Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27283 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 27283  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15392/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
 contro
COGNOME  NOME,  rappresentata  e  difesa  dall’avvocato  COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
 avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D’APPELLO  di  CATANIA  n. 523/2020, depositata il 2 marzo 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
1. NOME COGNOME ha citato in giudizio NOME COGNOME, chiedendo al Tribunale di Modica di pronunciare la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile, stipulato il 13 febbraio 2006, per inadempimento del convenuto, promittente venditore dell’immobile, di proprietà della moglie, e conseguentemente di condannare quest’ultimo alla restituzione della somma di euro 75.000 già versata dall’attrice oltre al risarcimento del danno. L’attrice deduceva che era stato convenuto il prezzo di euro 75.000 e di avere pagato euro 65.000 lo stesso giorno di conclusione del preliminare e i restanti euro 10.000 mediante due assegni tratti dall’ex compagno; di avere invitato il convenuto alla stipulazione del contratto definitivo, ma che questi, pur essendosi presentato davanti al AVV_NOTAIO, si era rifiutato di stipulare il contratto. Il convenuto si è costituito, ha chiesto di rigettare la domanda dell’attrice e, in via riconvenzionale, ha proposto domanda di condanna della medesima al rimborso di euro 24.400, pari al valore locativo dell’immobile dalla stessa illecitamente detenuto; in via subordinata il convenuto ha chiesto di accertare che gli assegni non erano imputabili al prezzo di acquisto dell’immobile, con conseguente accertamento dell’inadempimento dell’attrice e pronuncia di risoluzione di quanto pattuito il 13 febbraio 2006.
Il Tribunale di Modica, con la sentenza n. 6/2017, ha rigettato la domanda dell’attrice, ritenendo che l’atto del 13 febbraio 2006 non sia atto autonomo, come si evince dall’espresso richiamo alla scrittura privata di vendita in essa contenuta, e quindi non si tratti di contratto preliminare di compravendita, così che l’attrice ha domandato la risoluzione del preliminare di vendita, senza produrre la relativa scrittura privata e producendo soltanto l’integrazione del 13 febbraio 2006; ha dichiarato assorbita la domanda subordinata
di COGNOME, non essendo il convenuto proprietario dell’immobile, né risultando agli atti che ne avesse ad altro titolo il godimento.
La sentenza è stata impugnata in via principale da COGNOME e in via incidentale da COGNOME. Con la sentenza n. 523/2020 la Corte d’appello di Catania ha accolto l’appello principale di COGNOME e ha condannato COGNOME al pagamento in suo favore di euro 75.000; ha rigettato l’appello incidentale di COGNOME; ha compensato per un terzo  le  spese  dei  due  gradi  di  merito  e  condannato  COGNOME  a pagare i rimanenti due terzi in favore di COGNOME.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in sei motivi.
I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi.
Il primo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1478 e 1453 c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che ‘il preliminare in atti del 13 febbraio 2006 contiene tutti i requisiti di un contratto siccome previsti dall’art. 1325 c.c. e cioè l’accordo, la causa, l’oggetto e la forma’; la Corte d’appello ha ritenuto che la scrittura del 13 febbraio 2006 fosse un contratto preliminare di vendita di cosa altrui, senza considerare che in tale scrittura mancano almeno due dei requisiti previsti dall’art. 1325 c.c., anzitutto l’accordo in relazione all’impegno di cessione dell’immobile e ancora l’oggetto, che non era determinato né determinabile; secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione manca l’oggetto ove non vi sia l’indicazione del Comune, della via e del numero civico, nonché della particella o della partita catastale, mentre nel caso in esame sono indicati unicamente la via e il numero civico, senza considerare che a ciò corrisponde un edificio di tre piani composto di diversi appartamenti.
b) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1325, 1478 e 1453 c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: la Corte d’appello non ha considerato che in data 13 febbraio 2006 non è stata stipulata una promessa di vendita, ma la resistente ha effettuato un pagamento in relazione a una promessa di vendita già perfezionata tra le stesse parti; tale scrittura privata non ha valore di contratto preliminare, essendo al più un atto integrativo o complementare del precedente accordo stipulato tra le parti.
I motivi sono fondati. Ad avviso del giudice d’appello ‘il preliminare in atti del 13 febbraio 2006 contiene tutti i requisiti di un contratto siccome previsti dall’art. 1325 c.c. e cioè l’accordo, la causa, l’oggetto e la forma’. Non si tratta pertanto, ad avviso del giudice d’appello, di una mera integrazione della precedente scrittura privata, anche perché tale scrittura non era stata né identificata né prodotta; d’altro canto, ha considerato il giudice d’appello, le parti hanno dato pacifica e spontanea esecuzione al contratto tramite il pagamento e il ricevimento del prezzo. Il ragionamento della Corte d’appello non può essere seguito. La citata scrittura privata, trascritta alle pagg. 2 e 3 del ricorso, prevede infatti che ‘con la presente scrittura privata si conviene e dichiara quanto segue in relazione alla scrittura privata di vendita intercorsa relativa all’appartamento in INDIRIZZO, promesso in vendita da COGNOME a COGNOME: la COGNOME versa al COGNOME, che gliene rilascia quietanza, la somma di euro 65.000 da valere in conto prezzo; la stessa signora COGNOME pagherà a saldo l’ulteriore somma di euro 10.000 in data 31/12/2006 … l’atto pubblico di vendita sarà effettuato in qualsiasi momento a richiesta e spese della signora COGNOME, dopo che il COGNOME avrà incassato la detta somma di euro 10.000′. È evidente che a tale atto non può essere riconosciuta la qualifica di atto preliminare di compravendita, in quanto in tale atto ci si limita a fare riferimento a un atto
precedente, con il quale è stato promesso in vendita un appartamento del quale sono unicamente indicati il Comune e la via nella  quale  si  trova,  e  in  relazione  alla  promessa  di  vendita  si rilascia  quietanza  dell’avvenuto  pagamento  di  euro  65.000.  Non vale  a  qualificare  l’atto  quale  contratto  preliminare  il  riferimento all’atto definitivo di vendita, che non può ritenersi determinante a fronte della mancata  identificazione dello stesso oggetto del preliminare.
È vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ai fini della validità del contratto preliminare non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l’accordo delle parti su quelli essenziali; in particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto ” ex lege ” l’atto scritto come per il definitivo, è sufficiente che dal documento risulti che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato; si è così ritenuto sufficiente per identificare l’immobile l’indicazione dell’ubicazione, dell’estensione, dei confini e della provenienza’ (cfr. al riguardo Cass., n. 2473/2013). Nel caso in esame, però, nella scrittura privata del 13 febbraio 2006 non è neppure presente la completa ubicazione dell’immobile in oggetto, in quanto si fa unicamente riferimento all’appartamento di INDIRIZZO in Pozzallo, senza neppure indicare quale tra gli appartamenti di cui è costituito l’immobile sia quello oggetto di causa. Non può valere al riguardo l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’identificazione dell’oggetto del contratto preliminare può risultare attraverso il rimando ad elementi esterni. Si deve infatti trattare di elementi idonei a consentirne l’identificazione in modo inequivoco, ma che questa funzione possa essere svolta dalla precedente scrittura privata intercorsa tra le parti non è possibile determinare in questo processo, non essendo la suddetta scrittura privata stata prodotta dalle parti.
L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento dei restanti motivi, che rispettivamente contestano:
 il  terzo  violazione  e  falsa  applicazione  degli  artt.  2697  e  1453 c.c.  in  quanto  la  Corte  d’appello  avrebbe  invertito  l’iter  logico giuridico  del  procedimento  di  qualificazione  contrattuale,  essendo COGNOME  e  non  il  ricorrente  ad  avere  l’onere  di  produrre  il  titolo contrattuale a sostegno della sua domanda di risoluzione;
 il  quarto  omesso  esame  fatto  decisivo  in  relazione  agli  artt. 1325,  1478,  1362,  2730  e  2735  c.c.  in  quanto  la  sentenza impugnata omette di considerare e valutare la qualità di procuratore generale emergente dagli atti prodotti dal ricorrente;
 il  quinto  nullità  in  relazione  agli  artt.  112,  115  e  116  c.p.c.  in quanto,  a  fronte  della  contestazione  del  ricorrente,  era  COGNOME onerata  della  prova  che  i  due  assegni  fossero  da  imputare  al pagamento di euro 10.000.
il sesto violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in  quanto  nella  valutazione  della  soccombenza  reciproca  la  Corte d’appello  avrebbe  dovuto  considerare  il  valore  delle  contrapposte domande.
La sentenza impugnata, basata sulla qualificazione della scrittura privata del 13 febbraio 2006 quale contratto preliminare di compravendita, va pertanto cassata. Non essendo necessari ulteriori  accertamenti  di  fatto,  la  causa  va  decisa  nel  merito  e  la domanda di risoluzione del contratto proposta da NOME COGNOME va rigettata, il che comporta  pure il rigetto della  domanda dipendente di restituzione della somma versata.
Le  spese  del  processo  vanno  compensate  tra  le  parti  per  giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa  la  sentenza  impugnata  e,  decidendo  nel  merito,  rigetta  le
domande proposte  da  NOME  COGNOME;  compensa  tra  le  parti  le spese del processo.
Così  deciso  in  Roma,  nella  adunanza  camerale  della  sezione seconda civile, in data 13 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME