Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35306 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35306 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 15079 del ruolo generale dell’anno 20 18, proposto
da
sRAGIONE_SOCIALE Gestione tecnologie integrate in edilizia e impianti- RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliatosi presso lo studio della seconda in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
e da
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di contraente definitiva e, quindi, di successore nel processo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliatosi presso lo studio della seconda in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE–
Contratto preliminare a esecuzione anticipata Facoltà di scioglimento del curatore.
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domicilia in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano depositato in data 13 aprile 2018;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 10 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Emerge dal decreto impugnato che la RAGIONE_SOCIALE, con scrittura privata del 27 marzo 2014, promise di acquistare una serie di immobili di RAGIONE_SOCIALE. Nella scrittura si convenne che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe acquisito la disponibilità degli immobili il 1° luglio successivo, mentre il prezzo sarebbe stato corrisposto mediante la cessione di un credito che la promittente acquirente vantava nei confronti di un terzo, il versamento di una somma a titolo di conguaglio alla data della stipula del contratto definitivo, che sarebbe dovuta avvenire entro il 30 novembre 2016, nonché, a partire dalla stessa data, mediante l’accollo del debito scaturente dal contratto di mutuo stipulato dalla promittente venditrice.. Si stabilì altresì che, in esito al conseguimento della disponibilità degli immobili, la promittente acquirente avrebbe potuto locarli e che avrebbe percepito i canoni di quelli già locati, assumendosi l’onere d i pagamento delle spese straordinarie e dei debiti tributari gravanti sugli immobili nel periodo, prima della stipulazione del contratto definitivo.
Emerge altresì dal decreto che in data successiva alla stipula della scrittura la promittente venditrice, col benestare della promittente acquirente, vendette uno degli immobili del compendio,
di modo che l’importo del prezzo si ridusse , mentre la promittente acquirente, su richiesta della controparte, procedette a pagamenti di debiti che questa aveva nei confronti di terzi in relazione agli immobili.
In data 27 giugno 2016 la RAGIONE_SOCIALE fu dichiarata fallita e il giudice delegato autorizzò il curatore a sciogliersi dal contratto preliminare, come emerse dall’invito rivolto ai conduttori degli immobili locati a versare i canoni al RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE impugnò ex art. 36 l.fall. l’atto del curatore e propose successivo reclamo, ex art. 26 l.fall., contro il decreto del giudice delegato di rigetto del l’impugnazione, che fu respinto dal tribunale con provvedimento non ulteriormente reclamato.
La società avanzò in seguito domanda di rivendica degli immobili , fondata sull’assunto che la scrittura del 27 marzo 2014, trascritta in data anteriore alla sentenza dichiarativa, integrasse un contratto definitivo di vendita, e, in subordine, domanda di ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE delle somme corrispondenti all’importo del credito ceduto alla promittente venditrice, a quello del debito accollato, nonché all’ammontare dei debiti della RAGIONE_SOCIALE pagati su mandato di questa.
Le domande furono tutte respinte dal giudice delegato e il Tribunale di Milano, con decreto del 13 aprile 2018, ha a sua volta rigettato l ‘opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE contro la dichiarazione di esecutività dello stato passivo del RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alla domanda di rivendica, il tribunale ha ritenuto che l ‘accertamento della natura di preliminare di vendita del contratto stipulato con la citata scrittura del 2014, postulata dalla manifestata volontà del curatore di sciogliersi dal medesimo, fosse coperto dal giudicato endofallimentare formatosi a seguito de ll’omessa impugnazione da parte di RAGIONE_SOCIALE del provvedimento di rigetto del reclamo ex art. 26 l.fall. proposto contro il decreto del G.D. a sua volta reiettivo del reclamo avverso l’atto di scioglimento. Il giudice
del l’opposizione ha aggiunto che l’anticipazione , prevista nella scrittura, di alcuni degli effetti reali della compravendita, come la consegna degli immobili, il pagamento di spese correnti e il riconoscimento della facoltà di stipulare contratti di locazione, non era idonea a trasformare il contratto da preliminare a definitivo e che, comunque, l’acquisto non sarebbe stato opponibile alla massa ex art. 45 l.fall., posto che non era stata trascritta antecedentemente al fallimento la domanda volta all’accer tamento della natura traslativa del contratto.
Quanto, poi, ai pretesi crediti insinuati, il tribunale, depurata l’opposizione dei capi di domanda nuovi, perché assenti nella domanda originaria, ha osservato che, stante l’intervenuto scioglimento del contratto, non potevano essere ammessi al passivo gli importi corrispondenti ai canoni di locazione non percepiti perché oggetto di pignoramento da parte di un terzo; né poteva essere ammesso al passivo il credito restitutorio avente a oggetto quello ceduto a parziale pagamento del prezzo, che non era stato incassato dal RAGIONE_SOCIALE; e, ancora, non poteva essere ammesso l’importo corrispondente al debito accollato, il pagamento del quale era subordinato alla stipula del contratto definitivo, ormai venuta meno. Infine, il Tribunale ha ritenuto che le somme corrispondenti ai debiti della RAGIONE_SOCIALE pagati dalla RAGIONE_SOCIALE ,oltre che contrassegnati da incertezza, risultavano anche compensati dall’incasso dei canoni di locazione da parte della società nel periodo intercorso tra la stipula del contratto preliminare e il suo scioglimento.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, questa seconda nella qualità di contraente definitiva, propongono ricorso per la cassazione del decreto, che affidano a otto motivi. Il RAGIONE_SOCIALE risponde con controricorso, corredato da memoria, con il quale eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e propone querela di falso in ordine all’attestazione di conformità all’originale della copia notificata del ricorso.
Motivi della decisione
1.- Le eccezioni svolte in via pregiudiziale di rito dal RAGIONE_SOCIALE vanno respinte.
Il controricorrente rappresenta di aver ricevuto la notificazione di copia del ricorso di RAGIONE_SOCIALE, ma di non aver ricevuto notificazione di quello di RAGIONE_SOCIALE; aggiunge di aver verificato che è stato depositato in originale un ricorso nel quale figura la procura speciale rilasciata da RAGIONE_SOCIALE ai propri difensori, ma non il ricorso notificato nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE : il ricorso, quindi, sarebbe improcedibile in relazione ad RAGIONE_SOCIALE, perché non depositato nel termine previsto dall’art. 369 c.p.c., mentre sarebbe inammissibile con riguardo a GTI perché non notificato.
Al fondo delle eccezioni v’è il presupposto che del ricorso il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto ricevere due distinte notificazioni, una su istanza di RAGIONE_SOCIALE e l’altra su istanza di RAGIONE_SOCIALE.
Il presupposto è, tuttavia, erroneo, posto che il ricorso è unico e cumulativamente proposto da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, sicché per un verso non ne era necessaria una duplice notificazione e per l’altro, ai fini della sua procedibilità, era sufficiente che entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c. ne venisse depositata un ‘unica copia in cancelleria.
1.1.- Resta che il RAGIONE_SOCIALE riconosce di aver ricevuto notificazione del ricorso da RAGIONE_SOCIALE: ma la relata riporta che la notificazione è avvenuta su istanza degli avvocati COGNOME, COGNOME e COGNOME, il primo e la terza dei quali sono difensori di RAGIONE_SOCIALE.
Risulta allora priva di rilevanza la mancanza, nella copia notificata, della procura speciale rilasciata da RAGIONE_SOCIALE , posto che il RAGIONE_SOCIALE non sostiene affatto che la procura speciale sia stata conferita dalla società successivamente alla notificazione del ricorso, ma soltanto che non gli è stata notificata la copia autentica del ricorso di RAGIONE_SOCIALE, basandosi sul presupposto, smentito dalla relata, che il ricorso sarebbe stato notificato solo ad istanza
di RAGIONE_SOCIALE. D’altronde, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte, perché si può pervenire d’ufficio attraverso altri elementi alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto (Cass., sez. un., n. 17866/13, nonché, in motivazione, Cass. n. 14287/23).
Ne deriva anche l’inammissibilità, per carenza di rilevanza, della querela di falso proposta.
Il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE , nell’affermata qualità di successore nel processo ex art. 111 c.p.c., quale asserita contraente definitiva, è tuttavia inammissibile, perché il medesimo ricorso è stato proposto dalla sua dante causa RAGIONE_SOCIALE.
Per costante orientamento di questa Corte, difatti, nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve sì essere riconosciuta, ma se non vi sia stata la costituzione del dante causa, oppure se tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (tra le più recenti, Cass. n. 6774/22; n. 16041/23).
2.1. L’esame dei motivi di impugnazione sarà quindi svolto nei soli riguardi di GTI.
3.- Col quinto motivo di ricorso la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per mancanza di motivazione sulla qualificazione del contratto e per omesso esame di un fatto decisivo, non altrimenti specificato.
L’esame di questo motivo è prodromico rispetto a quello degli altri perché il tribunale, pur avendo dichiarato assorbenti le considerazioni sull’esistenza del giudicato endofallimentare
(statuizione, questa, oggetto del primo e del secondo motivo di ricorso), ha comunque esaminato il fondo della questione, ossia la natura del contratto del quale si discute.
3.1.- Sul punto, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la motivazione c’è e dà conto del ragionamento seguito, posto che il tribunale, dopo aver riferito, nella narrativa del decreto, degli effetti reali della compravendita anticipati nella scrittura, ha rilevato, richiamando per relationem le affermazioni del RAGIONE_SOCIALE, che l ‘anticipazione di alcuni degli effetti connessi al passaggio di proprietà – come, nella specie, la consegna degli immobili, il pagamento delle spese, la possibilità di concludere i contratti di locazione -non trasforma di per sé il contratto preliminare in definitivo.
Il motivo è rigettato.
4.- Inammissibile è poi il quarto motivo di ricorso , anch’ess o logicamente preliminare rispetto ai precedenti, col quale la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art. 1362 c.c., del diritto alla prova e l’omesso esame dei fatti decisivi, oggetto di capitoli di prova non ammessi – sulla scorta dei quali la scrittura avrebbe dovuto essere qualificata come contratto definitivo di compravendita di cosa futuracostituiti: dalle modalità di pagamento del prezzo; dal conseguimento della disponibilità degli immobili; dalla vendita di uno degli immobili a un terzo, compiuta dalla NOME col suo benestare; dall’impegno della NOME, rimasto inadempiuto, d i recuperare i canoni di locazione pignorati da un terzo al fine di versarli ad essa acquirente; dai contratti di locazione da essa stipulati con i nuovi inquilini; dai pagamenti di crediti di terzi eseguiti anche per conto della venditrice.
Di là dalla commistione di censure di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi, prevale nell’ illustrazione del motivo la deduzione di omesso esame di fatti decisivi, poiché con esso si aggredisce l’accertamento di fatto posto al fondo del la
qualificazione del contratto come preliminare (sulla distinzione tra attività di interpretazione e attività di qualificazione, vedi Cass. n. 15603/21): il contratto preliminare e quello definitivo di compravendita si differenziano difatti per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta, nel primo caso, a impegnare le parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà e, nel secondo, ad attuare il trasferimento stesso, contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà (Cass. n. 21650/19).
4.1.- Ciò posto, i fatti ritenuti decisivi oggetto dei capitoli di prova non ammessi sono in realtà ritenuti pacifici nel decreto impugnato, col quale per l’appunto si dà conto delle modalità e dei tempi di pagamento del prezzo, dell’acquisizione della disponibilità degli immobili, delle locazioni, della percezione di alcuni canoni e di altri no perché pignorati e, soprattutto, della vendita di uno degli immobili da parte della RAGIONE_SOCIALE successivamente alla stipulazione del contratto preliminare.
E proprio questi fatti sono idonei a escludere in radice la prospettazione offerta in ricorso, in quanto:
-buona parte del prezzo, rappresentata dall’accollo del debito e dal versamento del conguaglio sarebbe stata corrisposta alla data del contratto definitivo, soltanto il quale, in base alle righe da 31 a 37 dell’art. 4 del contratto preliminare riportato a p ag. 5 del ricorso, avrebbe trasferito la proprietà degli immobili;
la circostanza che la COGNOME, dopo la stipula del contratto preliminare, ha venduto uno degli immobili, contrasta frontalmente con la prospettazione offerta in ricorso che l’effetto traslativo di tutti gli immobili oggetto del preliminare, compreso, quindi, quello poi venduto a terzi dalla promittente venditrice, si sarebbe già prodotto, per cui il successivo rogito notarile sarebbe stato necessario solo per « la certificazione delle firme »; laddove, per un verso, è del tutto
generico il riferimento alla circostanza della ‘sostituzione’, in sede di compravendita, della RAGIONE_SOCIALE alla GTI e, per altro verso, oggetto di uno dei capitoli di prova riportati nella nota 22, a pag. 29 del ricorso, è che in realtà la « cessione del possesso » sarebbe intervenuta soltanto il 30 settembre 2014;
sorprendente è la qualificazione del contratto preliminare come « contratto definitivo di compravendita di cosa futura », posto che l’enumerazione degli immobili contenuta nel decreto impugnato, e non contestata in ricorso, comprende immobili finiti e non già immobili da costruire.
5.- Risulta assorbito il terzo motivo di ricorso , col quale si denuncia la falsa applicazione dell’art. 72 l.fall., secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, perché il curatore non si sarebbe potuto sciogliere dal vincolo contrattuale, posto che l’acquirente aveva completamente adempiuto la propria obbligazione di pagare il prezzo, prendendo possesso dei beni, che ha anche amministrato.
5.1.- E risulta assorbito anche il sesto motivo di ricorso , col quale si lamenta l a violazione dell’art. 45 l.fall. e la nullità della sentenza per mancanza di motivazione sulla qualificazione del contratto e l’omesso esame del fatto decisivo consistente nella trascrizione, antecedente al fallimento, del contratto, da intendersi come definitivo.
6.- Sono altresì assorbiti il primo e il secondo motivo di ricorso , coi quali si censura , rispettivamente, la violazione dell’art. 36 l.fall. quanto all’affermazione, contenuta in decreto, del passaggio in giudicato della decisione di scioglimento ( primo motivo ), nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 36, 72, 93, comma 1 e 98 l.fall., con riguardo alla statuizione del decreto secondo cui la definitività del rigetto del reclamo contro lo scioglimento del curatore sarebbe preclusiva dell’azione di rivendica ( secondo motivo ).
6.1.- È per conseguenza irrilevante che queste statuizioni siano effettivamente erronee, posto: i) sotto il primo profilo, che se davvero, come sembra arguirsi dalla lettura del decreto, la scrittura era stata trascritta anteriormente al fallimento (ancorché non si comprenda come ciò sia stato possibile) solo dopo aver stabilito che essa integrava un preliminare e non un definitivo se ne sarebbe potuta predicare l’inopponibilità alla massa, ai sensi dell’art. 45 l. fall., per la mancata trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c.; ii) sotto il secondo profilo, che è costante orientamento di questa Corte che il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell’art. 26 l.fall., respinge il reclamo avverso l’atto con cui il curatore ha es ercitato, giusta l’art. 72 l.fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente, non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all’esercizio della funzione di controllo circa l’utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito, di modo che i terzi interessati possono contestare nelle sedi ordinarie, anche endoconcorsuali, gli effetti che dall’attività così esercitata si pretendono far derivare (Cass. n. 8870/12; n. 13167/17).
7.- Col settimo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 72 l.fall., nonché l’omesso esame di fatti decisivi concernenti la domanda subordinata di ammissione dei crediti vantati.
Il motivo è infondato in tutti i capi in cui si articola.
Quanto alla somma oggetto di cessione alla RAGIONE_SOCIALE immobiliare in bonis del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di un terzo, corretta è l’osservazione del Tribunale, non contestata in fatto, che, poiché « l’incasso non è avvenuto », nessuna pretesa restitutoria di somme, da insinuare nello stato passivo del fallimento è configurabile da parte del cedente.
In questo caso il credito ceduto ha per oggetto il denaro in funzione di misura del valore, che prende il ruolo del prezzo, da corrispondere in quanto effetto anticipato del contratto definitivo: in questa chiave va letta l’affermazione contenuta in decreto che la cessione è « l’ unica parte di prezzo già corrisposta », che, per conseguenza, non si pone affatto in contrasto come, invece, si sostiene in ricorso, con l’accertamento che nessun incasso del danaro oggetto del credito è avvenuto.
7.1.Quest’accertamento non consente , diversamente da quanto sostiene la ricorrente, l’applicazione dell’art. 72, comma 7, l.fall., il quale si riferisce al credito vantato dal promittente acquirente, ossia al diritto di pretendere il pagamento di una somma di danaro che, appunto, sia stata versata in esecuzione del contratto poi non seguito dalla stipula del definitivo.
Dunque, per un verso, lo scioglimento dal contratto preliminare ha travolto l’effetto anticipato dato dalla cessione del credito, caducandola; e, per altro, l’omesso versamento del danaro che ne aveva costituito oggetto elide qualsivoglia pretesa restitutoria.
8.- Corretta è anche la statuizione concernente l’importo del debito accollato, posto che, come riferisce la stessa ricorrente, l’accollo avrebbe avuto effetto a partire dalla stipula del contratto definitivo, mai avvenuta, di modo che nessun debito è stato assunto e correlativamente nessuna pretesa nei confronti del fallimento è maturata.
8.1.- E corretta è altresì la statuizione del decreto impugnato che ha escluso l’ammissibilità allo stato passivo del credito per la somma corrispondente ai canoni di locazione non percepiti perché pignorati da un terzo, in conseguenza dello scioglimento del contratto: in effetti, la percezione di quei canoni si collocava nell’assetto che anticipava parzialmente il regolamento d’interes si programmato col contratto definitivo, di modo che il venir meno di
quel regolamento per effetto dello scioglimento dal contratto preliminare, ha eliso, assorbendolo, l’assetto interinale previsto.
Il motivo è rigettato.
9.- Inammissibile per carenza d’interesse ad agire è, infine, l’ ultimo motivo di ricorso , relativo alla statuizione di compensazione dei crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE coi debiti restitutori insorti nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, posto che la stessa ricorrente riferisce che si tratta di una questione non sollevata in giudizio.
10.- Complessivamente, dunque, il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è rigettato.
11- Le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso là dove è proposto da RAGIONE_SOCIALE e lo rigetta dove proposto da RAGIONE_SOCIALE. Condanna le ricorrenti, in via fra loro solidale, a pagare le spese del controricorrente, che liquida in euro 16.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2023.