SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6359 2025 – N. R.G. 00005490 2017 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIOCOGNOME
Presidente
dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere rel.
nel procedimento nr. 5490/2017, all’esito AVV_NOTAIOa camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra di
,
TABLE
proprio e quali eredi AVV_NOTAIOa madre , nata a San Leucio del Sannio (BN) il DATA_NASCITA e deceduta negli Stati Uniti d’America il 06.07.17, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ), come da procura in calce all’atto di appello, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al INDIRIZZO c/o lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO. CRAGIONE_SOCIALEF.
APPELLANTE
E
e
(
) e
(
), questi
C.F.
C.F.
C.F.
ultimi quali eredi di e, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO , con il quale elettivamente domicilia in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, e dall’AVV_NOTAIO ( ), come da comparsa di costituzione nel giudizio di appello del 29.09.2021. CRAGIONE_SOCIALE.
Conclusioni
Per gli appellanti: si riportano ai propri atti, chiedendo l’accoglimento AVV_NOTAIO‘appello , e per l’effetto riformarsi la sentenza di prime cure; impugna e contesta le avverse difese, domande e conclusioni. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Per gli appellati: si riportano alla propria comparsa di risposta in appello ed ai propri atti, insistendo per il rigetto AVV_NOTAIO‘appello . In ipotesi di accoglimento AVV_NOTAIO‘ appello , in relazione al primo motivo, chiede l’accoglimento del l’appello incidentale condizionato avente ad oggetto la domanda di restituzione AVV_NOTAIOe spese sostenute dagli appellati per lavori sugli immobili assegnatigli e AVV_NOTAIOe spese funerarie. Si chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di legge per lo scambio AVV_NOTAIOe memorie conclusionali e AVV_NOTAIOe memorie di replica.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione del 09.06.2007 -notificato il 13.06.2007 –
, , , , e , quali eredi di , convennero in giudizio e , al fine di ottenere la risoluzione del contratto di rendita vitalizia, stipulato tra questi ultimi e il loro padre , nonché la declaratoria di nullità ed inefficacia del testamento per notar , con cui aveva disposto per legato in favore di di tutto il suo patrimonio immobiliare, ledendo i diritti di essi legittimari, con conseguente riduzione del lascito e ogni altro provvedimento di legge.
1.1. A sostegno dedussero:
-di essere eredi legittimi di (in particolare , in qualità di moglie, e , , , e , in qualità di figli);
-che , a seguito del trasferimento negli Stati Uniti d’America AVV_NOTAIO‘intero nucleo familiare, , dopo aver istaurato una convivenza con una donna del luogo, aveva abbandonato la propria famiglia, recidendo ogni rapporto con essa;
-che nel 1982 era ritornato in RAGIONE_SOCIALE, trasferendosi nella casa di sua proprietà, sita in San Leucio del Sannio (INDIRIZZO), un tempo adibita a dimora familiare e successivamente concessa in locazione ai coniugi e con i quali aveva instaurato un regime di coabitazione;
-che, da allora, ogni incontro di con parenti ed amici si era tenuto rigorosamente alla presenza dei coniugi e previa autorizzazione da parte di costoro;
-che nel 1990 l’immobile in questione (in catasto al f. 6 del Comune di San
Leucio del Sannio p.lle 573 (ex 513) e 301) era stato trasferito ai coniugi
in forza di un contratto di vitalizio -con atto per notar del 18.9.1990, Rep. N. 204592/34730 -come corrispettivo AVV_NOTAIOe prestazioni assistenziali morali e materiali cui i coniugi si erano impegnati, vita natural durante, in favore del ;
-che , unico figlio rientrato in RAGIONE_SOCIALE e in contatto con il padre, aveva constatato che questi versava in una situazione di soggezione psicologica verso i due coniugi e che negli ultimi anni di vita presentava evidenti segni di assenza ed estraneità;
-che, secondo , il padre aveva vissuto in un vano autonomo AVV_NOTAIO‘immobile concesso in locazione ai coniugi, nel quale era stato costretto a
consumare i pasti, in solitudine, nella stessa camera dove dormiva e che spesso veniva lasciato solo e privo di assistenza anche per lungo tempo;
-che, dati i sospetti che i coniugi e avessero profittato AVV_NOTAIOo stato di infermità mentale del padre, gli eredi, tramite difensore, svolsero una serie di indagini dalle quali emerse che:
in base ad accertamenti catastali era proprietario, oltre alla particella 573, solamente dei cespiti classificati al N.C.T. foglio 6, p.lle nn. 303, 306 e 310;
ii) in base ad una verifica presso l’ sede di RAGIONE_SOCIALE, aveva goduto, fino alla sua morte, di una pensione di vecchiaia d ell’ importo mensile di € 564,10, e di una indennità di accompagnamento dal mese di ottobre 2000 d ell’ importo mensile di € 443,83, alla cui riscossione aveva provveduto , su delega di , presso l’ufficio postale di San Leucio del Sannio;
iii) In base a quanto appreso tramite il Consolato d’America in RAGIONE_SOCIALE,
l’anno 2004 e di importi analoghi per gli anni precedenti.
era stato, altresì titolare di pensione pari a 7.020,00 dollari per
-che, nonostante le richieste formali di restituzione degli averi del de cuius (effetti personali, valori, ecc.), i coniugi e non consegnarono alcunché alla famiglia ;
-che, tramite informazioni rese da RAGIONE_SOCIALE, era emerso che l’utenza telefonica collegata all’immobile, pur essendo intestata al sig. , veniva di fatto utilizzata copiosamente dai coniugi ;
-che, stando alle cartelle cliniche acquisite, in data 21.03.2005, era stato ricoverato d’urgenza , con una prognosi primaria di ‘ carcinoma vescicale ‘ e con una prognosi secondaria di ‘pregresso ictus cerebrale con paresi agli arti inferiori ‘ e che, nonostante l’aggravamento del quadro clinico, l’uomo era stato dimesso in data 23.3.2005, ‘ per volontà dei
familiari in gravi condizioni contro il parere dei sanitari (con firma di )’ , per poi morire dopo alcuni giorni;
-che in data 09.08.2005 aveva presentato una denunciaquerela contro i coniugi , rappresentando i fatti come sopra esposti e chiedendone la persecuzione;
-che aveva disposto con testamento del 22.10.1999, raccolto dal notaio , un legato a favore di avente ad oggetto i beni indicati nel N.C.T. alla partita 3288 foglio 6, p.lle nn. 303 e 306 (due piccoli fabbricati rurali entrambi con un vano al piano terra e un vano al primo piano) e 310 (un terreno), costituenti l’intero patrimonio immobiliare del de cuius , e che detti beni erano stati successivamente trascritti a nome AVV_NOTAIOa legataria.
Tanto premesso, , , , , , e convennero in giudizio e al fine di ottenere, previo accertamento AVV_NOTAIOa loro qualità di eredi:
la dichiarazione di risoluzione per inadempimento del contratto di rendita vitalizia atipico stipulato tra il loro defunto padre e i coniugi , in base al quale il primo aveva trasferito la proprietà AVV_NOTAIO‘immobile in cui coabitava con i secondi, in cambio di assistenza ‘materiale’ (alimenti, vestiario, spese mediche, alloggio, cura AVV_NOTAIOa casa e AVV_NOTAIOa persona) e ‘spirituale’ (compagnia, intrattenimento culturale e nel tempo libero, ecc. );
l ‘annullamento del testamento del 22.10.1999, per avere il testatore utilizzato il mezzo del legato per disporre con le sue ultime volontà AVV_NOTAIO‘intero suo patrimonio a favore AVV_NOTAIOa , estromettendo del tutto i legittimari;
la dichiarazione di inefficacia AVV_NOTAIOa disposizione testamentaria lesiva di legittima, con conseguente riduzione di essa nei limiti AVV_NOTAIOa quota disponibile;
la dichiarazione di indegnità a succedere di nella quota disponibile al de cuius ;
l’accertamento e la dichiarazione del diritto degli attori alla ricostituzione AVV_NOTAIO‘asse ereditario, avente ad oggetto tutto quanto disposto con legato e oggetto del contratto di rendita vitalizia;
la condanna dei convenuti alla restituzione degli immobili oggetto del contratto di vitalizio e di testamento, con frutti, pertinenze e accessori tutti;
l’ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio e ogni altra autorità pubblica interessata dalla vicenda -di adottare i consequenziali provvedimenti a tutela degli attori.
1.2. Costituitisi in giudizio, i convenuti eccepirono, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva degli attori in relazione alla domanda di risoluzione del contratto di vitalizio e la prescrizione AVV_NOTAIO‘azione ; nel merito, contestarono i fatti posti a fondamento AVV_NOTAIOa domanda avversaria, chiedendone il rigetto; in subordine, in via riconvenzionale, chiesero il riconoscimento in loro favore di tutte le spese sostenute, per le migliorie apportate all’immobile oggetto del contratto quantificate in circa € 40.000 -e per le spese funebri da loro anticipate , pari a € 2.200,00 .
1.3. Il Tribunale istruì la causa mediante acquisizione AVV_NOTAIOa documentazione prodotta, interrogatori formali ed escussione dei testi; dispose una CTU per l’individuazione e la stima de i beni caduti in successione, il calcolo AVV_NOTAIOa quota di riserva in favore dei legittimari e la predisposizione di un progetto di divisione. Il CTU concluse che:
in ipotesi di efficacia del contratto vitalizio
il relictum era costituito dai seguenti beni immobili:
o San Leucio del Sannio -F. 6 -p.lla 303 -1 vano p.t. e 1 vano p.1
o San Leucio del Sannio -F. 6 -p.lla 306 -1 vano p.t. e 1 vano p.1
o San Leucio del Sannio -F. 6 -p.lla 310 -are 1,60
o San Leucio del Sannio -F. 6 -p.lla 305 -1 vano p.t.
-Non esistevano beni costituenti donatum;
-Risultavano agli atti, come passività, le spese funerarie pari a € 2.200,00 ; b) in ipotesi di inefficacia del contratto vitalizio
il relictum era costituito dai seguenti beni immobili:
o San Leucio del Sannio -F. 6 -p.lla 573 (ex 513) -7 vani;
o San Leucio del Sannio -F. 6 -p.lla 303 -1 vano p.t. e 1 vano p.1;
o San Leucio del Sannio -F. 6 -p.lla 306 -1 vano p.t. e 1 vano p.1;
o San Leucio del Sannio -F. 6 -p.lla 310 -are 1,60;
o San Leucio del Sannio -F. 6 -p.lla 305 -1 vano p.t.;
-Non esistevano beni costituenti donatum;
-Risultavano agli atti, come passività, le spese funerarie pari a € 2.200,00 . Quanto alla stima dei beni predetti, che il valore di mercato è pari a:
o P.lla 573 (ex 513) -7 vani -€ 63,462,00 ;
o P.lla 303 -1 vano p.t. e 1 vano p.1 -€ 3.568,09;
o P.lla 306 -1 vano p.t. e 1 vano p.1 -€ 3.058,05;
o P.lla 310 -are 1,60 -€ 893,76;
o Palla 305 -1 vano p.t. -€ 1.088,80 ; Per un totale di € 8,608, 70 in ipotesi di efficacia del contratto di vitalizio e di € 72.070,70 in ipotesi di inefficacia AVV_NOTAIOo stesso. All’esito AVV_NOTAIOa riunione fittizia, dedotte le passività (€ 2.200,00) , il patrimonio
netto è pari a:
o € 6.408,70 in caso di efficacia del contratto vitalizio;
o € 69,870,70 in caso di inefficacia del contratto vitalizio . Avanzò, quindi, due ipotesi divisionali:
Ritenuto efficace il contratto vitalizio con esito AVV_NOTAIOa riunione fittizia ex art. 556 c.c. in € 6.408,70
-riconosciuto ¼ AVV_NOTAIO‘attivo ereditario in favore del coniuge pari a € 1.602,17 e ½ AVV_NOTAIO‘attivo ereditario in favore dei figli pari a € 3.204,35 , con una quota di riserva (coniugi + figli) pari a € 4.806,52 ;
-calcolata una q uota disponibile pari a ¼ AVV_NOTAIO‘attivo ereditario pari a € 1.602,17; propose attribuirsi agli eredi, oltre all’immobile di cui alla p.lla 305 , caduto in successione legittima, i beni di cui alle p.lle 306 e 310, con un conguaglio di € 234,09 in favore dei coniugi , che per interessi e rivalutazione monetaria viene definitivamente liquidato in € 331,94; a ciò il CTU aggiunse, in favore dei due coniugi, l’importo di € 3.265,50 per le spese di messa in sicurezza dei fabbricati di cui alle p.lle 305 e 306 ordinate dal Comune RAGIONE_SOCIALE San Leucio, come da fattura n. 6 del 01/10/2011; al l’esito di tale prima ipotesi divisionale rimarrebbe intestataria del fabbricato censito alla p.lla 303, con diritto ad un conguaglio
pari a complessivi € 3.597,44 (331,94 + 3.265,59).
Ritenuto inefficace il contratto vitalizio con esito AVV_NOTAIOa riunione fittizia ex art. 556 c.c. in € 64.550,80, non sussistendo una lesione AVV_NOTAIOa legittima, i beni di cui alla p.lla 573, 301 e 305 sarebbero da attribuirsi agli eredi senza che sia dovuto alcun conguaglio.
1.4 All’esito AVV_NOTAIO‘istruttoria il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari ed accertata la legittimazione di tutte le parti in causa, rigettò la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di vitalizio ed accolse la domanda di riduzione AVV_NOTAIOa disposizione testamentaria lesiva dei diritti dei legittimari, disponendo la reintegrazione AVV_NOTAIOe quote di riserva in favore dei legittimari, accogliendo la prima ipotesi divisionale proposta dal CTU arch.
(per il caso di efficacia del contratto vitalizio, pagg. 27 e 28, par. 10.1 AVV_NOTAIOa relazione), mediante conguagli.
Quindi, dichiarò interamente compensate fra le parti le spese di lite, ivi compreso il costo AVV_NOTAIOe CTU.
§.2. Avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1920/2016 del 03.08.2016 ha interposto gravame da , in proprio e in qualità di procuratore speciale dei germani , ,
, , , tutti in proprio e quali eredi AVV_NOTAIOa madre , articolando due motivi di appello così rubricati:
2.1. ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. Att c.p.c., art. 111 Cost. e art. 2697 c.c. ‘, con cui contesta l’omessa e/o insufficiente motivazione sull’insussistenza AVV_NOTAIO‘inadempimento del contratto di vitalizio stipulato tra il sig. e i coniugi con cui -a fronte AVV_NOTAIOa cessione AVV_NOTAIO‘immobile in INDIRIZZO questi ultimi si impegnarono ad accudirlo vita natural durante, in regime di coabitazione e a fornirgli vitto, alloggio, vestiario, assistenza morale e materiale, cure mediche, anche specialistiche e quanto altro necessario a condurre una vita decorosa, ivi compresa la pulizia personale e AVV_NOTAIOa biancheria. In particolare, l’appellante lamenta l’omessa valutazione AVV_NOTAIOe seguenti prove:
prove documentali relative allo stato di salute del de cuius e alle cure ricevute da quest’ultimo, prodotte dalla parte attrice;
dichiarazioni del teste di parte convenuta (escusso l’ 08.05.2009) dalle quali emerge che aveva vissuto in un piccolo locale, reso comunicante con il resto AVV_NOTAIOa casa solo negli ultimi anni;
che fino a pochi anni prima AVV_NOTAIOa morte si preparava da mangiare da solo, consumando spesso i pasti nei ruderi di sua proprietà;
dichiarazioni del teste di parte convenuta (escussa il 05.03.2010) dalle quali emerge che fino al 1996 lei stessa si era occupata del lavaggio AVV_NOTAIOa sua biancheria;
dichiarazioni degli stessi convenuti, rese in sede di interrogatorio formale, da cui emerge che negli ultimi anni di vita aveva condotto una vita semplice e senza sprechi e che non usciva più di casa;
dichiarazioni del teste ( escussa l’ 08.05.09) da cui emerge che nell’anno 2004 aveva trovato rinchiuso in una stanza a letto e mentalmente assente;
-documentazione da cui emerge che l’utenza telefonica e AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE erano intestate a , pur essendo in uso ai coniugi , e che il de cuius aveva percepito due pensioni di vecchiaia (una italiana e l’altra americana) per circa vent’anni, una pensione di guerra e un’indennità di accompagnamento dal mese di ottobre del 2000, alla cui riscossione era stata delegata e AVV_NOTAIOe quali non era rimasta traccia all’apertura AVV_NOTAIOa successione;
documentazione ospedaliera dalla quale emergeva che, sebbene dal un tumore alla prostata, per motivi sconosciuti egli non venne sottoposto ad alcuna cura; in particolare. Nella certificazione del 28.09.2000 del medico di base AVV_NOTAIO
15.04.2000 fosse stato diagnosticato a , risultavano elencate le patologie di cui era affetto e veniva concluso che ‘ lo stesso versa in imminente pericolo di vita ‘; a tale certificazione in base a quanto asserito dall’appellante -non era seguita alcuna visita specialistica o terapia specifica, se non l’assistenza domiciliare di un infermiere per la risoluzione di problemi relativi al catetere. La cartella clinica del ricovero avvenuto in data 20.02.2004, poi, attesta che era non deambulante, poco orientato con riguardo al sistema nervoso e con scadenti condizioni generali; nonché il diario clinico per il ricovero datato 19.01.2005, sono indicate condizioni generali ‘ scadute’ e, infine, il diario clinico relativo al ricovero d’urgenza del 21.03.2005, ove si legge che, nonostante l’aggravamento del paziente e il parere contrario dei medici, coloro che si presentarono come parenti (in particolare il sig. ) lo fecero dimettere.
Dall’esame di tali elementi probatori emerge, secondo l’appellante, l’inadempimento da parte dei coniugi degli obblighi di assistenza morale e materiale, derivanti dal contratto di vitalizio stipulato con il , che espressamente comprendeva l’obbligo, a spese di
questi ultimi, di sottoporre l’anziano alle visite specialistiche necessarie per la sua sopravvivenza.
A parere AVV_NOTAIO‘appellante, il giudice di prime cure aveva, inoltre, erroneamente valutato come attendibili le dichiarazioni testimoniali assunte, pur trattandosi di persone che potevano riferire solo circostanze generiche, ossia che conviveva con i coniugi e che appariva ben trattato, senza essere in grado di riferire alcunché riguardo alle cure mediche, alle spese di vestiario e cibo per il mantenimento AVV_NOTAIO‘anziano uomo. Al contrario, aveva ignorato la testimonianza del teste che aveva riferito che di comprare la carne o versare denaro alla
gli raccontava spesso ed ai suoi figli per ‘disobbligarsi’.
L’appellante contesta, inoltre, l’attendibilità del teste e di sua moglie , in quanto il primo aveva svolto l’incarico di Direttore dei lavori, per alcune opere realizzate nell’immobile di INDIRIZZO , ed aveva altresì svolto il ruolo di consulente di parte per i convenuti, durante il giudizio di primo grado.
2.2. ‘ Erronea determinazione AVV_NOTAIOa quota legittima. Violazione AVV_NOTAIO‘art. 542 c.c. ‘, in quanto il CTU AVV_NOTAIO ritenuto valido l’atto di rendita vitalizia, aveva stimato il patrimonio del de cuius per un valore complessivo di € 8.608,70, da cui aveva detratto le spese funerarie (pari a 2.200,00€), per un importo totale pari a € 6.4087,70. Su questa base, aveva calcolato la quota di riserva in € 4.806,52 e la disponibile in € 1.088,80.
Il CTU aveva prospettato , quindi, un’ipotesi divisionale, fatta propria del giudice di prime cure, in base alla quale le particelle identificate al fol. 6 nn. 305, 306 e 310 (di valore complessivo pari a € 4,806,52) dovevano essere assegnate agli eredi legittimi, mentre le particelle 303 sarebbe rimasta di proprietà AVV_NOTAIOa (di valore pari a € 3. 568,09); aveva stabilito,
poi, che gli eredi legittimi avrebbero dovuto versare alla una quota -pari a € 3.597,44 -a titolo di conguaglio.
Tuttavia, secondo l’appellante, posto che la quota disponibile era stata ritenuta pari a € 1.088,80 , avrebbe dovuto essere la a versare una somma a titolo di conguaglio in favore degli eredi, pari a € 2.274,55 , oltre interessi e rivalutazione.
Inoltre, l’appellante sostiene che le spese funerarie erano state erroneamente detratte dall’asse ereditario, in quanto ritiene che fossero state pagate con le disponibilità economiche del de cuius e, in ogni caso, non era stata fornita, nel giudizio di primo grado, alcuna prova dalla controparte che vi avessero provveduto essi stessi con proprio denaro. L’appellante afferma anche che gli eredi legittimi non erano stati avvertiti in tempo utile, né gli era stato chiesto alcunché su ll’organizzazione del funerale.
In secondo luogo, secondo l’appellante , il CTU aveva erroneamente valutato i beni caduti in successione, in quanto ingiustamente aveva computato -come somme dovute a titolo di conguaglio dagli eredi -anche le spese rappresentate in una fattura, presentata dagli appellati, relativa a lavori effettuati sulle particelle nn. 305 e 306, a seguito di un’ordinanza di messa in sicurezza del Comune di San Leucio del Sannio, per un importo complessivo di € 3.265,50 .
A seguito AVV_NOTAIOa presa di possesso dei beni assegnatigli, infatti, l’appellante aveva constatato che, in realtà, tali beni non erano mai stati interessati da alcun intervento e, pertanto, propose querela in sede penale per tali fatti.
L’AVV_NOTAIO in sede di sommarie informazioni nel relativo procedimento penale, affermò che per la particella n. 305 non furono rilevati, in sede di sopralluogo, interventi di consolidamento strutturale, mentre per quella al n. 306 -che versava, al pari AVV_NOTAIOa pt.lla 305, allo stato di rudere -non potendo accedere all’interno per questioni di sicurezza, non fu in grado di dire se ivi fossero stati eseguiti lavori di consolidamento.
Tali dichiarazioni, sottolinea l’appellante , sono in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso AVV_NOTAIO nella propria CTU, depositata nel giudizio di primo grado, laddove aveva dichiarato che per la pt.lla n. 303 si era proceduto con demolizione e che per le p.lle 305 e 306 era stato realizzato un intervento di consolidamento per un importo di spesa complessivo pari a € 3.265,50.
Pertanto, l’appellante contesta l’ingiusta detrazione di € 3.265,50 dalle somme spettanti agli eredi legittimari per lavori mai eseguiti.
2.3. Per tali motivi, l’appellante , in riforma AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, richiede:
la risoluzione del contratto di vitalizio atipico;
-l’accertamento e dichiarazione di indegnità a succedere di ;
-l’accertamento e dichiarazione del diritto degli attori alla ricostituzione AVV_NOTAIO‘intero compendio ereditario, comprendente sia l’oggetto del lascito testamentario, sia i beni oggetto del contratto di rendita vitalizia;
in via subordinata, previo accertamento AVV_NOTAIOa lesione AVV_NOTAIOa quota di riserva, attribuirsi le pt.lle nn. 305, 306 e 310 agli eredi legittimi e la pt.lla 303 alla sig. , disponendo che quest’ultima versi in favore degli eredi legittimi la somma pari a € 2.114,94 (la differenza tra il valore dei beni attribuiti agli eredi e la quota di legittima, cui va aggiunta la differenza tra il valore del bene attribuito alla sig.ra e la quota disponibile), oltre interessi e rivalutazione;
in ogni caso, condannarsi le parti appellate al pagamento AVV_NOTAIOe spese, anche di CTU, e competenze del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario del 15% icva e cpa come per legge, da distrarre a favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO ;
in via istruttoria, chiamare a chiarimenti il AVV_NOTAIO per sentirla sulle circostanze oggetto di querela ovvero disporre un’integrazione di CTU o disporre una nuova CTU per verificare i lavori effettivamente svolti e la fattura depositata dagli appellati.
2.4. Si sono costituiti gli appellati e , eccependo, nel merito l’ infondatezza del gravame, insistendo per la conferma AVV_NOTAIOa decisione impugnata e reiterando, in ipotesi di accoglimento AVV_NOTAIO‘appello , la domanda in via riconvenzionale di restituzione AVV_NOTAIOe spese sostenute dagli appellati per i lavori di ristrutturazione ed aggiusti vari effettuati all’immobile oggetto di vitalizio, così come quantificate dal CTU AVV_NOTAIO in € 52.710,46, oltre € 3.265,50 per le spese sostenute dagli appellati in relazione agli immobili censiti a f. 6 p.lle nn. 303, 305 e 306 , nonché € 2.200,00 per le spese funerarie, oltre interessi.
§.3. All’udienza del 27/09/2019 la causa è stata rinviata all’udienza del 22/10/2021 per la precisazione AVV_NOTAIOe conclusioni. In data 28/11/2020 decedeva l’AVV_NOTAIO . Gli appellati, pertanto, si costituivano a mezzo AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO unitamente all’AVV_NOTAIO con comparsa del 29.09.2021.
Precisate le conclusioni all’udienza del 13.10.2022, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione del doppio termine per il deposito AVV_NOTAIOe comparse conclusionali e memorie di replica. A ll’esito , ritenuti necessari ulteriori approfondimenti, la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stato nominato CTU l’Ing. .
3.1 La Corte, all’udienza AVV_NOTAIO‘11.09.2025, ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. (20+20).
3.1. L’appello è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.2. Il primo motivo di gravame è infondato in quanto il giudice di prime cure ha correttamente motivato, in ordine all’insussistenza AVV_NOTAIO‘inadempimento del contratto atipico di rendita vitalizia, stipulato tra il e i
coniugi nel 1990 , lamentato dall’appellante .
Tale convenzione, come correttamente osservato nella sentenza gravata, si configura come un contratto atipico di ‘vitalizio alimentare’ o ‘contratto di mantenimento ‘ , che mutua alcuni elementi AVV_NOTAIOa rendita vitalizia (artt. 1872-
1881 c.c.), caratterizzandosi per la previsione -come corrispettivo AVV_NOTAIO‘attribuzione di un immobile o altri beni o utilità -di prestazioni assistenziali e materiali per tutta la durata AVV_NOTAIOa vita del vitaliziando e in correlazione ai suoi bisogni. Ciò implica che il contratto in esame è caratterizzato da un’alea più intensa, connessa sia alla durata AVV_NOTAIOa vita del beneficiario, sia all’imprevedibile entità AVV_NOTAIOe prestazioni a carico del vitaliziante. Dato il suo carattere atipico, a differenza di quanto previsto per la rendita vitalizia, si ritiene pacificamente applicabile a tale contratto il rimedio AVV_NOTAIOa risoluzione in caso di inadempimento.
Tanto premesso, il giudice di prime cure ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto, per inadempimento da parte dei coniugi , poiché ha ritenuto che gli obbligati avessero sempre adempiuto diligentemente, durante i venticinque anni di coabitazione con il , a tutti gli obblighi derivanti dallo stesso, sia di ordine materiale che spirituale.
Tale valutazione si è fondata sulle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, sull’interrogatorio formale dei convenuti e sulla produzione documentale di ambedue le parti.
L’appellante contesta l’omessa valutazione di alcune dichiarazioni testimoniali -in particolare dei testi , (escussi l’08.05.09) e (escussa il 05.03.2010) -dalle quali era emerso che abitava in un locale separato dal resto AVV_NOTAIO‘abitazione, reso comunicante con il resto AVV_NOTAIOa casa solo negli ultimi anni , che si preparava da mangiare da solo e pranzava spesso nei ruderi di sua proprietà e che fino al 1996 la sig. -e non -aveva provveduto al lavaggio AVV_NOTAIOa sua biancheria.
Ebbene, tali emergenze non contrastano la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado.
Difatti, la motivazione AVV_NOTAIOa sentenza gravata ha accertato l’adempimento , da parte dei coniugi , del nucleo essenziale degli obblighi di assistenza materiale e morale derivanti dal contratto: più testimoni hanno, infatti, riferito che l’anziano appariva sempre curato, che partecipava alla vita familiare dei coniugi e che veniva tratto come uno di famiglia, addirittura come un nonno dai figli AVV_NOTAIOa coppia (v. dichiarazioni di
,
Tra amici e vicini di casa -sicuramente in grado di riferire sul punto, con cognizione di causa, in quanto spettatori AVV_NOTAIOa quotidianità del e AVV_NOTAIOa famiglia -nessuno ha riferito di aver mai visto il in stato di trascuratezza, abbandono, malessere; al contrario, tutti sottolineano la vicinanza e l’affetto nei confronti AVV_NOTAIO‘anziano da parte dei vitalizianti.
3.2.1. Tanto premesso, la circostanza che nei primi anni avesse vissuto in una stanza separata dall’abitazione dei coniugi
e che si preparasse da mangiare da solo e che consumasse talvolta i pasti nei ruderi di sua proprietà non è rilevante ai fini AVV_NOTAIO ‘inadempimento del contratto di mantenimento, poiché il beneficiario, fin quando ne ha la capacità psico-fisica, è libero di decidere come provvedere alle proprie esigenze e come trascorrere il proprio tempo. Resta, in ogni caso, fermo l ‘obbligo dei vitalizianti di garantirgli vitto, alloggio e cure in caso di malattia. Nel caso di specie, come riferito dai testimoni escussi, durante i suoi ultimi anni di vita la stanza fu collegata all’abitazione dei coniugi e sue condizioni di salute, momento, è stato accertato che tutto dai coniugi
, aggravatesi le non era stato più visto in paese, perché non più deambulante e, di conseguenza, costretto a letto. Da questo fu accudito in tutto e per , i quali lo accompagnavano alle visite mediche ambulatoriali o ospedaliere, fornendogli assistenza continua anche durante le notti di ricovero in ospedale. Ebbene, pure in tali circostanze il
appariva curato (v. in particolare dichiarazioni di
,
e ) e in stato di adeguata nutrizione.
3.2.2. In secondo luogo, come riscontrato anche dalla planimetria allegata alla d.i.a. presentata in data 20.07.1998 dai coniugi , la parte AVV_NOTAIO‘ immobile riservata al era costituita da uno vano al piano terra, con annesso bagno, speculare rispetto alla sala da pranzo in uso ai coniugi . La circostanza, invero riferita dal solo teste , che il vano in questione sia stato reso comunicante solo negli ultimi anni di vita del si ribadisce essere irrilevante ai fini AVV_NOTAIOa valutazione in ordine all’inadempimento del contratto di mantenimento . Difatti, da un lato, l’anziano, quando ancora godeva di buona salute, poteva muoversi in libertà e autonomia, dall’altro , godeva di un proprio spazio riservato, fermo restando il regime di coabitazione.
3.2.3. In terzo luogo, devono ritenersi inattendibili le dichiarazioni rese da sul lavaggio AVV_NOTAIOa biancheria del , poiché in un primo momento la teste riferisce di avervi provveduto fino al 1986 -dunque prima AVV_NOTAIOa conclusione del contratto di mantenimento nel 1990 -e, in un secondo momento, si contraddice sostenendo di essersene occupata fino al 1996 circa. In ogni caso, anche se tale ultima circostanza fosse vera confermerebbe, a contrario che, dal 1996 al 2005, del lavaggio AVV_NOTAIOa biancheria si era occupata la .
3.2.4. L’appellante contesta altresì l’omessa valutazione AVV_NOTAIOa documentazione comprovante l’uso da parte dei coniugi AVV_NOTAIO‘utenza telefonica intestata al . Anche tale circostanza deve ritenersi irrilevante ai fini AVV_NOTAIOa decisione, poiché la scelta di intestarsi le utenze AVV_NOTAIO‘appartament o , così come quella di consentirne l’utilizzo ai suoi conviventi, fu liberamente assunta dal , il quale -come ampiamente dimostrato attraverso le testimonianze (v. dichiarazioni di ,
, e la documentazione medica -è stato lucido e orientato fino agli ultimi mesi di vita.
Pertanto, deve ritenersi corretta la motivazione del giudice di prime cure laddove ha ritenuto assorbenti, rispetto a tale ultima circostanza, le emergenze probatorie che dimostravano l’adempimento degli obblighi di vitto, alloggio e cura previsti dal contratto.
3.2.5. Infine, l’appellante contesta l’omessa valutazione AVV_NOTAIOa documentazione sanitaria allegata in primo grado.
Con l’atto di citazione sono state prodotte in giudizio le cartelle cliniche relative ai ricoveri del 22.05.1995, 15.04.2000, 12.02.2004 e 21.03.2005 e la certificazione resa in data 28.09.2000 dal medico di base AVV_NOTAIO
, al fine di dimostrare l’inadempimento da parte dei vitalizianti degli obblighi di cura e assistenza verso il .
Alla luce AVV_NOTAIOe accuse mosse dall’odierno all’appellante nei confronti dei coniugi (‘ Ma l’inadempimento più grave alle obbligazioni assunte con il contratto di rendita vitalizia atipico emerge con riguardo alla cura AVV_NOTAIOa salute fisica e psichica del . In particolare, in data 15.04.00 al , previo ricovero, veniva diagnosticato un tumore alla prostata ma, per motivazioni ancora sconosciute, non veniva né operato né sottoposto a cure antitumorali . Nonostante il grave quadro patologico non è stato rinvenuto né è stata esibita alcuna documentazione medica afferente eventuali visite specialistiche. In tale contesto gli odierni appellati, con un fare ben lontano dal concetto di assistenza materiale e morale, hanno inteso affidare il alle cure del medico di base con l’intervento sporadico di un infermiere per risolvere i problemi relativi al catetere’ ), giova preliminarmente sintetizzare, sulla base di detta documentazione, i passaggi essenziali AVV_NOTAIOa storia clinica del .
In data 22.05.1995 venne ricoverato d’urgenza per un’ ematuria macroscopica all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e subì,
in quell’occasione, un a TURV (Resezione Transuretrale di Neoplasia Vescicale), ossia una procedura endoscopica per la rimozione di cellule sospette nella vescica. Venne altresì sottoposto ad una TAC Torace dalla quale si evidenziò la presenza di una formazione solida di circa 5 cm nel mediastino postero-superiore, con alcuni nuclei a densità calcica. In seguito a gli accertamenti e all’ operazione venne dimesso in buone condizioni.
In data 15.04.2000 venne ricoverato d’urgenza una seconda volta all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per ritenzione d’urina . Venne sottoposto a TAC collo-addome, cistoscopia ed ecografia renale, transrettale, vescicale e prostatica.
Da tali esami venne riscontrata una formazione di circa 12×8 mm alla prostata, nonché altra formazione nodulare a sinistra di circa 21×17 mm e AVV_NOTAIOe cisti renali. Venne eseguita una FNAB prostata, ossia una biopsia aspirativa con ago sottile per prelevare campioni da esaminare.
All’esito gli fu diagnosticato un tumore alla prostata (K-Prostata).
Nella cartella clinica si dà atto che il paziente non è suscettibile di terapia chirurgica per pregresso infarto del miocardio e per le scadenti condizioni generali. Di conseguenza, venne dimesso in data 29.04.2000 per terapia sintomatica con somministrazione dei seguenti farmaci: Aminomal, Nitrosilon, Lasix, Luvion, Lanoxin, Kapoten, Bactrim antibiotico.
In data 12.02.2004 il venne ricoverato d’urgenza per la terza volta all’RAGIONE_SOCIALE G. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per ritenzione d’urine. Anche nella cartella clinica del nuovo ricovero si dà atto AVV_NOTAIO‘impossibilità di eseguire una terapia chirurgica per le scadenti condizioni generali e di praticare esami chimici, perché il paziente non è collaborativo. In data 18.02.2004, durante lo stesso ricovero, venne sottoposto ad accertamenti cardiologici, neurologici e pneumologici. Il paziente viene descritto , all’interno AVV_NOTAIOa cartella clinica, come sveglio e abbastanza orientato. A seguito di
osservazione e trattamento, venne nuovamente dimesso in data 20.02.2004 con prescrizione di proseguire con la terapia sintomatica.
In data 20.01.2005, il , già in condizioni generali scadenti, con pregresso infarto del miocardio e con una diagnosi di K prostata, venne nuovamente ricoverato all’RAGIONE_SOCIALE G. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per insufficienza renale. Fu sottoposto ad ecografia addominale, che evidenziò AVV_NOTAIOe complicanze al rene sinistro . L’urologo consigliò un ‘atteggiamento attendista’ perché, a suo parere, il paziente non versava in pericolo di vita.
Ancora ricoverato, dal 21.01.2005 al 07.02.2005 il venne sottoposto a numerosi esami clinici e consulenze urologiche, a trattamenti di reidratazione e ad una nefrostomia destra (25.01.2005) per un’uropatia ostruttiva. Il 07.02.2005 fu dimesso in discrete condizioni generali a seguito AVV_NOTAIO‘intervento urologico.
In data 16.02.2005 venne nuovamente ricoverato all’RAGIONE_SOCIALE G. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e il giorno seguente gli fu eseguita un’ulteriore nefrostomia per ostruzione AVV_NOTAIOe vie urinarie, per poi essere dimesso il giorno seguente.
In data 21.03.2005 venne ricoverato per l’ultima volta all’RAGIONE_SOCIALE G. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in condizioni critiche. Dopo essere stato sottoposto a monitoraggio, a seguito di peggioramento, il 23.03.2005 fu dimesso per volontà dei familiari e contro il parere dei medici.
Quanto, invece, alla certificazione del 28.09.2000 a firma del medico di base AVV_NOTAIO , si tratta di un mero atto riepilogativo del quadro patologico di cui era affetto il , finalizzato ad ottenere il riconoscimento da parte AVV_NOTAIO‘ AVV_NOTAIO‘invalidità e AVV_NOTAIO‘accompagnamento per il riconoscimento di prestazioni assistenziali, di fatto, poi, ottenute nel mese di ottobre del 2000.
Il contenuto AVV_NOTAIOe cartelle cliniche prodotte in giudizio smentisce, dunque, quanto affermato dall’appellant e, in ordine all’omessa prestazione di cure specialistiche per la patologia diagnosticata. Il fu seguito, durante
tutto il decorso AVV_NOTAIOa malattia, dagli specialisti AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sin dal 1995, quando per la prima volta fu trattato chirurgicamente in via endoscopica per la rimozione di cellule sospette all’interno AVV_NOTAIOa vescica .
A cinque anni di distanza al fu diagnosticato un tumore alla prostata e, p ur nell’impossibilità di asportarlo chirurgicamente, in ragione AVV_NOTAIOe condizioni scadenti in cui già versava e del pregresso infarto del miocardio, fu trattato con terapie ospedaliere e con terapia domiciliare sintomatica. Nel 2005, ultimo anno di vita del , in cui è stato ricoverato più volte, gli furono eseguite due nefrostomie che , comportando l’inserimento di un catetere, richiesero il costante monitoraggio da parte AVV_NOTAIO‘infermiere (il teste
) che veniva, di volta in volta, chiamato dai coniugi per interventi domiciliari.
Per tutte queste ragioni devono ritenersi infondate le doglianze sollevate con il primo motivo di appello, che va, pertanto, rigettato.
3.3. Appare, invece, fondato il secondo motivo di appello , con cui l’appellante lamenta l’erronea determinazione AVV_NOTAIOa quota di legittima da parte del CTU
AVV_NOTAIO
Il CTU aveva stimato il patrimonio del de cuius per un valore complessivo di € 8.608,70, da cui aveva detratto le spese funerarie (pari a 2.200,00€), per un importo totale pari a € 6.4087,70. Su questa base, aveva calcolato la quota di riserva in € 4.806,52 e la disponibile in € 1.088,80.
Facendo propria la prima ipotesi divisionale prospettata dal CTU, il giudice di prime cure aveva assegnato le particelle identificate al fol. 6 nn. 305, 306 e 310 (di valore complessivo pari a € 5.040,61) agli eredi legittimi e la particella 303 a (di valore pari a € 3.568,09) , prevedendo un conguaglio di € 234,09 , oltre interessi e rivalutazione per complessivi € 331,94, al quale aveva aggiunto la somma di € 3.265,50 , per le spese di messa in sicurezza dei fabbricati di cui alle p.lle 305 e 306, ordinate dal Comune
San Leucio, risultanti dalla fattura n. 6 del 01/10/2011 prodotta dagli appellati.
L’appellante censura, in primo luogo, la riunione fittizia operata dal CTU in primo grado, ritenendo che le spese funerarie non dovessero essere detratte dalla massa ereditaria, in quanto ritiene che siano state pagate con le disponibilità economiche relitte del de cuius ; in ogni caso, osserva che gli eredi non sarebbero stati consultati tempestivamente su ll’organizzazione del funerale.
In secondo luogo, l’appellante sostiene che l’intervento di messa in sicurezza AVV_NOTAIOe p.lle 305 e 306 -per il quale il Tribunale aveva disposto il rimborso AVV_NOTAIOe spese di € 3.265,50 da parte AVV_NOTAIOa comunione ereditaria non sia, in realtà, mai stato effettuato e che, pertanto, siano state ingiustamente conteggiate le relative somme fatturate, negli importi dovuti a titolo di conguaglio dagli eredi in favore dei coniugi.
Ritenuti necessari ulteriori approfondimenti istruttori sul punto, la Corte ha disposto un’integrazione AVV_NOTAIOa CTU, conferendo incarico all’ing. , il quale ha così concluso:
ha confermato la riunione fittizia ex art. 556 c.c. eseguita dall’architetto ritenendo computabili tra le passività le spese funerarie in quanto congrue e necessarie, con un netto ereditario pari a € 6.408,70 ;
ha confermat o il calcolo AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO er la determinazione AVV_NOTAIOa quota di riserva spettante ai legittimari, attribuendo 1/4 al coniuge, pari a € 1.602,18 ( su massa di € 6.408,70) , e 1/2 ai figli pari a € 3.204,35 , con una quota disponibile di 1/4 del patrimonio ereditario pari € 1.602,18 ; posto che il de cuius ha attribuito ai legittimari solo € 1.088,80, ovvero il valore del solo bene non oggetto di testamento (particella 305), mentre ha lasciato in legato le particelle 303, 306 e 310, la quota di riserva spettante a coniuge e figli è pari a € 4.806,52 , da cui va dedotto quanto trasmesso a titolo di successione
legittima ( € 1.088,80 ), con conseguente lesione AVV_NOTAIOa riserva pari a € 3.717,72;
non ha confermato, escludendola, l’imputazione tra le passività deducibili dalla massa ereditaria AVV_NOTAIOe spese edilizie di messa in sicurezza pari a € 3.265,50, come da fattura allegata dagli odierni appellati, in ragione AVV_NOTAIO‘assenza di elementi documentali idonei a confermare l’effettiva assunzione AVV_NOTAIOa spesa da parte AVV_NOTAIOa comunione ereditaria.
In conclusione, il CTU prospetta come ipotesi divisionale:
l’assegnazione AVV_NOTAIOa p.lla 303 (€3.568,09) a ; AVV_NOTAIOa p.ll e 305 (€ 1.088,80), 306 (€3.058,05) e 310 (€ 893,76) agli eredi ;
ricevendo gli eredi € 5.040,61, a fronte di una quota di riserva calcolata in € 4.806,52 , essi devono versare, a titolo di conguaglio, € 421,54 (ossia l’eccedenza di € 234,09 comprensiva di interessi e rivalutazione) ai coniugi .
Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il CTU in appello vanno in parte condivise.
In primo luogo, vi sono elementi sufficienti per ritenere, conformemente a quanto ritenuto dal CTU , che l’intervento edilizio di messa in sicurezza AVV_NOTAIOe p.lle 305 e 306, di cui all ‘allegata fattura n. 6 del 01/10/2011, emessa da per € 3.265,50, non sia stato realizzato.
Va considerato, infatti, che dopo aver preso possesso dei beni a lui assegnati, l’a ppellante constatò che, in realtà, questi interventi non erano mai stati eseguiti e sporse denunzia-querela per la persecuzione di tali fatti. L’assunto de ll’appellante è stato riscontato dalle dichiarazioni rese dall’ AVV_NOTAIO la quale, escussa a sommarie informazioni nel procedimento penale originato da tale querela, evidenziò -in netto contrasto con quanto rappresentato nella CTU a sua firma, depositata in primo grado -che per la particella n. 305 non furono rilevati in sede di sopralluogo degli interventi di consolidamento strutturale, mentre per quella al n. 306 -che versava, al pari
AVV_NOTAIOa pt.lla 305, allo stato di rudere -non fu in grado di dire se ivi fossero stati eseguiti lavori di consolidamento, dal momento che non fu possibile accedere all’interno AVV_NOTAIOo stabile per questioni di sicurezza.
Ciò è sufficiente ad escludere -come correttamente ha concluso il AVV_NOTAIO.
-che tali interventi non furono eseguiti e, conseguentemente, che le spese in questione debbano essere poste a carico degli eredi.
Questo Collegio ritiene, tuttavia, di discostarsi in parte AVV_NOTAIOe conclusioni del CTU Ing. , laddove ricomprende tra le passività AVV_NOTAIOa massa ereditaria le spese funerarie, detraendo dal patrimonio ereditario la somma di € 2.200,00.
Dalle prove acquisite sono emersi, infatti, indizi gravi, precisi e concordanti che le somme utilizzate per il pagamento AVV_NOTAIOe spese funerarie provenissero dalla liquidità del de cuius .
Tutti i testi chiamati a riferire sul pagamento AVV_NOTAIOe spese di ristrutturazione AVV_NOTAIO‘immobile nel quale coabitavano i coniugi e
, ceduto con il contratto di vitalizio, hanno dichiarato di aver ricevuto il pagamento dallo sempre in contanti e di non conoscere la provenienza di tale denaro (v. dichiarazioni testimoniali di ).
Per quanto attiene alle spese mediche, l’infermiere , che prestava assistenza domiciliare al , ha dichiarato di aver sempre ricevuto il pagamento in contanti dal sig. , ma di non sapere di chi fosse effettivamente il denaro (v. dichiarazioni testimoniali di ).
Allo stesso modo, la ditta funebre ha riferito di aver ricevuto il pagamento AVV_NOTAIOe spese funerarie in contanti dal sig. e di non sapere a chi appartenesse il denaro (v. dichiarazioni testimoniali di ).
Ebbene, non può ignorarsi che , fino alla sua morte, percepì una considerevole somma mensile -tra pensione americana, pensione INPS e indennità di accompagnamento -e che, negli ultimi anni, aggravatosi il suo stato di salute, condusse una vita modesta, essendo limitate le sue uscite alle
visite mediche. Tali somme erano, peraltro, nella diretta disponibilità dei due coniugi, poiché la sig. sin dal DATA_NASCITA era stata dal delegata alla loro riscossione (v. estratti conto con ricevuta di prelievo a firma AVV_NOTAIOa ).
Assume fondamentale rilievo, nella valutazione degli elementi indiziari, la circostanza che del denaro in questione non sia stato tenuto alcun conto e non ne sia rimasta alcuna traccia al momento AVV_NOTAIO‘apertura AVV_NOTAIOa successione. Da tutti questi elementi probatori è possibile desumere che le somme percepite dal de cuius , quanto meno nei suoi ultimi cinque anni di vita, siano state utilizzate dal anche per soddisfare i bisogni AVV_NOTAIO‘intero nucleo abitativo e non solo per provvedere ai propri bisogni.
Del resto, come ampiamente dimostrato attraverso l’istruttoria (v. produzione documentale AVV_NOTAIOa parte attrice in primo grado e interrogatorio formale dei convenuti), anche le utenze telefoniche -pur essendo intestate al -furono concesse in utilizzo alla famiglia .
D’altra parte, gli odierni appellati non hanno fornito la prova AVV_NOTAIOa provenienza del denaro da essi utilizzato durante il corso degli anni per i plurimi interventi di ristrutturazione AVV_NOTAIO‘immobile cedutogli dal , né di quello impiegato per il pagamento AVV_NOTAIOe prestazioni mediche e assistenziali in suo favore, né, infine, quello per il pagamento AVV_NOTAIOe spese funerarie.
Per queste ragioni non si condividono sul punto le conclusioni del CTU ing. , laddove ha confermato la riunione fittizia operata dal CTU in primo grado . Ne consegue che la somma di € 2.200,00 non deve essere computata tra le passività ereditarie e che la quota di riserva dei legittimari deve essere ricalcolata, come segue, con riforma AVV_NOTAIOa sentenza impugnata in parte qua .
Considerato che il relictum era costituito dai seguenti beni immobili:
o San Leucio del Sannio -F. 6 -p.lla 303 -1 vano p.t. e 1 vano p.1 con valore di mercato pari a € 3.568,09;
o San Leucio del Sannio -F. 6 -p.lla 306 -1 vano p.t. e 1 vano p.1 con valore di mercato pari a € 3.058,05;
o San Leucio del Sannio -F. 6 -p.lla 310 -are 1,60 con valore di mercato pari a € 893,76;
o San Leucio del Sannio -F. 6 -p.lla 305 -1 vano p.t. con valore di mercato pari a € 1.088,80;
Che non esistevano beni costituenti donatum;
Per un patrimonio totale di € 8,608,70 ;
-La quota di riserva spettante ai legittimari è pari a € 6.45 6,525 (1/4 alla moglie pari a € 2 .152,1 75 e ½ ai figli pari a € 4.304,35);
-La quota disponibile è pari a € 2.15 2,175. Pertanto, posto che la p.lla 305 (valore € 1.088,80) è caduta in successione legittima, la lesione AVV_NOTAIOa quota di riserva residua da reintegrare è pari a € 5.367,725 (€ 6.456,525 -€ 1.088,80) .
A titolo di reintegrazione AVV_NOTAIOa quota di riserva lesa, vanno, dunque, assegnati agli eredi -oltre all’immobile di cui alla p.lla 305 gli immobili di cui alle p.lle 306 -il cui valore di mercato pari a € 3.058,05 e 310 -il cui valore di mercato pari a € 893,76 .
L’immobile di cui alla p.lla 303 r esta, invece, assegnato alla sig. , la quale è tenuta, a titolo di conguaglio, al pagamento in favore dei legittimari AVV_NOTAIOa somma di € 1.415,915, oltre interessi dalla domanda al saldo.
3.4. Infine, quanto alla domanda, già proposta in primo grado e reiterata con l’atto di appello, di dichiarazione di indegnità a succedere AVV_NOTAIOa
tale richiesta deve ritenersi infondata, poiché non ricorre nel caso di specie alcuna AVV_NOTAIOe cause previste dall’art. 463 c.c.
Le risultanze probatorie dimostrano, infatti, da un lato, che i coniugi -lungi dall’attentare alla vita del -hanno sempre trattato
con cura e affetto l’anziano ; d all’altro, che il lascito testamentario, mediante legato, in favore AVV_NOTAIOa sia stato frutto una scelta libera e consapevole del de cuius . Difatti, l’istruttoria ha consentito di accertare che il godeva di un’ottimale condizione psico-fisica, quantomeno fino all’aggravamento AVV_NOTAIOa malattia (in ogni caso successivo rispetto al testamento del 1999). Inoltre, l’odierno appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che il de cuius fosse stato soggiogato dai coniugi e, dunque, così indotto a testare in loro favore.
§.4. L ‘appello va dunque accolto, limitatamente al secondo motivo, per quanto detto, e rigettato nel resto.
Con riguardo alle spese di giudizio, va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza AVV_NOTAIOa pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento AVV_NOTAIOe spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l’esito complessivo AVV_NOTAIOa lite (Cass. n. 6259/2014).
Considerato, pertanto, che AVV_NOTAIOe originarie domande proposte dagli eredi di (risoluzione per inadempimento del contratto di vitalizio atipico, indegnità a succedere di e riduzione del legato per lesione di legittima) è stata accolta la sola domanda di riduzione del legato per lesione di legittima, le spese di lite vanno compensate per 8/10 e poste per la restante parte a carico degli appellati maggiormente soccombenti, non essendo stata accolta nessuna AVV_NOTAIOe domande riconvenzionali da essi proposte (cfr. Cass. n. 13.11.2024, n. 31444 Rv. ); le spese di CTU vanno suddivise tra le parti con la medesima percentuale e poste a carico degli appellanti per 8/10 e a carico degli appellati per 2/10.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Napoli, sezione V I civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da , in proprio e quale procuratore speciale di , , ,
e , tutti quali eredi di e di , avverso la sentenza n. 1920/2016, emessa dal Tribunale di
RAGIONE_SOCIALE, così provvede:
Accoglie in parte l’appello e riforma i soli capi nr. 4 e 5 AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado e, per l’effetto:
-ridetermina la quota di riserva dei legittimari in € 6.456,525;
assegna a
,
,
,
,
e
a titolo di quota di legittima i
seguenti immobili: San Leucio del Sannio -F. 6- pa.lle 305, 306 e 310;
– condanna al pagamento, a titolo di conguaglio, in favore di
,
e
,
,
,
AVV_NOTAIOa somma di € 1.415,915, oltre interessi dalla
domanda al saldo.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 8/10 e pone la restante parte a carico degli appellati, che liquida per tale porzione, quanto al primo grado, in complessivi € 1.015,04 per compensi ed € 151,8 per spese , oltre iva, cpa e spese generali al 15% e, quanto al grado di appello, in complessivi € 1.161,8 per compensi ed € 227,6 per spese , oltre iva, cpa e spese generali al 15%
Pone le spese di CTU, liquidata con separata ordinanza, nella misura di 8/10 a carico degli appellanti e pone la restante parte di 2/10, a carico degli appellati.
Così deciso in Napoli, il 03.12.2025 Il Cons. Est. La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del RAGIONE_SOCIALE
dr.ssa NOME COGNOME.