Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21333 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21333 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore dott.ssa NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOME.
Ricorrente
contro
Boffa NOME e NOME, rappresentati e difesi da ll’ Avvocato NOME COGNOME.
Controricorrenti
avverso la sentenza n. 4960/2020 della Corte di appello di Roma, depositata il 15.10.2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.7.2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa e ragioni della decisione
1.Con sentenza n. 4960 del 15.10.2020 la Corte di appello di Roma confermò, con diversa motivazione, la decisione di primo grado che aveva accolto la
domanda proposta da NOME COGNOME di condanna della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della somma di euro 35.000,00 versata dall’esponente a titolo di deposito cauzionale al momento della sottoscrizione di una proposta di acquisto di un immobile e azienda affittacamere siti in Roma, INDIRIZZO e rigettato le domande riconvenzionali proposte dalla società convenuta dirette alla risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente ed al risarcimento dei danni.
Premesso che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, doveva considerarsi ammessa in via generale la figura del preliminare del preliminare, la Corte motivò il rigetto dell’appello proposto dalla sRAGIONE_SOCIALE rilevando che, se in un primo momento, con la sottoscrizione della proposta di acquisto del 30.11.2005, le parti d ichiaravano che ‘ la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (CONTRATTO PRELIMINARE) non appena il proponente avrà conoscenza dell’accettazione della proposta da parte del venditore ‘ , tuttavia successivamente, con la scrittura del 20.3.2006 di proroga del termine, i precedenti accordi erano stati sostituiti e modificati, disponendo la clausola al punto 2) che la RAGIONE_SOCIALE dichiara di accettare la proroga della proposta del 30.11.2005 (…) a condizione che venga stipulato un contratto preliminare di compravendita in cui vengano disciplinati in maniera più dettagliata i seguenti aspetti dell’accordo ‘ quali la descrizione del bene, l’indic azione del prezzo, le modalità di pagamento e di consegna preliminare di compravendita, ecc.; in questo secondo accordo le parti avevano anche previsto che la somma di euro 35.000,00 precedentemente ricevuta da RAGIONE_SOCIALE doveva essere restituita al Primavera nel caso in cui il mutuo non fosse erogato; ora, poiché la definitiva statuizione sui punti dell’accordo di cui alla clausola 2) di cui alla seconda scrittura non era intervenuta, doveva ritenersi che il vincolo contrattuale non fosse mai sorto e che esso, in forza della seconda scrittura privata, fosse ancora in fieri ; ritenne pertanto fondata, non essendosi l’affare concluso, la domanda di restituzione del deposito cauzionale avanzata da NOME COGNOME; aggiunse che comunque non era stata dimostrata la mala fede dell’attore in relazione alla mancata concessione del finanziamento. Dichiarò inoltre inammissibile perché nuova la domanda
avanzata in via subordinata dalla società appellante di risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale.
Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso il fallimento della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, affidato a sei motivi.
COGNOME NOME e NOME, quali eredi di NOME, hanno notificato controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112, 113, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. stesso codice, degli artt. 1175, 1218, 1223, 1225, 1230, 1231, 1326, 1353, 1358, 13359, 1362 e segg., 1453, 2033 , 2702 e 2932 cc. e dell’art. 111 Cost., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il mezzo censura la sentenza per avere ritenuto che il contratto preliminare sottoscritto dalle parti il 30.11.2005 fosse stato superato dalla successiva scrittura del 20.3.2006, riconoscendo erroneamente a quest’ultima carattere novativo in assenza delle condizioni previste dalla legge. La seconda scrittura privata non aveva infatti introdotto alcun mutamento dell’oggetto o del titolo del contratto precedente, né espresso la volontà di cambiarlo, ma aveva lo scopo di integrarlo in alcuni aspetti soltanto marginali ed il riferimento in essa contenuto alla sottoscrizione di un nuovo preliminare aveva una finalità solo ricognitiva dei diritti e degli obblighi già in precedenza determinati, al fine della descrizione dei beni e delle previsioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo, anche attraverso una parziale permuta. NOME NOME aveva d’altra parte dichiarato di avere trovato la banca disposta a concedere il mutuo e richiesto soltanto una proroga di quindici giorni. La motivazione della sentenza impugnata è andata extrapetita, avendo l’attore giustificato la domanda di restituzione del deposito della somma di euro 35.000,00 in forza del mancato avverarsi della condizione della erogazione del mutuo. Le ragioni espresse dalla Corte di appello a sostegno della conclusione accolta, secondo cui il primo contratto sarebbe stato superato dalla seconda scrittura, è assolutamente generica e astratta, meramente apparente e non plausibile, originata da un travisamento delle chiarissime risultanze istruttorie.
La sentenza è inoltre viziata da un omesso esame di fatto decisivo, costituito dalla concessione, in data 15.2.2006, da parte della banca alla controparte di un mutuo di euro 700.000,00 per l’acquisto di altro appartamento da destinare ad attività di affittacamere, che, se considerato, avrebbe dimostrato che, già alla data prevista dalla prima scrittura per la stipula dell ‘ atto definitivo, l’altra parte si era resa dolosamente inadempiente. Il giudice di appello ha poi trascurato del tutto che il COGNOME non aveva mai fornito la prova della asserita mancata concessione del mutuo, ignorando le dichiarazioni testimoniali che confermavano che le banche interpellate avevano espresso parere favorevole.
Il secondo motivo di ricorso denuncia le violazioni di legge indicate nel motivo precedente nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per avere contraddittoriamente, da un lato, riconosciuto l’efficacia vi ncolante della figura del preliminare di preliminare e, dall’altro, omesso di pronunciarsi su chi a vesse violato il relativo impegno negoziale. La Corte di appello è così caduta in errore in quanto non ha dato rilievo al fatto che l’altra parte aveva fonda to la sua domanda di restituzione sul fatto che la banca non le aveva erogato il mutuo, ma non ne aveva dato alcuna prova, che evidentemente era a suo carico.
I motivi, che vanno trattati congiuntamente, sono in gran parte inammissibili e per il resto infondati.
La Corte di appello ha fondato la sua decisione sulla considerazione che, pur avendo l’accordo sottoscritto dalle parti il 30.11.2005 efficacia vincolante, richiamando con riguardo ad esso l’ammissibilità della figura del preliminare del preliminare, tuttavia tale efficacia era stata superata, cioè posta nel nulla, con la seconda scrittura privata del 20.3.2006, con cui le parti avevano previsto la stipula di un futuro contratto preliminare diretto a precisare in modo più analitico possibile gli aspetti menzionati nel punto 2) della scrittura. Sulla base di tale interpretazione degli atti, ha quindi ritenuto che, in difetto della stipula del preliminare previsto nella seconda scrittura, non era sorto tra le parti alcun vincolo contrattuale e, per l’effetto, ha riconosciuto il diritto dell’attore Primavera alla restituzione di quanto versato in occasione della prima scrittura.
Il primo motivo contesta tale ratio e tale conclusione, ma non sviluppa censure o argomenti idonei a rivelarne i denunciati errori di diritto.
Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’interpretazione dell’atto contrattuale da parte del giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, censurabile nel giudizio di cassazione soltanto per l’inosservanza dei criteri legali di interpretazione e non attraverso la mera contrapposizione di una soluzione interpretativa diversa rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata, atteso che quest’ultima può anche non essere l’unica astrattamente possibile, o la migliore in astratto, ma deve soltanto essere plausibile ( Cass. n. 16987 del 2018; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 24539 del 2009 ).
L’articolazione del motivo non si conforma a tali criteri di contestazione, non indicando quali siano le regole legali di interpretazione che sono state in concreto disattese, né perché esse risultino violate. Sotto il primo aspetto, appare del tutto insufficiente, perché generico, il richiamo, in rubrica, alla violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., mancando nel corpo del motivo ogni specificazione dei singoli criteri ermeneutici rimasti inosservati; sotto il secondo aspetto, apparendo assente ogni argomentazione che, ponendo a confronto i dati della seconda scrittura del 20.3.2006, il risultato della interpretazione accolta dalla Corte territoriale e le regole ermeneutiche fissate dalla legge, illustri le ragioni ed il modo in cui queste ultime sarebbero state violate.
Non giova sotto tale profilo la censura di contraddittorietà della motivazione sollevata dal secondo motivo, per avere la Corte di merito, da un lato, riconosciuto la figura giuridica del preliminare del preliminare, riformando sul punto la sentenza di primo grano che ne aveva negato l’ammissibilità, e, dall’altro, negato valore vincolate alla prima scrittura p rivata del 30.11.2005. La sentenza motiva tale ultima conclusione, infatti, non già in ragione della qualificazione giuridica di tale atto, ma in forza del rilievo che la sua efficacia era stata superata dagli accordi racchiusi nella seconda scrittura, in forza cioè di considerazioni autonome rispetto la valenza giuridica del c.d. preliminare di preliminare.
Il ricorrente si dilunga nel contestare il risultato della interpretazione fatta propria dal giudice di merito, negando che il secondo accordo avesse portata novativa del primo, ma, per le ragioni sopra esposte, la relativa censura si risolve in una mera contrapposizione di una soluzione interpretativa alternativa, non suscettibile di esame da parte di questa Corte, che, quale giudice di legittimità, non può condurre valutazioni di merito, cioè riconsiderare il risultato della operazione di interpretazione degli atti posta in essere dal giudice di merito Non merita infine accoglimento la censura di extrapetizione, avendo la Corte distrettuale fondato la sua decisione in forza di una valutazione della portata degli accordi intervenuti tra le parti, sui quali le parti avevano fondato le loro domande e le loro difese. L’interpretazione di tali accordi rientrava pertanto nel thema decidendum e la relativa soluzione rimaneva affidata al principio del libero convincimento del giudice, che, ai fini della qualificazione giuridica degli atti è soggetto solo alla legge e non alla prospettazione delle parti.
Il vizio di omesso esame, infine, rimane assorbito, risultando il fatto dedotto del tutto ininfluente rispetto alla ratio decidendi accolta dalla sentenza di appello. 3. Il terzo motivo di ricorso denuncia di nuovo le violazioni di legge indicate nei precedenti motivi e vizio di omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la Corte di appello abbia omesso ogni indagine sulle ragioni della mancata concessione del mutuo e sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla odierna ricorrente di risarcimento dei danni causati dall’altrui inadempimento, trascurando altresì il fatto che la controparte aveva trovato la banca disposta a concederle il mutuo, ma lo aveva richiesto per acquistare un altro appartamento.
Il motivo è inammissibile.
La questione della mancata erogazione del mutuo al Primavera, quale fatto risolutore dell’accordo, è stata dichiarata assorbita dalla Corte di merito in ragione del rilievo che l’affare non era stato concluso, non avendo le parti stipulato il contratto preliminare di cui alla clausola 2) della scrittura del 20.3.2006. Rimane di conseguenza assorbita anche la censura di omessa valutazione del fatto che la controparte avrebbe nel frattempo ottenuto un mutuo bancario per acquistare altro immobile.
4. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112, 113, 183 e 345 c.p.c. e degli artt. 1175, 1223, 1225, 1226, 1337 e 1421 c.c., lamentando che la Corte di appello abbia dichiarato inammissibile la domanda subordinata svolta dalla società convenuta nel proprio atto di appello di accertamento della responsabilità precontrattuale della controparte e di condanna al risarcimento dei danni provocati. Si assume, in contrario, che la domanda era ammissibile, ai sensi della giurisprudenza di legittimità, essendo fondata sui medesimi fatti già allegati in primo grado.
Il motivo è infondato.
La domanda di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale del Primavera risulta proposta dalla società solo nell’ atto di appello. Ne consegue che correttamente la Corte di merito l’ha dichiarata inammissibile, stante il divieto dettato dall’art. 345 c.p.c. di proporre domande nuove in appello. Non può invero dubitarsi che la domanda fosse nuova rispetto a quelle di risoluzione del co ntratto e di risarcimento dei danni causati dall’inadempimento formulate dalla parte convenuta in primo grado, trovando la responsabilità per rottura ingiustificata delle trattative ex art. 1337 c.c. causa in fatti costitutivi diversi, e per molti versi opposti, da quelli dell’inadempimento contrattuale, che invece presuppone l’esistenza del contratto, ed anche conseguenze giuridiche diverse, dal momento che il diritto al risarcimento del danneggiato è limitato all’interesse negativo, cioè alle spese che avrebbe evitato ed ai guadagni che avrebbe conseguito se non si fosse impegnata nelle trattative (Cass. n. 2544 del 1994; Cass. Sez. un. n. 749 del 1976; per l’ipotesi inversa: Cass. n. 2080 del 2001) . Non giova al ricorrente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. (Cass. Sez. un. n. 12310 del 2015), atteso che, nel caso di specie, non si discute del potere della parte in primo grado di precisare e modificare le domande proposte, ma del divieto di proporre domande nuove in appello, dettato dall’art. 345 c.p.c. a salvaguardia del principio del contraddittorio in primo grado. Il ricorso sovrappone fattispecie processuale affatto diverse e distanti tra loro.
5. Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 115, 183, 189, 281 quinquies e 345 c.p.c. e degli artt. 1225, 2697 e
2702 c.p.c., lamentando che la Corte di appello non abbia accolto la richiesta di prove testimoniale avanzata dalla appellante, diretta a dimostrare che il Primavera intendeva acquistare altro immobile in forza di un mutuo di euro 700.000,00 concessogli dalla banca, già richiesta in primo grado e che comunque doveva trovare ingresso in appello in quanto indispensabile ai fini della decisione.
Il motivo va dichiarato assorbito in conseguenza del rigetto dei primi tre motivi di ricorso.
6. Il sesto motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 89, 113, 132, 163 e 345 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. stesso codice, degli artt. 1225, 2697 e 2702 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per avere la Corte di appello, senza fornire un minimo di motivazione, disposto la cancellazione dalla comparsa conclusionale della società appellante di alcune espressioni ritenute offensive in danno della controparte e condannato la stessa al pagamento della sanzione di euro 500,00, non considerando che esse non erano gratuite ma coerenti e congrue rispetto alle tesi difensive sostenute.
Il motivo è infondato.
Risulta dalla sentenza che le espressioni di cui è stata disposta la cancellazione e liquidata la somma di euro 500,00 a titolo di danno sono le seguenti: ‘ ai fini dei un tentativo di estorsione ‘ e ‘ condotta criminale ‘ usate dalla società appellante in comparsa conclusionale.
Ora, premesso che il potere del giudice di adottare i provvedimenti di cui all’art. 89 c.p.c. ha natura discrezionale, come tale non censurabile in sede di legittimità, la statuizione impugnata si sottrae alla censura di violazione di legge in quanto, da un lato, le suddette espressioni rivelano un obiettivo intento offensivo e dispregiativo dei confronti dell’altra parte processuale, dall’altro, eccedono senza dubbio le esigenze difensive della parte ed appaiono altresì estranee all’oggetto della causa, in cui si controverteva sulla validità ed efficacia degli accordi conclusi dalle parti e sull’asserito inad empimento degli stessi (Cass. n. 17325 del 2015; Cass. n. 11063 del 2002).
7. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.