Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33307 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33307 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31850-2020 proposto da:
COGNOME, domiciliato ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE , in persona dell’ amministratore e procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e dife nde unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
e contro
Oggetto
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/06/2023
Adunanza camerale
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
Avverso la sentenza n. 1268/2020 del la Corte d’appello d i Bologna, depositata il 14/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 23/06/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Ritenuto in fatto
che NOME COGNOME ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 1268/20, del 14 maggio 2020, della Corte d ‘a ppello di Bologna, che -respingendone il gravame avverso la sentenza n. 651/17, del 19 aprile 2017, del Tribunale di Bologna -ha così provveduto;
– essa ha confermato, sebbene con diversa motivazione, il rigetto della domanda proposta dal COGNOME, volta a conseguire sia la declaratoria di inadempimento, da parte della società RAGIONE_SOCIALE (incorporata in corso di causa da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) e di NOME COGNOME, agli obblighi nascenti dal contratto preliminare del 2 settembre 2009 e dal c.d. ‘Addendum’ del 28 gennaio 2010, nonché agli obblighi di buona fede e correttezza, sia , per l’effetto, a ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., con condanna di entrambi, in solido, al risarcimento dei danni
cagionatigli, nonché, di RAGIONE_SOCIALE, all’adempimento degli obblighi derivanti dal citato preliminare;
che l’odierno ricorrente riferisce, in punto di fatto, di aver sottoscritto -in data 2 settembre 2009 -un contratto preliminare con la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘), in virtù del quale essa si impegnava a vendere, e il COGNOME ad acquistare, la partecipazione di quote societarie, in misura non inferiore al 64% del capitale sociale, della società di nuova costituzione RAGIONE_SOCIALE, alla quale veniva trasferito, mediante conferimento di ramo d’azienda, il sito produttivo di RAGIONE_SOCIALE esisten te in Battipaglia;
che il contratto concluso, inoltre, prevedeva che tali NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (indicati anche come ‘i managers’) potessero acquistare una partecipazione di minoranza non superiore al 36%;
che nei mesi successivi alla conclusione del preliminare, avendo le rappresentanze sindacali dei lavoratori manifestato la loro opposizione alla c.d. ‘esternalizzazione del sito’ (temendo uno smantellamento dei livelli occupazionali), venivano instaurate nuove trattative -anche su sollecitazione del RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE -destinate a culminare nella sottoscrizione del c.d. ‘Addendum’ del 28 gennaio 2010;
che i n base ad esso il COGNOME accettava l’ingresso del COGNOME -quale socio di minoranza -nell’operazione commerciale, prevedendosi, infatti, che la partecipazione del primo nella neocostituita società fosse ridotta al 51% del capitale sociale, così come quel la dei ‘managers’ al 14%, stabilendo si, nel contempo, che il COGNOME acquisisse una partecipazione del 30% e che RAGIONE_SOCIALE ne conservasse una pari al restante 5%;
che p ersistendo, tuttavia, l’ostilità delle rappresentanze sindacali nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE prendeva in
considerazione un nuovo progetto industriale sottopostole dal RAGIONE_SOCIALE, che contemplava l’esclusione dell’odierno ricorrente dall’operazione (e , con il medesimo, pure dei ‘managers’), tanto che nel 10 maggio 2010 la società concludeva un accordo di risoluzione del contratto, peraltro non sottoscritto dal COGNOME e dal manager COGNOME, al quale ne seguiva altro, di analogo tenore, intervenuto tra la società e il COGNOME;
che, successivamente, tra quest’ultimo e RAGIONE_SOCIALE -all’esito di trattative proseguite anche con il coinvolgimento del RAGIONE_SOCIALE e delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -interveniva, il 17 giugno 2010, la sottoscrizione di un verbale con il quale veniva trasferito al RAGIONE_SOCIALE, per il tramite della società RAGIONE_SOCIALE, l’acquisizione del 90% del capitale sociale della ‘ newco ‘ RAGIONE_SOCIALE;
che, su tali basi, il COGNOME conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE (nonché i già indicati ‘managers’), svolgendo le domande sopra meglio specificate, così instaurando un giudizio nel quale, oltre a costituirsi tutti i convenuti, spiegava intervento adesivo il COGNOME, chiedendo la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., ovvero, in alternativa, la risoluzione del contratto per inadempimento di RAGIONE_SOCIALE;
che il giudice di prime cure, qualificato il contratto intercorso tra le parti come ‘plurilaterale’, da tale premessa faceva discendere la risolvibilità dello stesso solo per mutuo consenso di tutti i contraenti (evenienza che escludeva essersi verificata nella specie), dichiarando, nondimeno, risolto il contrato per l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, ma rigettando la domanda risarcitoria, sul presupposto che il danno -del quale era stato richiesto il ristoro -non fosse stato ‘nemmeno allegato e, quindi, neppu re provato’ ;
che esperito gravame principale dal COGNOME, nonché in via incidentale da RAGIONE_SOCIALE, il giudice di appello rigettava il primo e
accoglieva il secondo, ravvisando, nella specie, non un contratto plurilaterale, bensì la fattispecie del collegamento negoziale, sicché -esclusa l’esistenza di un inadempimento colpevole di RAGIONE_SOCIALE -gli accordi risolutori raggiunti dalla società con tre dei quattro ‘manager s ‘ (e il COGNOME), avendo inciso sulla concreta attuabilità del programma negoziale unitariamente inteso, avevano compromesso la sopravvivenza dell’intera operazione, oltre che dei singoli negozi, sulla scorta del principio ‘simul stabunt, simul cadent ‘ .
Considerato in diritto
che avverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, sulla base -come detto -di sei motivi;
che il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., nonché degli artt. 1453 e 1463 cod. civ., anche nel loro combinato disposto ‘per avere la Corte d’ appello di Bologna ritenuto incolpevole l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE‘ ;
-che, avendo anche il giudice di appello riconosciuto l’esistenza di un inadempimento in capo ad RAGIONE_SOCIALE, esso avrebbe errato -e ciò a prescindere dalla ritenuta sussistenza, nel caso di specie, di un fenomeno di collegamento negoziale in luogo di un unico contratto plurilaterale (ciò che forma, peraltro, oggetto della censura proposta con il secondo motivo di ricorso) -nel ritenerlo giustificato o giustificabile, non essendosi verificata alcuna causa di impossibilità sopravvenuta non imputabile al venditore, essendo l ‘inadempimento dipeso dalla volontà di RAGIONE_SOCIALE;
che, inoltre, pure ad ammettere -nuovamente -che l’operazione posta in essere da RAGIONE_SOCIALE realizzasse un’ipotesi di
collegamento negoziale, la responsabilità della stessa per illecito contrattuale, posto in essere volontariamente e scientemente, andrebbe affermata in ragione del fatto che essa avrebbe potuto offrire al COGNOME un adempimento parziale;
che il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 cod. civ., anche nel loro combinato disposto, ‘per avere la Corte d’Appello di Bologna negato la natura di contratto plurilaterale -e non aver conseguentemente applicato la relativa disciplina -agli accordi intercorsi tra RAGIONE_SOCIALE, il dott. COGNOME e gli altri managers’ ;
che, secondo il ricorrente, la distinzione tra contratto plurilaterale e collegamento negoziale viene tradizionalmente individuata nel fatto che il primo è caratterizzato da uno ‘scopo comune’, mentre il secondo è caratterizzato da un ‘nesso teleologico’ tra i vari con tratti;
che non sussistendo, invece, ‘differenza alcuna’ tra tali nozioni, il ricorrente assume che la distinzione ‘debba essere fatta in base ad altri criteri, primo fra tutti la contestuale partecipazione’ come nella specie -‘di tutte le (medesime) parti alla conclusione di un unico documento contrattuale’ ;
che il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ., anche nel loro combinato disposto e con riguardo al principio ‘ in claris non fit interpretatio ‘, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ. con specifico riferimento alla pattuizione di cui all’art. 10.1 punto i) del contratto preliminare per cui è causa;
che tale clausola (in base alla quale il contratto poteva essere ‘risolto per mutuo consenso del Venditore e del Compratore’ ) doveva essere interpretata -a dispetto di quanto affermato nell’impugnata sentenza nel senso che ‘la risoluzione
per mutuo consenso fosse stata volontariamente, specificamente ed espressamente limitata al solo caso di accordo congiunto ovvero di tutte le parti’, e , dunque, quale statuizione per cui ‘ciascuna delle parti’ avesse ‘ rinunciato espressamente al proprio diritto di risolvere il contratto se non congiuntamente’ ;
che diversamente opinando, ovvero ritenendo che tale clausola -come affermato dalla Corte territoriale -avesse inteso stabili re ‘la liceità di «singole» risoluzioni contrattuali’, si determinerebbero almeno ‘due intollerabili conseguenze’ ;
che, per un verso, si verrebbe a snaturare la lettera del contratto, dal momento che nella intestazione dello stesso -come modificato dalla lettera a) del successivo ‘Addendum’ il COGNOME i ‘manager s ‘ e il COGNOME erano ‘congiuntamente indicati come «compratore»’ , e dunque come unica parte contrattuale;
che, p er altro verso, l’interpretazione accolta dal giudice di appello finirebbe con il configurare la clausola come giuridicamente ‘inutile’, dal momento che con riferimento a ciascuno dei negozi collegati -non farebbe che ripetere il disposto dell’art. 1372 cod. civ., secondo cui il (singolo) contratto non ha effetti se non tra le parti;
che il quarto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 cod. civ., nonché, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza e violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 6, Cost., per vizio radicale di motivazione;
che si censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che il comportamento di RAGIONE_SOCIALE è stato, in ogni caso, contrario a buona fede, e dunque autonomamente idoneo, in quanto tale, a costituire fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti di esso COGNOME;
che il quinto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione ‘di tutte le norme di legge ed i principi richiamati nei precedenti motivi di ricorso per avere la Corte d’appello escluso la sussistenza della responsabilità risarcitoria in capo a NOME COGNOME;
che il sesto motivo, proposto ‘in subordine per la denegata ipotesi in cui non si consideri quale mero obiter dictum il capo della sentenza d’appello che affronta in parte il tema del quantum debeatur (pag. 19 riga 25 e ss.)’, denuncia ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -nullità della sentenza, nonché violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 6, Cost., in parte per difetto assoluto di motivazione, in parte per motivazione contraddittoria;
che h anno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, la società RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;
che sono rimasti solo intimati il COGNOME, il COGNOME, il COGNOME, il COGNOME e il COGNOME;
che l a trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
che il solo controricorrente COGNOME ha presentato memoria;
che questa Corte, ravvisato il rilievo nomofilattico, in particolare, della questione oggetto del secondo motivo di ricorso, in relazione alla distinzione tra l o ‘scopo comune’ del contratto plurilaterale e il ‘nesso teleologico’ del collegamento negoziale, reputa opportuna la trattazione della presente impugnazione in pubblica udienza.
PQM
La Corte dispone rinvio del presente ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della