Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33806 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33806 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1485/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI n. 482/2021 depositata il 02/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME conveniva avanti al Tribunale di Oristano il padre COGNOME NOME per sentirlo condannare al rilascio di un appartamento sito in Macomer, nonché al risarcimento del danno da occupazione illegittima.
A sostegno delle proprie domande allegava di essere titolare sull’immobile d el diritto di proprietà, avendo dapprima acquisito, in forza di un contratto di vitalizio assistenziale, la nuda proprietà dell’immobile da l nonno paterno COGNOME NOME NOME NOME ne era riservato l’usufrutto vita natural durante, e quindi avendo fruito del successivo consolidamento di tale nuda proprietà con l’usufrutto, a seguito del decesso dell’usufruttuario.
Si costituiva COGNOME NOME, resistendo ed in particolare contestando la titolarità del diritto di proprietà vantato ex adverso , sostenendo che l’appartamento era stato di proprietà della madre COGNOME NOME, premorta al coniuge COGNOME NOME, il quale, a sua volta, aveva rinunciato all’eredità della moglie; pertanto, il diritto di proprietà dell’appartamento si era trasmesso jure hereditatis in capo ai figli, COGNOME NOME e COGNOME NOME, mentre COGNOME NOME avrebbe stipulato con la nipote COGNOME NOME il contratto di vitalizio assistenziale senza essere il proprietario dell’immobile.
Con sentenza n. 128/2021 il Tribunale di Oristano accoglieva la domanda di COGNOME NOME, accertando che NOME COGNOME fosse divenuto proprietario dell’immobile, e ne potesse disporre validamente donde la validità e l’efficacia del contratto di vitalizio con la nipote – quale erede universale della moglie, in forza del testamento olografo del 20 febbraio 2007.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME proponeva appello, cui resisteva COGNOME NOME.
Con sentenza n. 482/2021 la Corte d’Appello di Cagliari rigettava l’appello e dichiarava altresì inammissibile, per difetto di
procura speciale, la querela di falso proposta da COGNOME NOME avverso il testamento olografo.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Violazione dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all’art. 125 c.p.c.’.
Censura l’impugnata sentenza, là dove ha dichiarato inammissibile la querela di falso perché ‘proposta dal difensore privo della relativa facoltà a mente del disposto dell’art. 221, comma 2 c.p.c., come chiaramente evincibile dal tenore della procura alle liti depositata agli atti’ e lamenta che la corte avrebbe invece dovuto assegnare il termine di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. per consentirgli di sanare il vizio della procura.
1.1. Il motivo, per come formulato, è inammissibile.
Il ricorrente censura l’impugnata sentenza limitandosi ad invocare la violazione dell’art. 182 cod. proc. civ. e trascura di considerare il principio di diritto, al quale si intende qui dare continuità, secondo cui, lungi dal dover proporre querela di falso, ‘La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo’ (v. Cass., Sez. Un., n. 12307/2015, che richiama Cass., n. 1545/1951; Cass., Sez. Un., n. 15169/2010; Cass., Sez. Un., n. 26242/2014).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‘Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – Nullità della sentenza per omessa pronuncia -Violazione degli artt. 11 c.p.c., 115 c.p.c. in relazione agli artt. 1343 e 1418 c.c.’.
Lamenta che la corte di merito ha omesso qualsivoglia pronuncia in relazione alle eccezioni di difetto di legittimazione di COGNOME NOME e di nullità del contratto di vitalizio assistenziale per illiceità della causa, in quanto sorretto da una ‘causa … simulata … del tipico negozio gestorio in frode ai creditori’ (così p. 18 del ricorso).
2.1. Il motivo, in entrambe le censure che lo compongono, è inammissibile.
2.2. La prima censura, con cui si lamenta che la corte territoriale ha omesso di pronunciare in merito all’eccezione ‘di difetto della qualità di erede’ di COGNOME NOME, è inammissibile perché, in violazione dell’art. 366, n. 3, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., è svolta genericamente, senza specificare né localizzare se, dove e quando tale questione sia stata sollevata e trattata nei precedenti gradi di merito.
Va ribadito, infatti, il principio secondo cui, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autonomia del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente la questione sia stata sollevata, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la fondatezza della censura stessa (Cass., n. 26147/2021; Cass., n. 32804/2019; Cass., n. 2038/2019; Cass., n. 15430/2018).
Nel caso di specie, tale onere non risulta essere stato assolto dall’odierno ricorrente.
2.3. La seconda censura, con cui si lamenta che la corte territoriale ha omesso di rilevare d’ufficio la nullità, per illiceità della causa, del vitalizio alimentare, è parimenti inammissibile perché non si confronta con la complessiva motivazione (v. p. 7 dell’impugnata sentenza), con cui la corte d’appello: -) ha dapprima affermato che il principio del rilievo ufficioso della nullità di un atto debba comunque essere contemperato col principio della domanda, per cui, in assenza di tempestiva istanza di parte, non può operare in relazione ad atti che non formano oggetto diretto del giudizio (v. p. 7 dell’impugnata sentenza: ‘Precisato che la presente causa non ha per oggetto l’impugnazione del vitalizio’ , ed ancora: ‘Il potere del giudice di rilevare in via officiosa l’esistenza di una causa di nullità di un contratto va contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio….’ (Cass. 11106/2021)’ ); -) ha poi rilevato (v. sempre p. 7) che la sentenza di prime cure, ‘non impugnata, si è pronunziata sul contratto di vitalizio in questione, acclarandone la natura aleatoria ed escludendo che la nipote fosse inadempiente alle obbligazioni assunte, pertanto ritenendone, implicitamente, la validità proprio sotto il profilo indicato dall’appellante, sual si è formato il giudicato interno implicito’ .
Rispetto a queste rationes decidendi , non specificatamente impugnate, la motivazione della sentenza si consolida, a mente del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso in esame, su più rationes decidendi autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le
censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione di una di essere rende definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., n. 18403/2023; Cass., n. 18641/2017; Cass., n. 2108/2012; Cass., n. 22753/2011).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ‘ Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c. – Violazione dell’art. 485 c.c. ‘ .
Lamenta che la corte territoriale non avrebbe accertato, e comunque non avrebbe idoneamente motivato, l’esclusione della sua qualità di erede della madre COGNOME NOME.
3.1. Il motivo è infondato.
Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territoriale si è occupata del profilo indicato ed ha svolto una motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, che resiste al sindacato di legittimità.
Per un verso l’impugnata sentenza conferma il rilievo, svolto dal giudice di prime cure sulla scorta delle risultanze istruttorie, che COGNOME NOME aveva ‘posto in essere atti incompatibili con la rinuncia ad accettare (contratti di locazione, percezione dei canoni, godimento diretto dell’appartamento di cui trattasi), per altro verso espressamente afferma che nello stipulare con il figlio NOME un contratto di locazione di una farmacia appartenente all’asse ereditario, COGNOME NOME avrebbe ‘accettato l’eredità della moglie escludendo il figlio’ (v. p. 7 della sentenza), ed ancora che sarebbe ‘sintomatica del riconoscimento in capo al padre del diritto di disporre del bene in tal senso l’autorizzazione a stipulare il contratto di comodato richiesta da NOME‘ (v. p. 8).
Per contro, il ricorrente genericamente lamenta un ‘vizio di motivazione’ ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. e lo cumula con la evocazione del vizio di cui al successivo n. 5 ‘omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le
parti’, che, peraltro, deduce in relazione ad una valutazione in jure , quella della esistenza o meno della qualità di erede, e dunque in violazione del consolidato principio di diritto per cui ‘L’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica’ (v., tra le tante e da ultimo, Cass., n. 2961/2025).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello
stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 28 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME