Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1126 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1126 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
Oggetto: contratto preliminare -interpretazione -ricorso generico – inammissibilità.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 18695/23 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME ;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 12 giugno 2023 n. 1679; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2022 la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, ‘la AE ‘) convenne dinanzi al Tribunale di Monza la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, ‘la RAGIONE_SOCIALE‘) , esponendo che:
-) la RAGIONE_SOCIALE era proprietaria d’un immobile sito a Monza, INDIRIZZO;
-) la RAGIONE_SOCIALE aveva proposto alla RAGIONE_SOCIALE di stipulare un preliminare di locazione del suddetto immobile;
-) la RAGIONE_SOCIALE aveva accettato la proposta, ma poi non tenne fede all’obbligo di stipulare il contratto definitivo.
Chiese pertanto la pronuncia d’una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., oltre la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
La RAGIONE_SOCIALE si costituì negando che tra le parti fosse mai stato stipulato un contratto preliminare, ed eccependo che il carteggio tra esse intercorso fu una mera trattativa.
Con sentenza 29.9.2022 n. 1940 il Tribunale di Monza accolse la domanda ex art. 2932 c.c. e rigettò quella di danno. La sentenza fu appellata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza 12.6.2023 n. 1679 la Corte d’appello di Milano rigettò il gravame.
Ad avviso della Corte d’appello correttamente il Tribunale ritenne avvenuta tra le parti la stipula d’un valido contratto preliminare.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su due motivi.
La AE ha resistito con controricorso.
Ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la sentenza è censurata nella parte in cui ha ritenuto validamente stipulato fra le parti un contratto preliminare. La ricorrente sostiene che tale decisione sarebbe errata per le seguenti
ragioni:
-) la proposta di contratto non prevedeva i termini e le modalità di pagamento del canone, elemento essenziale del contratto di locazione; irrilevante, a tal fine, fu la fissazione dell’importo complessivo del canone annuo;
-) la proposta di contratto subordinava l’efficacia di quest’ultimo alla previa approvazione, da parte della proprietaria FLI, delle opere che la conduttrice AE avrebbe dovuto realizzare, approvazione mai intervenuta;
-) il contratto preliminare non poteva ritenersi concluso perché la promissaria conduttrice AE aveva nella propria proposta subordinato la stipula del contratto alla propria verifica della corrispondenza dell’immobile alle proprie esigenze.
1.2. Il motivo è inammissibile per due ragioni.
In primo luogo con esso si lamenta un errore nell’interpretazione d’un negozio giuridico, ma né l’intestazione del motivo, né la sua illustrazione, indicano quali, tra le regole legali di ermeneutica (artt. 1362-1371 c.c.), sarebbero state violate dal giudice di merito. Anche l ‘ invocazione dei princìpi stabiliti da questa Corte con la sentenza n. 4628 del 2015 è compiuta in modo assertorio e generico.
1.3. In secondo luogo ricostruire la volontà delle parti ed interpretare un testo negoziale sono accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito e censurabili in sede di legittimità sollo per violazione delle regole legali di ermeneutica.
Ma la violazione delle regole legali di ermeneutica non può dirsi sussistente sol perché il testo negoziale consentiva in teoria altre e diverse interpretazioni, rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata.
L’interpretazione del negozio prescelta dal giudice di merito può condurre alla cassazione della sentenza impugnata quando sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, ma non quando costituisca una non implausibile interpretazione, preferita tra altre non implausibili interpretazioni ( ex multis , in tal senso, Sez. 3 – , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 -01; Sez. 1 – , Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 -01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 -01).
Nel caso di specie, la società ricorrente nella sostanza non lamenta la violazione di uno o più tra i canoni legali di ermeneutica, ma contrappone la propria interpretazione del contratto a quella adottata dalla Corte d’appello, che di per sé era comunque non implausibile: di qui l’inammissibilità del motivo di ricorso, posto che l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla proposta predisposta dalla AE ed all ‘ accettazione inviata dalla FLI non è implausibile, né può ritenersi che l’interpretazione proposta dalla ricorrente fosse l’unica possibile .
2. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU.
L’illustrazione del motivo si può così riassumere:
-) il contratto preliminare deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo;
-) di conseguenza la sentenza costitutiva pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c. non può apportare varianti al contratto preliminare;
-) la Corte territoriale, invece, con la propria decisione avrebbe ‘ riconosciuto ad NOME diritti e poteri ingiustificati ed aberranti sull’immobile de quo ‘;
-) pertanto, poiché la sentenza aveva violato le norme che disciplinano il contratto preliminare, essa testimoniava ‘ la mancanza di terzietà ed imparzialità del giudice ‘, e violava di conseguenza l’art. 111 cost. e l’art. 6 CEDU.
2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, per varie ragioni.
In primo luogo esso, al pari del primo, muove dal presupposto che la Corte d’appello avrebbe malamente interpretato degli atti prenegoziali, ma non indica quali norme sull’interpretazione dei contratti sarebbero state violate. Le censure mosse dal ricorrente alla sentenza d’appello in null’altro consistono se non in una mera declamazione di princìpi giuridici astratti, senza alcuna connessione col caso concreto.
Un ricorso per cassazione così concepito viola i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte, a partire da Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 – 01, sino a Sez. un., Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, secondo i quali il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito:
(a) quale sia stata la decisione di merito;
(b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito;
(c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa.
Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d’ufficio, né può pretendersi che essa intuisca o addirittura supponga quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 21861 del 30.8.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4.5.2018; Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036).
2.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile perché la decisione pronunciata da un giudice che non sia terzo ed imparziale – lemmi impiegati avventatamente dalla difesa della società ricorrente – sarebbe una sentenza pronunciata con dolo, impugnabile col rimedio della revocazione ex art. 395, n. 6, c.p.c. (alla condizione ivi indicata), non col ricorso per cassazione.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. se dovuta, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater
, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 7 novembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)