SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 6248 2025 – N. R.G. 00014567 2021 DEPOSITO MINUTA 26 07 2025  PUBBLICAZIONE 26 07 2025
N. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
R E P U B B L I C A   I T A L I A N A I N  N O M E   D E L   P O P O L O   I T A L I A N O T R I B U N A L E   D I   MILANO
– Sezione Quarta Civile
Il  Tribunale  di  Milano,  in  composizione  monocratica,  in  persona  della  AVV_NOTAIOssa  NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. il 25.03.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 24.03.2021, promossa da:
(C.F.: ),  nato  a  Ceto  (BS)  il  DATA_NASCITA, residente in INDIRIZZO, di seguito, per brevità: ‘ , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e con lo stesso elettivamente domiciliato in Milano, INDIRIZZO, presso e nello studio del detto difensore, nonché presso  l’indirizzo  PEC  del  medesimo giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata all’atto di citazione; Parte_1 C.F._1 Pt_1 Email_1
-Attore-
contro:
nato il DATA_NASCITA in Romania, residente a Baranzate INDIRIZZO, INDIRIZZO
, INDIRIZZO, C.F.: , di seguito, per brevità: ‘ ‘, CP_1 C.F._2 CP_1
rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  NOME  COGNOME  del  foro  di  Milano  e  NOME COGNOME del foro di Monza e con gli stessi elettivamente  domiciliato  in  Milano,  INDIRIZZO, presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO, nonché presso gli indirizzi PEC dei medesimi: e Email_2
giusta  procura  speciale  alle  liti  ed  elezione  di domicilio in allegato alla comparsa di costituzione e risposta; Email_3
-Convenuta contumace-
  
OGGETTO: azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto.   
CONCLUSIONI di parte Attrice:
‘ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertata e dichiarata la veridicità dei fatti dedotti nella premessa dell’atto di citazione introduttivo,  dichiarata  la  risoluzione  della  scrittura  privata inter  partes del  2.11.2016
per inadempimento di parte convenuta, Emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. di trasferimento  dal  convenuto all’attore della  proprietà dell’immobile sito in Baranzate (INDIRIZZO), INDIRIZZO, oggetto del contratto preliminare di vendita del 28.06.2013 e così identificato al NCEU del comune di Baranzate (MI) al foglio 67 mapp. 116 subalterno 53 cat. A/3 classe 3^ vani 5,0 mq. 49, rendita catastale € 180,76, dichiarando che il saldo prezzo è pari a € 13.000,00 (tredicimila/00). CP_1 Parte_1
Condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attore, anche in via  equitativa,  a  fronte  dell’accertando  inadempimento  contrattuale  nonché  delle  spese tutte sostenute dall’attore comprese quelle condominiali.
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che in data 28.06.2013 il signor ha sottoscritto con il signor il  contratto preliminare di compravendita relativo all’immobile sito in INDIRIZZO al prezzo di € 25.000? Pt_1 CP_1 […]
2. Vero che il signor ha interamente corrisposto il prezzo di € 25.000 entro la data del 30.12.2013 come da documentazione che si rammostra al teste (sub doc.1)? Pt_1
3. Vero  che  in  data  2.11.2016  il  sig. e  il  sig. hanno  sottoscritto successiva scrittura privata nella quale si davano reciprocamente atto che il promittente venditore si sarebbe riservato la facoltà di risolvere il richiamato contratto preliminare, previo pagamento in restituzione alla parte acquirente dell’importo di € 25.000 entro la data del 30.06.2018? Pt_1 CP_1
4. Vero che il signor entro la data del 30.06.2018 ha restituito al sig. la minor somma di € 13.000? CP_1 Pt_1
5. Vero che con lettera raccomandata del 2.02.2021 il sig. ha comunicato al sig. l’intervenuta risoluzione della scrittura privata del 2.11.2016? Pt_1 CP_1
6. Vero  che  con  la  stessa  lettera  raccomandata  del  2.11.2016  il  sig. ha intimato  al  signor quest’ultimo  di  addivenire  alla  formalizzazione  della  vendita dell’immobile  de  quo,  previo  pagamento  dell’importo  di  €  13.000  (somma  ricevuta  in restituzione) convocandolo avanti il AVV_NOTAIO, in Milano, INDIRIZZO per la data del 22.02.2021 ore 17.30 come da documento che si rammostra al teste (sub doc.10)? Pt_1 CPNUMERO_DOCUMENTO
6. Vero che il sig. ha inutilmente atteso il sig. avanti  il  AVV_NOTAIO indicato per la data del 22.02.2021 ore 17.30? Pt_1 CP_1
7. Vero che alla data del 27.10.2021 le spese condominiali da pagare dell’immobile di cui é causa erano pari ad € 677,11 come risulta dal prospetto allegato (sub doc.11) che si rammostra al teste?
Si indica come teste il AVV_NOTAIO, in Milano, INDIRIZZO.
Con le più ampie riserve di produzioni e deduzioni anche istruttorie ex art. 183 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. ‘
  *
Conclusioni per parte Convenuta:
‘ Voglia  il  Tribunale  nel  merito  respingere  la  domanda  attorea  in  quanto  infondata  in fatto ed in diritto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio .’
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti
con atto di  citazione  notificato  l’8.04.2021,  ha  evocato  in  giudizio . svolgendo le superiori domande, a sostegno deducendo, in estrema sintesi: NUMERO_DOCUMENTO
-il 28.06.2013 le parti hanno sottoscritto un contratto preliminare di compravendita immobiliare, avente ad oggetto la vendita da a i un immobile sito a Baranzate,  al  prezzo  di  €  25.000,00,  interamente  pagato  entro  la  data  del  30.12.2013, prevista per la stipulazione del contratto definitivo; CP_1 Pt_1
-il  2.11.2016  le  parti  hanno  sottoscritto  una  scrittura  privata,  concordando  che  il promittente  venditore  avrebbe  potuto  risolvere  il  contratto  a  condizione  di  restituire l’intero prezzo entro il 30.06.2018;
-ha  restituito solo  €  13.000,00  rimanendo  debitore  di  €  12.000,00, nonostante i solleciti; CP_1
-con  missiva  del  2.02.2021 ha  comunicato  l’avvenuta  risoluzione  del contratto  del  2.11.2016,  diffidando all’adempimento  e  convocandolo  avanti  al notaio  il  giorno  22.02.2021,  ma non  si  è  presentato,  onde  legittimamente Pt_1 CP_1 CP_1
hiede l’adempimento coattivo del contratto preliminare del 28.06.2013. Pt_1
si è tardivamente costituito il 28.07.2023, oltre il decorso dei termini istruttori, resistendo alla domanda attorea e chiedendone il rigetto, deducendo: NUMERO_DOCUMENTO
-la  domanda  attorea  è  infondata  sulla  scorta  di  quanto  rappresentato  dall’attore medesimo,  che  ha  scritto  che  il  prezzo  non  è  stato  pagato  per  intero,  mancando  € 13.000,00;
-inoltre, manca il presupposto dell’inadempimento del primo contratto preliminare, posto che le parti hanno concordato che il definitivo sarebbe stato stipulato a condizione che il promittente venditore avesse pagato l’intero prezzo.
2. Trattazione del processo
Il Giudice,  sentita la parte Attrice alla prima  udienza  di  comparizione,  tenuta  il 25.11.2021 in prosecuzione dal 6.10.2021, verificata la regolarità della notificazione, ha dichiarato  la  contumacia  del  Convenuto  e  ha  assegnato  alle  parti  i  richiesti  termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, fruiti dalla parte Attrice.
Con ordinanza riservata del 4.05.2022, sentite le parti costituite, il Giudice ha rigettato le istanze di prova dell’Attore e rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 30.04.2024, sostituita con note scritte di trattazione, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, preso atto della costituzione del Convenuto, sulle conclusioni sopra rassegnate, con ordinanza riservata del 7.06.2025 ha assegnato alle parti i termini massimi ex art. 190 cpc e di seguito, con ordinanza ex art. 279 cpc del 30.01.2025 ha rilevato di ufficio la mancanza delle obbligatorie menzioni sulla regolarità urbanistica e sulla conformità catastale oggettiva, assegnando alle parti doppi termini ex art. 101 cpc, fruiti dalle due parti e, alla successiva udienza del 2.04.2025, sulle conclusioni sopra riportate, sentita la discussione e preso atto della rinuncia delle parti ai termini per memorie conclusionali, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
3. Thema decidendum ed emergenze probatorie
Quanto al thema decidendum , l’Attore ha svolto contro il Convenuto, nelle rispettive qualità di promissario acquirente e di promittente venditrice, una domanda diretta all’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto di vendita della proprietà di un’unità immobiliare (appartamento), sito in Baranzate INDIRIZZO), INDIRIZZO, deducendo di avere stipulato un contratto preliminare inter partes il 28.06.2013 per il prezzo di € 25.000,00, da stipularsi entro il 30.12.2013, di avere versato € 12.000,00 e di avere diritto all’esecuzione coattiva.
Il Convenuto non ha contestato la stipulazione del contratto preliminare inter partes ma ha negato il diritto del promissario acquirente ad ottenere una pronuncia ex art.  2932 cc perché il convenuto non è inadempiente mentre lo è l’attore.
Il Giudice, con ordinanza ex art. 279 cpc del 30.01.2025 ha rilevato di ufficio ai sensi dell’art. 101 cpc la questione della possibile improcedibilità della sollecitata pronuncia di trasferimento della proprietà, per difetto delle menzioni obbligatorie ai sensi dell’art. 46 d. lgs n. 380/2001 e dell’art. 29 co. 1 bis L. n. 52 del 1985, assegnando il relativo termine ex art. 101 cpc alle parti, fruito dalle due parti e, in particolare, l’Attore ha integrato il compendio documentale depositando due documenti.
Quanto  alle  emergenze  probatorie,  la  causa  è  stata  istruita  con  i  documenti  versati  in causa dall’Attore, tra cui:
-scrittura  privata  del  28.06.2013,  sottoscritto  dalle  due  parti,  recante  contratto preliminare di compravendita immobiliare (doc. 1 fasc. Att.);
-assegno  bancario  di  €  5.000,00  datato  28.06.2013,  da a e assegno  circolare  di  €  20.000,00  da a datato  30.05.2016  (docc.  3-4 fasc. Att.); Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1
-scrittura privata del 2.11.2016,  sottoscritto dalle parti, recante modifica  del contratto preliminare di compravendita immobiliare (doc. 2 fasc. Att.);
-assegni  e  contabili  attestanti  restituzione  di  €  13.000,00  da a (docc. 4-9 fasc. Att.); CP_1 Pt_1
-visura catastale dell’unità immobiliare promessa in vendita (allegato alla memoria istruttoria attorea);
-decreto di trasferimento del 2.10.2009 dell’u.i. di causa (allegato a nota depositata il 28.02.2025);
-relazione  di  CTU,  datata  27.07.2007,  relativa  all’immobile  di  causa,  svolta  nel giudizio  di  esecuzione  n.  872/2005  RGE,  seguìto  al  pignoramento  del  detto  immobile (allegato a nota depositata il 6.03.2025).
4. Diritto
Il  Tribunale  osserva  che  l’azione  di  esecuzione  specifica  dell’obbligo  di  concludere  un contratto è prevista e regolata dall’art. 2932 cc.
Con riferimento alla questione rilevata di ufficio dal Giudice in relazione alle menzioni urbanistiche, si evidenzia che l’art. 46 d. lgs 380/2001 stabilisce: ‘ 1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento  della  comunione  di  diritti  reali,  relativi  ad  edifici,  o  loro  parti,  la  cui
costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. ‘. Identica disposizione era prima prevista dagli artt. 17 e 40 legge 47 del 1985 e, in precedenza, dall’art. 15 co. 7 L. 10/1977 (cd. legge e, prima ancora, dall’art. 10 L. n. 765 del 1967 che aveva in tal senso modificato l’art. 31 L. 1150/1942, cd. Legge Urbanistica, a far data appunto dal 1967. Per_1
In materia, in ordine alla natura di tale nullità, è di recente intervenuta la Corte di legittimità a Sezioni Unite in funzione nomofilattica, la quale ha stabilito che tali norme prevedono una nullità cd ‘testuale’: ‘ La nullità comminata dall’art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell’immobile. Pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. ‘ (Cass. civ. SSUU n. 8230 del 22.03.2019). La Suprema Corte ha del pari sancito che tale disciplina si applica anche agli atti giudiziari che trasferiscono la proprietà immobiliare, quali le sentenze ex art. 2932 cc: ‘ In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile e su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all”immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell’azione, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio .’ (Cass. civ. sez. 2 n. 21721 del 27.08.2019).
Quanto poi alla questione della mancanza della dichiarazione di conformità catastale oggettiva, si evidenzia che l’art. 29 co. 1 bis . L. 52/1985 prevede: ‘ 1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari .’.
La  Corte  di  legittimità  ha  affermato  che  tale  disposizione  si  applica  anche  agli  atti giudiziari  che  trasferiscono  diritti  reali  immobiliari,  quali  le  sentenze:  ‘ Nel  giudizio  di esecuzione  in  forma  specifica  dell’obbligo  di  concludere  un  contratto  di  trasferimento
immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all’art. 29, co. 1 bis , della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell’azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione; viceversa, il giudice non è tenuto a verificare la ricorrenza della c.d. conformità catastale soggettiva, consistente nella coincidenza del promittente venditore con l’intestatario catastale del bene, in quanto non costituisce una condizione dell’azione e la sua mancanza non impedisce l’emissione di una sentenza costitutiva di trasferimento del fabbricato ex art. 2932 c.c. Le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l’identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, previste dall’art. 29, comma 1 bis , della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall’art. 19, co. 14, del d.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare, devono sussistere, quali condizioni dell’azione, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili mediante sentenza emessa ai sensi dell’articolo 2932 c.c., anche in relazione ai processi instaurati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 .’ (Cass. civ. sez. 2 n. 20526 del 29.09.2020) e il verbale di separazione consensuale dei coniugi omologato: ‘ Le clausole dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni -mobili o immobili- o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1bis , della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l’ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari .’ (Cass. civ. SS.UU. n. 21761 del 29.07.2021).
La Suprema Corte ha altresì evidenziato che l’onere delle menzioni urbanistiche incombe sulla parte che ha interesse all’accoglimento del rimedio ex art. 2932 cc, ovvero chi agisce, come scolpito con chiarezza dalla Corte di Cassazione nella seguente pronuncia: ‘ In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita, nel caso in cui il promittente alienante non assolva all’onere di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica dell’immobile, il promissario acquirente può, al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., supplire a tale omissione mediante la produzione in giudizio di una perizia giurata di un tecnico di sua fiducia. ‘ (Cass. civ. sez. 2 n. 14976 del 29.05.2023).
5. Decisione
Il  Tribunale osserva che, sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle  emergenze  di  fatto,  la  domanda  svolta  da contro ,  diretta  ad ottenere  una  pronuncia  giudiziale  che  tenga  luogo  del  contratto  non  concluso,  ai  sensi dell’art.  2932  cc,  è  improcedibile,  difettando  le  due  viste  condizioni  dell’azione,  in particolare le dichiarazioni  sulla  regolarità urbanistica  e  sulla conformità  catastale oggettiva. NUMERO_DOCUMENTO
Infatti, come rilevato di ufficio dal Giudice ai sensi dell’art. 101 cpc con l’ordinanza ex art. 279 cpc del 30.01.2025, nessuna delle parti ha dichiarato, direttamente o a mezzo di consulente di parte, che lo stato di fatto delle unità immobiliari oggetto di domanda di trasferimento ex art. 2932 cc corrisponde allo stato assentito di cui alla planimetria catastale; parimenti, alcuna delle parti ha dichiarato, direttamente o tramite consulente di parte, quale sia il titolo urbanistico abilitativo del fabbricato, né ha dichiarato, alternativamente, che si tratta di unità immobiliare compresa in fabbricato edificato ante 1967 e che nessuna opera è stata eseguita dall’edificazione.
Ad oggi, dunque, difettano ben due condizioni dell’azione.
Di conseguenza, in difetto di tali dichiarazioni la sentenza che accogliesse la domanda di trasferimento coattivo del diritto di proprietà sull’immobile di causa sarebbe nulla, come statuito  dalla  Corte  di  legittimità  in  più  pronunce  e  di  recente  anche  consacrato  dalle Sezioni Unite in funzione nomofilattica, atteso che si tratta di due condizioni dell’azione necessarie per la possibilità giuridica del trasferimento del diritto immobiliare coattivo a mezzo sentenza.
Solo per completezza, si evidenzia che l’Attore non ha fornito tali dichiarazioni neanche con l’integrazione del compendio documentale autorizzata ex art. 101 cpc: difatti, i documenti dimessi non sono dichiarazioni delle parti né dei consulenti di parte onde non sono idonei neanche dal punto di vista formale ad integrare il requisito richiesto, ricordandosi che le menzioni obbligatorie a pena di nullità sono atti di parte -con cui la stessa, o il suo consulente, assumendosene le conseguenti responsabilità, attesta la regolarità urbanistica e la conformità catastale oggettiva- che non possono pertanto essere surrogate da atti di terzi, o del giudice o del suo ausiliario. In aggiunta, ad abundantiam , si osserva che il decreto di trasferimento del GE nulla statuisce in tema di regolarità urbanistica e di conformità catastale oggettiva, in conformità all’art. 46 co. 5 TU 380/2001 e 17 co. 5 e 50 co. 5 L. 47/1985 (che espressamente escludono la materia dell’esecuzione giudiziale coatta dalla necessità delle menzioni di regolarità urbanistica, come sancito altresì da Cass. SSUU 25021/2019).
Del pari, la relazione del CTU resa nella causa n. 872/2005 R.G.E. nulla statuisce in tema di  conformità  catastale  oggettiva,  a  tacere  che  negli  anni  lo  stato  di  fatto  ben  potrebbe essere mutato.
In conclusione, posto che nel caso di specie le dichiarazioni di parte previste dalla legge a pena  di  nullità  mancano,  l’accoglimento  della  domanda  di  trasferimento  coattivo  con sentenza è allo stato impossibile dal punto di vista giuridico e di conseguenza la domanda attorea svolta ex art. 2932 cc deve essere dichiarata improcedibile, non potendo ad oggi il Giudice pronunciare sentenza valida in difetto delle dette menzioni catastali e
urbanistiche.
Quanto precede  assorbe  ogni  altra  considerazione  di  merito  e,  del  pari,  rende  del  tutto superflue e irrilevanti le istanze di prova dell’Attore, già motivatamente rigettate in fase istruttoria e reiterate all’udienza di precisazione delle conclusioni, senza peraltro confutare le ragioni del rigetto.
6. Spese
Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall’elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l’accertamento del suo buon diritto (o per l’accertamento dell’inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all’art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074).
Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale dell’Attore che deve,  pertanto,  essere  condannato  a  rifondere  le  spese  del  Convenuto,  non  emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite.
Quanto alla liquidazione delle spese di , le stesse si liquidano con applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato D.M. n. 147/2022 e, segnatamente, tenuto conto del valore della causa, compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, del tenore basico delle memorie difensive del Convenuto, della circostanza che la causa è stata decisa unicamente sulla scorta della questione di improcedibilità rilevata di ufficio dal Giudice e senza svolgimento di istruzione orale, si reputano congrui i parametri minimi previsti dalla tabella 2 per le quattro fasi del processo, pari a complessivi € 2.538,50, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale del Convenuto. CP_1
P.  Q.  M.
Il Tribunale  in  composizione  monocratica,  definitivamente  decidendo  in  rito,  così provvede:
dichiara
improcedibile  la  domanda  svolta ex art.  2932  cc  da contro , diretta a trasferire a mezzo di sentenza la proprietà dell’unità immobiliare sita a Baranzate INDIRIZZO per difetto delle due condizioni dell’azione indicate in parte motiva; letti gli att. 91 e ss cpc Parte_1 CP_1 […]
condanna
a  pagare  a  favore  di a  titolo  di  refusione  integrale delle  spese  di  lite  la  somma  di  €  2.538,50  per  compenso,  oltre  15%  per  rimborso forfetario spese generali, oltre Iva e CPA, se e come dovute. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Parte_1 CP_1
il Giudice
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME