Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14568 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14568 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ordinanza
sul ricorso n. 5541/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ;
-ricorrente-
contro
NOME NOME, difeso da ll’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, domiciliato a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4893/2018 del 12/7/2018.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, la madre NOME COGNOME e la sorella NOME COGNOME, nella veste di promissari acquirenti, sottoscrivono un preliminare (e versano il prezzo concordato di € 125.000), avente ad oggetto tre unità immobiliari entro il fabbricato che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, promittente venditrice, costruisce sull’area precedentemente venduta dai primi alla seconda. Realizzato l’edificio, i promissari acquirenti allegano l’inadempimento della promittente venditrice nella individuazione delle unità immobiliari e la convengono
dinanzi al Tribunale di Roma per l’accertamento della nullità del preliminare per indeterminabilità dell’oggetto e la restituzione del prezzo. Il Tribunale accoglie le domande. La Corte di appello rigetta l’appello della convenuta e conferma la sentenza di primo grado.
Ricorre in cassazione la promittente venditrice convenuta con quattro motivi. Resistono i promissari acquirenti attori con controricorso.
Ragioni della decisione
1. – Il primo motivo (p. 10) denuncia il carattere apparente, illogico ed incomprensibile della motivazione che ha accertato l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del primo motivo di appello della promittente venditrice. Nella parte censurata, la sentenza impugnata (capo 4.1.) rileva che nel motivo di appello la promittente venditrice ha sostanzialmente omesso di confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi a proporre di nuovo gli stessi argomenti nella forma già sottoposta all’attenzione del primo giudice. La Corte di appello premette che il Tribunale ha accertato il carattere indeterminabile dell’oggetto del contratto preliminare, escludendo che possa trattarsi di vendita ex art. 1378 c.c. di cosa determinata solo ne l genere. L’appellante, dunque, avrebbe dovuto censurare in maniera specifica le statuizioni della sentenza di primo grado, senza limitarsi ad una generica doglianza di ingiustizia. La ricorrente obietta che, nel primo motivo di appello, è stato integralmente trascritto e criticato specificamente il capo del provvedimento impugnato relativo alla indeterminabilità dell’oggetto del preliminare. Tali termini di critica vengono riportati anche nel ricorso: «Quando l’oggetto non è determinato in tutti i suoi caratteri distintivi, può essere determinabile, e lo è in tutte le ipotesi in cui siano stati indicati o comunque appaiano identificabili i criteri in base a cui fissare le modalità e la quantità delle prestazioni. Criteri, questi, che sono rinvenibili nel contratto preliminare di cui è causa in cui, oltre ad essere allegata la relativa planimetria, sono specificati tutti gli elementi identificativi dell’immobile »: (a) precisa localizzazione, (b) preciso titolo edilizio, (c)
tipologia (appartamento trilocale e box al piano interrato), (d) indicazione del prezzo. Ne consegue che «nel caso di specie l’oggetto del contratto, come contenuto dell’obbligazione, è determinabile anche se non ancora determinato in quanto in corso di costruzione». La ricorrente conclude che il motivo di appello è specifico, mentre è «proprio il giudice d’appello ad avere integralmente omesso di esplicitare l’iter logico seguito per giungere a pronunciare l’inammissibilità del primo motivo di gravame, sostenendo che l’appellante non avrebbe censurato in maniera specifica le statuizioni della sentenza impugnata».
Il secondo (p. 12) ed il terzo motivo (p. 14) nel loro complesso censurano che la Corte di appello ha ritenuto che la planimetria delle unità immobiliari non sia stata allegata al contratto preliminare. Si deduce violazione degli artt. 1362 c.c., 115 e 215 c.p.c. (secondo motivo), degli artt. 1346 e 1351 c.c., nonché omesso esame di un documento decisivo che ha comportato il travisamento dei fatti (terzo motivo). La promittente venditrice sostiene: (a) il doc. 13 è costituito dalla copia del contratto preliminare sottoscritto tra le parti in data 25/01/2013 completo di planimetria; (b) i promissari acquirenti non hanno mai contestato né disconosciuto tale documento nel corso del giudizio di primo grado, nemmeno all’udienza del 04/07/2017, per cui la scrittura privata completa di planimetria è da ritenersi riconosciuta tacitamente in giudizio ai sensi dell’art. 215 c.p.c.; (c) l’art. 1 del preliminare rinvia espressamente alla planimetria allegata, per cui è erronea l’affermazione che le planimetrie «non risultano richiamate nel contratto come parte integrante dell’accordo». In conclusione: «Il giudice a quo ha errato dapprima nel ritenere mancante la planimetria (in violazione degli artt. 115 e 215 c.p.c.) e successivamente nel non ritenerla comunque parte integrante dell’accordo (in violazione dell’art. 1362 c.c.».
Il quarto motivo (p. 18) denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. 55/2014 per non avere la Corte di appello considerato nella statuizione
sulle spese la tardiva costituzione dell’appellato e la partecipazione di questi alla sola udienza di discussione.
-I quattro motivi possono essere esaminati contestualmente. Essi non sono fondati.
Il primo motivo è rigettato, poiché la pronuncia d’inammissibilità del primo motivo di appello è sostanzialmente superata dal fatto che l’appellante e attuale ricorrente ha ripreso la censura posta a base del primo motivo anche nei motivi di appello successivi, sui quali ha ottenuto una pronuncia di merito.
Il secondo e il terzo motivo sono infondati.
Nella parte censurata (p. 5), la sentenza impugnata argomenta: «Il giudice ha correttamente verificato l’assenza della planimetria catastale (come documento denominato ‘Allegato A’), annesso al contratto di compravendita preliminare. Infatti, emerge dalla lettura del fascicolo di primo grado depositato in questa sede, che la planimetria indicata nel contratto preliminare (allegato sub n. 13 della comparsa di costituzione di RAGIONE_SOCIALE lnvest – promittente venditrice n.d.r. – nel primo grado) non è mai stata allegata al contratto preliminare , bensì allegata al distinto ed a utonomo contratto definitivo di compravendita, stipulato tra le parti il 25/1/2013 e regolante un diverso rapporto».
La sentenza resiste alle censure della ricorrente, attraverso un apprezzamento concludente del fatto che la planimetria cui si riferisce la ricorrente risulta allegata ad un diverso contratto (definitivo) riguardante una diversa vicenda negoziale tra le parti. Quanto alla tesi – proposta nel primo motivo di appello e poi ripresa che la determinabilità dell’oggetto del preliminare è data nel caso di specie anche da indicazioni ulteriori rispetto alla planimetria, essa si scontra contro un orientamento di q uesta Corte, al quale s’intende dare continuità. E cioè: la possibilità di determinare l’oggetto del contratto preliminare di compravendita immobiliare attraverso altri elementi trova un limite qualora l’oggetto sia individuato attraverso il rinvio ad un
documento (come la planimetria, nel caso di specie), così chiamato a formare parte integrante dell’accordo negoziale. In tal caso, infatti, la volontà delle parti limita la possibilità di avvalersi di elementi diversi dal documento richiamato specificamente nel contratto (cfr. Cass. 1626/2020).
Il secondo ed il terzo motivo sono rigettati.
Il quarto motivo è da rigettare, poiché la sentenza impugnata ha applicato il principio della soccombenza in modo congruo, senza esporsi a censure in questa sede.
3. – Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 5.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 10/4/2024.