SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1349 2025 – N. R.G. 00000154 2024 DEPOSITO MINUTA 15 12 2025 PUBBLICAZIONE 15 12 2025
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. ssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa nr 154/2024
promossa da:
, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO
36, pr esso l’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende per mandato in atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
contro
, el ettivamente domiciliata in SARZANA INDIRIZZO, presso
lAVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l’Appellante:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
-in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e nell’istanza di sospensiva;
in via principale e nel merito, previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o
-rigettate in primo grado, di seguito specificamente indicate:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della Sentenza n. 390/2023, resa inter partes dal Tribunale di Massa, Sezione Civile, in persona del AVV_NOTAIO -R.G. n.956/2020, pubblicata il 04/07/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
‘Voglia l’Ill.mo AVV_NOTAIO adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Dichiarare nullo il contratto di mantenimento stipulato in data 14.04.2016, per rogito AVV_NOTAIO Repertorio n. 72.806, registrato a Massa in data 22.04.2016, al n. NUMERO_DOCUMENTO, trascritto in data 22.04.2016, Registro Generale n. 3558, Registro Particolare n. 2620, per contrarietà a norma imperativa e/o per difetto di causa, mancando l’elemento essenziale dell’alea;
-in subordine, accertata e dichiarata l’ incapacità di intendere e di volere del Sig. , al momento della stipula del contratto di mantenimento stipulato in data 14.04.2016, per rogito AVV_NOTAIO. Repertorio n. 72.806, registrato a Massa in data 22.04.2016, al n. NUMERO_DOCUMENTO, trascritto in data 22.04.2016, Registro Generale n. 3558, Registro Particolare n. 2620, pronunciare l’annullamento del predetto contratto;
-Accertata e dichiarata l’ incapacità di intendere e di volere del Sig. , al momento della sottoscrizione della procura generale in data 06.09.2016, per rogito AVV_NOTAIO , registrato a Massa Carrara, il 27.09.2016, n. 5043, serie 1T, repertorio n. 26506, dichiarare l’ annullamento della predetta procura generale, e per l’ effetto, condannare la Sig.ra al risarcimento di tutti i danni derivati/correlati/conseguenti;
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge, nonché eventuali spese di ctu e ctp ed oneri relativi in caso di opposizione. ‘
Per l’Appellata :
‘Che Codesta Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, per i motivi sovra esposti, Voglia:
preliminarmente, rigettare l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza avanzata da controparte;
nel merito rigettare l’impugnazione presentata ex adverso, in quanto infondata, in fatto ed in diritto e non provata, confermando la sentenza di primo grado appellata.
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio’.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
citava in giudizio la sorella e, sul presupposto di essere figlia di deceduto il 22.07.2022; che in data 14.04.2016 il padre avesse stipulato con la figlia un contratto di mantenimento vitalizio con cui la figlia si impegnava a prestare assistenza morale e materiale al genitori ( e ricevendo in cambio la nuda proprietà dell’immobile sito in INDIRIZZO; che fosse altresì stata nominata procuratore generale del padre con ampi poteri di amministrazione
ordinaria e straordinaria grazie ai quali aveva di fatto svuotato il conto corrente del padre; che lo stesso al momento della stipula dei due atti fosse incapace di intendere e di volere (come da perizia tecnico contabile e CTP medico legale di parte), chiedeva dichiararsi la nullità del contratto di mantenimento per carenza del requisito dell’aleatorietà; in subordine , l’annullamento dello stesso per incapacità naturale o non dichiarata; l’annullamento della procura generale ai sensi dell’art 428 c.c.
All’esito della CTU di natura medica disposta (rigettata l’istanza di consulenza di natura contabile), respintele ulteriori istanze istruttorie, il Tribunale di Massa rigettava tutte le domande condannando l’attrice al pagamento delle spese di lite e di CTU . A motivo della decisione il AVV_NOTAIO di prime cure osservava che il contratto di rendita vitalizia non potesse ritenersi privo di aleatorietà considerata l’assenza di patologie nei vitaliziati al momento della stipula del contratto, le aspettative di vita -considerata l’età dei genitori e le ragionevoli aspettative statistiche di sopravvivenza quantomeno per altri 8 anni -gli oneri economici relativi al mantenimento di entrambi i genitori, quantificabili in un importo di poco inferiore al valore della nuda proprietà trasferita, sicché non potesse ravvisarsi la palese sproporzione tra prestazione e controprestazione che caratterizza un contratto non aleatorio.
In ordine alla domanda di annullamento, non era stata fornita prova della incapacità naturale o non dichiarata del de cuius all’atto della stipula del contratto di mantenimento e della procura generale: il CTU incaricato difatti aveva escluso che prima del 2017 -ad oltre un anno e mezzo dalla stipula -fosse stato accertato un degrado cognitivo del de cuius, che anzi fino al maggio 2015 risultava presentare adeguate capacità cognitive, sicchè doveva escludersi risultasse provata una sua incapacità di intendere e di volere al momento della stipula degli atti suindicati. La circostanza che entrambi gli atti fossero stati rogati da un notaio deponeva ulteriormente per l’assenza di una tale incapacità.
Nemmeno controparte aveva assolto all’onere probatorio a suo carico di dimostrare il contrario, mentre entrambi gli atti negoziali non erano privi di una loro logica nella prospettiva di un uomo anziano desideroso si assistenza per sé e per la moglie nella prospettiva di una decadenza fisica ineluttabile e considerata la volontà di riconoscere un beneficio economico inattaccabile a chi -come la figlia -se ne volesse fare carico.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , concludendo come in epigrafe. Si è costituita resistendo all’appello e chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado.
All’udienza del 27 giugno 2024 questa Corte ha rigettato l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata per difetto di fumus e di periculum in mora, rinviando ex art 352 cpc con termini all’udienza del 20 marzo 2025, data in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l’appellante censura l a sentenza gravata per ‘Vizio di contraddittorietà tra la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata ed elementi su cui si fonda’ : dopo aver correttamente inquadrato la natura atipica e la causa aleatoria del contratto di costituzione di rendita vitalizia, il giudice di primo grado era incorso in un’evidente incongruenza, mostrando di non aver tenuto conto di una serie di circostanze rilevanti: il vitaliziato era deceduto appena tre anni dopo la stipula del contratto; l’età avanzata del genitore all’atto della stipula e le condizioni di salute riducevano nettamente l’aspettativa di vita dello stesso al momento della conclusione del vitalizio; il vitaliziando era stato medico, sicché percepiva una buona pensione ed era in grado di pagarsi un’assistenza in vita; le spese per le cure in caso di peggioramento delle condizioni di salute sarebbero passate in carico al RAGIONE_SOCIALE, sicché l’aleatorietà di cui parlava il magistrato era del tutto assente dal contratto concluso, e lo stesso doveva ritenersi nullo. Peraltro, se il AVV_NOTAIO di prime cure avesse ammesso la prova testimoniale richiesta, sarebbe emerso che il de cuius aveva una serie di problemi psichici e fisici che alteravano le sue capacità cognitive, e che lo stesso fosse assistito da due badanti, sicché la figlia non aveva avuto modo di fatto di svolgere le prestazioni cui si era obbligata in contratto. Di qui l’ulteriore conferma della sproporzione tra le prestazioni concordate tra le parti che rendeva nullo il trasferimento del bene.
Il motivo è infondato
.
Va preliminarmente osservato che il contratto di mantenimento di cui è causa indica come beneficiari tanto il de cuius -deceduto tre anni dopo la stipula -quanto la moglie, , ancora in vita al momento della proposizione dell’atto di appello, sicché il dato della sopravvivenza effettiva di per soli tre anni dopo la conclusione del
contratto di mantenimento non è significativo della mancanza di alea e dunque causa di nullità del contratto. Come rilevato dal giudice di prime cure, dagli atti di causa non era emerso che i coniugi fossero affetti da patologie tali da farne prevedere l’imminente decesso, sicchè il riferimento in sentenza a l dato statistico in ordine all’aspettativa di vita dei vitaliziati, entrambi 77enni al momento della stipula, risulta criterio ragionevolmente adottato.
Il AVV_NOTAIO di prime cure ha proceduto ad una valutazione economica -necessariamente approssimativa, ma puntualmente effettuata tenendo conto degli oneri economici e personali concretamente assunti dalla convenuta in contratto rispetto ad entrambi i genitori (quali ‘vitto, vestiario, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’abitazione, assistenza sanitaria, nonché oneri personali significativamente incidenti sulla libertà personale della convenuta..’ ) -del complesso di prestazioni cui la convenuta si era obbligata, quantificandolo in circa euro 2.000,00 mensili, che ha proceduto a moltiplicare, in ragione dell’aspettativa di vita dei beneficiari -anch’essa oggettivamente individuata in base ai dati statistici dell’epoca di stipula del contratto di mantenimento – per il numero di mesi corrispondente ad un periodo di almeno 8 anni (dato statistico valevole per gli uomini). Il AVV_NOTAIO ha quindi proceduto alla comparazione tra il valore economico del complesso delle prestazioni cui la convenuta si era obbligata -quantificato secondo i criteri suindicati in euro 192.000,00 -ed il valore della nuda proprietà oggetto di cessione in favore della convenuta -pari circa ad euro 210.000,00 -traendone la conclusione che non sussistesse sproporzione tra le due prestazioni. La valutazione economica del complesso di prestazioni cui la convenuta si era obbligata, per quanto necessariamente approssimativa, risulta essere stata effettuata dal primo AVV_NOTAIO in maniera puntuale e con riferimento a parametri oggettivi da cui non si ritiene di doversi discostare.
Con il secondo motivo l’appellante impugna la sentenza gravata nella parte in cui il AVV_NOTAIO ha respinto l’eccezione di annullabilità del contratto di mantenimento e della procura per ‘Vizio di contraddittorietà tra la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata ed elementi su cui si fonda, nonché violazione di legge e loro rilevanza ai fini della decisione ‘ . La CTU -cui il AVV_NOTAIO aveva acriticamente aderito -era viziata da insufficienza, incoerenza, illogicità, lacunosità delle risposte fornite dal consulente, e per tali motivi in primo grado ne era stata chiesta la rinnovazione.
La CTU era affetta anche da vizi procedurali, in quanto il consulente non aveva risposto alle osservazioni del consulente di parte e per di più non aveva rispettato i termini stabiliti dal giudice.
Secondo copiosa giurisprudenza, in tema di annullamento del contratto per incapacità naturale la prova della incapacità di intendere e di volere non deve necessariamente essere riferita alla situazione sussistente al momento della redazione dell’atto impugnato, essendo possibile cogliere tale situazione da un quadro generale anteriore e posteriore al momento della redazione dello stesso, traendo da circostanze note, mediante prova logica, elementi probatori conseguenti.
Dalla documentazione medica agli atti era emerso che il dott dal 2013 avesse avuto una serie di problemi fisici e psicologici che ne avevano alterato le capacità cognitive, e che nel corso del 2014 le condizioni del vitaliziato fossero andate progressivamente peggiorando: considerata la coabitazione, non era credibile che la figlia non fosse a conoscenza delle patologie del padre, di qui la ‘malafede’ giuridicamente rilevante ai fini dell’annullabilità dell’atto. Il grave pregiudizio era in re ipsa, considerato che il sig avesse possibilità economiche tali da permettergli di remunerare personale per la propria assistenza senza necessità di cedere la nuda proprietà della propria casa alla figlia.
Nonostante il consulente di parte avesse richiesto che venisse sentito il medico di base del dott lo stesso non era mai stato convocato, ed ugualmente non si era ritenuto di consultare il neurologo. Fondatamente, pertanto, già in primo grado era stata richiesta la rinnovazione della consulenza.
La CTU era inoltre affetta da nullità sia per non aver il consulente risposto sulle osservazioni del CTP, sia per essere stata depositata fuori termine.
Con il terzo motivo di impugnazione l’appellante ha dedotto ‘Annullabilità della procura generale a favore della figlia , conseguente reintegra del denaro nell’asse ereditario. Carenza di motivazione della sentenza impugnata , modifiche alla ricostruzione del fatto, violazione di legge e rilevanza ai fini della decisione’
Anche la procura speciale in favore della figlia , considerata la perizia psichiatrica secondo cui il de cuius all’atto della sottoscrizione della stessa era incapace di intendere e di
volere, doveva essere annullata, e conseguentemente annullati e risarciti tutti i danni derivati dall’esercizio della stessa.
Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi al profilo di annullabilità degli atti per asserita incapacità di intendere e di volere del
al momento della redazione degli stessi.
I motivi sono infondati .
Premesso che per costante giurisprudenza la prova della incapacità naturale o non dichiarata deve necessariamente fornita in modo rigoroso, dalla documentazione medica versata in atti ed esaminata dal CTU incaricato emerge che prima del novembre 2017 -e dunque a distanza di oltre un anno e mezzo dalla stipula degli atti di cui si assume l’annullabilità non vi fosse alcuna evidenza di una incapacità cognitiva del Riferendosi agli episodi precedenti degli ‘accessi in PS del 25 marzo 2014 e del 5 maggio 2015’ il consulente riferisce ‘nel primo il paziente venne sottoposto a consulenza neurologica e psichiatrica, non emersero all’esame obiettivo alterazioni cognitive , l’esame neurologico risultò nei limiti della norma …’ ‘nel secondo il p. presentò una sintomatologia somatoforme inquadrata nell’ambito della sindrome vaso -vagale: anche in questa occasione all’esame obiettivo non risultarono obiettivatili condizioni di alterazione sul piano cognitivo che potessero essere prodromiche del quadro di decadimento evidenziato nel novembredicembre 2017..’ tant’è che il consulente con estrema chiarezza conclude ‘ all’epoca della stipula degli atti per cui è causa … dall’esame della documentazione clinica in atti e della documentazione processuale, appare ragionevole poter concludere che lo stato neuropsichico del p. non fosse gravato da condizioni psicopatologiche di natura funzionale od organica tali da alterare le sue facoltà intellettive e volitive al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio che stava compiendo e privarlo della capacità di autodeterminarsi..’ .
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, il consulente incaricato ha espletato l’incarico ricevuto nel pieno rispetto del contraddittorio, rispondendo (pag 28/29 elaborato peritale) alle osservazioni del consulente tecnico di parte. La tardività del deposito della CTU non è invece causa di nullità, stante il carattere ordinatorio del termine (ex pluribus Cassazione 8406 del 22.04.2014).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 147/2022 (scaglione indeterminabile fino ad euro 52.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio, e dunque:
per la fase di studio della controversia euro 2.058,00
per la fase introduttiva euro 1.418,00
per la fase istruttoria euro 3.045,00
per la fase decisoria euro 3.470,00
per un totale di euro 9.991,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Dà atto – ai fini dell’art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell’art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l’appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D’APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
Rigetta l’appello proposto da avverso la sentenza n. 390/2023 resa dal tribunale di MASSA pubblicata in data 4.07.2023, che per l’effetto conferma;
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del grado che liquida in euro 9.991,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa;
Dà atto – ai fini dell’art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell’art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l’appello è stato integralmente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 24 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO Ausiliario estensore
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO