Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10100 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10100 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15020-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRCOGNOME
INDIRCOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRCOGNOME , presso lo studio dell’avvocato NOME RAGIONE_SOCIALE.
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 994/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22.02.2018;
udita la relazione della causa svolta COGNOME pubblica udienza del 27.02.2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona della sostituta procuratrice NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
La sig.ra NOME COGNOME conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio la figlia NOME COGNOME e il marito di lei NOME COGNOME, per sentir dichiarare risolto nei loro confronti il contratto di vitalizio stipulato con scrittura privata l’08.07.1987. A sostegno della sua pretesa, la sig.ra COGNOME affermava che ella aveva ceduto ai convenuti l’unico immobile di sua proprietà; che come contropartita del contratto di vitalizio alimentare i convenuti (unitame nte all’altro figlio dell’attrice, NOME COGNOME) si impegnavano a corrispondere per tutta la durata della sua vita L.1.200.000 mensili, nonché a sostenere tutte le spese di cura e assistenza in caso di malattia, infortunio o vecchiaia, e a garantirle il diritto di abitare l’immobile ceduto vita natural durante; che dal mese di aprile del 2011 i convenuti avevano cessato di corrispondere le somme previste all’attrice; che ella aveva dovuto lasciare l’appartamento abitato e sistemarsi presso il figlio NOME COGNOME. Pertanto, previa concessione del sequestro giudiziario dell’immobile di cui si discute, l’attrice chiedeva la condanna dei convenuti alla restituzione dello stesso. I convenuti – costituitisi in giudizio -eccepivano che il contratto di vitalizio non aveva avuto esecuzione, in quanto l’immobile era stato contestualmente venduto al prezzo di L. 250.000.000 dalla stessa attrice alla RAGIONE_SOCIALE , di cui erano divenuti soci i coniugi NOME e il figlio dell’attrice, NOME COGNOME.
1.2. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 12.01.2016, rigettava la domanda attorea, qualificando la scrittura privata dell’08.07.1987 come contratto preliminare di vitalizio rispetto al quale non poteva configurarsi alcun inadempimento dei convenuti, post o che l’unico possibile inadempimento consistente COGNOME mancata stipula del negozio definitivo non era mai stato sollecitato da parte attrice.
1.3. Avverso detta sentenza interponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Milano NOME , nipote ed erede per rappresentazione, essendo la sig.ra NOME COGNOME deceduta nell’agosto del 2015 e avendo il di lei figlio NOME COGNOME rinunciato all’eredità, dopo aver rinunciato -nel corso del procedimento di primo grado – al sequestro del l’immobile .
Con sentenza n. 994/2018 qui impugnata, la Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame, confermando la decisione di prime cure e condannando l’appellante alle spese del grado. A sostegno della sua decisione osservava la Corte che:
dai documenti in atti risultava evidente che COGNOME stessa identica data della scrittura privata in discorso il bene immobile, considerato come corrispettivo del mantenimento della sig.ra NOME COGNOME, era stato trasferito ad un soggetto terzo, ossia la RAGIONE_SOCIALE , che avrebbe corrisposto il prezzo quietanzato di L. 60.000.000, contestualmente versato in quota capitale da l figlio NOME COGNOME ai fini dell’acquisto della sua qualità di socio della costituenda RAGIONE_SOCIALE;
-non convinceva la tesi degli appellanti riguardo al collegamento negoziale tra la scrittura privata e la costituzione di detta società per l’esercizio di attività di ristorazione, poiché non risultava dimostrato l’indubbio rilievo causale che le prestazioni assistenziali rivestivano nel programma convenuto tra le parti dovendosi fare applicazione dell’art. 1455 cod. civ. sull’importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione – e che appariva difficilmente apprezzabile alla luce della ricostruzione della vicenda, tanto da mettere seriamente in dubbio anche la sussistenza dell’interesse alla proposta domanda di risoluzione.
Proponeva ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandolo a tre motivi.
Resistevano con controricorso i coniugi NOME COGNOME e NOME NOME.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Con ordinanza interlocutoria del 15.10.2019, questa Corte riteneva opportuna la trattazione in pubblica udienza non ravvisando evidenza decisoria.
In prossimità della pubblica udienza i controricorrenti hanno depositato memoria.
Il Pubblico Ministero in persona della sostituta procuratrice NOME COGNOME ha concluso in favore dell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso si denuncia omessa motivazione di un punto decisivo della controversia – art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. -in relazione alla gravità dell’inadempimento. Lamenta il ricorrente che, nonostante tutte le prestazioni assistenziali previste dalla scrittura privata non si ano state più corrisposte dall’aprile del 2011 e, per il diritto di abitazione, dal febbraio 2014, la richiesta di risoluzione del vitalizio è stata dalla Corte respinta con assoluta carenza di indicazione degli elementi in base ai quali il giudice sia pervenuto a tale affermazione.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norma di diritto su un punto decisivo della controversia – art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -in riferimento alla dimostrazione del rilievo causale che le prestazioni assistenziali rivestivano nel programma attuato dalle parti con i contratti collegati intercorsi l’8.07.1987 (artt. 1367 ss., 2697 cod. civ.). Nella prospettazione del ricorrente, l’elemento causale a cui le parti hanno fatto ricorso non è da
cercare in un fine ulteriore, ma consiste nello scambio tra il diritto alle prestazioni di mantenimento per tutta la durata della vita della vitaliziata e il cespite immobiliare conferito non a favore dei tre vitalizianti, come pure indicato nelle premesse dell’originaria scrittura privata, bensì a favore della RAGIONE_SOCIALE, all’uopo costituita con distinto autonomo negozio funzionalmente collegato alla scrittura privata, la cui soggettività coincide appunto con quella dei tre soci vitalizianti. L’inserimento di NOME COGNOME COGNOME società regola semplicemente i rapporti interni tra i tre vitalizianti, posto che l’obbligo di mantenimento era stato da loro assunto in nome proprio; né rileva ai fini dell’applicazione della disciplina dell’inadempim ento la peculiarità del processo formativo del vitalizio, costituito dalla correlazione teleologica tra due distinti negozi: l’uno obbligatorio (prestazioni di mantenimento) e l’altro traslativo (trasferimento dell’immobile quale contropartita).
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norma di diritto su un punto decisivo della controversia – art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -sulla non gravità dell’inadempimento in riferimento alla causa dell’assetto negoziale posto in essere con i suddetti contratti collegati (art. 1455 cod. civ.). In applicazione dei parametri oggettivi e soggettivi di valutazione della gravità dell’inadempimento, e nei limiti imposti dalla distribuzione dell’onere probatorio (per cui spetta al credit ore che agisce per la risoluzione contrattuale provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza: Cass. Sez. U, n. 13533 del 30.10.2001), il ricorrente si duole del fatto che non sia stata data rilevanza al mancato versamento delle mensilità da parte dei coniugi COGNOME alla sig.ra NOME COGNOME s a partire dall’aprile 2011; a l mancato contributo alle spese necessarie per le cure e
assistenza; a l forzato abbandono dell’appartamento a partire dal febbraio 2014 e al trasferimento presso l’abitazio ne del figlio NOME COGNOME, non avendo la vitaliziata più i mezzi per vivere da sola con assistenza continua presso la sua abitazione.
4. Il Collegio rileva che dal contenuto del ricorso si ricava che, a séguito del decesso della sig.ra NOME COGNOME, non solo il sig. COGNOME NOME, ricorrente, ma anche la sig.ra COGNOME NOME, controricorrente, avrebbe assunto la qualità di erede dell’originaria attrice, mediante accettazione con benefi cio d’inventario. Ne deriva che, potendosi configurare la comunione ereditaria tra i due almeno limitatamente al rapporto giuridico sostanziale oggetto di lite, il ricorso (ed ancor prima lo stesso appello) sarebbe stato proposto da e contro comunisti in conflitto tra loro e, pertanto, in situazione che non ammette legittimazione disgiuntiva ad amministrare. Quest’ultima, infatti, è consentita, ai sensi dell’art. 1105, primo comma, c.c., solo in virtù di una presunzione relativa di consenso tra i comunisti (cfr. in generale, nn. 1662/05, 4261/91 e 4291/78), e ai sensi dell’art. 1108, secondo comma, c.c., solo in base a deliberazione della maggioranza dei partecipanti alla comunione.
Pertanto, il Collegio rileva d’ufficio la relativa questione e, ai sensi degli artt. 384, comma 3, e 101, comma 2, cod. proc. civ., la sottopone al contraddittorio delle parti, concedendo loro il termine di cui in dispositivo per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione assegna al Pubblico Ministero e alle parti il termine di sessanta giorni per il deposito in cancelleria di osservazioni in merito alla questione di legittimazione attiva e passiva, come sopra precisata.
Manda alla cancelleria per le relative comunicazioni.
Così disposto in Roma, COGNOME camera di consiglio della