispositivo.
In proposito, infatti, questa Corte ha più volte affermato (a partire da Cass. sez. U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati di cui all’art. 380 -bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma in questione assume funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.
Infine, in forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dell’importo di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Corte di cassazione, il 10 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME