Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23265 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23988/2022 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO e dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI CASTELRAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3478 del 25/7/2022 della CORTE D ‘ APPELLO DI NAPOLI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/4/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della fornitura idrica nel periodo intercorrente tra il secondo semestre del 2004 al terzo trimestre del 2006, per un importo complessivo di Euro 663,743,93; in via subordinata avanzava domanda ex art. 2041 cod. civ.
2. La società convenuta, previa autorizzazione del giudice chiamava in causa il RAGIONE_SOCIALE di Castelvolturno, col quale la RAGIONE_SOCIALE si era convenzionata per la fornitura di acqua, e la società RAGIONE_SOCIALE, incaricata della gestione del locale acquedotto.
Con la sentenza n. 3089/2015, il Tribunale respingeva la domanda principale della RAGIONE_SOCIALE, perché -in relazione al periodo suindicato (2004-2006) -mancava un valido titolo contrattuale, dato che la RAGIONE_SOCIALE aveva esercitato ritualmente il recesso il 22/1/2002; rigettava anche la domanda ex art. 2041 cod. civ., in quanto sfornita di prova.
Proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, deducendo, per quanto qui rileva, che «il Tribunale ha dunque ritenuto, implicitamente, che ai fini dell ‘ accoglimento d ‘ una domanda di pagamento del corrispettivo da somministrazione idrica fosse necessario un contratto scritto, e rilevata
ad avviso del Tribunale la relativa inesistenza, il giudice di prime cure ha respinto la domanda. La tesi è palesemente infondata e la statuizione sul punto, di conseguenza, gravemente viziata: non è necessario, nel caso di specie, alcun contratto scritto, trattandosi della doverosa e non risolubile somministrazione d ‘ un bene pubblico irrinunciabile (la risorsa idrica). … Da quanto sopra consegue l’ evidente irrilevanza della pretesa assenza del contratto scritto tra le parti; non solo, ma data la particolarissima natura del bene, primario e irrinunciabile, fornito anche in ossequio al dettato dell ‘art. 1569 codice civile la ‘disdetta’ della fornitura formulata dal RAGIONE_SOCIALE senza la fissazione di alcun ‘congruo termine’ di preavviso e senza il formale ‘passaggio di consegne’, nel contraddittorio della Regione, ad altro soggetto che assicurasse quanto dovuto per legge e non negoziabile in alcun modo, ovvero la somministrazione idrica in favore dei cittadini di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, risulta pacificamente tamquam non esset .».
5. La Corte d ‘ appello di Napoli, con la sentenza n. 3478 del 25/7/2022, rigettava l ‘ impugnazione; nel confermare la pronuncia di primo grado, la Corte di merito rilevava: «La sentenza impugnata, difatti, non è incentrata sull ‘ esistenza del contratto in forma scritta nella vicenda in esame. La disamina sul punto proveniente dall ‘ appellante, prescindendo dalla sua eventuale fondatezza, è preliminarmente sfornita di rilevanza. La sentenza di primo grado sul punto è chiara e ben riassunta nella parte in cui il giu dice afferma ‘…non vi è titolo contrattuale per agire nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE per i periodi per i quali la domanda è stata formulata’. Tale frase è scritta al termine dell ‘ illustrazione del ragionamento in virtù del quale il giudice ritiene che la convenuta aveva efficacemente comunicato il recesso dal contratto ad RAGIONE_SOCIALE L ‘ inequivoca interpretazione della posizione assunta dal giudice di prime cure è costituita dal ritenere che
il contratto, quindi in precedenza esistente, era divenuto inefficace, relativamente al periodo in esame, per l ‘ intervenuta di-sdetta da parte della società RAGIONE_SOCIALE, alla quale non erano subentrate altre parti negoziali … Su tale chiara ed inequivoca struttura argomentativa della decisione in nulla incide la questione posta dall ‘ appellante circa la preesistenza del contratto perfezionato con RAGIONE_SOCIALE essendo la controversia incentrata sulla valutazione dell ‘ esistenza del vincolo negozia le per i periodi oggetto della pretesa di pagamento. … Ritiene non rilevante la questione posta con riguardo alla mancanza di preavviso, posto che il periodo di fornitura del quale si discute è successivo di oltre due anni dalla disdetta. Giudica infondato il gravame proposto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE secondo il quale la disdetta sarebbe tamquam non esset . Il Collegio ritiene ostativi al perfezionamento della fattispecie dell ‘ ultrattività del contratto o della sua tacita rinnovazione le seguenti circostanze: – L ‘ incompatibilità con l ‘ intervenuta esplicita disdetta contrattuale, con manifestazione di volontà, da parte della convenuta, in totale antitesi con la tolleranza idonea a costituire un requisito costitutivo della prosecuzione de facto del rapporto negoziale; – L ‘ assenza di una nuova pattuizione tra le parti, dalla quale discende l ‘ infondatezza della pretesa di considerare perfezionato un nuovo contratto con efficacia dalla scadenza del precedente; – La possibilità, da parte del solo fornitore, di sigillare la rete idrica, facendo cessare la
somministrazione, bloccando l ‘ ingresso dell ‘ acqua nella rete idrica.».
6. Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; resistevano, con distinti controricorsi, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE di Castelvolturno.
7. Le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.; col proprio atto la RAGIONE_SOCIALE eccepiva la carenza di interesse a
contraddire della RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE di Castelvolturno, in quanto «le statuizioni gravate del ricorso per cassazione ineriscono esclusivamente al rapporto giuridico tra la società ricorrente e la società RAGIONE_SOCIALE».
All ‘ esito della camera di consiglio del 30/4/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che l ‘ eccezione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE con la memoria del 12/4/2024 è manifestamente infondata: anche a prescindere dalla constatazione che la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE Castelvolturno sono stati destinatari del ricorso introduttivo (e, quindi, intimati dalla stessa ricorrente), è evidente l ‘ avvenuta realizzazione di un litisconsorzio necessario processuale, tale da imporre, nei gradi successivi al primo, la partecipazione di tutte le parti.
Col primo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente deduce «Nullità della sentenza per assenza di motivazione – prescritta dagli art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. – sul rigetto del motivo di appello volto a censurare la ravvisata necessità della forma scritta per i contratti di erogazione – ad una comunità civica – dei servizi pubblici essenziali per la vita e la salute».
Il motivo è inammissibile.
Si censura, infatti, una pretesa mancanza di motivazione perché «nessun argomento risulta addotto dalla Corte per confutare le ragioni di gravame come sopra ampiamente sviluppate dalla società appellante, e dunque per escludere: – che il rapporto obbligatorio sinallagmatico fosse rimasto operante ipso facto in virtù della sola continua-
zione materiale del servizio idrico (servizio pubblico essenziale, rispondente ad un insopprimibile esigenza di vita), imposta altresì dalla mancata iniziativa di terzi (in primis, del RAGIONE_SOCIALE di Castelvolturno ovvero della società RAGIONE_SOCIALE) per subentrare prendendone in carico la gestione; – che qualsivoglia disdetta pervenuta fosse resa totalmente inefficace (superata) dalla circostanza della continuazione materiale del servizio (sufficiente, di per sé, a mantenere in vita il rapporto obbligatorio sinallagmatico).».
5. Il motivo non si confronta affatto con la decisione della Corte d ‘ appello di Napoli, la cui motivazione (sopra riportata) illustra le ragioni per le quali il giudice di secondo grado ha respinto la tesi dell ‘ appellante circa l ‘ inefficacia della disdetta data dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
6. A ben vedere, poi, la ricorrente prospetta una mancanza di motivazione perché la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione tutte le argomentazioni addotte dall ‘ appellante: la censura si risolve, dunque, in una doglianza riguardante l ‘ insufficienza della motivazione che, tuttavia, dopo la riscrittura dell ‘ art. 360 cod. proc. civ. ad opera dell ‘ art. 54 del 2012, n. 83, conv. dalla legge n. 134 del 2012, n. 134, non può essere denunciata col ricorso per cassazione, essendo denunciabile solo l ‘ anomalia di una motivazione al di sotto del minimo costituzionale, «esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01).
7. Col secondo motivo, formulato (in via subordinata) ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto -violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 32, 53, 97 e 117 della Costituzione», in quanto «l ‘ acqua è una risorsa primaria ed essenziale alla persona, afferente a diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto alla vita e quello alla salute … la mera prestazione di fatto avente ad oggetto
l ‘ erogazione idrica alla singola collettività di persone è sufficiente ad instaurare – per effetto di legge ( ex lege ), e a prescindere da una qualsiasi apposita dichiarazione di volontà negoziale delle parti (formalizzata o meno per iscritto)- un rapporto obbligatorio sinallagmatico tra l ‘ ente pubblico somministrante e l ‘ ente esponenziale-rappresentativo della comunità cittadina destinataria finale della fornitura. Se e nella misura in cui la singola collettività, anche al di fuori di una convenzione all ‘ uopo stipulata, riceve la prestazione idrica erogata dall ‘ ente preposto (tenutovi anche in forza di norme di derivazione costituzionale), prende vita il rapporto sinallagmatico de quo, con il conseguente sorgere dell ‘ obbligazione di versamento del prezzo liquidato secondo le tariffe pubbliche vigenti».
La censura è manifestamente inammissibile.
La tesi sostenuta col motivo de quo risulta prospettata per la prima volta col ricorso per cassazione, dato che il riferimento testuale alle pagg. 8 ss. dell ‘ appello rinvia ad una critica alla decisione di primo grado per avere preteso un contratto scritto per la fornitura idrica, mentre «non è necessario, nella specie, alcun contratto scritto, trattandosi della doverosa e non risolubile somministrazione d ‘ un bene pubblico irrinunciabile».
Peraltro, proprio la RAGIONE_SOCIALE ha fondato la propria domanda, sin dal primo grado, su un rapporto negoziale instaurato con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (la circostanza è accertata anche dalla Corte d ‘ appello, senza alcuna censura sul punto), sicché è evidente che l ‘ affermazione della superfluità di qualsivoglia contratto costituisce un novum inammissibile.
In conclusione, si deve dichiarare l ‘ inammissibilità del ricorso di RAGIONE_SOCIALE; alla decisione consegue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuna controricorrente, delle
spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere a ciascuna delle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ogni parte vittoriosa, in Euro 14.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione