Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20130 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
MIGLIORE NOME
-intimata –
Avverso la sentenza n. 1682/2022 della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA , depositata il giorno 1° dicembre 2022.
LOCAZIONE AREA DESTINATA A DISCARICA DI RIFIUTI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4301/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC de l proprio difensore
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore
-controricorrente –
nonché contro
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
con contratto del 26 ottobre 1994, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, titolari pro quota di diritti di uso e di sfruttamento di un appezzamento di terreno in Lanciano già adibito a cava per estrazione di inerti, concessero in godimento l’immobile alla RAGIONE_SOCIALE (poi trasformata in RAGIONE_SOCIALE) per la realizzazione e l’esercizio di una discarica di rifiuti, per la durata di anni nove, rinnovabili per altri nove anni « ed eventualmente oltre, fino al completo sfruttamento della discarica, come attestato dalle competenti autorità » e con la clausola che « qualora alla scadenza del 18° anno la discarica non sia completamente esaurita, il contratto si rinnoverà tacitamente, alle stesse condizioni, anno per anno, fino all’esaurimento dell’impianto »;
le parti concedenti domandarono giudizialmente la convalida della licenza per finita locazione alla data del 26 ottobre 2018 o comunque alla diversa data accertata, con ordine di rilascio dell’immobile;
disposta la trasformazione del rito per effetto dell’opposizione della intimata, l’adito Tribunale di Lanciano rigettò in toto la domanda;
la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
per quanto ancora d’interesse, la Corte aquilana ha ritenuto che, per espressa clausola contenuta in contratto – qualificato come negozio atipico regolato, per analogia, dalle norme sulla locazione -, il termine finale del rapporto era rappresentato dal « completo sfruttamento della discarica », evento non verificatosi, per essere l’impianto ancora in fase di attivo utilizzo per determinazione dell’autorità competente, escludendo pertanto che il contratto fosse venuto a scadenza;
ricorrono uno actu per cassazione RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE; non svolge difese nel giudizio di legittimità, benché ritualmente intimata, NOME COGNOME;
parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
Considerato che
preliminarmente, è inammissibile per tardività la costituzione della parte controricorrente;
applicandosi alla controversia il disposto dell’art. 370 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il controricorso risulta depositato nel fascicolo il 20 marzo 2023, elasso il termine di quaranta giorni decorrente dalla notifica del ricorso, avvenuta il giorno 4 febbraio 2023;
con il primo motivo, articolato sia per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sia per violazione di plurime norme in tema di contratto e di ermeneutica negoziale, parte ricorrente imputa alla gravata sentenza di aver omesso l’esame del motivo di appello invocante l’applicazione del criterio della buona fede « in funzione del principio della tutela dell’autonomia privata, che consentiva di disciplinare autonomamente il fenomeno dell’esaurimento della discarica, a fronte della quale l’intervento dell’Amministrazione non poteva che consistere in una mera presa d’atto »;
deduce altresì che l’interpretazione del contratto offerta dal giudice territoriale conduce, in violazione del principio della temporaneità, al superamento del limite massimo (trenta anni) della locazione, stabilito, con norma d’ordine pubblico, dall’art. 1573 cod. civ.;
il motivo è inammissibile, sotto ambedue i profili;
quanto al primo, la operata denuncia di un error in procedendo postula pur sempre l’osservanza del principio di specificità (altrimenti
r.g. n. 4301/2023 Cons. est. NOME COGNOME
detto « di autonomia ») sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dalle prescrizioni dettate dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6 , cod. proc. civ.: richiede, cioè, per poter ritualmente investire la Corte di legittimità, la riproduzione in ricorso – per stralci essenziali e nei tratti d’interesse del contenuto dell’atto di appello, e, segnatamente, del motivo di cui cui si lamenta l’omessa pronunc ia;
detto onere non risulta adeguatamente assolto dalla ricorrente: a tal fine non può reputarsi sufficiente la generica relatio compiuta ad alcune pagine dell’atto di appello, risolvendosi una tecnica redazionale siffatta in un inammissibile mandato a questa Corte di ricercare quanto in tali pagine corrisponde alle doglianze asseritamente non esaminate;
è invece inammissibile per novità la seconda questione;
l’invocazione dell’applicabilità della norma sulla trentennalità della locazione non configura una mera quaestio iuris , ovvero di disciplina del rapporto, ma identifica lo specifico fatto costitutivo del diritto a veder dichiarata la richiesta cessazione della locazione: pertanto, come elemento conformativo della domanda giudiziale, doveva essere introdotto nel thema decidendum del giudizio di merito con i modi e nei termini per detto giudizio previsti;
orbene, nessuna traccia del problema rinvenendosi nella sentenza gravata, parte ricorrente non ha specificato l’avvenuta deduzione davanti al giudice di merito della questione ed indicato in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito ( ex multis, Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477);
con il secondo motivo, per violazione di norme di diritto e per nullità della sentenza o del procedimento, si sostiene che la Corte d’appello non ha dato atto dell’omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla
r.g. n. 4301/2023 Cons. est. NOME COGNOME
subordinata richiesta attorea di dichiarare cessato il contratto « alla diversa data che verrà accertata », intendendola invece come una pronuncia di rigetto, così incorrendo nella violazione dell’art. 1573 cod. civ. e nella vanificazione della funzione dello strumento processuale della convalida di licenza per finita locazione;
anche questa doglianza è inammissibile;
essa non coglie la ratio decidendi della decisione del giudice d’appello, il quale ha compiuto propria ed autonoma valutazione sulla domanda subordinata della parte attrice e ha ravvisato la infondatezza sulla scorta di un’argomentazione (« poiché allo stato non risulta sopraggiunta alcuna attestazione da parte dell’autorità amministrativa preposta, di completo sfruttamento della discarica, deve escludersi che possa essere individuata una data certa di cessazione del rapporto ») che i ricorrenti contrastano c on l’inammissibile evocazione – dacché formulata per la prima volta soltanto innanzi il giudice di legittimità del disposto dell’art. 1573 cod. civ.;
il ricorso è dichiarato inammissibile;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa l’inammissibilità della costituzione della controricorrente;
a tteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
r.g. n. 4301/2023 Cons. est. NOME COGNOME
al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
r.g. n. 4301/2023 Cons. est. NOME COGNOME