Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2536 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2536 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17114/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 2298/2020 depositata il 23/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– NOME COGNOME e COGNOME NOME ricorrono per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 23 dicembre 2020, con cui la corte d’appello di
Catania ha respinto il loro appello avverso sentenza del locale tribunale resa in rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento pronunciato rispettivamente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 43.310,92 in forza di un contratto di finanziamento stipulato tra le parti, e nei confronti del fideiussore COGNOME, in solido, limitatamente all’importo di € 40.333,00.
– L’intimata non spiega difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
3. – Il ricorso, in sintesi fondato sull’assunto secondo cui non sarebbe stata acquisita agli atti la prova della contestata erogazione della somma oggetto del contratto di finanziamento, peraltro mancante della firma della banca, contiene i seguenti motivi.
Primo mezzo. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 1460, 1813, 2697 c.c. ed agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto provata l’erogazione del prestito. Si sostiene che la corte territoriale, sulla base di una argomentazione totalmente differente rispetto a quella del giudice di primo grado, in virtù della quale era stato proposto appello, ha ritenuto provata la erogazione del finanziamento, avversata sotto ogni profilo dai concludenti, sulla base di documenti diversi da quelli esaminati dal primo giudice.
Secondo mezzo. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 125-bis e 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993 e degli artt. 1327 1284 III co e 2041 c.c.. Si sostiene che, nonostante la autorevole giurisprudenza indicata dalla corte territoriale in materia di c.d. contratto monofirma, il requisito della forma scritta sarebbe anche strutturale, oltre che funzionale.
4. – Il ricorso va respinto.
4.1. – Il primo mezzo è infondato.
È agevole osservare che il giudice di appello, nel confermare, come in questo caso, la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d’ufficio sostituirne la motivazione, alla sola condizione che la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall’atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato. E cioè, avuto riguardo al precetto stabilito dall’oggi abrogato articolo 353, nonché dall’articolo 354 cod. proc. civ., ove sono individuati i vizi della sentenza di primo grado giustificanti la regressione della causa, non v’è dubbio che per il resto il giudice d’appello abbia il potere/dovere di decisione sul devolutum , il che logicamente include anche l’integrazione della motivazione o il suo inserimento qualora non sia stata fornita (p. es. Cass. n. 696 del 2002; Cass. n. 4889 del 2016; richiamate più di recente da Cass. n. 19068 del 2023, non massimata).
Ora, nel caso di specie non vi è alcun dubbio né che la Corte d’Appello abbia operato nell’ambito di quanto devoluto, avendo rigettato i motivi spiegati dagli allora appellanti, né che abbia utilizzato elementi istruttori ritualmente acquisiti al giudizio. Neppure può prestarsi consenso all’opinione manifestata dai ricorrenti, secondo cui, così ragionando, l’appellante si troverebbe a dover « confutare gli altri elementi di prova non considerati idonei allo scopo dal primo giudice »: difatti, non risulta per nulla che il giudice di primo grado avesse giudicato inidonei gli elementi di prova valorizzati dal giudice d’appello, mentre, semplicemente, egli non li aveva considerati, reputando sufficiente soffermarsi sulla documentazione contrattuale già presa in considerazione.
4.2. – È inammissibile il secondo mezzo, ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c..
Questa SRAGIONE_SOCIALE. ha difatti più volte ribadito il principio della validità del contratto monofirma anche in materia di contratti bancari, come tali soggetti alla disciplina dell’articolo 117 del T.u.b. (Cass. n. 14243 del 2018; Cass. n. 14646 del 2018; Cass. n. 28500 del 2023).
– Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME